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Document 62008TN0374

    Causa T-374/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)

    GU C 313 del 6.12.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/35


    Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)

    (Causa T-374/08)

    (2008/C 313/63)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, Stati Uniti)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 2008 (procedimento R 952/2007-2);

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «TOP CRAFT» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3 (domanda n. 3 444 767)

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Illinois Tools Works, Inc.

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale figurativo «krafft» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3

    Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui accoglie l'opposizione per i prodotti «prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura» appartenenti alla classe 1

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto:

    l'utilizzazione dei marchi su cui si fonda l'opposizione non potrebbe essere provata dai documenti prodotti dall'opponente;

    i marchi in conflitto presenterebbero evidenti differenze grafiche;

    l'elemento denominativo «TOP» non sarebbe descrittivo e avrebbe un debole carattere distintivo, e

    potrebbe escludersi un rischio di confusione anche in relazione a prodotti identici o simili per le evidenti differenze grafiche e per l'elemento denominativo aggiuntivo «TOP» nel marchio richiesto.


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