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Document 62008CJ0292
Judgment of the Court (First Chamber) of 10 September 2009.#German Graphics Graphische Maschinen GmbH v Alice van der Schee.#Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands.#Insolvency - Application of the law of the Member State of the opening of proceedings - Reservation of title - Situation of assets.#Case C-292/08.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 settembre 2009.
German Graphics Graphische Maschinen GmbH contro Alice van der Schee.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Insolvenza - Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura - Riserva di proprietà - Ubicazione del bene.
Causa C-292/08.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 settembre 2009.
German Graphics Graphische Maschinen GmbH contro Alice van der Schee.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Insolvenza - Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura - Riserva di proprietà - Ubicazione del bene.
Causa C-292/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-08421
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:544
*A9* Hoge Raad der Nederlanden, civile kamer, arrest van 20/06/2008 (R07/124 HR)
- Nederlands internationaal privaatrecht 2008 nº 195
- Nederlands juristenblad 2008 p.1807 (résumé)
- Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2008 nº 354
- The European Legal Forum 2008 p.II134-II139
- The European Legal Forum 2008 p.281 (résumé) (EN) (Texte anglais)
Causa C‑292/08
German Graphics Graphische Maschinen GmbH
contro
Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Insolvenza — Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene»
Massime della sentenza
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Decisioni ai sensi dell’art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1346/2000
(Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000, art. 25, nn. 1 e 2, e n. 44/2001)
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materie escluse — Fallimenti, concordati e procedure affini — Portata
[Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000, artt. 4, n. 2, lett. b), e 7, n. 1, e n. 44/2001, art. 1, n. 2, lett. b)]
1. L’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima che si possa dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulino dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.
Una simile verifica risulta necessaria in quanto non è escluso che, tra le decisioni considerate all’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 che non ricadono nell’ambito di applicazione dello stesso, siano del pari annoverabili decisioni che esulano anche dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. A tale riguardo, dalla formulazione dell’art. 25, n. 2, risulta che l’applicazione del regolamento n. 44/2001 a una decisione ai sensi di tale disposizione è soggetta alla condizione che tale decisione ricada nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento. Ne deriva che, se la decisione di cui trattasi non verte su materia civile o commerciale, oppure se sussiste un’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ai sensi del suo art. 1, detto regolamento non è applicabile.
(v. punti 17-18, 20, dispositivo 1)
2. L’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.
Infatti, l’intensità del nesso esistente tra una simile azione giurisdizionale e la procedura d’insolvenza è determinante per stabilire se trovi applicazione l’eccezione di cui trattasi. Orbene, allorché essa mira unicamente a garantire l’applicazione della clausola di riserva di proprietà, detto nesso non risulta né sufficientemente diretto né sufficientemente stretto da poter escludere l’applicazione del regolamento n. 44/2001. Pertanto, siffatta azione costituisce un’azione autonoma, che non trova fondamento nel diritto delle procedure di insolvenza e non richiede né l’apertura di una procedura siffatta, né l’intervento di un curatore fallimentare. La mera circostanza che il curatore fallimentare sia parte in giudizio non risulta sufficiente per poter qualificare tale procedimento come un procedimento derivante direttamente dal fallimento e strettamente connesso ad una procedura fallimentare.
(v. punti 29-33, 38, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 settembre 2009 (*)
«Insolvenza – Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura – Riserva di proprietà – Ubicazione del bene»
Nel procedimento C‑292/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 20 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2008, nella causa
German Graphics Graphische Maschinen GmbH
contro
Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. López‑Medel Bascones, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker e dal sig. A. Henshaw, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), nonché dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la German Graphics Graphische Maschinen GmbH (in prosieguo: la «German Graphics») alla sign.ra van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV (in prosieguo: la «Holland Binding»), in merito all’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice tedesco.
Contesto normativo
3 L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 così dispone:
«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».
4 L’art. 4, nn. 1 e 2, lett. b), di tale regolamento enuncia quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
(…)
b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza».
5 L’art. 7, n. 1, di detto regolamento dispone come segue:
«L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato [membro] diverso dallo Stato di apertura».
6 L’art. 25, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento prevede che:
«1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione [27 settembre 1968] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 1972, L 299, pag. 32)], modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione [(in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”)].
La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d’apertura di una procedura di insolvenza.
2. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi».
7 L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001 definisce l’ambito di applicazione di quest’ultimo. Detto regolamento si estende a tutte le materie civili e commerciali e non concerne la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
8 L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue:
«Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
(…)
b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 La German Graphics, società di diritto tedesco, stipulava in qualità di venditore un contratto di compravendita di macchinari, recante una clausola di riserva di proprietà in suo favore, con la Holland Binding, società di diritto olandese.
10 Con sentenza 1° novembre 2006 il Rechtbank Utrecht (Paesi Bassi) dichiarava il fallimento della Holland Binding e nominava un curatore.
11 Con ordinanza 5 dicembre 2006 il Landgericht Braunschweig (Germania) accoglieva la domanda presentata dalla German Graphics al fine di ottenere provvedimenti conservativi relativamente a un certo numero di macchinari che si trovavano nei locali della Holland Binding, nei Paesi Bassi. Detta domanda si fondava sulla menzionata clausola di riserva di proprietà.
12 Il 18 dicembre 2006 il voorzieningenrechter te Utrecht (giudice dei provvedimenti d’urgenza di Utrecht) dichiarava esecutiva l’ordinanza del Landgericht Braunschweig. In seguito la signora van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding, interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al Rechtbank Utrecht, che, con sentenza 28 marzo 2007, annullava la suddetta ordinanza. Avverso la decisione del Rechtbank Utrecht, la German Graphics proponeva un ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
13 Con ordinanza 20 giugno 2008 lo Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 25, n. 2, del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che i termini “ove [la convenzione di Bruxelles, ossia il regolamento n. 44/2001] si applichi” comportano che, prima di dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento n. 44/2001 a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento [n. 1346/2000], occorre in primo luogo verificare se queste esulano, in forza dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, dall’ambito di applicazione sostanziale di tale regolamento.
2) Se l’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento [n. 1346/2000], debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un bene su cui grava la clausola di riserva di proprietà si trovi, nel momento in cui è aperta la procedura di insolvenza contro l’acquirente, nel territorio dello Stato membro di apertura di tale procedura, comporta che un’azione del venditore basata su detta clausola di riserva di proprietà, come quella della German Graphics, deve essere considerata come un’azione che riguarda il fallimento ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, la quale esula, pertanto, dall’ambito di applicazione di detto regolamento.
3) Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento [n. 1346/2000], i beni rientranti nella massa patrimoniale vengano determinati in base al diritto dello Stato membro di apertura della procedura».
Sulla prima questione
14 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, prima di poter considerare riconosciuta una decisione di cui all’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 a norma delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice competente per l’esecuzione sia tenuto a verificare se detta decisione rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
15 Il riconoscimento delle decisioni relative alle procedure di insolvenza è disciplinato dagli artt. 16‑26 del regolamento n. 1346/2000. In tale contesto, l’art. 25 di tale regolamento ha per oggetto, in particolare, il riconoscimento e il carattere esecutivo di decisioni diverse da quelle che concernono direttamente l’apertura di una procedura di insolvenza.
16 Il suddetto art. 25 considera da un lato, al suo n. 1, primo comma, le «decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura» di una siffatta procedura e dall’altro, al suo n. 1, secondo e terzo comma, quelle «che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse», nonché le decisioni riguardanti taluni provvedimenti conservativi e, al suo n. 2, le «decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 (…) ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi».
17 Di conseguenza, le decisioni considerate all’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 non costituiscono decisioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Inoltre, non è possibile escludere che tra queste ultime siano annoverabili decisioni che non rientrano né nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, né in quello del regolamento n. 44/2001. A tale riguardo, dalla formulazione dell’art. 25, n. 2, risulta che l’applicazione del regolamento n. 44/2001 a una decisione ai sensi di tale disposizione è soggetta alla condizione che tale decisione rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
18 Ne deriva che, se la decisione di cui trattasi non verte su materia civile o commerciale, oppure se sussiste un’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ai sensi del suo art. 1, detto regolamento non è applicabile.
19 Di conseguenza, prima di considerare riconosciuta una decisione non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, il giudice competente per l’esecuzione è tenuto, a norma delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, a verificare se detta decisione rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultimo regolamento.
20 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione nel senso che l’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima che si possa dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento n. 44/2001 a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulino dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.
Sulle questioni seconda e terza
21 Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare insieme, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, a seguito dell’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un acquirente e allorché il bene su cui grava la clausola di riserva di proprietà si trovi nel territorio dello Stato membro di apertura di tale procedura, debba ritenersi che l’azione esperita dal venditore nei confronti di detto acquirente e basata su tale clausola sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
22 Per risolvere tali questioni, si devono richiamare i ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001. A termini del secondo di essi, talune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. Alla luce del settimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, si deve includere nel suo ambito di applicazione sostanziale la parte essenziale della materia civile e commerciale. Il quindicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento evidenzia la necessità, ai fini dell’armonioso funzionamento della giustizia, di evitare che vengano emesse, in due Stati membri, decisioni fra loro incompatibili.
23 Tali ‘considerando’ manifestano la volontà del legislatore comunitario di fare propria una concezione ampia della «materia civile e commerciale» citata all’art. 1, n. 1, del regolamento n. 44/2001, e, di conseguenza, un ambito di applicazione esteso di quest’ultimo.
24 Una siffatta interpretazione è confermata altresì dal primo periodo del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1346/2000, secondo cui quest’ultimo, conformemente al principio di proporzionalità, dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano la competenza per l’apertura delle procedure di insolvenza e l’adozione delle decisioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad esse strettamente connesse.
25 Ne consegue che l’ambito di applicazione del regolamento da ultimo menzionato non dovrebbe essere inteso in modo ampio.
26 Ciò premesso, occorre ricordare che, nel contesto della sua giurisprudenza relativa alla convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che un’azione è connessa ad una procedura fallimentare qualora essa derivi direttamente dal fallimento e si inserisca strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata (v. sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 4). Un’azione che presenta tali caratteristiche non rientra pertanto nell’ambito di applicazione di detta convenzione (v. sentenza 12 febbraio 2009, causa C‑399/07, Seagon, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
27 Poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati membri, la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di quest’ultima vale anche per quelle di tale regolamento, quando esse possono essere qualificate come equivalenti. Emerge inoltre, dal diciannovesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento, che deve essere garantita la continuità interpretativa tra la convenzione di Bruxelles e detto regolamento (sentenza 23 aprile 2009, causa C‑167/08, Draka NK Cables e a., Racc. pag. I‑3477, punto 20).
28 Orbene, nel sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, il suo art. 1, n. 2, lett. b), si colloca allo stesso posto e soddisfa la stessa funzione dell’art. 1, secondo comma, punto 2, della convenzione di Bruxelles. In più, queste due disposizioni sono formulate in termini identici (sentenza 2 luglio 2009, causa C‑111/08, SCT Industri, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
29 Alla luce di quanto precede, è quindi l’intensità del nesso esistente, ai sensi della giurisprudenza derivata dalla citata sentenza Gourdain, tra un’azione giurisdizionale come quella oggetto della causa principale e la procedura d’insolvenza ad essere determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001.
30 Orbene, si deve constatare che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, detto nesso non risulta né sufficientemente diretto né sufficientemente stretto da poter escludere l’applicazione del regolamento n. 44/2001.
31 Infatti, dall’ordinanza di rinvio risulta che la German Graphics, ricorrente nel procedimento avviato dinanzi al Landgericht Braunschweig, aveva chiesto la restituzione dei beni di sua proprietà, e che detto giudice doveva solo risolvere la questione della proprietà di taluni macchinari che si trovavano nei locali della Holland Binding, nei Paesi Bassi. La soluzione di tale questione di diritto è indipendente dall’apertura di una procedura di insolvenza. L’azione esperita dalla German Graphics mirava unicamente a garantire l’applicazione della clausola di riserva di proprietà apposta in favore di quest’ultima società.
32 In altri termini, l’azione fondata sulla citata clausola di riserva di proprietà costituisce un’azione autonoma, che non trova fondamento nel diritto delle procedure di insolvenza e non richiede né l’apertura di una procedura siffatta, né l’intervento di un curatore fallimentare.
33 In tale contesto, la mera circostanza che il curatore fallimentare sia parte in giudizio non risulta sufficiente per poter qualificare il procedimento avviato dinanzi al Landgericht Braunschweig come un procedimento derivante direttamente dal fallimento e strettamente connesso ad una procedura fallimentare.
34 Si deve pertanto constatare che un’azione giurisdizionale come quella esperita dalla German Graphics dinanzi al Landgericht Braunschweig non si colloca all’esterno dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
35 Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000 possa influenzare la qualificazione delle azioni aventi un nesso con una procedura di insolvenza. Orbene, detta disposizione si limita a specificare che «l’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato [membro] diverso dallo Stato di apertura». Detto altrimenti, tale disposizione rappresenta unicamente una regola materiale tesa a proteggere il venditore riguardo ai beni che si trovano al di fuori dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza.
36 Inoltre, nell’ambito della causa principale non trova applicazione il suddetto art. 7, n. 1, posto che, nel momento in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, i beni della German Graphics si trovavano nei Paesi Bassi, vale a dire sul territorio dello Stato membro di apertura della procedura stessa.
37 Quanto alla potenziale rilevanza dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1346/2000 ai fini della risposta fornita dalla Corte in ordine alla qualificazione dell’azione oggetto della causa principale, si deve rilevare che detta disposizione rappresenta semplicemente una regola destinata a prevenire i conflitti tra leggi stabilendo che, per determinare «i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza» si applica la legge dello Stato di apertura di quest’ultima. La suddetta disposizione non ha alcuna incidenza sull’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
38 In considerazione di quanto precede, occorre risolvere le questioni seconda e terza nel senso che l’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima che si possa dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulino dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.
2) L’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.