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Έγγραφο 62009TB0381

Causa T-381/09: Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 — RWE Transgas/Commissione ( Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Art. 22 della direttiva 2003/55/CE — Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga — Atto non soggetto a impugnazione — Irricevibilità )

GU C 30 del 29.1.2011, σ. 39 έως 40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/39


Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 — RWE Transgas/Commissione

(Causa T-381/09) (1)

(Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Art. 22 della direttiva 2003/55/CE - Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga - Atto non soggetto a impugnazione - Irricevibilità)

2011/C 30/72

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RWE Transgas a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: inizialmente avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger e S. Einhaus, successivamente avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger, S. Einhaus e T. Weck)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri G. Wilms, O. Beynet e B. Schima, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentante: sig. M. Smolek, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell’art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La RWE Transgas a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


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