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Document 62008CN0208

Causa C-208/08 P: Impugnazione proposta il 20 maggio 2008 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008 , causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI

GU C 209 del 15.8.2008, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/22


Impugnazione proposta il 20 maggio 2008 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI

(Causa C-208/08 P)

(2008/C 209/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altra parte nel procedimento: American Clothing Associates SA

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2008, causa T-215/06, nei limiti in cui dichiara che l'art. 7, n. 1, lett. h, del regolamento sul marchio comunitario (1) non si applica ai marchi che contraddistinguono servizi;

condannare la American Clothing Associates SA alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente solleva un unico motivo a sostegno del suo ricorso, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario, letto in combinato disposto con l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata (2). Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, quest'ultimo articolo, al quale rinvia l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario, si applicherebbe infatti indifferentemente ai marchi che contraddistinguono prodotti e ai marchi che contraddistinguono servizi.

Al riguardo, la ricorrente osserva, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando in modo letterale ed avulso dal suo contesto l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, senza prendere in considerazione la ratio di tale disposizione e della Convenzione in generale, la quale, in seguito alla sua revisione, effettuata con l'Atto di Lisbona del 31 ottobre 1958, imporrebbe l'estensione ai marchi di servizi dell'insieme delle disposizioni relative ai marchi di fabbrica o di commercio, astrazion fatta solo da qualche disposizione non applicabile nella fattispecie.

La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il legislatore comunitario stesso contesterebbe la circostanza che fosse necessario operare una distinzione tra i marchi di prodotti e i marchi di servizi, in quanto l'art. 29 del regolamento sul marchio comunitario, che recepisce l'art. 4 A della Convenzione di Parigi, relativo al diritto di priorità, menzionerebbe esplicitamente i servizi coperti dalla domanda di marchio.

Essa osserva, in terzo luogo, che, in contrasto con quanto avrebbe dichiarato il Tribunale nella sentenza impugnata, l'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, dovrebbe essere interpretato nel senso che chiarisce l'ambito di applicazione della Convenzione di Parigi senza, tuttavia, estenderne l'ambito di applicazione a situazioni che quest'ultima Convenzione escluderebbe nella sua versione attuale.

Infine, la ricorrente sottolinea che, in una recente sentenza, la stessa Corte di giustizia avrebbe ammesso, almeno implicitamente, che la Convenzione di Parigi imporrebbe la parità di trattamento tra i marchi di prodotti e i marchi di servizi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag 1).

(2)  Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108.


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