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Document 62009CO0332

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2010.
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Frosch Touristik GmbH.
Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio comunitario denominativo FLUGBÖRSE - Procedimento di nullità - Data pertinente per l'esame di una causa di nullità assoluta.
Causa C-332/09 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00049*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:225





Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 23 aprile 2010 – UAMI / Frosch Touristik

(causa C‑332/09 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio comunitario denominativo FLUGBÖRSE – Procedimento di nullità – Data pertinente per l’esame di una causa di nullità assoluta»

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in violazione dell’art. 7 – Data pertinente ai fini dell’esame di una causa di nullità assoluta [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 41, 47)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 3 giugno 2009, causa T‑189/07, Frosch Touristik / UAMI‑DSR touristik (FLUGBÖRSE), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 recante rigetto del ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo «FLUGBÖRSE» contro la decisione della divisione d’annullamento che aveva dichiarato la nullità parziale di detto marchio – Determinazione della data pertinente ai fini dell’esame di una causa di nullità assoluta nell’ambito di un procedimento di nullità.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.

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