Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0317

    Causa C-317/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA

    GU C 236 del 13.9.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 236/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA

    (Causa C-317/08)

    (2008/C 236/15)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Giudice di Pace di Ischia

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Rosalba Alassini

    Convenuta: Telecom Italia SpA

    Questione pregiudiziale

    Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE (1), alla direttiva 1999/44/CE (2), alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE (3) e alla direttiva 1998/257/CE (4) abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.


    (1)  GU L 108, p. 51.

    (2)  GU L 171, p. 12.

    (3)  GU L 109, p. 56.

    (4)  GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).


    Top