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Document 62008CN0396
Case C-396/08: Reference for a preliminary ruling from the Corte d'Appello di Roma (Italy) lodged on 12 September 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v Daniela Lotti and Clara Matteucci
Causa C-396/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci
Causa C-396/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci
GU C 327 del 20.12.2008, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 327/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci
(Causa C-396/08)
(2008/C 327/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte d'appello di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Convenuti: Daniela Lotti e Clara Matteucci
Questioni pregiudiziali
1) |
se sia conforme alla Direttiva 97/81/CE (1), e segnatamente alla clausola sub 4 sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part-time verticale; |
2) |
se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla Direttiva suddetta e segnatamente alla clausola sub 1 — laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale — alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 — laddove impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time — essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time nella forma del tipo verticale; |
3) |
se la clausola 4 sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part-time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, differentemente dal part-time verticale. |
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — GU 1998, L 14, pag. 9.