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Document 62009CJ0440

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2011.
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu contro Stanisława Tomaszewska.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sąd Najwyższy - Polonia.
    Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia - Presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro - Cumulo - Modalità di calcolo.
    Causa C-440/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-01033

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:114

    Causa C‑440/09

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

    contro

    Stanisława Tomaszewska

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

    «Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia — Presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro — Cumulo — Modalità di calcolo»

    Massime della sentenza

    Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e morte — Periodi da prendere in considerazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, articolo 45, paragrafo 1)

    L’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che, in sede di accertamento del compimento del periodo di assicurazione minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore migrante, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa di tale Stato membro, tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.

    (v. punto 39 e dispositivo)








    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    3 marzo 2011 (*)

    «Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro – Cumulo – Modalità di calcolo»

    Nel procedimento C‑440/09,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Najwyższy (Polonia), con decisione 18 agosto 2009, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2009, nella causa

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

    contro

    Stanisława Tomaszewska,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. J.-J. Kasel (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

    avvocato generale: sig.ra J. Kokott

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2010,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, dalle sig.re D. Karwala-Szot e B. Rębilas, in qualità di agenti,

    –        per il governo polacco, dalle sig.re J. Faldyga e A. Siwek, in qualità di agenti,

    –        per la Commissione europea, dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu (Istituto di previdenza sociale – sede di Nowy Sącz; in prosieguo: lo «Zakład Ubezpieczeń Społecznych») e la sig.ra Tomaszewska, in ordine alla presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato dall’interessata in un altro Stato membro nonché alle modalità di determinazione del periodo minimo richiesto dal diritto polacco ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.

     Contesto normativo

     La normativa dell’Unione

    3        Ai sensi dell’art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, l’espressione «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione.

    4        L’art. 45 del citato regolamento, intitolato «Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni», al n. 1, dispone quanto segue:

    «Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti - sia in un regime generale sia in un regime speciale - sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

     La normativa nazionale

    5        In Polonia, le pensioni di vecchiaia e le altre rendite sono disciplinate dalla legge 17 dicembre 1998 sulle pensioni di vecchiaia e le altre rendite corrisposte dal Fondo di previdenza sociale (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), nella versione consolidata (Dz. U. 2004, n. 39, posizione 353; in prosieguo: la «legge sulle pensioni di vecchiaia»).

    6        L’art. 5 della legge sulle pensioni di vecchiaia dispone quanto segue:

    «1.      In sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia o ad un’altra rendita e di liquidazione del relativo importo, sono presi in considerazione, fatti salvi i n. 2‑5:

    1)      i periodi di contribuzione di cui all’art. 6;

    2)      i periodi non contributivi di cui all’art. 7.

    2.      In sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia o ad un’altra rendita e di liquidazione del relativo importo, si tiene conto dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo dei periodi di contribuzione attestati.

    (...)».

    7        L’art. 10, n. 1, della citata legge enuncia quanto segue:

    «In sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia e di liquidazione del relativo importo, sono altresì presi in considerazione, quali periodi contributivi, fatto salvo l’art. 56:

    (...)

    3)      i periodi di occupazione maturati in un’azienda agricola da una persona che abbia compiuto i 16 anni prima del 1° gennaio 1983, qualora i periodi contributivi e non contributivi determinati sulla base degli artt. 5-7 abbiano una durata inferiore a quella richiesta per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, nei limiti in cui ciò è necessario al completamento di tale durata».

    8        L’art. 29, n. 1, punto 1, della legge sulle pensioni di vecchiaia è così formulato:

    «Tra i soggetti assicurati nati prima del 1° gennaio 1949 e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile stabilita all’art. 27, punto 1, possono andare in pensione:

    1)      le donne di età superiore ai 55 anni se hanno maturato un periodo contributivo e non contributivo di almeno 30 anni, o di almeno 20 anni se sono state dichiarate totalmente inabili al lavoro».

    9        Ai sensi dell’art. 46 della citata legge:

    «1.      Il diritto alla pensione di vecchiaia alle condizioni stabilite agli artt. 29, 32, 33 e 39 spetta anche agli assicurati nati dopo il 31 dicembre 1948 e prima del 1° gennaio 1969, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

    1)      non abbiano aderito a un fondo pensione aperto o abbiano presentato una domanda di trasferimento verso il bilancio dello Stato, attraverso l’istituto di previdenza sociale, delle somme accumulate sul loro conto nell’ambito di un fondo pensioni aperto;

    2)      soddisfino, al 31 dicembre 2008, le condizioni per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia stabilite da tali disposizioni».

     Causa principale e questione pregiudiziale

    10      La sig.ra Tomaszewska, nata il 1° marzo 1952, al compimento dei 55 anni ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata.

    11      Essa non aveva aderito al fondo pensione aperto e aveva maturato, in Polonia, periodi contributivi di durata pari a 181 mesi, periodi non contributivi di durata pari a 77 mesi e 11 giorni nonché periodi di occupazione maturati nell’azienda agricola dei genitori per una durata di 56 mesi e 25 giorni. Inoltre, essa aveva maturato nel territorio dell’ex Repubblica socialista di Cecoslovacchia periodi contributivi di durata pari a 49 mesi.

    12      Con decisione 2 agosto 2007, lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ha respinto la domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla sig.ra Tomaszewska con la motivazione che quest’ultima non aveva dimostrato il compimento del periodo di assicurazione minimo indispensabile di 30 anni previsto dall’art. 29, n. 1, punto 1, della legge sulle pensioni di vecchiaia. Dal momento che, come prevede l’art. 5, n. 2, di tale legge, i periodi non contributivi non possono essere superiori ad un terzo dei periodi contributivi maturati in Polonia, lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych le ha attribuito soltanto 181 mesi a titolo di periodi contributivi e 60 mesi e 10 giorni a titolo di periodi non contributivi. Poiché la sig.ra Tomaszewska non disponeva neppure di un certificato di inabilità totale al lavoro, lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ha ritenuto che essa non soddisfacesse le condizioni previste per l’accesso anticipato delle donne alla pensione.

    13      La sig.ra Tomaszewska ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Tribunale regionale di Nowy Sącz). Con sentenza 7 dicembre 2007, quest’ultimo ha parzialmente accolto il ricorso della sig.ra Tomaszewska dichiarando che essa aveva diritto alla pensione di vecchiaia pro rata a partire dal 14 maggio 2007.

    14      Con sentenza 5 agosto 2008, il Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia) ha respinto l’appello interposto dallo Zakład Ubezpieczeń Społecznych e ha confermato la sentenza di primo grado.

    15      Secondo il Sąd Apelacyjny w Krakowie, il cumulo dei periodi di assicurazione maturati in Polonia e all’estero consente di prendere integralmente in considerazione i periodi di contribuzione maturati in Polonia e all’estero, conformemente al principio della parità di trattamento dei lavoratori migranti. Invero, il fatto di ritenere che i periodi non contributivi non possano essere superiori ad un terzo dei periodi contributivi maturati in Polonia determinerebbe una situazione nella quale si terrebbe conto dei periodi non contributivi in modo meno favorevole nel caso dei lavoratori migranti che nel caso di persone che possano dimostrare periodi di contribuzione relativamente lunghi in Polonia.

    16      Lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ha interposto ricorso per cassazione deducendo un’erronea interpretazione degli artt. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), nonché dell’art. 5, n. 2, della legge sulle pensioni di vecchiaia. Infatti, il Sąd Apelacyjny w Krakowie avrebbe dichiarato erroneamente che i periodi non contributivi maturati in Polonia devono essere presi in considerazione in misura non superiore ad un terzo dei periodi di contribuzione attestati in Polonia e all’estero.

    17      Lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ritiene che, nel tener conto dei differenti periodi di assicurazione, si debba seguire l’ordine indicato dall’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Al fine di valutare se il periodo di assicurazione maturato in uno Stato membro sia sufficiente per riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia, l’istituzione competente di tale Stato membro dovrebbe, in un primo momento, applicare soltanto la normativa di detto Stato membro e stabilire se il periodo di assicurazione ivi maturato dia diritto a una pensione di vecchiaia corrisposta da detta istituzione. Qualora i periodi di assicurazione così determinati siano insufficienti, si dovrebbe, in un secondo momento, tener conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri.

    18      Tale orientamento sarebbe confermato dal tenore letterale dell’art. 15 del regolamento n. 574/72. Inoltre, esso consentirebbe di prendere in considerazione l’insieme dei periodi di assicurazione maturati all’estero, tanto contributivi quanto non contributivi, in quanto un’eventuale limitazione della presa in considerazione di determinati periodi di contribuzione non si applicherebbe ai periodi maturati all’estero, il che assumerebbe un’importanza significativa, in particolare, nel caso in cui siffatti periodi siano stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro che tenga conto degli stessi nell’accertare l’acquisizione della prestazione.

    19      Il Sąd Apelacyjny w Krakowie è invece dell’avviso che, nell’accertare il diritto alle prestazioni erogate dalla previdenza sociale conformemente all’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, ogni Stato membro debba equiparare i periodi di assicurazione maturati nel territorio di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea ai periodi di assicurazione maturati nel proprio territorio.

    20      Avendo constatato che la posizione del Sąd Apelacyjny w Krakowie risultava comunque corroborata dal tenore letterale dell’art. 46, n. 2, lett. a), prima frase, del regolamento n. 1408/71, relativo al calcolo dell’importo teorico della prestazione, il giudice del rinvio conclude che la controversia è riconducibile alla questione se il limite che i periodi non contributivi non possono superare sia pari a un terzo della durata dei periodi di contribuzione attestati acquisiti in Polonia o a un terzo di tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa dell’assicurato, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.

    21      In tale contesto, il Sąd Najwyższy ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’art. 45, n. 1, del regolamento [n. 1408/71], in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento [n. 574/72], debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente di uno Stato membro, che constati che il lavoratore non ha soddisfatto la condizione del compimento in tale Stato membro di un periodo di assicurazione, sufficientemente lungo per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia conformemente alla sua legislazione, deve tener conto del periodo di assicurazione maturato in un altro Stato membro nel senso di ricalcolare il periodo di assicurazione da cui dipende l’acquisizione del diritto applicando le disposizioni del diritto nazionale ed equiparando il periodo di assicurazione maturato nell’altro Stato membro a un periodo maturato nello Stato di cui trattasi, oppure invece nel senso di aggiungere il periodo maturato nell’altro Stato membro al periodo nazionale, precedentemente computato in base alla normativa rilevante».

     Sulla questione pregiudiziale

    22      Si deve preliminarmente precisare che la controversia pendente tra lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych e la sig.ra Tomaszewska verte sull’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, questione che rientra nell’ambito dell’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, mentre le regole per il calcolo dell’importo delle prestazioni sono fissate agli artt. 46 e seguenti di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze 9 dicembre 1993, cause riunite C‑45/92 e C‑46/92, Lepore e Scamuffa, Racc. pag. I‑6497, punto 13, nonché 12 settembre 1996, causa C‑251/94, Lafuente Nieto, Racc. pag. I‑4187, punto 49).

    23      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, in sede di accertamento del compimento del periodo di assicurazione minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore migrante, l’istituzione competente dello Stato membro interessato debba prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa di tale Stato membro, soltanto i periodi contributivi acquisiti in tale Stato membro oppure tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.

    24      Conformemente a una giurisprudenza costante, è tuttora di competenza degli Stati membri la determinazione delle condizioni richieste per la concessione delle prestazioni previdenziali, condizioni che i detti Stati possono anche rendere più severe, purché i requisiti adottati non comportino alcuna discriminazione, palese o dissimulata, tra i lavoratori dell’Unione (sentenze 20 settembre 1994, causa C‑12/93, Drake, Racc. pag. I‑4337, punto 27; 20 febbraio 1997, cause riunite C‑88/95, C‑102/95 e C‑103/95, Martínez Losada e a., Racc. pag. I‑869, punto 43, nonché 20 gennaio 2005, causa C‑306/03, Salgado Alonso, Racc. pag. I‑705, punto 27).

    25      Infatti, il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 è unicamente un sistema di coordinamento, che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione (sentenze 9 marzo 2006, causa C‑493/04, Piatkowski, Racc. pag. I‑2369, punto 20; 18 luglio 2006, causa C‑50/05, Nikula, Racc. pag. I‑7029, punto 20, e 3 aprile 2008, causa C‑103/06, Derouin, Racc. pag. I‑1853, punto 20).

    26      È intrinseco ad un tale sistema che i presupposti ai quali è subordinato il perfezionarsi dei periodi di occupazione o di assicurazione variino a seconda dello Stato membro nel quale il lavoratore interessato ha esercitato la propria attività. Conformemente all’art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, tali presupposti sono fissati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi in questione sono stati compiuti.

    27      Tuttavia, nello stabilire i detti presupposti, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 nonché i principi su cui esso si fonda.

    28      Al riguardo si deve ricordare che l’obiettivo del regolamento n. 1408/71 è quello di assicurare, come enunciano i suoi ‘considerando’ secondo e quarto, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nell’Unione, rispettando nel contempo le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale. A tal fine, come risulta dai suoi ‘considerando’ quinto, sesto e decimo, tale regolamento accoglie il principio della parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro e a non penalizzare quelli tra loro che esercitino il diritto alla libera circolazione (citate sentenze Piatkowski, punto 19; Nikula, punto 20, e Derouin, punto 20).

    29      Per quanto riguarda più in particolare l’assicurazione vecchiaia, l’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 impone che l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione subordini l’acquisizione del diritto alla prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo tenga conto, se ciò è necessario ai fini dell’acquisizione del diritto alla prestazione del lavoratore interessato, dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione applicata dalla stessa istituzione.

    30      L’art. 45 del regolamento n. 1408/71 attua dunque il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione, come enunciato dall’art. 42, lett. a), CE. Si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento, a livello dell’Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione conferito dal Trattato CE non abbia l’effetto di privare il lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe potuto aver diritto se avesse compiuto l’intera sua carriera in un unico Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe infatti dissuadere il lavoratore dell’Unione dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (sentenze 26 ottobre 1995, causa C‑481/93, Moscato, Racc. pag. I‑3525, punto 28, e Salgado Alonso, cit., punto 29).

    31      Di conseguenza, uno Stato membro è legittimato ad imporre un periodo di contribuzione minimo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione prevista dalla normativa nazionale e a stabilire la natura e il limite dei periodi di assicurazione idonei ad essere presi in considerazione a questo scopo, purché, in conformità dell’art. 45 del regolamento n. 1408/71, i periodi compiuti sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro vengano anch’essi presi in considerazione alle stesse condizioni, come se fossero stati compiuti sotto la legislazione nazionale (v., in tal senso, sentenza Salgado Alonso, punto 31).

    32      Nel caso di specie, dagli atti risulta che i periodi contributivi maturati in un altro Stato membro sono riconosciuti dallo Zakład Ubezpieczeń Społecznych in sede di accertamento del compimento del periodo richiesto ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e aggiunti al totale di tutti i periodi di contribuzione maturati in Polonia. Tuttavia, questi stessi periodi contributivi compiuti in un altro Stato membro non sono presi in considerazione quando si tratta di determinare il limite di un terzo dei periodi contributivi che i periodi non contributivi non possono superare.

    33      Orbene, è pacifico che un lavoratore come quello oggetto della causa principale, il quale abbia maturato periodi di contribuzione in Polonia nonché in un altro Stato membro, si trovi, a motivo di ciò, in una situazione meno favorevole rispetto a quella del lavoratore che ha maturato tutti i periodi di contribuzione in Polonia.

    34      Infatti, come risulta dal calcolo effettuato dallo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, la sig.ra Tomaszewska può avvalersi soltanto di un periodo non contributivo di 60 mesi e vanta quindi, in totale, un periodo di contribuzione di 346 mesi, il che non è sufficiente perché possa rivendicare un diritto alla pensione. Se invece la sig.ra Tomaszewska, anziché esercitare il suo diritto alla libera circolazione e maturare periodi di contribuzione in un altro Stato membro, avesse maturato tutti i periodi di contribuzione in Polonia, avrebbe potuto avvalersi di un periodo non contributivo di 76 mesi, totalizzando così 362 mensilità di contribuzione, il che corrisponde al periodo minimo di 30 anni necessario per poter rivendicare l’acquisizione del diritto alla pensione.

    35      Ciò considerato, un’applicazione del diritto nazionale, quale quella adottata dallo Zakład Ubezpieczeń Społecznych nella causa principale, che, quando si tratta si determinare il limite di un terzo dei periodi contributivi che i periodi non contributivi non possono superare, riserva ai lavoratori dell’Unione che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione un trattamento più sfavorevole di quello accordato ai lavoratori che non si sono avvalsi di tale diritto, è tale da ostacolare la libera circolazione dei lavoratori e si risolve in una disapplicazione delle norme sul cumulo di cui all’art. 45 del regolamento n. 1408/71.

    36      Infatti, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 31 risulta che, se è pur vero che il diritto polacco può imporre un periodo di contribuzione minimo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia e stabilire la natura e il limite dei periodi di contribuzione idonei ad essere presi in considerazione, tuttavia ciò è ammissibile soltanto a condizione che, conformemente all’art. 45 del regolamento n. 1408/71, i periodi di contribuzione maturati in un altro Stato membro vengano presi in considerazione alle stesse condizioni di quelli maturati in Polonia.

    37      Di conseguenza, i periodi contributivi maturati dalla sig.ra Tomaszewska in qualsiasi altro Stato membro devono essere equiparati ai periodi contributivi maturati in Polonia e, pertanto, devono essere inclusi nel calcolo diretto a stabilire il limite di un terzo dei periodi contributivi che i periodi non contributivi non possono superare.

    38      Per quanto riguarda l’argomento dedotto dal governo polacco, secondo il quale il fatto di non prendere in considerazione i periodi di contribuzione maturati in altri Stati membri al fine di determinare il limite di un terzo dei periodi contributivi che i periodi non contributivi non possono superare troverebbe una giustificazione in difficoltà amministrative e in altri problemi di ordine pratico, basti rilevare che l’art. 39, n. 3, CE consente, nei confronti del diritto di libera circolazione dei lavoratori, solo limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Al di là dunque di queste ipotesi espressamente previste dal Trattato, nessun altro ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori può essere giustificato (v., in tal senso, sentenze 7 marzo 1991, causa C‑10/90, Masgio, Racc. pag. I‑1119, punto 24, e 16 settembre 2004, causa C‑400/02, Merida, Racc. pag. I‑8471, punto 30).

    39      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, in sede di accertamento del compimento del periodo di assicurazione minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore migrante, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa di tale Stato membro, tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.

     Sulle spese

    40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

    L’art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, deve essere interpretato nel senso che, in sede di accertamento del compimento del periodo di assicurazione minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore migrante, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa di tale Stato membro, tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.

    Firme


    * Lingua processuale: il polacco.

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