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Document 62009CJ0431
Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 October 2011.#Airfield NV and Canal Digitaal BV v Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) and Airfield NV v Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).#References for a preliminary ruling: Hof van beroep te Brussel - Belgium.#Copyright - Satellite broadcasting - Directive 93/83/EEC - Articles 1(2)(a) and 2 - Communication to the public by satellite - Satellite package provider - Single communication to the public by satellite - Persons to whom that communication may be attributed - Authorisation from copyright holders for the communication.#Joined cases C-431/09 and C-432/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2011.
Airfield NV e Canal Digitaal BV contro Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) e Airfield NV contro Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Hof van beroep te Brussel - Belgio.
Diritto d’autore - Radiodiffusione via satellite - Direttiva 93/83/CEE - Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 - Comunicazione al pubblico via satellite - Fornitore di pacchetto satellitare - Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite - Imputabilità di tale comunicazione - Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per tale comunicazione.
Cause riunite C-431/09 e C-432/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 ottobre 2011.
Airfield NV e Canal Digitaal BV contro Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) e Airfield NV contro Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Hof van beroep te Brussel - Belgio.
Diritto d’autore - Radiodiffusione via satellite - Direttiva 93/83/CEE - Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 - Comunicazione al pubblico via satellite - Fornitore di pacchetto satellitare - Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite - Imputabilità di tale comunicazione - Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per tale comunicazione.
Cause riunite C-431/09 e C-432/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-09363
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:648
** AFFAIRE C-431/9 **
*A9* Hof van beroep te Brussel, 8e kamer, arrest van 27/10/2009 (2008/AR/1460 ; Rep. nr. 2009/7562)
** AFFAIRE C-432/9 **
*A9* Hof van beroep te Brussel, 8e kamer, arrest van 27/10/2009 (2008/AR/1758 ; Rep. nr. 2009/7563 ; nº 3347)
Cause riunite C‑431/09 e C‑432/09
Airfield NV e Canal Digitaal BV
contro
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
e
Airfield NV
contro
Agicoa Belgium BVBA
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo hof van beroep te Brussel)
«Diritto d’autore — Radiodiffusione via satellite — Direttiva 93/83/CEE — Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 — Comunicazione al pubblico via satellite — Fornitore di pacchetto satellitare — Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite — Imputabilità di tale comunicazione — Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per tale comunicazione»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 93/83 — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo — Autorizzazione dei titolari di diritti d’autore — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 93/83, art. 2)
L’art. 2 della direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dai titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette siano altresì comunicate al pubblico per mezzo di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.
(v. punto 84 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 ottobre 2011 (*)
«Diritto d’autore – Radiodiffusione via satellite – Direttiva 93/83/CEE – Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 – Comunicazione al pubblico via satellite – Fornitore di pacchetto satellitare – Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite – Imputabilità di tale comunicazione – Autorizzazione di titolari di diritti d’autore per tale comunicazione»
Nei procedimenti riuniti C‑431/09 e C‑432/09,
aventi ad oggetto le domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio), con decisioni 27 ottobre 2009, pervenute in cancelleria il 2 novembre 2009, nelle cause
Airfield NV,
Canal Digitaal BV
contro
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (causa C‑431/09),
e
Airfield NV
contro
Agicoa Belgium BVBA (causa C‑432/09),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Airfield NV e la Canal Digitaal BV, dagli avv.ti T. Heremans e A. Hallemans, advocaten;
– per la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam), dall’avv. E. Marissens, advocaat;
– per la Agicoa Belgium BVBA, dagli avv.ti J. Windey e H. Gilliams, advocaten;
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. H. Krämer e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a)‑c), della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra l’Airfield NV (in prosieguo: la «Airfield») e la Canal Digitaal BV (in prosieguo: la «Canal Digitaal»), e la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (società belga degli autori, compositori e editori; in prosieguo: la «Sabam») (causa C‑431/09), nonché tra l’Airfield e la Agicoa Belgium BVBA (in prosieguo: la «Agicoa») (causa C‑432/09), in merito all’obbligo, per l’Airfield e la Canal Digitaal, di ottenere un’autorizzazione per procedere ad una comunicazione di opere al pubblico.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 I ‘considerando’ quinto, quattordicesimo, quindicesimo e diciassettesimo della direttiva 93/83 recitano:
«(5) (...) il conseguimento [degli obiettivi dell’Unione] nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d’autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; (...) i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l’utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; (...) tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all’interno [dell’Unione];
(...)
(14) (...) l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all’interno [dell’Unione]; (...) questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; (...) tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; (...) una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; (...) normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;
(15) (...) l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite;
(…)
(17) (…) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».
4 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83:
«Ai fini della presente direttiva, “satellite” è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata. In quest’ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso».
5 L’art. 1, n. 2, lett. a)‑c), di tale direttiva dispone quanto segue:
«a) Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».
6 L’art. 2 della direttiva 93/83 recita:
«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».
7 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10):
«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
8 Il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 precisa a tal riguardo che «[l]a mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».
Il diritto nazionale
9 L’art. 1, n. 1, quarto comma, della legge 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi (Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297), come modificata, prevede quanto segue:
«[s]olo l’autore di un’opera letteraria o artistica ha il diritto di comunicarla al pubblico con qualsiasi procedimento (anche con la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente)».
10 Gli artt. 49 e 50 di tale stessa legge riprendono sostanzialmente il tenore letterale dell’art. 1, n. 2, lett. a)‑c), della direttiva 93/83.
Fatti e questioni pregiudiziali
11 L’Airfield, operante con la denominazione commerciale TV Vlaanderen, è una società belga che svolge un’attività di fornitore di televisione satellitare proponendo al pubblico un pacchetto di canali trasmessi via satellite, che possono essere captati dai suoi abbonati mediante un dispositivo di decriptazione satellitare (in prosieguo: il «fornitore di pacchetto satellitare»).
12 Il pacchetto di canali proposto dall’Airfield comprende due tipi di canali televisivi. Oltre ai canali che possono essere captati gratuitamente, detto pacchetto include canali criptati che possono essere guardati solo dopo la decriptazione. Per poter guardare tali canali, il cliente deve quindi stipulare un contratto di abbonamento con l’Airfield, che gli fornisce, a fronte del pagamento di un corrispettivo, una carta che gli consente la decriptazione (in prosieguo: la «smartcard»).
13 Per proporre il proprio pacchetto di canali, l’Airfield si avvale dei servizi tecnici della Canal Digitaal, società olandese appartenente al suo stesso gruppo.
14 La Canal Digitaal ha concluso una convenzione con la società che gestisce il sistema satellitare Astra, ai sensi della quale quest’ultima affitta alla Canal Digitaal capacità per radio e televisione digitali su tale satellite.
15 Inoltre la Canal Digitaal ha stipulato un contratto di prestazione di servizi con l’Airfield con il quale si è impegnata, a partire dal 1º gennaio 2006, a subaffittarle capacità da lei affittate sul satellite Astra per la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in Belgio e in Lussemburgo. Per la trasmissione dei programmi televisivi la Canal Digitaal si impegna a fornire servizi tecnici tra cui la diffusione, la moltiplicazione, la compressione, la codifica e la trasmissione dei dati affinché l’Airfield possa trasmettere servizi di televisione digitale in Belgio e in Lussemburgo.
16 L’Airfield ha altresì stipulato una serie di contratti con organismi di radiodiffusione i cui canali sono inclusi nel suo pacchetto satellitare. Le modalità di collaborazione tra l’Airfield e tali diversi organismi differiscono a seconda del modo di ritrasmissione dei canali televisivi interessati; detti programmi sono trasmessi, nell’ambito del pacchetto satellitare, tanto con trasmissione indiretta (in prosieguo: la «trasmissione indiretta di programmi televisivi») quanto con trasmissione diretta (in prosieguo: la «trasmissione diretta di programmi televisivi»).
La trasmissione indiretta di programmi televisivi
17 La trasmissione indiretta di programmi televisivi è effettuata secondo due modalità.
18 Con la prima modalità, gli organismi di radiodiffusione inviano via terra segnali portatori dei loro programmi agli impianti della Canal Digitaal installati a Vilvorde (Belgio). La Canal Digitaal comprime i segnali e li cripta per inviarli tramite banda larga alla propria stazione situata nei Paesi Bassi, la quale provvede all’invio dei segnali verso il satellite Astra. Prima di essere trasmessi da tale stazione verso il satellite, tali segnali vengono codificati. La chiave che serve al pubblico per decodificare i programmi è incorporata in una smartcard messa a disposizione dell’Airfield dalla Canal Digitaal. Quando il consumatore si abbona presso l’Airfield, riceve tale carta.
19 Con la seconda modalità, gli organismi di radiodiffusione trasmettono via satellite i segnali portatori dei loro programmi. La Canal Digitaal riceve i segnali satellitari, criptati e inaccessibili al pubblico, in Lussemburgo o nei Paesi Bassi. Essa li decripta se necessario, li cripta nuovamente e li invia al satellite Astra. Gli abbonati dell’Airfield possono decriptare questi segnali mediante una smartcard messa a disposizione dell’Airfield dalla Canal Digitaal.
20 L’Airfield ha stipulato contratti denominati «carriage» con tali organismi di radiodiffusione.
21 In base a tali contratti, l’Airfield affitta ai detti organismi di radiodiffusione capacità di transponditori satellitari ai fini della diffusione dei programmi televisivi ai telespettatori residenti, tra l’altro, in Belgio e in Lussemburgo. L’Airfield garantisce di aver ricevuto l’autorizzazione della società che gestisce il satellite Astra per subaffittare siffatte capacità agli stessi organismi.
22 Inoltre, l’Airfield si è impegnata a ricevere il segnale dei programmi televisivi degli organismi di radiodiffusione di cui trattasi presso un sito centrale di invio al satellite, a comprimere tale segnale, moltiplicarlo, criptarlo e inviarlo al satellite per la trasmissione e la ricezione.
23 Tali organismi versano un compenso all’Airfield per l’affitto e la prestazione dei servizi citati.
24 Dal canto loro, detti organismi di radiodiffusione concedono all’Airfield un’autorizzazione affinché i suoi abbonati, in particolare in Belgio e in Lussemburgo, possano vedere simultaneamente i loro programmi diffusi attraverso il satellite Astra.
25 Come corrispettivo dei diritti concessi dagli stessi organismi di radiodiffusione all’Airfield e della facoltà discrezionale dell’Airfield di includere i programmi televisivi nella propria offerta, quest’ultima deve versare loro un compenso che tenga conto del numero dei suoi abbonati e dei programmi trasmessi nel territorio di cui trattasi.
La trasmissione diretta di programmi televisivi
26 Nell’ambito della trasmissione diretta di programmi televisivi mediante pacchetto satellitare dell’Airfield, gli organismi di radiodiffusione criptano essi stessi i segnali e li inviano dal paese d’origine direttamente al satellite. L’intervento dell’Airfield e della Canal Digitaal si limita alla fornitura delle chiavi di accesso agli organismi di radiodiffusione in questione, di modo che siano utilizzati i codici corretti per consentire successivamente a ciascun abbonato dell’Airfield di decodificare i programmi mediante la smartcard.
27 Con tali organismi l’Airfield ha stipulato un contratto denominato «heads of agreement» che stabilisce, tra l’altro, i diritti e gli obblighi, analoghi a quelli menzionati ai punti 24 e 25 della presente sentenza, degli organismi di radiodiffusione e dell’Airfield.
Controversia principale
28 La Sabam è una società cooperativa belga che rappresenta gli autori come società di gestione concedendo autorizzazioni per l’uso da parte di terzi delle loro opere protette e riscuotendo compensi per tale uso.
29 L’Agicoa è una società collettiva di gestione che rappresenta i produttori belgi e internazionali di opere audiovisive per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi su film e altre opere audiovisive, ad eccezione dei videoclip. In tale contesto, essa riscuote i compensi.
30 La Sabam e l’Agicoa hanno considerato che l’Airfield effettuava una ritrasmissione dei programmi televisivi già trasmessi dagli organismi di radiodiffusione ai sensi della convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche e che, di conseguenza, essa doveva ottenere un’autorizzazione per l’utilizzazione del repertorio degli autori di cui esse gestiscono i diritti.
31 Dopo essere state messe in mora, l’Airfield e la Canal Digitaal hanno sostenuto di non effettuare una ritrasmissione ma di limitarsi ad offrire al pubblico programmi televisivi via satellite per conto degli organismi di radiodiffusione. A loro avviso, si verificherebbe solo una prima e unica trasmissione satellitare, ad opera degli stessi organismi di radiodiffusione, per la quale questi ultimi farebbero ricorso ai servizi dell’Airfield e della Canal Digitaal per quanto riguarda l’aspetto tecnico. Solo gli organismi di radiodiffusione effettuerebbero un’operazione rilevante ai fini della riscossione di diritti d’autore ai sensi della definizione di cui agli artt. 49 e 50 della legge 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi, come modificata.
32 Poiché non è stato possibile raggiungere alcun accordo tra le parti in causa, la Sabam ha citato in giudizio l’Airfield e la Canal Digitaal dinanzi al presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, e l’Agicoa ha citato in giudizio l’Airfield dinanzi allo stesso giudice, il quale ha dichiarato che l’Airfield e la Canal Digitaal avevano violato i diritti d’autore alla cui gestione provvedono la Sabam e l’Agicoa.
33 L’Airfield e la Canal Digitaal hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
34 In queste circostanze, lo Hof van Beroep te Brussel ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C‑431/09 e C‑432/09:
«1) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi con un collegamento fisso, o con un segnale satellitare criptato, ad un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, che fa codificare questi segnali da una società ad esso collegata e li fa inviare ad un satellite, dopo di che i segnali stessi, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di canali televisivi e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o “smartcard” messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare.
2) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi conformemente alle istruzioni di un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, su un satellite, dopo di che questi segnali, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di canali televisivi e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o “smartcard” messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare».
35 Con ordinanza del presidente della Corte 6 gennaio 2010, le cause C‑431/09 e C‑432/09 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sull’applicabilità della direttiva 93/83
36 Nella causa C‑432/09, l’Agicoa sostiene che la direttiva 93/83 non è applicabile alla controversia principale e che le questioni pregiudiziali devono essere esaminate alla luce della direttiva 2001/29.
37 A tal riguardo, essa osserva anzitutto che il fornitore di pacchetto satellitare deve essere distinto dall’organismo di radiodiffusione, in quanto la sua attività consiste nella costituzione di un pacchetto di servizi di radiodiffusione e non in una trasmissione di programmi televisivi. Pertanto, non potrebbe essere fatto valere l’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 per esaminare le sue attività, poiché tale disposizione fa riferimento al solo organismo di radiodiffusione.
38 Secondo l’Agicoa, poi, la controversia principale non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, in quanto riguarderebbe comunicazioni che non fanno ricorso ad un satellite ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83. Infine, in tale controversia, mancherebbe l’aspetto transfrontaliero previsto da detta direttiva.
39 Per quanto riguarda il primo argomento, va rilevato che esso riguarda l’essenza stessa della causa in esame e sarà pertanto valutato nell’ambito della soluzione delle questioni pregiudiziali.
40 Quanto al secondo argomento, nulla nel fascicolo indica che le comunicazioni di cui trattasi nella causa principale non sono effettuate mediante un satellite ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83.
41 Infine, per quanto riguarda il terzo argomento, risulta dai punti 76‑145 della sentenza 4 ottobre 2011, cause riunite C‑403/08 e C‑429/08, Football Association Premier League e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta), che le comunicazioni al pubblico via satellite devono poter essere captate in tutti gli Stati membri e che esse hanno quindi, per definizione, un carattere transfrontaliero. Inoltre, le comunicazioni di cui trattasi nella causa principale presentano un carattere siffatto, atteso che esse coinvolgono una società belga ed una società olandese, l’Airfield e la Canal Digitaal, e che i segnali portatori dei programmi sono destinati, tra l’altro, ai telespettatori residenti in Belgio e in Lussemburgo.
42 L’argomentazione dell’Agicoa va quindi disattesa e la questione pregiudiziale deve essere esaminata alla luce della direttiva 93/83.
Sulle questioni pregiudiziali
43 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/83 debba essere interpretata nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti interessati da una comunicazione al pubblico delle opere realizzate nell’ambito di ritrasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi come quelle di cui trattasi nelle cause principali.
Osservazioni preliminari
44 Va anzitutto ricordato che la direttiva 93/83 non costituisce l’unico strumento dell’Unione nel settore della proprietà intellettuale e che, considerate le esigenze derivanti dall’unità e dalla coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni impiegate da tale direttiva devono essere interpretate alla luce delle regole e dei principi stabiliti da altre direttive riguardanti la proprietà intellettuale come, segnatamente, la direttiva 2001/29 (v., per analogia, sentenza 30 giugno 2011, causa C‑271/10, VEWA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27).
45 Per quanto riguarda poi il contesto di fatto delle questioni pregiudiziali, va subito precisato che le trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi non sono le sole modalità di trasmissione di programmi compresi nel pacchetto satellitare in questione.
46 Infatti, tali programmi sono trasmessi anche dagli organismi di radiodiffusione al di fuori di detto pacchetto, con modalità, come la trasmissione terrestre, che consentono loro di raggiungere direttamente i telespettatori.
47 Dette trasmissioni diretta e indiretta si aggiungono quindi a tali modalità di diffusione al fine di ampliare la cerchia di telespettatori che ricevono i programmi in questione, restando inteso che tali trasmissioni sono parallele e simultanee, dato che l’intervento del fornitore di pacchetto satellitare non ha alcuna incidenza sul contenuto di tali programmi, né sui loro orari.
48 È infine pacifico, nelle controversie principali, che gli organismi di radiodiffusione dispongono di un’autorizzazione dei titolari di diritti in questione alla comunicazione via satellite delle loro opere e che, invece, il fornitore di pacchetto satellitare non dispone di alcuna autorizzazione paragonabile.
49 In tale contesto, si deve rilevare che, nelle presenti cause, l’Airfield e la Canal Digitaal sostengono che ciascuna di tali trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 vale a dire, di conseguenza, una comunicazione indivisibile che sarebbe imputabile al solo organismo di radiodiffusione in questione. Esse ne deducono che non si può ritenere che il fornitore di pacchetto satellitare proceda ad una comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione, e che, pertanto, esso non può essere obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari di diritti interessati per quanto riguarda dette trasmissioni.
50 Di conseguenza, per determinare se detto fornitore di pacchetto satellitare sia obbligato ad ottenere una siffatta autorizzazione, occorre esaminare, da un lato, se ciascuna delle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi costituisca una sola comunicazione al pubblico via satellite ovvero, al contrario, se ciascuna di tali trasmissioni comporti due comunicazioni indipendenti. Dall’altro, occorre verificare se l’eventuale indivisibilità di una siffatta comunicazione significhi che tale stesso fornitore di pacchetto satellitare non è obbligato ad ottenere un’autorizzazione, da parte dei titolari di diritti interessati, per il suo intervento in tale comunicazione.
Sulla nozione di comunicazione al pubblico via satellite
51 Tanto la trasmissione diretta quanto la trasmissione indiretta costituiscono una sola comunicazione al pubblico via satellite, qualora soddisfino l’insieme delle condizioni cumulative previste all’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della direttiva 93/83.
52 Pertanto, una siffatta trasmissione costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite allorché:
– è caratterizzata dall’«atto di inserire» segnali portatori di programmi effettuato «sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione»;
– tali segnali sono inseriti «in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra»;
– tali segnali sono «destinati ad essere ricevuti dal pubblico», e
– il dispositivo di decriptazione è «mess[o] a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso», dato che i segnali sono diffusi, nelle cause principali, in forma criptata.
53 Quanto al primo requisito, occorre ricordare, per quanto riguarda la trasmissione indiretta di programmi televisivi, che gli organismi di radiodiffusione inseriscono essi stessi i segnali portatori di programmi nel canale di comunicazione in questione, fornendo tali segnali al fornitore di pacchetto satellitare e abilitando tale fornitore ad introdurli nell’invio della comunicazione al satellite.
54 Così facendo, gli organismi di radiodiffusione detengono un potere di controllo sull’atto di inserimento di detti segnali nella comunicazione che conduce al satellite e se ne assumono la responsabilità.
55 Nel caso della trasmissione diretta di programmi televisivi, va rilevato che gli organismi di radiodiffusione inseriscono essi stessi i segnali portatori di programmi direttamente nell’invio della comunicazione al satellite, il che comporta, a maggior ragione, che essi detengono un potere di controllo sull’atto di inserimento di detti segnali nella comunicazione di cui trattasi e si assumono la responsabilità di quest’ultimo.
56 In tale contesto, si deve precisare che nulla osta a che tale potere di controllo e tale responsabilità per quanto riguarda dette trasmissioni indiretta e diretta siano eventualmente condivise con il fornitore di pacchetto satellitare. Infatti, da un lato, risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 che il controllo e la responsabilità ai sensi di tale disposizione riguardano non la comunicazione nel suo insieme, bensì soltanto l’atto di inserimento di segnali portatori di programmi. Dall’altro, nessuna disposizione di tale direttiva impone che il potere di controllo e la responsabilità per quanto riguarda l’insieme di tale comunicazione debbano avere un carattere esclusivo.
57 Di conseguenza, si deve constatare che tanto la trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto la loro trasmissione diretta soddisfano il primo requisito previsto dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83.
58 Per quanto riguarda il secondo requisito, emerge anzitutto dalla giurisprudenza della Corte che la direttiva 93/83 prende in considerazione un sistema di comunicazione chiuso, del quale il satellite costituisce l’elemento centrale, essenziale e insostituibile, sicché, in caso di suo malfunzionamento, la trasmissione di segnali è tecnicamente impossibile ed il pubblico non riceve dunque alcuna trasmissione (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 2005, causa C‑192/04, Lagardère Active Broadcast, Racc. pag. I‑7199, punto 39).
59 Nella fattispecie, è pacifico che il satellite costituisce un elemento centrale, essenziale e insostituibile tanto della trasmissione diretta di programmi televisivi quanto della loro trasmissione indiretta, cosicché i due modi di trasmissione costituiscono siffatti sistemi di comunicazione chiusi.
60 Peraltro, se è vero che, durante la trasmissione indiretta di programmi televisivi, l’Airfield e la Canal Digitaal procedono ad un intervento sui segnali portatori di programmi trasmessi dagli organismi di radiodiffusione, va anche ricordato che un intervento del genere consiste, sostanzialmente, nel ricevere tali segnali da parte degli organismi di radiodiffusione, eventualmente nel decodificarli, nel criptarli nuovamente e nel diffonderli verso il satellite di cui trattasi.
61 Orbene, tale unico intervento rientra nelle normali attività tecniche di preparazione dei segnali per il loro inserimento nell’invio della comunicazione al satellite. Esso è spesso necessario per rendere realizzabile tale comunicazione o per agevolarla. Di conseguenza, esso deve essere considerato un procedimento tecnico normale applicato ai segnali portatori di programmi e non si può quindi ritenere, conformemente al ‘quattordicesimo’ considerando della direttiva 93/83, che comporti interruzioni della catena di trasmissione in questione.
62 Infine, quanto alla trasmissione diretta di programmi televisivi, occorre ricordare che l’intervento dell’Airfield e della Canal Digitaal si limita alla fornitura delle chiavi d’accesso agli organismi di radiodiffusione in questione, per consentire agli abbonati dell’Airfield di decriptare successivamente i programmi mediante la smartcard.
63 Orbene, poiché è pacifico che l’Airfield e la Canal Digitaal forniscono tali chiavi d’accesso agli organismi di radiodiffusione prima che questi ultimi inseriscano i segnali portatori di programmi nella catena di trasmissione di cui trattasi, un siffatto intervento dell’Airfield e della Canal Digitaal non è idoneo ad interrompere tale catena di trasmissione.
64 Di conseguenza, si deve constatare che le trasmissioni indiretta e diretta di programmi televisivi soddisfano il secondo requisito previsto dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83.
65 Quanto al terzo requisito, non è contestato, da un lato, che, a partire dal momento in cui tali segnali sono trasmessi verso il satellite, essi sono rivolti a un pubblico, vale a dire il pubblico in possesso di una smartcard fornita dall’Airfield.
66 Dall’altro, sebbene i segnali che fanno parte della trasmissione indiretta di programmi televisivi subiscano taluni adeguamenti tecnici, questi ultimi precedono il loro inserimento nell’invio della comunicazione al satellite e rappresentano, come constatato al punto 60 della presente sentenza, normali procedimenti tecnici. Ne consegue che non si può considerare che detti adeguamenti incidono sulla destinazione di detti segnali.
67 Occorre pertanto constatare che i segnali portatori di programmi trasmessi nell’ambito delle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi sono destinati ad essere ricevuti dal pubblico e che tali trasmissioni soddisfano quindi il terzo requisito previsto dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83.
68 Per quanto riguarda il quarto requisito, è pacifico che, nell’ambito delle trasmissioni di cui trattasi nelle cause principali, i dispositivi di decriptazione della trasmissione non sono messi a disposizione del pubblico dagli organismi di radiodiffusione, bensì dal fornitore di pacchetto satellitare. Stando così le cose, non risulta dal fascicolo che quest’ultimo fornisca tali dispositivi al pubblico senza il consenso di detti organismi, il che deve essere tuttavia verificato dal giudice del rinvio.
69 Alla luce di quanto precede, occorre constatare, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che tanto la trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto la loro trasmissione diretta soddisfano tutti i requisiti cumulativi previsti dall’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della direttiva 93/83 e che, di conseguenza, si deve considerare che ciascuna di esse costituisce una sola comunicazione al pubblico via satellite e che quindi è indivisibile.
70 Detto questo, l’indivisibilità di una siffatta comunicazione, ai sensi di detto art. 1, n. 2, lett. a) e c), non significa necessariamente che l’intervento del fornitore di pacchetto satellitare in tale comunicazione possa essere effettuato senza l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati.
Sull’autorizzazione della comunicazione al pubblico via satellite
71 Emerge anzitutto dall’art. 2 della direttiva 93/83 che i titolari di diritti d’autore devono autorizzare qualsiasi comunicazione al pubblico via satellite delle opere protette.
72 Risulta poi dalla giurisprudenza della Corte che una siffatta autorizzazione deve essere segnatamente ottenuta dalla persona che avvia una comunicazione del genere o che interviene in occasione di quest’ultima, di modo che, mediante tale comunicazione, essa renda le opere protette accessibili ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non era preso in considerazione dagli autori delle opere protette nell’ambito di un’autorizzazione concessa ad un’altra persona (v., per analogia, per quanto riguarda la nozione della comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29, sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punti 40 e 42, nonché ordinanza 18 marzo 2010, causa C‑136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto 38).
73 Ciò è peraltro confermato dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83, secondo cui deve essere garantito ai titolari dei diritti in questione un compenso adeguato per la comunicazione al pubblico via satellite delle loro opere, che tenga conto di tutti i parametri della trasmissione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punti 108 e 110).
74 Tuttavia, detta autorizzazione non deve essere ottenuta dalla persona di cui trattasi qualora il suo intervento durante la comunicazione al pubblico si limiti, conformemente al ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, alla mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare detta comunicazione.
75 Di conseguenza, occorre rilevare che, conformemente all’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83, una comunicazione al pubblico via satellite, come quella di cui trattasi nelle cause principali, è avviata dall’organismo di radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella catena di trasmissione che conduce al satellite. È inoltre pacifico che tale organismo rende in tal modo le opere protette accessibili, in regola generale, ad un pubblico nuovo. Ne consegue che tale organismo è obbligato ad ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 2 della direttiva 93/83.
76 Detto questo, tale constatazione non esclude che altri operatori intervengano nell’ambito di una comunicazione come quella menzionata al punto precedente, in modo da rendere accessibili gli oggetti protetti ad un pubblico più ampio di quello cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in questione, vale a dire ad un pubblico che non era preso in considerazione dagli autori di tali opere quando hanno autorizzato l’utilizzazione di queste ultime da parte dell’organismo di radiodiffusione. In un’ipotesi siffatta, l’intervento di detti operatori non è infatti coperto dall’autorizzazione concessa a tale organismo.
77 In circostanze come quelle delle cause principali, tale caso può verificarsi segnatamente allorché un operatore amplia la cerchia di persone aventi accesso a tale comunicazione e rende così gli oggetti protetti accessibili a un pubblico nuovo.
78 In tale contesto, va rilevato che un fornitore di pacchetto satellitare, da un lato, procede alla codificazione della comunicazione in questione o fornisce agli organismi di radiodiffusione chiavi d’accesso a tale comunicazione di modo che i suoi abbonati possano decodificarla e, dall’altro, mette a disposizione di tali abbonati i corrispondenti dispositivi di decriptazione; tali operazioni consentono così di stabilire il nesso tra la comunicazione inserita dagli organismi di radiodiffusione e detti abbonati.
79 Orbene, una siffatta attività non si confonde con una mera fornitura di attrezzature fisiche atte a garantire o a migliorare la ricezione della trasmissione d’origine nella sua zona di copertura, che rientra nei casi rappresentati al punto 74 della presente sentenza, bensì costituisce un intervento senza il quale detti abbonati non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, pur trovandosi all’interno di detta zona. Infatti, tali persone fanno parte del pubblico destinatario dello stesso fornitore di pacchetto satellitare, il quale, con il suo intervento, nell’ambito della comunicazione satellitare in questione, rende le opere protette accessibili ad un pubblico che si aggiunge al pubblico cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in questione.
80 Occorre inoltre sottolineare che l’intervento del fornitore di pacchetto satellitare costituisce una prestazione di servizio autonoma svolta al fine di trarne un beneficio, dato che il prezzo dell’abbonamento non è versato da dette persone all’organismo di radiodiffusione, bensì a tale fornitore. Orbene, è pacifico che tale prezzo non è dovuto per eventuali prestazioni tecniche, bensì per l’accesso alla comunicazione realizzata via satellite e, quindi, alle opere o agli altri oggetti protetti.
81 Va infine rilevato che il fornitore di pacchetto satellitare non rende possibile l’accesso, da parte dei suoi abbonati, alla comunicazione realizzata da un solo organismo di radiodiffusione, bensì raggruppa in un nuovo prodotto audiovisivo numerose comunicazioni provenienti da diversi organismi di radiodiffusione, atteso che il fornitore di pacchetto satellitare decide la composizione del pacchetto così creato.
82 Di conseguenza, occorre constatare che il fornitore di pacchetto satellitare amplia la cerchia di persone che hanno accesso ai programmi televisivi e rende possibile l’accesso di un pubblico nuovo alle opere e agli altri oggetti protetti.
83 Pertanto, tale fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione, da parte dei titolari di diritti di cui trattasi, per il suo intervento nella comunicazione via satellite, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.
84 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 2 della direttiva 93/83 deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dai titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette siano altresì comunicate al pubblico per mezzo di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.
Sulle spese
85 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dai titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni diretta e indiretta di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette siano altresì comunicate al pubblico per mezzo di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.