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Document 62008TN0046
Case T-46/08 P: Appeal brought on 28 January 2008 by Luigi Marcuccio against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on 6 December 2007 in Case F-40/06, Marcuccio v Commission
Causa T-46/08 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 28 gennaio 2008 avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione
Causa T-46/08 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 28 gennaio 2008 avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione
GU C 79 del 29.3.2008, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/32 |
Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 28 gennaio 2008 avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione
(Causa T-46/08 P)
(2008/C 79/63)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Riccorente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 6 dicembre 2007 nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione, dalla prima sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in partibus quibus: a) il ricorso introdotto dal ricorrente nel primo grado di giudizio è stato respinto per qualsivoglia ragione differente dalla sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente; b) le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento (d'ora in avanti, «risarcimento del danno de quo») del danno (in appresso, «danno de quo») patito negli atti della causa de qua sono state respinte; e c) il ricorrente è stato condannato a rifondere alla convenuta le spese diritti ed onorari; |
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la dichiarazione che il ricorso in primo grado era ricevibile, ed in particolare che il ricorrente, al momento in cui lo introdusse, aveva interesse ad agire; |
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in via principale, l'accoglimento delle conclusioni inerenti il risarcimento del danno de quo; nonché la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa de qua; |
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in via subordinata, il rinvio della causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca in merito: a) a tutte quelle parti della causa de qua sulle quali il giudice non si è pronunciato ovvero che sono state annullate con l'emananda sentenza in questo giudizio d'appello; b) alle spese diritti ed onorari inerenti il giudizio in primo grado e questo giudizio d'appello. |
Motivi e principali argomenti
Difetto assoluto di motivazione anche per illogicità manifesta, incongruenza, confusione, carenza d'istruttoria, omessa pronuncia circa un fatto fondamentale della causa de qua e violazione dell'obbligo del clare loqui, travisamento e snaturamento dei fatti (in particolare, punti 10, 12, da 26 a 38 inclusi, da 42 a 46 inclusi dell'ordinanza impugnata)
Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dei principi generali di diritto e della normativa nonché della giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno (in particolare, punti da 42 a 46 inclusi dell'ordinanza impugnata).
Illogicità manifesta del giudizio e della statuizione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese diritti ed onorari anche per irragionevolezza, difetto assoluto di motivazione, in conferenza, travisamento e snaturamento della realtà fattuale, arbitrarietà (in particolare, punti 49 e 50 dell'ordinanza impugnata).
Difetto assoluto di motivazione della decisione oggetto di gravame con il giudizio in primo grado (in particolare, punti da 26 a 38 inclusi dell'ordinanza impugnata).
Travisamento e snaturamento dei fatti nonché conseguenti errores in procedendo di gravità tale da conculcare irrimediabilmente il diritto dell'attore alla difesa e determinare una violazione di norme sostanziali tali da inficiare irrimediabilmente l'ordinanza impugnata (in particolare, punto 24 dell'ordinanza impugnata).
Violazione delle norme sul giusto processo, con particolare riferimento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punti 24 e da 26 a 38 inclusi di questo ricorso d'appello).