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Document 62009CJ0311

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 maggio 2010.
    Commissione europea contro Repubblica di Polonia.
    Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 89/105/CEE - Inclusione delle specialità medicinali per uso umano nel campo di applicazione dei regimi nazionali di assicurazione malattia - Articolo 6, punto 1 - Elenco delle specialità medicinali coperte dal sistema nazionale di assicurazione malattia che istituisce tre categorie distinte dal punto di vista delle condizioni di rimborso - Termine per l'adozione di una decisione su una domanda di iscrizione di un medicinale nelle categorie di tale elenco che offrono le condizioni di rimborso più favorevoli.
    Causa C-311/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00055*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:257





    Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 – Commissione / Polonia

    (causa C‑311/09)

    «Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – IVA – Trasporto internazionale di persone – Assoggettamento a imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale»

    1.                     Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione (Art. 226 CE) (v. punto 18)

    2.                     Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 19)

    3.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 31)

    4.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punto 34)

    5.                     Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Obblighi dei soggetti passivi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73, 168 e 273) (v. punto 39 e dispositivo)

    Oggetto

    Inadempimento da parte di uno Stato – Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Trasporto internazionale di persone su strada – Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all’estero di assolvere l’IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell’imposta applicata nella fase precedente.

    Dispositivo

    1)

    Avendo prelevato l’imposta sul valore aggiunto in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all’applicazione di talune disposizioni della legge relativa all’imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

    2)

    La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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