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Document 62009CA0165
Joined Cases C-165/09 to C-167/09: Judgment of the Court (First Chamber) of 26 May 2011 (references for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands)) — Stichting Natuur en Milieu and Others (C-165/09) v College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu and Others (C-166/09) v College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu and Others (C-167/09) v College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Environment — Directive 2008/1/EC — Permit for the construction and operation of a power station — Directive 2001/81/EC — National emission ceilings for certain atmospheric pollutants — Power of the Member States during the transitional period — Direct effect)
Cause riunite da C-165/09 a C-167/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica — Direttiva 2001/81/CE — Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio — Effetto diretto)
Cause riunite da C-165/09 a C-167/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica — Direttiva 2001/81/CE — Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio — Effetto diretto)
GU C 211 del 16.7.2011, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Stichting Natuur en Milieu e a. (causa C-165/09)/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-166/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu e a. (C-167/09)/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
(Cause riunite da C-165/09 a C-167/09) (1)
(Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di una centrale elettrica - Direttiva 2001/81/CE - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio - Effetto diretto)
2011/C 211/06
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State (Paesi Bassi)
Parti
Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals (C-165/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-166/09), Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne (C-167/09)
Convenuti: College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09), College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 e C-167/09)
con l’intervento di: RWE Eemshaven Holding BV, già RWE Power AG (C-165/09), Electrabel Nederland NV (C-166/09), College van Burgemeester en Wethouders Rotterdam (C-166/09 e C-167/09), E.On Benelux NV (C-167/09)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), attualmente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) (GU L 24, pag. 8) e dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22) — Domanda di autorizzazione ambientale — Decisione dell’autorità competente — Obblighi degli Stati membri nel periodo compreso tra il termine ultimo per il recepimento della direttiva e la data prevista dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/81, successiva al termine ultimo per il recepimento di quest’ultima — Centrale elettrica
Dispositivo
1) |
L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010. |
2) |
Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto all’art. 4 della direttiva 2001/81:
|
3) |
L’art. 4 della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31 dicembre 2010. L’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti, atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. |