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Document 62008CN0252
Case C-252/08: Action brought on 12 June 2008 — Commission of the European Communities v Republic of Malta
Causa C-252/08: Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
Causa C-252/08: Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
GU C 197 del 2.8.2008, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/15 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-252/08)
(2008/C 197/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE (1), concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 2001 L 309, pag. 1) (in prosieguo: «la direttiva») per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV A, VI A e VII A, e dell'art. 12 in combinato disposto con l'allegato VIII A.2 di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce che l'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara non rispetta i valori limite di emissione fissati dalla direttiva per le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri.
Si rileva inoltre che, in relazione all'impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e alla centrale elettrica di Marsa, Malta è venuta meno all'obbligo di misurazione continua delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri ai sensi dell'art. 12 e del n. 2 della parte A dell'allegato VIII della direttiva.