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Document 62008TN0584

    Causa T-584/08: Ricorso presentato il 30 dicembre 2008 — Cantiere Navale De Poli/Commissione

    GU C 55 del 7.3.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/44


    Ricorso presentato il 30 dicembre 2008 — Cantiere Navale De Poli/Commissione

    (Causa T-584/08)

    (2009/C 55/79)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Cantiere Navale De Poli SpA (rappresentanti: A. Abate, avvocato, R. Longanesi Cattani, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullamento della decisione adottata dalla Commissione europea il 21 ottobre 2008 relativa all'aiuto di Stato dell'Italia n. C 20/08 (ex n. 62/08).

    Condannare la Commissione a rifondere le spese del giudizio, competenze e onorari.

    Motivi e principali argomenti

    Il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1), è basato sull'art. 87, n. 3, lett. e) CE ed ha istituito un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale teso a ripristinare le condizioni di mercato alterate dalle pratiche anticoncorrenziali dei cantieri coreani. La scadenza del regolamento, inizialmente fissata al 31 marzo 2004, è stata successivamente prorogata di un anno, così consentendo ai cantieri comunitari di stipulare fino al 31 marzo 2005 (nuovo termine di scadenza del regolamento) ulteriori contratti di costruzione per determinati tipi di navi trasporto merci. A sostegno di detti contratti, il regolamento prevede aiuti pari al 6 % del valore contrattuale. La ricorrente è titolare di 5 contratti per la costruzione di chimichiere.

    Al fine di finanziare l'insieme dei contratti nell'arco 2002-2005 l'Italia ha notificato due finanziamenti di 10 milioni di euro ciascuno. La Commissione ha autorizzato il primo con decisione del 19 maggio 2004, mentre ha rifiutato l'autorizzazione del secondo finanziamento con la decisione impugnata. Al riguardo, la Commissione adduce che il finanziamento complementare costituisce un «aiuto nuovo» ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Commissione n. 794/2004 del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1) in quanto è superiore del 20 % della dotazione originaria del regime. Adduce inoltre che il finanziamento complementare è incompatibile con il mercato comune in quanto la notifica è intervenuta successivamente al 31 marzo 2005, termine di scadenza del regolamento 1177/2002.

    La ricorrente ritiene che il Governo italiano non poteva materialmente predisporre entro il 31 marzo 2005 il finanziamento di contratti di cui non poteva essere a conoscenza avendo, le imprese, il diritto di concluderli fino all'ultimo giorno di applicazione del regolamento (31 marzo 2005).

    Ragioni per le quali la ricorrente, nell'impugnare la decisione, fa valere, in particolare, i seguenti motivi:

    violazione del Regolamento 1177/2002 sotto il profilo delle finalità specifiche perseguite dal legislatore nell'ambito delle disposizioni dell'art. 87, n. 3, lett. e);

    violazione dell'art. 4, n. 2, lett. a) del Regolamento 794/2004 della Commissione in relazione alla qualificazione del finanziamento complementare di 10 milioni di euro come «nuovo aiuto»;

    irrilevanza della raccomandazione del 20 giugno 2005 dell'organo di conciliazione dell'OMC nei confronti dei contratti di costruzione navale legalmente stipulati sotto l'impero del Regolamento 1177/2002;

    difetto di motivazione per quanto riguarda la pretesa mancanza di base giuridica per autorizzare il finanziamento complementare;

    violazione dei principi di buona amministrazione, contraddittorio, diritto di difesa, eguaglianza di trattamento, sussidiarietà e proporzionalità.


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