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Document 62009CJ0444

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2010.
Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09) e Ana María Iglesias Torres (C-456/09) contro Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña e Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra - Spagna.
Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione - Applicazione dell’accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma - Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un’indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro - Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all’indennità per anzianità di servizio.
Cause riunite C-444/09 e C-456/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-14031

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:819

Cause riunite C‑444/09 e C‑456/09

Rosa María Gavieiro Gavieiro

e

Ana María Iglesias Torres

contro

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de A Coruña e dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Pontevedra)

«Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Applicazione dell’accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma — Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un’indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro — Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all’indennità per anzianità di servizio»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Ambito di applicazione

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1)

2.        Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Condizioni di lavoro — Nozione

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

3.        Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri

(Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70, art. 2, terzo comma)

4.        Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

1.        Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e da detto accordo quadro, allegato alla direttiva, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.

Un membro del personale temporaneo di una comunità autonoma di uno Stato membro rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 1999/70 ed in quello dell'accordo quadro che figura nell'allegato di tale direttiva.

(v. punti 38, 45, dispositivo 1)

2.        Un’indennità per anzianità di servizio, in quanto costituisce una condizione d’impiego, rientra nell'ambito della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro.

(v. punto 58, dispositivo 2)

3.        L’art. 2, terzo comma, della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, prevede che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva, queste contengano un riferimento alla citata direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale.

Orbene, qualora una direttiva preveda espressamente che le disposizioni di trasposizione della stessa contengano un riferimento ad essa o siano corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è comunque necessario adottare un atto positivo di trasposizione. Se è vero che gli Stati membri potrebbero, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, essere condannati per non aver adempiuto agli obblighi ad essi incombenti in forza dell’art. 2, terzo comma, della direttiva 1999/70, tuttavia a ciò non consegue necessariamente che una misura nazionale la quale non faccia riferimento, nel suo preambolo, alla direttiva in parola non possa essere considerata una misura valida di trasposizione di quest’ultima. Dal momento che gli Stati membri sono obbligati non solo a trasporre formalmente le direttive dell’Unione nel loro ordinamento giuridico, ma anche a verificare che gli obblighi ad essi incombenti in forza di tali direttive siano pienamente e sempre rispettati, non si può escludere che uno Stato membro, che abbia in un primo momento voluto trasporre una direttiva e conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, realizzi, in particolare a seguito di controversie portate dinanzi ai giudici nazionali o di un ricorso proposto dalla Commissione in forza dell’art. 258 TFUE, che le disposizioni del suo diritto interno non hanno trasposto correttamente o in modo completo il diritto dell’Unione e devono, in tali circostanze, essere modificate.

La mera circostanza che una disposizione nazionale non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude pertanto che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.

(v. punti 61-64, 67, dispositivo 3)

4.        La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale, perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva in questione e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

Nonostante l’esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che riconosce il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, ma che tuttavia esclude l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l’obbligo, in forza del diritto dell’Unione, e nel caso di una disposizione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

(v. punti 90, 99, dispositivi 4, 5)







SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 dicembre 2010 (*)

«Politica sociale − Direttiva 1999/70/CE − Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato − Principio di non discriminazione − Applicazione dell’accordo quadro al personale temporaneo di una comunità autonoma − Normativa nazionale che introduce una disparità di trattamento in materia di attribuzione di un’indennità per anzianità di servizio fondata unicamente sul carattere temporaneo del rapporto di lavoro − Obbligo di riconoscere, con effetto retroattivo, il diritto all’indennità per anzianità di servizio»

Nei procedimenti riuniti C‑444/09 e C‑456/09,

aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de A Coruña (Spagna) e dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Pontevedra (Spagna) con decisioni 30 ottobre e 12 novembre 2009, pervenute in cancelleria rispettivamente il 16 e il 23 novembre 2009, nella causa

Rosa María Gavieiro Gavieiro (C‑444/09),

Ana María Iglesias Torres (C‑456/09)

contro

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra Iglesias Torres, dall’avv. M. Costas Otero, abogada;

–        per la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, dall’avv. A. López Miño, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, dal sig. J. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie sorte tra le sig.re Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres e la Consellería de Educación e Ordenación de la Xunta de Galicia (Dipartimento per l’istruzione e l’Università dell’Amministrazione della Comunità autonoma della Galizia; in prosieguo: la «Consellería») in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di pagare loro, con effetto retroattivo, le indennità per scatti triennali per anzianità di servizio.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 1999/70, quest’ultima persegue lo scopo di «attuare l’accordo quadro (...), che figura nell’allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».

4        Ai sensi dell’art. 2, primo e terzo comma, di tale medesima direttiva:

«Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(…)

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

5        In forza del suo art. 3, la direttiva 1999/70 è entrata in vigore il 10 luglio 1999, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6        Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro:

«L’obiettivo [di quest’ultimo] è:

a)      migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;

b)      creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

7        La clausola 2, punto 1, de l’accordo quadro è formulata come segue:

«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».

8        La clausola 3, punto 1, del l’accordo quadro definisce il lavoratore a tempo determinato come «una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico».

9        La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», prevede, nei suoi punti 1 e 4:

«1.      Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

(...)

4.      I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».

 La normativa nazionale

10      L’art. 149, n. 1, punto 18, della Costituzione spagnola (in prosieguo: la «Costituzione») attribuisce allo Stato spagnolo la competenza esclusiva relativamente ai fondamenti del regime delle pubbliche amministrazioni e del regime statutario dei dipendenti pubblici.

11      In applicazione dell’art. 4 della legge sui dipendenti pubblici dello Stato, approvata con il decreto 7 febbraio 1964, n. 315/1964 (Decreto 315/1964, por el que se aprueba la Ley articulada de funcionarios civiles del Estado; BOE n. 40 del 15 febbraio 1964, pag. 2045; in prosieguo: la «LFCE»), sono dipendenti di ruolo coloro che, in forza di una nomina ex lege, occupano posti permanenti, fanno di conseguenza parte dell’organico e percepiscono stipendi o indennità determinate dal bilancio generale dello Stato per il personale.

12      L’art. 5, n. 2, della LFCE dispone che sono considerati temporanei i dipendenti che, per motivi di necessità o di urgenza, occupano posti in organico fintantoché questi non vengano occupati da dipendenti di ruolo.

13      I dipendenti temporanei percepiscono, conformemente all’art. 104, n. 3, della LFCE, lo stipendio spettante alla categoria cui appartiene il posto vacante da essi occupato.

14      L’art. 105 della LFCE dispone che a tali dipendenti temporanei si applica per analogia, e nei limiti in cui risulti adeguato alla natura delle loro condizioni di lavoro, il regime generale dei dipendenti di ruolo, salvo per quanto riguarda il diritto alla permanenza nella funzione, determinati livelli di retribuzione ed il regime pensionistico.

15      Le disposizioni della LFCE sono state riprese nelle leggi finanziarie della Comunità autonoma di Galizia per gli anni dal 2003 al 2007, nelle quali si prevedeva che i dipendenti temporanei, diversamente da quelli di ruolo, non avevano diritto a percepire gli scatti triennali. Questi ultimi costituiscono indennità concesse allo scadere di ogni periodo di tre anni di servizio compiuto.

16      In forza della competenza esclusiva attribuitagli dall’art. 149, n. 1, punto 18, della Costituzione, lo Stato spagnolo ha adottato la legge 12 aprile 2007, n. 7/2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público; BOE n. 89 del 13 aprile 2007, pag. 16270; in prosieguo: la «LEBEP»).

17      La LEBEP si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, al personale di ruolo e, ove occorre, agli agenti a contratto che lavorano, in particolare, nelle amministrazioni delle comunità autonome.

18      L’art. 8 della LEBEP è formulato come segue:

«1.      Sono dipendenti pubblici i lavoratori che svolgono funzioni retribuite presso le amministrazioni pubbliche al servizio degli interessi generali;

2.      I dipendenti pubblici si inquadrano nelle seguenti categorie:

a)      dipendenti di ruolo;

b)      dipendenti temporanei;

c)      agenti reclutati con contratto permanente, a tempo indeterminato o determinato;

d)      personale reclutato occasionalmente».

19      I dipendenti di ruolo e temporanei sono definiti allo stesso modo negli artt. 9 e 10 della LEBEP e nella LFCE.

20      L’art. 25 della LEBEP, intitolato «Retribuzione dei dipendenti temporanei», modifica il regime relativo agli scatti triennali indicando, al suo n. 2, che «vengono riconosciuti gli scatti triennali corrispondenti ai servizi prestati anteriormente all’entrata in vigore [della citata legge], che avrà effetto ai fini retributivi unicamente a decorrere dalla data in cui [quest’ultima] è entrata in vigore».

21      La LEBEP, che ha abrogato gli artt. 5, n. 2, 104 e 105 della LFCE, è entrata in vigore il 13 maggio 2007.

22      In applicazione dell’art. 25, n. 2, della LEBEP, la Consellería ha stabilito le norme relative al riconoscimento d’ufficio degli scatti triennali di anzianità di servizio del personale temporaneo impiegato nel corpo insegnante presso la Comunità autonoma di Galizia.

23      L’art. 27, n. 1, lett. a), della legge finanziaria e di bilancio della Galizia, approvata dal decreto legislativo 7 ottobre 1999, n. 1/1999 (Decreto legislativo 1/1999, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y presupuestario de Galicia; BOE n. 293 dell’8 dicembre 1999, pag. 42303), stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per i diritti che comportano un obbligo pecuniario.

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 La causa C‑444/09

24      La sig.ra Gavieiro Gavieiro, la quale, al momento della presentazione del suo ricorso principale, era impiegata in qualità di dipendente in periodo di prova presso la Consellería, tra il 1994 e il 2007, ha lavorato in qualità di insegnante ad interim in diversi istituti di insegnamento in Galizia per un periodo totale di 9 anni, 2 mesi e 17 giorni.

25      A seguito dell’entrata in vigore della LEBEP, la Consellería ha riconosciuto il diritto della sig.ra Gavieiro Gavieiro ad ottenere, a decorrere dal 13 maggio 2007, il pagamento delle indennità triennali di anzianità di servizio, dal momento che era in servizio da nove anni presso la Comunità autonoma di Galizia.

26      Il 14 novembre 2008, la ricorrente nella causa principale ha chiesto alla Consellería di riconoscerle gli scatti triennali non prescritti, vale a dire quelli maturati nel periodo compreso tra il novembre 2003 e il 12 maggio 2007, e di versarle le corrispondenti indennità triennali. Tale domanda si basava sul suo diritto ad un trattamento non discriminatorio di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro, come interpretata dalla Corte nella sua sentenza 13 settembre 2007, causa C‑307/05, Del Cerro Alonso (Racc. pag. I‑7109).

27      Con decisione 5 marzo 2009, la Consellería ha respinto tale domanda sostenendo che la LEBEP non riconosceva gli scatti triennali maturati dai dipendenti temporanei anteriormente al 13 maggio 2007, data in cui tale legge è entrata in vigore.

28      Contro tale decisione di diniego la sig.ra Gaviero Gaviero ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, in cui chiede l’annullamento della decisione stessa ed il riconoscimento con effetto retroattivo degli scatti triennali cui essa sostiene di aver diritto.

29      Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito richieda un’interpretazione dell’accordo quadro, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de A Coruña ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Come debba essere intesa l’espressione “criteri del periodo di anzianità di servizio” contenuta nella clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro [allegato alla] direttiva 1999/70/CE, e se il solo carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici costituisca una “ragione oggettiva” atta a giustificare una disparità di trattamento ai fini della riscossione dell’indennità per anzianità di servizio».

 La causa C‑456/09

30      La sig.ra Iglesias Torres, attualmente impiegata presso la Consellería in qualità di docente di ruolo del corpo insegnante delle scuole ufficiali di lingua della Comunità autonoma di Galizia, ha lavorato, tra il 1994 e il 13 maggio 2007, in qualità di insegnante ad interim presso la Consellería in diversi istituti di insegnamento in Galizia per un periodo totale di nove anni.

31      A seguito dell’entrata in vigore della LEBEP, la sig.ra Iglesias Torres ha chiesto, il 23 aprile 2009, che le venga riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione corrispondente alla differenza tra quella percepita e quella che le sarebbe spettata a titolo di periodi di tre anni di anzianità di servizio che essa aveva maturato nel periodo precedente tale entrata in vigore.

32      Con decisione 13 maggio 2009, adottata nell’esercizio dei poteri delegatigli dal Conselleiro, il direttore del dipartimento territoriale dell’istruzione e delle Università di Lugo ha respinto tale domanda.

33      Contro tale decisione di diniego la sig.ra Iglesias Torres ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, in cui chiede l’annullamento della decisione stessa ed il riconoscimento con effetto retroattivo degli scatti triennali cui essa sostiene di aver diritto. A tale riguardo essa si è basata sulla clausola 4 dell’accordo quadro, come interpretata dalla Corte nella sua sentenza Del Cerro Alonso, citata.

34      Nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’accordo quadro alla luce della giurisprudenza della Corte, il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Pontevedra ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva 1999/70/CE sia applicabile al personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia.

2)      Se l’art. 25, n. 2 della [LEBEP] possa essere considerato una disposizione di recepimento della suddetta direttiva, anche se tale legge non contiene alcun riferimento alla normativa comunitaria.

3)      Nel caso in cui la questione sub 2) sia risolta in senso affermativo, se il detto art. 25, n. 2 [della LEBEP] debba essere necessariamente definito come la norma nazionale di trasposizione cui si riferisce il punto n. 4 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 15 aprile 2008, [causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483,] o se, invece, lo Stato spagnolo sia obbligato ad attribuire retroattività ai meri effetti retributivi derivanti dagli scatti triennali che ha riconosciuto in forza della direttiva.

4)      Nel caso in cui la questione sub 2) riceva una risposta negativa, se sia possibile applicare direttamente alla fattispecie la direttiva 1999/70/CE, nei termini indicati dalla sentenza (...) Del Cerro [Alonso, citata]».

35      In considerazione del nesso esistente tra le due cause principali, occorre riunirle ai fini della presente sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione nella causa C‑456/09

36      Con la sua prima questione nella causa C‑456/09, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa principale, rientri nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro.

37      Tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che tale questione vada risolta in senso affermativo.

38      A tale proposito, si deve rammentare che la Corte ha già statuito che risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I‑6057, punti 54‑57; 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino, Racc. pag. I‑7213, punti 40‑43; causa C‑180/04, Vassallo, Racc. pag. I‑7251, punti 32‑35, nonché Del Cerro Alonso, cit., punto 25).

39      Infatti, come emerge dalla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, l’ambito di applicazione soggettivo di quest’ultimo è inteso in senso ampio, in quanto si riferisce, in modo generale, «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro» (v. sentenze Adeneler e a., cit., punto 56; 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a., Racc. pag. I‑3071, punto 114, nonché 24 giugno 2010, causa C‑98/09, Sorge, Racc. pag. I‑5837, punto 30).

40      La definizione della nozione di «lavoratori a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro, menzionata nella clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare alcuna distinzione basata sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro (sentenza Adeneler e a., cit., punto 56).

41      Inoltre, tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 27).

42      Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 28).

43      La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti del diritto dell’Unione (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 29).

44      Poiché è pacifico che la sig.ra Iglesias Torres ha lavorato per più di nove anni in diversi istituti di insegnamento della Comunità autonoma di Galizia in qualità di dipendente temporaneo e che, peraltro, la controversia principale verte sulla situazione dei dipendenti pubblici di ruolo paragonata a quella dei dipendenti temporanei, essa rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 1999/70 e di quello dell’accordo quadro.

45      Occorre pertanto risolvere la prima questione sottoposta nella causa C‑456/09 dichiarando che un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 1999/70 e di quello dell’accordo quadro.

 Sull’unica questione sottoposta nella causa C‑444/09

46      Con la sua unica questione nella causa C‑444/09, il giudice del rinvio chiede come si debba interpretare l’espressione «criteri del periodo di anzianità di servizio» contenuta nella clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro, e se il mero rapporto d’impiego temporaneo dei dipendenti pubblici costituisca una «ragione oggettiva» ai sensi di tale disposizione, atta a giustificare una disparità di trattamento ai fini della riscossione dell’indennità per anzianità di servizio.

47      A tal proposito occorre rammentare, in primo luogo, che, ai sensi della clausola 1, lett. a), dell’accordo quadro, uno degli obiettivi di quest’ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, il preambolo dell’accordo quadro precisa, al suo terzo comma, che esso «indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni». Il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l’obiettivo dell’accordo quadro consiste, in particolare, nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato, fissando requisiti minimi atti a garantire l’applicazione del divieto di discriminazione.

48      L’accordo quadro, in particolare la sua clausola 4, mira a dare applicazione a tale divieto nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 37).

49      Secondo la Corte, alla luce degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro, come rammentati nei due punti precedenti, la clausola 4 di quest’ultimo dev’essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell’Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v. citate sentenze Del Cerro Alonso, punto 38, e Impact, punto 114).

50      Poiché il giudice del rinvio chiede, nell’ambito di una controversia riguardante il diritto dei dipendenti temporanei ad un’indennità per anzianità di servizio, un’interpretazione dell’espressione «criteri del periodo di anzianità di servizio» contenuta nella clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro, si deve rilevare che la Corte ha già statuito che un’indennità per anzianità di servizio identica a quella controversa nella causa principale, la cui attribuzione sia riservata dal diritto nazionale al personale dipendente di ruolo dei servizi sanitari assunto a tempo indeterminato con esclusione del personale temporaneo, rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 47 e 48).

51      Come emerge dalle decisioni di rinvio, fino all’entrata in vigore della LEBEP il 13 maggio 2007, la normativa applicabile al personale impiegato nei servizi dell’amministrazione pubblica della Comunità autonoma di Galizia, adottata conformemente alle disposizioni della LFCE, introduceva una disparità di trattamento riguardante il versamento delle indennità triennali tra i membri del personale di tale Comunità autonoma. Tale disparità di trattamento era determinata non in funzione dell’anzianità di servizio di questi ultimi, bensì in relazione alla durata del rapporto di lavoro con il loro datore di lavoro. A differenza dei dipendenti di ruolo, i dipendenti temporanei non beneficiavano delle indennità legate agli scatti triennali per anzianità di servizio, indipendentemente dalla durata dei periodi di servizio da essi compiuti.

52      Pertanto, come fatto valere legittimamente dalla Commissione, una disparità di trattamento come quella introdotta dalla normativa spagnola controversa nella causa principale deve essere esaminata alla luce della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

53      Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda l’indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili (v., in tal senso, citate sentenze Del Cerro Alonso, punti 42 e 47, nonché Impact, punto 126).

54      In merito alla questione se il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 di tale clausola dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 57).

55      Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza Adeneler e a., cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa C‑519/08, Koukou, punto 45).

56      Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

57      Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l’accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.

58      Si deve pertanto risolvere l’unica questione sottoposta nella causa C‑444/09 dichiarando che un’indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, in quanto costituisce una condizione d’impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro.

 Sulla seconda questione nella causa C‑456/09

59      Con la sua seconda questione nella causa C‑456/09, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la mera circostanza che una disposizione nazionale quale l’art. 25, n. 2 della LEBEP non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 escluda che tale disposizione possa essere considerata una misura di recepimento della suddetta direttiva.

60      La Consellería, il governo spagnolo e la Commissione europea fanno valere, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Iglesias Torres, che l’art. 25, n. 2, della LEBEP deve essere considerato una misura nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, anche se esso non fa riferimento a quest’ultima né a una qualsivoglia normativa dell’Unione nel preambolo di tale legge.

61      Va rammentato a tale proposito che l’art. 2, terzo comma, della direttiva 1999/70 prevede che, quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva, queste contengano un riferimento alla citata direttiva o siano corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale.

62      Qualora una direttiva preveda espressamente che le disposizioni di trasposizione della stessa contengano un riferimento ad essa o siano corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, è comunque necessario adottare un atto positivo di trasposizione (v. sentenze 18 dicembre 1997, causa C‑361/95, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑7351, punto 15, e 29 ottobre 2009, causa C‑551/08, Commissione/Polonia, punto 23).

63      Se è vero che gli Stati membri possono, nell’ambito di un ricorso per inadempimento proposto in forza dell’art. 258 TFUE, essere condannati per non aver adempiuto agli obblighi ad essi incombenti in forza dell’art. 2, terzo comma, della direttiva 1999/70, tuttavia a ciò non consegue necessariamente, come giustamente fatto valere dalla Commissione, che una misura nazionale la quale non faccia riferimento, nel suo preambolo, alla direttiva in parola non possa essere considerata una misura valida di trasposizione di quest’ultima.

64      Dal momento che gli Stati membri sono obbligati non solo a trasporre formalmente le direttive dell’Unione nel loro ordinamento giuridico, ma anche a verificare che gli obblighi ad essi incombenti in forza di tali direttive siano pienamente sempre rispettati, non si può escludere che uno Stato membro, che abbia in un primo momento voluto trasporre una direttiva e conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, realizzi, in particolare a seguito di controversie portate dinanzi ai giudici nazionali o di un ricorso proposto dalla Commissione in forza dell’art. 258 TFUE, che le disposizioni del suo diritto interno non hanno trasposto correttamente o in modo completo il diritto dell’Unione e devono pertanto essere modificate.

65      Nella specie è pacifico che la modifica della normativa nazionale introdotta dalla LEBEP è stata realizzata quando la controversia che ha dato luogo alla sentenza Del Cerro Alonso, citata, avente ad oggetto la stessa indennità triennale per anzianità di servizio di quella controversa nella causa principale, ha messo in rilievo la disparità di trattamento, riguardante il diritto al versamento di una siffatta indennità, tra il personale di ruolo e il personale temporaneo impiegato da un ente facente parte dell’amministrazione pubblica di una Comunità autonoma spagnola.

66      Se è vero che spetta al giudice nazionale, solo competente ad interpretare il diritto nazionale, verificare se, nel caso di specie, alla luce della formulazione dell’art. 25, n. 2, della LEBEP, dello scopo perseguito da quest’ultimo e delle circostanze della sua adozione, tale disposizione costituisca una misura di trasposizione della direttiva 1999/70, la mera circostanza che essa non contiene alcun riferimento a tale direttiva non esclude, tuttavia, che essa possa essere considerata tale.

67      Si deve pertanto risolvere la seconda questione nella causa C‑456/09 dichiarando che la mera circostanza che una disposizione nazionale quale l’art. 25, n. 2, della LEBEP non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude che tale disposizione possa essere considerata una misura di trasposizione di tale direttiva.

 Sulla quarta questione nella causa C‑456/09

68      Dal momento che, come emerge dalla soluzione fornita alla questione posta nella causa C‑444/09, un’indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, in quanto costituisce una condizione d’impiego, occorre riformulare la quarta questione nella causa C-456/09 al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile.

69      Infatti, con tale questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in una controversia come quella oggetto della causa principale, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro possa essere sollevata dai singoli dinanzi al giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità triennali per anzianità di servizio per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato.

70      Sia la Consellería sia il governo spagnolo hanno insistito, nelle osservazioni che hanno presentato nelle cause C‑444/09 e C‑456/09, sull’impossibilità per un singolo di invocare l’effetto diretto di una disposizione di una direttiva laddove quest’ultima sia stata oggetto di una misura nazionale di trasposizione nel diritto interno dello Stato membro interessato. Secondo il governo spagnolo, nel momento in cui le ricorrenti in via principale hanno presentato i loro reclami la direttiva 1999/70 era già stata trasposta nel diritto spagnolo sul versamento delle indennità triennali, di modo che i loro diritti discendevano dall’art. 25 della LEBEP e non da tale direttiva. Il mantenimento dell’effetto diretto di quest’ultima in circostanze come quelle oggetto delle cause principali implicherebbe che sia rimessa in discussione, senza alcun limite temporale, l’efficacia delle norme degli Stati membri le quali, benché abbiano già trasposto correttamente il contenuto di una direttiva nel diritto interno, siano state adottate successivamente al termine stabilito per il recepimento.

71      Tuttavia, tali argomenti sembrano ignorare la natura delle domande presentate dalle ricorrenti in via principale dinanzi al giudice nazionale nonché la pertinenza, per le controversie principali, della quarta questione sottoposta dal giudice del rinvio nella causa C‑456/09, in merito all’effetto diretto della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

72      L’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima nonché il loro dovere, ai sensi dell’art. 4, n. 3, TUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali. Obblighi siffatti gravano su tali autorità, ivi compreso, se del caso, nella loro qualità di datore di lavoro pubblico (sentenza Impact, cit., punti 41 e 85 nonché giurisprudenza ivi citata).

73      Qualora non possano procedere ad un’interpretazione e ad un’applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente quest’ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 33, e 14 ottobre 2010, causa C‑243/09, Fuß, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63).

74      Nella specie, il giudice del rinvio intende accertare se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro abbia un effetto diretto nell’ambito di due controversie riguardanti insegnanti temporanei impiegati dalla Comunità autonoma di Galizia i quali, fino all’entrata in vigore della LEBEP e alla modifica da parte di quest’ultima della LFCE, non hanno avuto diritto alle indennità triennali versate da tale Comunità autonoma e che vogliono ottenere, con effetto retroattivo, il riconoscimento di tale diritto per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e quella di entrata in vigore della LEBEP, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale relative alla prescrizione.

75      Poiché il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto dell’Unione riconosciuto, peraltro, nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, spetta in particolare ai giudici nazionali, in assenza di una misura che trasponga correttamente la direttiva 1999/70 nel diritto spagnolo per il citato periodo, assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenza Impact, cit., punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

76      Risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punti 46 e 49; 20 marzo 2003, causa C‑187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I‑2741, punti 69 e 71, nonché Impact, cit., punto 57).

77      La Corte ha già stabilito che la suddetta giurisprudenza può essere applicata agli accordi che, come l’accordo quadro, sono nati da un dialogo condotto, sul fondamento dell’art. 155, n. 1, TFUE, tra parti sociali a livello dell’Unione e sono stati attuati, conformemente al n. 2 di tale stesso articolo, da una direttiva del Consiglio dell’Unione europea, di cui sono allora parte integrante (sentenza Impact, cit., punto 58).

78      La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (sentenze Impact, cit., punto 60, e 22 aprile 2010, causa C‑486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, Racc. pag. I‑3527, punto 24).

79      Peraltro, il divieto preciso stabilito dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non necessita l’emanazione di alcun atto delle istituzioni dell’Unione e non attribuisce affatto agli Stati membri la facoltà, in occasione della sua trasposizione in diritto nazionale, di condizionare o di restringere la portata del diritto stabilito in materia di condizioni di impiego (sentenza Impact, cit., punto 62).

80      È vero che tale disposizione implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive.

81      Tuttavia, l’applicazione di tale riserva può essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale, talché la possibilità di avvalersene non impedisce di considerare che la disposizione esaminata attribuisce ai singoli diritti che possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza Impact, cit., punto 64).

82      Si deve parimenti rammentare che gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Marshall, cit., punto 49, nonché 12 luglio 1990, causa C‑188/89, Foster e a., Racc. pag. I‑3313, punto 17).

83      Ne consegue che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale.

84      Nella causa principale la Consellería fa anche valere che l’effetto diretto della citata clausola non può essere invocato nei suoi confronti in quanto essa aveva l’obbligo di rispettare le disposizioni della LFCE e della LEBEP, cioè leggi dello Stato di competenza esclusiva di quest’ultimo. Per quanto riguarda un’eventuale responsabilità patrimoniale dello Stato per la violazione della direttiva 1999/70, essa sostiene che la ripartizione operata dalla Costituzione tra leggi dello Stato di base e normativa di attuazione adottata dalle comunità autonome non consente a queste ultime di eliminare o di interrompere il nesso di causalità tra l’insoddisfacente trasposizione di tale direttiva da parte dello Stato e il pregiudizio causato ai singoli.

85      Il governo spagnolo constata parimenti che la Comunità autonoma di Galizia non è competente né a modificare la LEBEP né a disapplicarla. Se tale Comunità avesse deciso di riconoscere il diritto ad un versamento retroattivo di indennità triennali nella sua qualità di datore di lavoro, in base all’effetto diretto della direttiva 1999/70, essa avrebbe violato in modo flagrante la norma statale di trasposizione. Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità dello Stato per violazione della direttiva 1999/70, tale governo reitera, nelle osservazioni da esso presentate nella causa C‑444/09, l’argomento che non sussistono le condizioni imposte dalla giurisprudenza della Corte per valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata della citata direttiva.

86      Riguardo a tali argomenti si deve rammentare che, come emerge dalle decisioni di rinvio e dalla formulazione stessa delle questioni sottoposte dai giudici del rinvio, questi ultimi non sono stati investiti di ricorsi volti ad accertare la responsabilità dello Stato per la violazione della direttiva 1999/70, bensì di istanze, fondate direttamente su quest’ultima, volte ad ottenere il versamento di indennità per anzianità di servizio per il periodo durante il quale la direttiva non era stata correttamente trasposta nel diritto interno.

87      Poiché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale, le ricorrenti in via principale possono legittimamente far valere le loro domande volte ad ottenere il versamento delle indennità triennali per anzianità di servizio alle quali hanno diritto retroattivamente, basandosi direttamente sulle disposizioni di tale clausola. A prima vista, pertanto, un ricorso per risarcimento dei danni basato sulla giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione non sembra necessario (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C‑150/99, Stockholm Lindöpark, Racc. pag. I‑493, punto 35).

88      Inoltre, come riconosciuto dallo stesso governo spagnolo nelle sue osservazioni nella causa C‑444/09, la questione della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione non è stata affatto sottoposta dal giudice del rinvio nella citata causa. Lo stesso vale anche per la causa C‑456/09, nella quale il giudice del rinvio ha fondato la sua argomentazione sulle conseguenze derivanti dall’eventuale effetto diretto della pertinente clausola dell’accordo quadro. In merito alle questioni riguardanti la responsabilità dello Stato, sembra emergere dalla decisione di rinvio nella causa C‑456/09, nonché dalle osservazioni sottoposte alla Corte, che il giudice del rinvio non è competente a statuire.

89      Nella controversia principale, la quale, come emerge dai punti 86 e 87 della presente sentenza, ha ad oggetto l’applicazione retroattiva di una disposizione di una direttiva che ha un effetto diretto, le conseguenze derivanti dalla ripartizione operata dalla Costituzione tra la normativa di base dello Stato relativa al regime dei dipendenti di ruolo e la normativa di attuazione adottata dalle comunità autonome è una questione di diritto interno.

90      Alla luce di quanto suesposto, si deve risolvere la quarta questione nella causa C‑456/09 dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

 Sulla terza questione nella causa C‑456/09

91      Con la sua terza questione nella causa C‑456/09, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, alla luce del fatto che la normativa nazionale controversa nella causa principale riconosce il diritto dei dipendenti temporanei al versamento di indennità per trienni di anzianità di servizio, ma contiene una clausola che esclude l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti spagnole possano rifiutare il beneficio di un siffatto diritto o se, al contrario, esse siano obbligate, in forza del diritto dell’Unione, a conferire a tale diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per trasporre tale direttiva.

92      In via preliminare, occorre rammentare che la formulazione dell’art. 25, n. 2, della LEBEP esclude, in modo esplicito, che si attribuisca un effetto retroattivo a tale disposizione.

93      Pertanto, il giudice del rinvio chiede quali siano le conseguenze, relativamente alla controversia principale, del quarto punto del dispositivo della sentenza Impact, citata, nel quale la Corte ha dichiarato che, nei limiti in cui il diritto nazionale applicabile contenga una norma che esclude l’applicazione retroattiva di una legge in assenza di indicazione chiara ed univoca in senso contrario, un giudice nazionale, adito con una domanda fondata sulla violazione di una disposizione della legge nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, è tenuto, ai sensi del diritto dell’Unione, a conferire alla disposizione in parola effetto retroattivo alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa solo se esiste, nel diritto nazionale, un’indicazione di tale natura, idonea a conferire alla disposizione in questione siffatto effetto retroattivo.

94      Tuttavia, occorre rammentare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Impact, citata, era stata sottoposta la questione se il giudice del rinvio, un giudice speciale al quale la legge nazionale di recepimento della direttiva 1999/70 aveva attribuito la competenza necessaria a decidere le controversie fondate su tale legge, fosse tenuto, ai sensi del diritto dell’Unione, a dichiararsi competente anche a conoscere di domande direttamente fondate sulla direttiva medesima, allorché queste ultime si riferiscono ad un periodo successivo alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva in questione, ma precedente alla data di entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione.

95      La risposta della Corte alla quarta questione sottoposta nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Impact si bastava sull’ipotesi secondo la quale il giudice nazionale era unicamente competente a statuire sulle domande nella causa principale in quanto queste ultime erano fondate su una violazione della legge nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70 (sentenza Impact, cit., punto 96). È solo in questa ipotesi, e nei limiti in cui la legge nazionale di trasposizione avrebbe escluso che si attribuisca un effetto retroattivo alle sue disposizioni, che la Corte ha indicato, come emerge dal punto 93 della presente sentenza, che il diritto dell’Unione, in particolare l’esigenza di interpretazione conforme, non potrebbe essere interpretato, senza obbligare il giudice del rinvio ad applicare il diritto nazionale contra legem, nel senso che esso impone a tale giudice di conferire alla legge nazionale di trasposizione di cui trattasi una portata retroattiva fin dalla data di scadenza del termine di trasposizione della citata direttiva.

96      Tuttavia, contrariamente a quanto verificatosi nella causa che ha dato luogo alla sentenza Impact, citata, emerge dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che, nella causa principale, non vi sono dubbi sulla competenza di tale giudice a statuire sulle domande della ricorrente in via principale in merito al versamento delle indennità triennali per anzianità di servizio dal momento che la domanda di quest’ultima si basa direttamente sulle disposizioni della direttiva 1999/70.

97      Poiché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro ha un effetto diretto, la ricorrente in via principale può legittimamente far valere la sua domanda di versamento delle indennità per anzianità di servizio alle quali ha diritto nei confronti della Consellería, in qualità di suo datore di lavoro, basandosi direttamente sulle disposizioni di tale clausola.

98      Nella specie, la ricorrente in via principale è stata privata, durante il periodo tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e l’adozione dell’art. 25, n. 2, della LEBEP, in modo discriminatorio di un’indennità per anzianità di servizio rientrante nelle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Ella si basa, pertanto, su una disposizione che ha un effetto diretto per colmare una lacuna lasciata nel diritto interno spagnolo dall’errata trasposizione della direttiva 1999/70.

99      Si deve pertanto risolvere la terza questione nella causa C‑456/09 dichiarando che, nonostante l’esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, esclude tuttavia l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l’obbligo, in forza del diritto dell’Unione, e nel caso di una disposizione dell’accordo quadro avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

 Sulle spese

100    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Un membro del personale temporaneo della Comunità autonoma di Galizia, come la ricorrente nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione soggettivo della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e di quello dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato di tale direttiva.

2)      Un’indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, in quanto costituisce una condizione d’impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell’accordo quadro.

3)      La mera circostanza che una disposizione nazionale quale l’art. 25, n. 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7/2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.

4)      La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell’entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

5)      Nonostante l’esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, esclude tuttavia l’applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l’obbligo, in forza del diritto dell’Unione, e nel caso di una disposizione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.

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