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Document 62009CJ0336

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012.
Repubblica di Polonia contro Commissione europea.
Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Motivi d’impugnazione — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C‑336/09 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:386

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 giugno 2012 ( *1 )

«Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell’adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Motivi d’impugnazione — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C-336/09 P,

avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 24 agosto 2009,

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente da M. Dowgielewicz, successivamente da M. Szpunar, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik, A. Szmytkowska e T. van Rijn, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, M. Safjan, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione la Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione (T-258/04; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1-3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).

Contesto normativo

Il Trattato di adesione e l’Atto di adesione del 2003

2

L’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17; in prosieguo: il «Trattato di adesione»), firmato ad Atene il 16 aprile 2003 e ratificato dalla Repubblica di Polonia il 23 luglio 2003, prevede quanto segue:

«In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell’Unione possono adottare prima dell’adesione le misure di cui [all’articolo 41 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione del 2003»), allegato al Trattato di adesione]. Queste misure prendono effetto con riserva dell’entrata in vigore del [Trattato di adesione] e alla data di quest’ultim[o]».

3

L’articolo 41 dell’Atto di adesione del 2003 dispone quanto segue:

«Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall’applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite [nell’Atto di adesione del 2003], tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio [del 19 giugno 2001], relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [(GU L 178, pag. 1)], o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.

(...)».

4

Il capitolo 4 dell’allegato IV all’Atto di adesione, relativo all’elenco di cui all’articolo 22 di quest’ultimo, intitolato «Agricoltura», ai punti 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell’adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunità al valore risultante dall’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio [del 2 agosto 1978] relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia [(GU L 216, pag. 1)]. Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione sia previsto dalle norme comunitarie il ricorso all’intervento pubblico e che le scorte rispondano ai requisiti comunitari in materia di interventi.

2.   I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell’adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto».

5

Il capitolo 5 di tale allegato, intitolato «Unione doganale», prevede quanto segue:

«(…)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 [del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),] e il regolamento (CEE) n. 2454/93 [della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1),] si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:

1.

In deroga all’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all’articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e paragrafo 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunità allargata, o che sono in fase di trasporto nella Comunità allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione, sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono immesse in libera pratica purché sia presente uno dei seguenti requisiti:

(…)».

Il regolamento n. 60/2004

6

Il 14 gennaio 2004 la Commissione ha adottato il regolamento n. 60/2004, che, in sostanza e per quanto riguarda la presente controversia nel settore dello zucchero, ha istituito, segnatamente, un sistema di prelievi in deroga transitoria alle regole comunitarie generalmente applicabili.

7

In tal senso, l’articolo 5 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Regime sospensivo

1.   In deroga all’allegato IV, capitolo 5, dell’Atto di adesione [del 2003] e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione[, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3)], sono soggetti al dazio all’importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell’immissione in libera pratica, a condizione che:

a)

siano stati, anteriormente al 1o maggio 2004, in libera pratica nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 o in un nuovo Stato membro; e

b)

il 1o maggio 2004 si trovino:

i)

in deposito temporaneo; o

ii)

sottoposti alla destinazione doganale di cui all’articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o ad uno dei regimi doganali di cui all’articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del medesimo regolamento; oppure

iii)

in viaggio, previo espletamento delle formalità di esportazione nel territorio della Comunità allargata.

Il primo comma non si applica ai prodotti, ad eccezione dello zucchero C di barbabietola raffinato, dello sciroppo d’isoglucosio C e dello sciroppo d’inulina C di cui ai codici NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 e 1702 90 80, esportati dalla Comunità dei Quindici, se l’importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all’esportazione per quei prodotti nel paese esportatore. Su richiesta dell’importatore, l’esportatore procura che l’autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all’esportazione per i prodotti in questione nel paese esportatore.

2.   In deroga all’allegato IV, capitolo 5, dell’Atto di adesione [del 2003] e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003, provenienti da paesi terzi, sono soggetti al dazio all’importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell’immissione in libera pratica, a condizione che:

a)

il 1o maggio 2004 siano sottoposti al regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2913/92;

b)

siano immessi in libera pratica il 1o maggio 2004 o posteriormente a questa data».

8

L’articolo 6 del regolamento n. 60/2004 dispone quanto segue:

«Scorte anormali

1.   Entro il 31 ottobre 2004 la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.

Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene tenuto conto in particolare dell’evoluzione, durante l’anno precedente l’adesione rispetto all’anno anteriore:

a)

delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio;

b)

della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio;

c)

delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

2.   Entro il 30 aprile 2005 i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1,

a)

esportandolo senza restituzione;

b)

utilizzandolo nel settore dei combustibili;

c)

denaturandolo senza aiuti per l’alimentazione animale (…).

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati membri predispongono, per il 1o maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. (…)

I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 aprile 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.

Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2005, maggiorato di 1,21 ΕUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.

L’importo di cui al terzo comma è versato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.

(…)».

9

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 60/2004:

«Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004 subordinatamente all’entrata in vigore del Trattato di adesione (...)».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata

10

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2004, la Repubblica di Polonia ha proposto, ai sensi dell’articolo 230 CE, un ricorso diretto all’annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1-3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 60/2004.

11

Nel suo controricorso la Commissione ha fatto valere che il ricorso era stato proposto oltre i termini.

12

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale, statuendo in Sezione ampliata, ha dichiarato il ricorso irricevibile.

13

Dopo aver rilevato che il termine di due mesi per la proposizione del ricorso, stabilito all’articolo 230, quinto comma, CE, doveva essere calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento n. 60/2004 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 15 gennaio 2004, il Tribunale, tenendo conto dei diversi termini procedurali, ha deciso che il termine complessivo stabilito per proporre un ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 era scaduto alla mezzanotte dell’8 aprile 2004.

14

Dato che il ricorso della Repubblica di Polonia era stato depositato il 28 giugno 2004, il Tribunale lo ha dichiarato tardivo.

15

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.

Conclusioni delle parti

16

Con la sua impugnazione la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata.

17

La Commissione europea chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Sull’impugnazione

18

A sostegno dell’impugnazione, la Repubblica di Polonia deduce cinque motivi. Essi vertono, in primo luogo, su una pubblicazione incompleta del regolamento n. 60/2004, in secondo luogo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 230, quarto comma, CE, in terzo luogo, su una violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quarto luogo, su una violazione dei principi di solidarietà e di buona fede, nonché delle norme di procedura e, in quinto luogo, sul difetto di motivazione.

19

Occorre anzitutto esaminare il terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

20

La Repubblica di Polonia fa valere che il Tribunale, avendo dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento, ha privato i nuovi Stati membri del loro diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 230, secondo comma, CE, le disposizioni del regolamento n. 60/2004, nonostante il fatto che tale regolamento fosse loro rivolto in qualità di Stati membri.

21

Pur ricordando che l’applicazione rigorosa delle discipline comunitarie in tema di termini procedurali risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, la Repubblica di Polonia ritiene che una tale applicazione non possa tuttavia giustificare una disparità in materia di tutela giurisdizionale, che risulterebbe dal fatto che i nuovi Stati membri non potrebbero contestare la legittimità del regolamento n. 60/2004 in veste di Stati membri, sebbene esso li riguardi specificamente.

22

A sostegno di detto motivo, la Repubblica di Polonia, da un lato, si richiama alla sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, Racc. pag. 1339, punto 23), da cui risulterebbe che la Comunità economica europea è una comunità di diritto, nel senso che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta costituzionale di base costituita dal Trattato CE. Dall’altro, la Repubblica di Polonia fa rinvio alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Poiares Maduro nella causa da cui è scaturita la sentenza del 23 ottobre 2007, Polonia/Consiglio (C-273/04, Racc. pag. I-8925, paragrafo 50), per concludere che il Tribunale ha palesemente violato i principi costitutivi di una comunità di diritto e il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

23

La Commissione deduce che il Tribunale, avendo respinto in quanto irricevibile un ricorso proposto tardivamente, non ha violato né il principio della tutela giurisdizionale effettiva né i principi costitutivi di una comunità di diritto. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, il fatto che quest’ultima sia passata dallo status di ricorrente a quello di ricorrente privilegiata, a causa dell’entrata in vigore del Trattato di adesione nonché dell’Atto di adesione del 2003, non consentirebbe di derogare al principio in base al quale i termini procedurali devono essere applicati rigorosamente.

Giudizio della Corte

24

Con tale motivo la Repubblica di Polonia contesta al Tribunale di aver respinto il suo argomento in base al quale il regolamento n. 60/2004 è stato rivolto a tutti gli Stati membri, compresa la Repubblica di Polonia, di modo che quest’ultima doveva poterlo impugnare anche in veste di ricorrente ai sensi dell’articolo 230, secondo comma, CE.

25

A tale riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 54 dell’ordinanza impugnata, che, sebbene l’Atto di adesione del 2003 preveda specificamente la possibilità per le istituzioni comunitarie di adottare talune misure tra la data della firma dell’atto stesso e la data di adesione dei nuovi Stati membri, esso non prevede, tuttavia, alcuna deroga al sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari.

26

Al punto 55 di tale ordinanza il Tribunale ha poi ricordato, richiamandosi alla sentenza del 15 gennaio 1987, Misset/Consiglio (152/85, Racc. pag. 223, punto 11), che le norme comunitarie riguardanti i termini di procedura devono essere applicate rigorosamente.

27

Il Tribunale ha infine considerato, al punto 56 della suddetta ordinanza, che, «se si dovesse intendere l’argomento della Repubblica di Polonia nel senso che essa riteneva di dover aspettare di acquisire la qualità di Stato membro per poter proporre il suo ricorso, occorrerebbe sottolineare che il termine di ricorso previsto dall’art. 230 CE è di applicazione generale» e che «[p]er quanto riguarda la Repubblica di Polonia, non era richiesta la qualità di Stato membro». Il Tribunale ha aggiunto che «[t]ale termine di ricorso [doveva] venirle comunque applicato in qualità di persona giuridica».

28

Al fine di risolvere la questione se la Repubblica di Polonia potesse validamente impugnare il regolamento n. 60/2004 in veste di ricorrente ai sensi dell’articolo 230, secondo comma, CE, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione prevede espressamente la possibilità per le istituzioni di adottare determinate misure prima dell’adesione.

29

Tra tali misure figura, in particolare, l’articolo 41 dell’Atto di adesione del 2003, ai sensi del quale la Commissione è autorizzata ad adottare tutte le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall’applicazione della politica agricola comune.

30

Il regolamento n. 60/2004 è stato adottato sulla base di tale articolo e fa parte, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle conclusioni, degli atti la cui adozione è condizionata dall’adesione.

31

Essendo stato adottato tra la data della firma del Trattato di adesione nonché dell’Atto di adesione del 2003 e la data di entrata in vigore dei medesimi, il regolamento n. 60/2004 si distingue, quindi, dalle altre disposizioni facenti parte dell’acquis comunitario, già in vigore al momento della firma del Trattato di adesione e dell’Atto di adesione suddetti.

32

Inoltre, nonostante il fatto che il regolamento n. 60/2004 sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’adesione dei nuovi Stati membri, è pacifico che le misure stabilite da tale regolamento si sarebbero applicate principalmente ai nuovi Stati membri a decorrere dalla loro adesione all’Unione. In tal senso, conformemente al suo articolo 9, tale regolamento è divenuto efficace solo alla data di entrata in vigore e subordinatamente all’entrata in vigore del Trattato di adesione.

33

Dalle suesposte considerazioni risulta che, come parimenti rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 39 e 40 delle conclusioni, è solo al momento della loro adesione che i nuovi Stati membri sono stati interessati dalle disposizioni del regolamento n. 60/2004 nella loro qualità di Stati membri e che è in tale veste che essi dovevano poter impugnare tali disposizioni.

34

Nel caso di specie si è verificato che, per effetto della pubblicazione del regolamento n. 60/2004 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 15 gennaio 2004, il termine di due mesi per presentare ricorso, previsto all’articolo 230 CE, era già scaduto prima che la Repubblica di Polonia acquisisse, al momento della sua adesione all’Unione, ovvero il 1o maggio 2004, lo status di Stato membro.

35

I nuovi Stati membri erano pertanto impossibilitati a presentare ricorsi entro il termine stabilito, in veste di ricorrenti ai sensi dell’articolo 230, secondo comma, CE, avverso gli atti impugnati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione.

36

Orbene, si deve ricordare che l’Unione è un’unione di diritto, nel senso che le sue istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti, segnatamente, al Trattato ed ai principi generali del diritto (v. sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, Racc. pag. I-6351, punto 281, e del 29 giugno 2010, E e F, C-550/09, Racc. pag. I-6213, punto 44).

37

Detti principi costituiscono il fondamento stesso di tale unione ed il loro rispetto implica, così come ormai espressamente previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che i nuovi Stati membri siano trattati su un piano di parità con i vecchi Stati membri.

38

I nuovi Stati membri devono pertanto disporre, nei confronti di tutti gli atti che, così come quello contestato nel caso di specie, sono stati adottati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e che li riguardano nella loro qualità di Stati membri, di un diritto di ricorso in qualità di ricorrenti ai sensi dell’articolo 230, secondo comma, CE.

39

Dato che tale qualità è stata acquisita dai nuovi Stati membri solo il giorno dell’entrata in vigore del Trattato di adesione nonché dell’Atto di adesione del 2003, si deve ritenere che, nei confronti di tali Stati, il termine per presentare ricorso stabilito all’articolo 230, quinto comma, CE, sia iniziato a decorrere, per quanto riguarda atti del genere di quello di cui trattasi nel caso di specie, solo a partire da tale data, ossia, nella fattispecie, il 1o maggio 2004.

40

Erroneamente il Tribunale ha quindi ritenuto che, nonostante il particolare contesto della fattispecie in esame, la proposizione del ricorso ex articolo 230 CE non fosse subordinata, per quanto riguarda la Repubblica di Polonia, allo status di Stato membro, deducendone che il ricorso proposto dallo Stato membro medesimo in data 28 giugno 2004 avverso il regolamento n. 60/2004 fosse tardivo e, pertanto, irricevibile.

41

Alla luce dei suesposti rilievi, il terzo motivo dev’essere considerato fondato.

42

L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri quattro motivi dedotti dalla Repubblica di Polonia.

43

Dato che la Corte non è in grado, in tale fase del procedimento, di statuire in merito al ricorso proposto dalla Repubblica di Polonia, la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale, in applicazione dell’articolo 61 dello Statuto della Corte, riservando la decisione sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione (T-258/04), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso decida in ordine alla domanda della Repubblica di Polonia diretta all’annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1-3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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