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Document 62008TJ0387

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contro Commissione europea.
Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto dell'Ufficio delle pubblicazioni - Prestazione di servizi informatici - Rigetto dell'offerta di un offerente - Ricorso di annullamento - Criteri e sotto-criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Domanda di risarcimento.
Causa T-387/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-00178*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:377





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010 – Evropaïki Dynamiki / Commmissione

(causa T‑387/08)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto dell’Ufficio delle pubblicazioni – Prestazione di servizi informatici – Rigetto di un’offerta – Ricorso di annullamento – Criteri e sotto-criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Trasparenza – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Domanda di risarcimento»

1.                     Appalti pubblici delle Comunità europee – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 30, 77)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3) (v. punti 31‑38, 58‑60, 63‑67)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 20 giugno 2008 di non accettare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto AO 10185, per i servizi informatici di manutenzione dei sistemi SEI‑BUD/AMD/CR e i servizi connessi, nonché della decisione di assegnare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà il 10% delle proprie spese ed il 10% delle spese sostenute dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

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