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Document 62008FA0030

    Causa F-30/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 maggio 2010 — Nanopoulos/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio — Responsabilità extracontrattuale — Fughe nella stampa — Principio di presunzione d’innocenza — Danno morale — Decisione di avvio di un procedimento disciplinare — Errore manifesto di valutazione — Dovere di assistenza — Art. 24 dello Statuto)

    GU C 209 del 31.7.2010, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/52


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 11 maggio 2010 — Nanopoulos/Commissione

    (Causa F-30/08) (1)

    (Funzione pubblica - Funzionari - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Ricevibilità - Atto che arreca pregiudizio - Responsabilità extracontrattuale - Fughe nella stampa - Principio di presunzione d’innocenza - Danno morale - Decisione di avvio di un procedimento disciplinare - Errore manifesto di valutazione - Dovere di assistenza - Art. 24 dello Statuto)

    2010/C 209/79

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Fotios Nanopoulos (Itzig, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti V. Christianos, D. Gouloussis e V. Vlassi)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e K. Herrmann, successivamente J. Currall e K. Herrmann, agenti, assistiti dagli avv.ti E. Bourtzalas e I. Antypas)

    Oggetto

    La condanna della Commissione a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento del danno subito a causa della violazione dei suoi diritti fondamentali, che ha arrecato pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione

    Dispositivo

    1)

    La Commissione europea è condannata a versare al sig. Nanopoulos l’importo di EUR 90 000.

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3)

    La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese.


    (1)  GU C 171 del 5.7.2008, pag. 50.


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