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Document 62009CA0225

Causa C-225/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona — Italia) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia (Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato — Direttiva 98/5/CE — Art. 8 — Prevenzione dei conflitti d’interessi — Normativa nazionale che vieta l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale — Cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati)

GU C 30 del 29.1.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Cortona — Italia) — Edyta Joanna Jakubowska/Alessandro Maneggia

(Causa C-225/09) (1)

(Norme dell’Unione relative all’esercizio della professione di avvocato - Direttiva 98/5/CE - Art. 8 - Prevenzione dei conflitti d’interessi - Normativa nazionale che vieta l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale - Cancellazione dell’iscrizione all’albo degli Avvocati)

2011/C 30/08

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Cortona

Parti

Ricorrente: Edyta Joanna Jakubowska

Convenuto: Alessandro Maneggia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Cortona — Interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36) e degli artt. 3, 4, 10, 81 e 98 CE — Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della libera professione di avvocato ed il lavoro a tempo parziale presso un’amministrazione pubblica — Cancellazione dell’iscrizione all'albo dell’ordine professionale prevista per gli avvocati che non abbiano scelto fra la libera professione e il lavoro a tempo parziale

Dispositivo

1)

Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati.

2)

L’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti che siano impiegati — vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale — presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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