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Document 62008FJ0101

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2009.
    Spyridon Pappas contro Commissione delle Comunità europee.
    Pubblico impiego - Dipendenti - Ricevibilità.
    Causa F-101/08.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00399; II-A-1-02133

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:137

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

    (Prima Sezione)

    7 ottobre 2009

    Causa F‑101/08

    Spyridon Pappas

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento al regime comunitario di diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità – Revoca – Ricevibilità – Dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio – Ammontare della pensione»

    Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Pappas chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 6 febbraio 2008, recante fissazione dei suoi diritti a pensione di anzianità, in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 27 febbraio 2003, recante, da una parte, revoca della lettera del 23 ottobre 2000 che fissava in 18 anni e 10 giorni l’abbuono di annualità di pensione comunitaria risultante dal trasferimento al regime pensionistico comunitario di diritti da lui maturati in particolare in qualità di membro del Consiglio di Stato ellenico, dall’altra, fissazione di tale abbuono in 15 anni, 2 mesi e 21 giorni, e, in terzo luogo, l’annullamento di un’altra decisione della Commissione del 27 febbraio 2003, recante, da una parte, revoca della lettera del 7 settembre 2001 che fissava in 2 anni, 4 mesi e 2 giorni l’abbuono di annualità di pensione comunitaria risultante dal trasferimento di diritti da lui maturati in qualità di avvocato in Grecia, dall’altra, fissazione di tale abbuono in 1 anno, 10 mesi e 15 giorni.

    Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.

    Massime

    1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Dies a quo

    (Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

    2.      Funzionari – Pensioni – Maturazione dei diritti a pensione

    (Statuto dei funzionari, art. 50)

    1.      Perché una decisione sia debitamente notificata, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, occorre che essa sia stata comunicata al suo destinatario e che quest’ultimo sia in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto.

    Spetta all’istituzione che fa valere un superamento del termine previsto dall’art. 90, n. 2, dello Statuto, ai sensi del quale i reclami devono essere presentati entro un termine di tre mesi a far data «dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale», fornire la prova della data in cui il detto termine ha iniziato a decorrere.

    Benché la prova che il destinatario di una decisione ha effettivamente preso utilmente conoscenza di quest’ultima non possa risultare da semplici indizi, circostanze diverse da una formale notifica di detta decisione, come un messaggio di posta elettronica del detto destinatario da cui risulti che egli aveva preso utilmente conoscenza della decisione, possono costituire una prova del genere.

    (v. punti 41-44)

    Riferimento:

    Corte: 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 1027, punto 10), e 5 giugno 1980, causa 108/79, Belfiore/Commissione (Racc. pag. 1769, punto 7)

    Tribunale di primo grado: 8 giugno 1993, causa T‑50/92, Fiorani/Parlamento (Racc. pag. II‑555, punto 16); 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punti 32‑35), e 27 settembre 2002, causa T‑254/01, Di Pietro/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑929, punti 25‑27)

    Tribunale della funzione pubblica: 20 aprile 2007, causa F‑13/07, L/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 29‑32), e 25 aprile 2007, causa F‑71/06, Lebedef-Caponi/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34)

    2.      Risulta chiaramente dalla formulazione dell’art. 50, ultimo comma, dello Statuto che il beneficio del diritto a pensione è maturato dal funzionario titolare di un posto di grado A 1 o A 2 che si sia visto dispensare da tale impiego nell’interesse del servizio senza applicazione della riduzione prevista dall’art. 9 dell’allegato VIII del nuovo Statuto, a condizione che, alla fine del periodo durante il quale il diritto all’indennità di cui all’art. 50 è stato concesso, il funzionario abbia compiuto i 55 anni di età.

    Un’interpretazione letterale dell’art. 50, ultimo comma, si impone tanto più che, da una parte, la disposizione interessata ha carattere derogatorio rispetto alle norme generali di calcolo di una pensione di anzianità e deve quindi formare oggetto di un’interpretazione restrittiva e, dall’altra, le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie devono essere interpretate in senso restrittivo.

    (v. punti 62, 64 e 65)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: 18 settembre 2003, causa T‑221/02, Lebedef e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1037, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), e 16 dicembre 2004, causa T‑11/02, Pappas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑381 e II‑1773, punto 53)

    Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F‑10/06, André/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑183 e II‑A‑1‑755, punti 34‑36)

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