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Document 62008TN0189

    Causa T-189/08: Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Forum 187/Commissione

    GU C 183 del 19.7.2008, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 183/26


    Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Forum 187/Commissione

    (Causa T-189/08)

    (2008/C 183/50)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Forum 187 ASBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Sutton, G. Forwood, barristers)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione impugnata, nella parte in cui non prevede eventuali e ragionevoli periodi transitori per i centri di coordinamento cui si riferisce la sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 2006;

    condannare la Commissione alle spese del presente ricorso e

    adottare ogni altra misura necessaria.

    Motivi e principali argomenti

    Nel caso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (1) in seguito al parziale annullamento della prima decisione da parte della Corte (2). Con tale pronuncia, la Corte ha giudicato che la decisione del 2003 non prevedeva misure transitorie per i centri di coordinamento di cui trattasi con domanda di rinnovo dell'autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione impugnata, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo la notifica di tale decisione.

    La decisione controversa prevede dei periodi transitori per la categoria di centri presa in considerazione dalla sentenza della Corte.

    A sostegno delle proprie affermazioni la ricorrente afferma che la decisione controversa:

    è incompatibile con il diritto comunitario sugli aiuti di Stato esistenti, come costantemente interpretato dagli organi giurisdizionali comunitari;

    viola il legittimo affidamento dei centri di beneficiare di un termine ragionevole per sistemare la loro situazione commerciale e finanziaria dopo la decisione finale della Commissione che chiude il procedimento relativo all'aiuto esistente (notificato alla ricorrente il 17 marzo 2008);

    viola l'art. 254, n. 3 CE;

    disponendo la riscossione e il pagamento retroattivi delle imposte in un caso di aiuti di Stato esistenti, essa, in realtà, ordina il recupero dell'aiuto come se fosse un aiuto illegittimo e ciò viola il principio secondo cui i regimi di aiuti di Stato esistenti dovrebbero essere modificati solo per il futuro, in un momento successivo alla decisione finale della Commissione che chiude il procedimento relativo all'aiuto esistente;

    non rispetta il legittimo affidamento dei centri di coordinamento che si fondavano sull'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia 26 giugno 2003 (3), quale base giuridica in forza della quale essi potevano ottenere il rinnovo delle autorizzazioni;

    viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione prevedendo trattamenti differenziati, senza una giustificazione obiettiva, per i diversi gruppi di centri.


    (1)  GU L 90 del 2 aprile 2008, pag. 7.

    (2)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479.

    (3)  Cause riunite C-182/03 R e C-217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-6887.


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