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Document 62008CN0136

    Causa C-136/08 P: Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Japan Tobacco, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008 , causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Torrefacção Camelo

    GU C 209 del 15.8.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/18


    Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Japan Tobacco, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Torrefacção Camelo

    (Causa C-136/08 P)

    (2008/C 209/26)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (rappresentanti: A. Ortiz López, abogada, S. Ferrandis González, abogado, E. Ochoa Santamaría, abogada)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Torrefacção Camelo Lda

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2008, causa T-128/06, e riformare la decisione nel senso di dichiarare necessario applicare alla controversia il divieto enunciato all'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario (1) e di escludere, pertanto, accogliendo gli argomenti fatti valere da Japan Tobacco, la registrazione del marchio comunitario n. 1 469 121;

    condannare l'UAMI alle spese di entrambi i procedimenti.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sua impugnazione la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, del regolamento sul marchio comunitario, segnatamente delle disposizioni dell'art. 8, n. 5. Il Tribunale, infatti, pur riconoscendo la notorietà del marchio anteriore, la somiglianza tra i marchi di cui trattasi e la connessione tra i prodotti da loro contraddistinti, avrebbe richiesto una prova effettiva, reale e attuale di uso abusivo del marchio anteriore, laddove l'art. 8, n. 5, suddetto escluderebbe la registrazione già in caso di rischio di violazione del marchio, in forma di vantaggio indebitamente tratto dal suo carattere distintivo o di pregiudizio arrecato allo stesso.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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