EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0573

Causa C-573/08: Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

GU C 55 del 7.3.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/14


Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-573/08)

(2009/C 55/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che:

poiché la normativa di recepimento della direttiva 79/409/CEE (1) nell'ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva stessa,

e poiché il sistema di recepimento dell'articolo 9 della direttiva non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a tale articolo,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE:

Articolo 2: non recepito;

Articolo 3: recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2;

Articolo 4, paragrafo 4: non recepito;

Articolo 5: non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;

Articolo 6: non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;

Articolo 7, paragrafo 4: recepimento non completo (la suddivisione temporale per periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia non è recepito);

Articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia);

Articolo 10, paragrafo 2: recepimento non completo (manca l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti dalla direttiva);

Articolo 11: recepimento non completo (non è previsto l'obbligo di consultare la Commissione in materia di introduzione di specie esotiche);

Articolo 13: non recepito;

Articolo 18, paragrafo 2: mancata comunicazione delle autorità italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia.


(1)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).


Top