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Document 62008TN0413

Causa T-413/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SOZA/Commissione

GU C 301 del 22.11.2008, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/56


Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SOZA/Commissione

(Causa T-413/08)

(2008/C 301/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentante: avv. M. Favart )

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (Pratica COMP/C2/38.698 — CISAC) e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (pratica COMP/C2/38.698 — CISAC) e, in particolare, dell'art. 3 della decisione medesima, ai sensi del quale i membri aderenti alla CISAC (1) nell'ambito della SEE avrebbero violato, per effetto di pratiche concertate, gli articoli 81 CE e 53 SEE, delimitando la competenza territoriale degli accordi di mutua rappresentanza tra di essi conclusi in modo tale da limitare le licenze delle singole società degli autori ai rispettivi territori nazionali.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce quanto segue:

i)

l'inclusione di limiti territoriali nell'ambito degli accordi di mutua rappresentanza non costituisce il risultato di pratiche concertate, e

ii)

in subordine, anche qualora tali limitazioni territoriali dovessero costituire una pratica concertata, non vi sarebbero effetti restrittivi sulla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE.

Sulla base del primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione, violando gli articoli 81 CE e 253 CE, ritenendo che le delimitazioni territoriali incluse negli accordi di mutua rappresentanza conclusi dalla ricorrente e dagli altri membri del CISAC nell'ambito del SEE costituirebbero il risultato di una pratica concertata, laddove la decisione omette di fornire qualsivoglia prova di tale pratica concertata.

Sulla base del secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la pretesa pratica concertata relativa alle delimitazioni territoriali non è illegittima, riguardando un tipo di concorrente non meritevole di tutela. Inoltre, la ricorrente sostiene che, anche nell'ipotesi in cui la pretesa pratica dovesse essere considerata restrittiva della concorrenza, non costituirebbe nondimeno violazione dell'art. 81, n. 1, CE, essendo necessaria e proporzionata rispetto ad un legittimo obiettivo.


(1)  International Confederation of Societies of Authors and Composers (Federazione Internazionale delle società di autori e compositori).


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