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Document 62008CN0396

    Causa C-396/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci

    GU C 327 del 20.12.2008, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 327/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci

    (Causa C-396/08)

    (2008/C 327/14)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Corte d'appello di Roma

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

    Convenuti: Daniela Lotti e Clara Matteucci

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se sia conforme alla Direttiva 97/81/CE (1), e segnatamente alla clausola sub 4 sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part-time verticale;

    2)

    se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla Direttiva suddetta e segnatamente alla clausola sub 1 — laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale — alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 — laddove impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time — essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time nella forma del tipo verticale;

    3)

    se la clausola 4 sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part-time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, differentemente dal part-time verticale.


    (1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — GU 1998, L 14, pag. 9.


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