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Document 62008FJ0049
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 2 July 2009.#Massimo Giannini v European Commission.#Case F-49/08.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 2 luglio 2009.
Massimo Giannini contro Commissione europea.
Causa F-49/08.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 2 luglio 2009.
Massimo Giannini contro Commissione europea.
Causa F-49/08.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2009 I-A-1-00217; II-A-1-01195
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:76
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
2 luglio 2009
Causa F‑49/08
Massimo Giannini
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Periodo di prova effettuato in condizioni irregolari – Irregolarità della procedura di valutazione – Spese di viaggio – Delegazione in un paese terzo»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Giannini chiede: l’annullamento della decisione della Commissione di licenziarlo, notificata il 10 luglio 2007, e, in quanto necessario, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo contro la predetta decisione; in via consequenziale, la condanna della Commissione al pagamento dell’insieme dei diritti pecuniari connessi alla prosecuzione del suo contratto; in ogni caso, l’annullamento delle decisioni del 27 luglio 2007 e 20 settembre 2007 di procedere ad una trattenuta di EUR 5 218,22 sulla sua retribuzione del mese di agosto 2007 e, di conseguenza, il rimborso di tale somma oltre agli interessi di mora; in ogni caso, l’annullamento della decisione del 28 agosto 2007 di limitare l’indennità di prima sistemazione ad un terzo della somma percepita nel novembre 2006 e di procedere al recupero degli altri due terzi, ossia EUR 4 278,50 sulla retribuzione del mese di febbraio 2008 e, di conseguenza, il rimborso di tale somma oltre agli interessi di mora; il risarcimento dei danni materiali e morali subiti, valutati, provvisoriamente, in EUR 200 000.
Decisione: La decisione della Commissione del 27 luglio 2007, con cui viene ingiunto il recupero di un terzo dell’importo delle spese di viaggio riconosciute al ricorrente per l’anno 2007, è annullata. La Commissione verserà al ricorrente la somma indebitamente trattenuta in base alla decisione del 27 luglio 2007, salvo la parte riguardante le spese di viaggio della famiglia del ricorrente; tale somma sarà maggiorata di interessi a decorrere dalla data della trattenuta sino alla data del pagamento effettivo, calcolati al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di due punti. Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della decisione del 28 agosto 2007, con la quale la Commissione ha limitato l’indennità di prima sistemazione del ricorrente ad un terzo della somma percepita nel novembre 2006. Per il resto, il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e i tre quarti delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
2. Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Oggetto – Condizioni di svolgimento
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)
3. Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento – Supervisione di un agente contrattuale del gruppo di funzioni IV da parte di un funzionario rientrante nel gruppo di funzioni AST
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, n. 2)
4. Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Condizioni di svolgimento – Avvertimento
(Statuto dei funzionari, art. 34)
5. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 3; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c); regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1]
6. Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione dei risultati
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84, n. 3)
7. Funzionari – Parità di trattamento – Funzionari di ruolo e agenti in prova
(Statuto dei funzionari, art. 43; Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)
8. Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Portata e contenuto
(Statuto dei funzionari, art. 25; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 11, primo comma, e 81)
9. Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova
(Statuto dei funzionari, art. 25; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 11, primo comma, 81 e 84, n. 3)
10. Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento
(Statuto dei funzionari, art. 25; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 11, primo comma, e 81)
11. Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione negativa delle attitudini dell’interessato – Prolungamento del periodo di prova
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84, n. 3)
12. Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale
(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8)
13. Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale
(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8, n. 4)
1. Costituiscono «controversie di carattere pecuniario» ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto non soltanto le azioni di danni intentate dagli agenti contro un’istituzione, ma anche tutte quelle che mirano ad ottenere il versamento da parte di un’istituzione ad un agente di una somma che quest’ultimo ritenga essergli dovuta ai sensi dello Statuto o di un altro atto che disciplina i loro rapporti di lavoro. In forza dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, il giudice comunitario, in tali controversie, ha una competenza anche di merito che lo investe del compito di dare alle controversie a lui sottoposte una soluzione completa, vale a dire di statuire sull’insieme dei diritti e degli obblighi dell’agente, salvo rinviare all’istituzione in questione, e sotto il suo controllo, l’esecuzione di tale parte della sentenza alle condizioni precise da lui fissate. Spetta pertanto al giudice comunitario pronunciare, se del caso, contro un’istituzione la condanna al versamento di una somma cui il ricorrente abbia diritto in forza dello Statuto o di un altro atto giuridico.
(v. punti 39-42)
Riferimento:
Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 65, 67 e 68)
2. Una decisione di licenziamento al termine di un periodo di prova dev’essere annullata se il ricorrente non è stato messo in grado di compiere il suo periodo di prova in condizioni normali.
Anche se il periodo di prova, che è destinato a permettere di valutare le attitudini e il comportamento del dipendente in prova, non può essere equiparato ad un periodo di formazione, è tuttavia necessario che l’interessato sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Tale condizione significa, in pratica, che il dipendente in prova deve fruire di istruzioni e di consigli appropriati al fine di essere in grado di adeguarsi alle esigenze specifiche del posto da lui occupato.
Il livello richiesto delle dette istruzioni e dei detti consigli dev’essere valutato non astrattamente, ma in maniera concreta, tenendo conto della natura delle funzioni svolte. In questa prospettiva non può essere trascurata l’esperienza precedente del dipendente in prova. Infatti, sebbene tale esperienza, in quanto tale, non possa rimettere in discussione l’utilità del periodo di prova, essa può determinare il grado di inquadramento di cui egli deve beneficiare perché il periodo di prova raggiunga il suo obiettivo.
(v. punto 65)
Riferimento:
Corte: 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punti 20‑24)
Tribunale di primo grado: 1° aprile 1992, causa T‑26/91, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. II‑1615, punto 44); 30 novembre 1994, causa T‑568/93, Correia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑271 e II‑857, punto 34); 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 95)
Tribunale della funzione pubblica: 18 ottobre 2007, causa F‑112/06, Krcova/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48, che forma oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑498/07 P), e 16 aprile 2008, causa F‑73/07, Doktor/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 31 e 33‑36, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑248/08 P)
3. Risulta dall’art. 80, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti che gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV possono espletare le proprie mansioni sotto la supervisione di funzionari senza distinzione di categoria. Tale disposizione non vieta quindi che le mansioni di un agente contrattuale appartenente al gruppo di funzioni IV possano, se del caso, essere svolte sotto la supervisione di un funzionario rientrante nel gruppo di funzioni AST.
(v. punto 72)
4. Il diritto di un funzionario in prova di effettuare il suo periodo di prova in condizioni regolari è sufficientemente garantito da un avvertimento orale che gli consenta di adeguare e di migliorare le sue prestazioni in relazione alle esigenze del servizio.
(v. punto 84)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: Rozand-Lambiotte/Commissione, cit., punto 102
5. Se un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado può essere corroborato e integrato, su punti specifici, da rinvii ad estratti di documenti ad esso allegati, gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale e non possono pertanto servire a sviluppare un motivo esposto sommariamente nel ricorso deducendo censure o argomenti che non figurano in quest’ultimo. Il ricorrente deve indicare nel proprio ricorso le censure precise su cui occorre pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure sono fondate.
Dinanzi al Tribunale della funzione pubblica gli allegati possono ancor meno sviluppare un motivo sommariamente esposto nel ricorso, apportando censure o argomenti assenti da quest’ultimo, in quanto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al detto Tribunale comporta, in linea di principio, salvo decisione contraria di quest’ultimo, un solo scambio di memorie. Tale particolarità del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica spiega come mai, a differenza di quanto previsto dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, conformemente all’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nel ricorso non può essere sommaria. Tale flessibilità avrebbe l’effetto, in pratica, di privare di gran parte della sua utilità la regola speciale e successiva prevista dall’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.
(v. punti 86 e 87)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, France Télécom/Commissione (Racc. pag. II‑107, punto 167)
6. L’art. 84, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti tende a conferire al valutatore e all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione un ampio margine discrezionale quanto alla valutazione delle attitudini e delle prestazioni di un dipendente in prova alla luce dell’interesse del servizio. Di conseguenza, non spetta al giudice comunitario sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni per quanto riguarda la pertinenza degli elementi di valutazione di un periodo di prova, dato che il suo sindacato si limita alla mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.
(v. punto 89)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: Rozand-Lambiotte/Commissione, cit., punto 112
Tribunale della funzione pubblica: Krcova/Corte di giustizia, cit., punto 62
7. Le garanzie procedurali concesse ai funzionari in occasione della loro valutazione non possono essere estese agli agenti in prova. Le situazioni di fatto e di diritto dei funzionari di ruolo e degli agenti in prova presentano differenze sostanziali. In particolare, la situazione di fatto di un dipendente in prova non è paragonabile a quella di un funzionario che svolge le sue mansioni da anni. Per giunta, le regole relative alla valutazione dei funzionari non sono trasponibili alla valutazione dei dipendenti in prova. Il rapporto informativo del funzionario di ruolo e il rapporto sul periodo di prova hanno funzioni distinte, dato che il rapporto sul periodo di prova è principalmente destinato a valutare l’idoneità del dipendente in prova ad assolvere i compiti che le sue mansioni comportano, mentre il rapporto informativo ha come prima funzione quella di garantire all’amministrazione un’informazione periodica il più possibile completa sulle condizioni di svolgimento del suo servizio da parte di un funzionario.
(v. punti 92 e 95)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: Doktor/Consiglio, cit., punti 85 e 86
8. Il rapporto sul periodo di prova di un agente contrattuale e i pareri susseguenti, come il parere del superiore gerarchico o del comitato dei rapporti, non sono decisioni che arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 25 dello Statuto cui l’art. 11, primo comma, e l’art. 81 del Regime applicabile agli altri agenti rinviano. Di conseguenza, pur se il rapporto sul periodo di prova e i pareri susseguenti devono essere sufficientemente argomentati per consentire all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di motivare e di adottare la sua decisione, non per questo essi devono descrivere in maniera dettagliata tutti i fatti sui quali si basano. In particolare, il valutatore non è tenuto a descrivere tutte le attività del dipendente in prova, né a menzionare in maniera esauriente e dettagliata le difficoltà incontrate durante il periodo di prova. Non si potrebbe inoltre chiedere al valutatore, al superiore gerarchico dell’agente o al comitato dei rapporti di discutere tutti i punti di fatto o di diritto che siano stati sollevati dall’agente in prova nella sua autovalutazione o in note complementari.
(v. punto 93)
Riferimento:
Corte: 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 14)
9. Se è vero che l’art. 84, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti tende a garantire agli agenti contrattuali il diritto di sottoporre le loro eventuali osservazioni all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione assicurando loro che tali osservazioni saranno prese in considerazione, l’art. 11, primo comma, dello stesso regime e l’art. 25 dello Statuto, ai quali rinvia l’art. 81 del detto regime per quanto concerne gli agenti contrattuali, non riguardano i pareri emessi dai superiori gerarchici consultati nell’ambito di una procedura di valutazione. Questi ultimi non possono pertanto essere obbligati a prendere espressamente posizione, nell’ambito di una motivazione, su tutti gli argomenti fatti valere dall’agente in prova.
(v. punti 103 e 105)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 21 settembre 1999, causa T‑98/98, Trigari‑Venturin/Centro di traduzione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑821, punto 57)
10. La decisione di licenziare un agente temporaneo in esito al periodo di prova è soggetta alla formalità della motivazione. Poiché l’art. 81 del Regime applicabile agli altri agenti rinvia, per quanto riguarda gli agenti contrattuali, all’art. 11, primo comma, dello stesso regime, che è applicabile agli agenti temporanei, e poiché quest’ultima disposizione estende ai detti agenti temporanei il beneficio dell’art. 25 dello Statuto che impone di motivare ogni decisione che arreca pregiudizio, la decisione di non nominare un agente contrattuale in esito al periodo di prova dev’essere motivata.
Una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto all’interessato e che consenta a quest’ultimo di comprendere la portata della misura presa nei suoi confronti. Ciò si verifica quando tale decisione è stata preceduta da colloqui con i superiori gerarchici vertenti sulla situazione controversa. Inoltre, soddisfa l’obbligo di motivazione una decisione che rinvia a un documento già in possesso dell’interessato e che contiene gli elementi sui quali l’istituzione ha fondato la sua decisione.
(v. punti 115 e 117)
Riferimento:
Corte: 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione (Racc. pag. I‑599, punti 26 e 27)
Tribunale di primo grado: 15 ottobre 1997, causa T‑331/94, IPK/Commissione (Racc. pag. II‑1665, punto 52), e Trigari-Venturin/Centro di traduzione, cit., punto 84
11. L’amministrazione dispone di un ampio margine discrezionale quanto alla valutazione delle attitudini e delle prestazioni di un dipendente in prova e quanto all’interesse del servizio. In particolare, l’impiego dei termini «a titolo eccezionale» nell’art. 84, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti dimostra che l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone di un ampio potere discrezionale al fine di determinare, a seconda dei fatti del caso di specie e delle circostanze individuali, in quale situazione sia auspicabile un prolungamento del periodo di prova. Di conseguenza, il giudice comunitario può censurare la valutazione, da parte dell’istituzione, del risultato di un periodo di prova solo in caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.
Pur se il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi agenti implica che, quando statuisce sulla situazione di un agente, l’autorità prenda in considerazione tutti gli elementi che possono determinare la sua decisione e che, così facendo, essa tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato, tale dovere non può avere l’effetto di trasformare in regola la facoltà «eccezionale» di prolungare il periodo di prova prevista dall’art. 84, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti, senza alterare tale disposizione, che rispecchia un equilibrio dei diritti e degli obblighi creato dal detto regime nei rapporti dell’amministrazione con gli agenti in prova.
(v. punti 126, 128 e 129)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 27 giugno 2002, cause riunite T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑453, punto 76)
Tribunale della funzione pubblica: Krcova/Corte di giustizia, cit., punti 62 e 77
12. L’art. 8, n. 4, seconda frase, dell’allegato VII dello Statuto disciplina la questione delle spese di viaggio per quanto riguarda il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio di uno Stato membro. Tale disposizione prevede il diritto, per l’interessato e la sua famiglia, per ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio, senza assoggettare tale rimborso alla regola del prorata dell’art. 8, n. 3, applicabile al funzionario la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Un agente assegnato ad una sede di servizio in un paese terzo ha così diritto all’intero rimborso delle sue spese di viaggio, indipendentemente dalla durata effettiva delle sue funzioni. Una siffatta disparità di trattamento non è discriminatoria, dato che la situazione dei funzionari la cui sede di servizio è situata nel territorio di uno Stato membro e quella dei funzionari con sede di servizio fuori da tale territorio presentano differenze notevoli.
(v. punti 155 e 158-160)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 97)
13. Il meccanismo di rimborso delle spese di viaggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo, previsto dall’art. 8, n. 4, dell’allegato VII dello Statuto, che è stato mantenuto in essere dal legislatore comunitario in occasione della riforma statutaria del 2004, presuppone che il viaggio sia realmente avvenuto e il suo costo effettivamente pagato. Benché tale disposizione non menzioni più l’obbligo di presentare documenti giustificativi, un siffatto obbligo è inerente alla condizione che il viaggio sia realmente avvenuto.
(v. punti 168 e 169)