Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0247

    Causa C-247/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 luglio 2009 — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

    GU C 233 del 26.9.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 233/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 7 luglio 2009 — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

    (Causa C-247/09)

    2009/C 233/08

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Baden-Württemberg

    Parti

    Ricorrente: Alketa Xhymshiti

    Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, nei casi in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione europea e lavori nella Confederazione elvetica, trovi applicazione nei suoi confronti e nei confronti della moglie, cittadina di un paese terzo, nello Stato membro di residenza, il regolamento (CE) n. 859/2003 (1), con la conseguenza che lo Stato membro di residenza deve applicare al lavoratore e alla moglie i regolamenti (CEE) nn. 1408/71 (2) e 574/72 (3).

    2)

    Qualora la prima questione sia risolta negativamente, se, nelle circostanze di cui alla prima questione, occorra interpretare gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 10 n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 574/72 nel senso che, nello Stato membro di residenza, ad una madre cittadina di un paese terzo possa essere rifiutata la concessione di prestazioni familiari per il fatto che è cittadina di un paese terzo, nonostante il figlio interessato sia cittadino dell’Unione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

    (3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).


    Top