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Document 62008CN0161

Causa C-161/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 18 aprile 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/Regno del Belgio

GU C 183 del 19.7.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 18 aprile 2008 — Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely/Regno del Belgio

(Causa C-161/08)

(2008/C 183/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely

Convenuto: Regno del Belgio

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593 (1), in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della convenzione 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), debba essere inteso nel senso che il termine di decadenza di cui all'art. 11, n. 1, della Convenzione TIR vale solo a favore dell'organizzazione garante, ma non del titolare del carnet, o, rispettivamente, che l'inosservanza del termine di un anno dopo l'accettazione del carnet TIR ha effetto, nei confronti del titolare del carnet, sull'esigibilità dell'obbligazione doganale o, rispettivamente, delle accise e accise speciali e sulla sua responsabilità, e che l'inosservanza del termine di un anno compromette il diritto delle competenti autorità doganali a procedere alla riscossione di siffatta obbligazione.

2)

Se l'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, in combinato disposto con l'art. 11, nn. 1 e 2, della convenzione 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), debba essere inteso nel senso che il termine in esso stabilito vale solo per la presentazione della prova della regolarità del trasporto, ma non per la presentazione della prova relativa al luogo dove la violazione o l'irregolarità è stata commessa.

3)

Se l'art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, in combinato disposto con l'art. 11, nn. 1 e 2, della convenzione 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), debba essere inteso nel senso che, nei limiti in cui il termine in esso stabilito vale anche per la presentazione della prova relativa al luogo dove la violazione o l'irregolarità è stata commessa, siffatto termine non è un termine di decadenza e che il titolare del carnet può fornire questa prova anche successivamente allo scadere del termine stesso.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (GU L 148, pag. 11).


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