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Document 62008TN0374
Case T-374/08: Action brought on 10 September 2008 — Aldi Einkauf v OHIM — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
Causa T-374/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
Causa T-374/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
GU C 313 del 6.12.2008, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 313/35 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Aldi Einkauf/UAMI — Illinois Tools Works (TOP CRAFT)
(Causa T-374/08)
(2008/C 313/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Illinois Tools Works, Inc. (Glenview, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 2008 (procedimento R 952/2007-2); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «TOP CRAFT» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3 (domanda n. 3 444 767)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Illinois Tools Works, Inc.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale figurativo «krafft» per prodotti appartenenti alle classi 1 e 3
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui accoglie l'opposizione per i prodotti «prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura» appartenenti alla classe 1
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 22, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto:
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l'utilizzazione dei marchi su cui si fonda l'opposizione non potrebbe essere provata dai documenti prodotti dall'opponente; |
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i marchi in conflitto presenterebbero evidenti differenze grafiche; |
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l'elemento denominativo «TOP» non sarebbe descrittivo e avrebbe un debole carattere distintivo, e |
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potrebbe escludersi un rischio di confusione anche in relazione a prodotti identici o simili per le evidenti differenze grafiche e per l'elemento denominativo aggiuntivo «TOP» nel marchio richiesto. |