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Document 62008CN0069

    Causa C-69/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italia) il 20 febbraio 2008 — Raffaello Visciano/I.N.P.S.

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italia) il 20 febbraio 2008 — Raffaello Visciano/I.N.P.S.

    (Causa C-69/08)

    (2008/C 107/30)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Raffaello Visciano

    Convenuto: I.N.P.S.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 3 e 4 della direttiva n. 80/987 (1) del 20 ottobre 1980 nella parte in cui prevedono il pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, consentono che tali crediti, nel momento in cui vengono fatti valere nei confronti dell'organismo di garanzia, vengano privati della loro iniziale natura retributiva ed assumano la diversa qualificazione previdenziale per il solo fatto che la loro erogazione sia stata affidata dallo Stato membro ad un istituto previdenziale, e che quindi nella normativa nazionale il termine «retribuzione» venga sostituito da quello «prestazione previdenziale».

    2)

    Se per il fine sociale della direttiva è sufficiente che la normativa nazionale utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come un mero termine di paragone, rispetto al quale determinare per relationem la prestazione da garantire con l'intervento dell'organismo di garanzia, o si richiede che il credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente venga tutelato, grazie all'intervento dell'organismo di garanzia, assicurandogli eguale contenuto, garanzie, tempi e modalità di esercizio di quelle riconosciute a qualsiasi altro credito di lavoro nello stesso ordinamento.

    3)

    Se i principi desumibili dalla normativa comunitaria, ed in particolare i principi di equivalenza ed effettività, consentono di applicare ai diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, del periodo individuato ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 80/987, un regime prescrizionale meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura.


    (1)  GU L 283, pag. 23.


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