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Document 62009TA0352

    Causa T-352/09: Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Novácke chemické závody/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Capacità contributiva» )

    GU C 32 del 2.2.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/15


    Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 — Novácke chemické závody/Commissione

    (Causa T-352/09) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Capacità contributiva)

    2013/C 32/22

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Novácke chemické závody a.s. (Nováky, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente A. Černejová, successivamente M. Bol’oš et L. Bányaiová, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. von Lingen e A. Tokár, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla suddetta decisione

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Novácke chemické závody a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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