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Document 62008CJ0109

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE - Direttiva 98/34/CE - Norme e discipline tecniche - Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer - Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Sanzioni pecuniarie.
Causa C-109/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-04657

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:346

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 giugno 2009 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE — Direttiva 98/34/CE — Norme e discipline tecniche — Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie»

Nella causa C-109/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 228 CE, proposto il 10 marzo 2008,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re N. Dafniou e V. Karra nonché dal sig. P. Mylonopoulos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte:

di dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-10341), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché dell’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»);

di condannare la Repubblica ellenica a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità pari a EUR 31798,80 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e fino al giorno di esecuzione della sentenza Commissione/Grecia;

di condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di un importo giornaliero pari a EUR 9636 a partire dal 26 ottobre 2006 fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa o fino al giorno di esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, qualora questa intervenga prima di tale data, e

di condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Contesto normativo

2

A norma dell’art. 2, n. 1, della legge greca n. 3037/2002 (FEK A’ 174/30.7.2002), intitolato «Divieto di uso e di installazione di giochi», l’uso di giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici «compresi i computer, è vietato in generale nei luoghi pubblici, come gli alberghi, i bar, le sale di qualsiasi tipo di associazione dichiarata di pubblica utilità e in qualsiasi altro luogo pubblico o privato. È altresì vietata l’installazione di tali giochi».

3

L’art. 3 della stessa legge, intitolato «Imprese di prestazione di servizi Internet» enuncia che «[l’]installazione e la gestione di computer in locali adibiti alla prestazione di servizi Internet non sono assoggettate al divieto di cui all’art. 2. Tuttavia, è vietato l’uso di giochi su tali computer, indipendentemente dal metodo impiegato».

4

L’inosservanza di suddetti divieti comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 4 della legge in parola nonché delle sanzioni amministrative previste dal suo art. 5.

5

Infine, ai sensi dell’art. 9, n. 1, di questa stessa legge, le norme della medesima «non pregiudicano le disposizioni della legge n. 2206/1994 né le altre disposizioni relative ai casinò».

La sentenza Commissione/Grecia

6

Al punto 1 del dispositivo della sentenza Commissione/Grecia sopra citata la Corte ha dichiarato e statuito:

«Introducendo negli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 il divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4 e 5 della stessa legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dell’art. 8 della direttiva [98/34]».

La fase precontenziosa

7

Interrogata dalla Commissione l’11 dicembre 2006 sullo stato di esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, la Repubblica ellenica ha risposto con lettera 12 febbraio 2007. In tale lettera, le autorità elleniche non hanno fornito alcuna informazione concreta riguardo alla modifica della normativa nazionale di cui trattasi per conformarsi alla suddetta sentenza. Per contro, esse hanno sottolineato l’importanza e la complessità di siffatta modifica, affermando che i ministeri competenti collaboravano per porre in essere una normativa accettabile nel rispetto del diritto comunitario e del principio della proporzionalità.

8

Ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, in data 23 marzo 2007 la Commissione ha inviato a tale Stato membro una lettera di diffida a norma dell’art. 228 CE.

9

Poiché la Repubblica ellenica non ha risposto a tale lettera, il 29 giugno 2007 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare l’esecuzione della sentenza in parola entro un termine di due mesi decorrenti dalla ricezione di detto parere.

10

Atteso che la Repubblica ellenica non ha né risposto al suddetto parere né le ha notificato un qualsiasi provvedimento legislativo teso a conformarsi alla sentenza di cui trattasi, la Commissione ha proposto il presente ricorso considerando che tale Stato membro non aveva assicurato l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia.

Gli sviluppi intervenuti nel corso del presente procedimento

11

La Repubblica ellenica ha risposto al parere motivato il 12 marzo 2008, ossia due giorni dopo la proposizione del presente ricorso indicando che un comitato di redazione legislativa era stato convocato per elaborare un progetto di legge di modifica.

12

Dai dibattiti emerge inoltre che, il 7 maggio 2008, la Repubblica ellenica ha trasmesso alla Commissione un primo progetto di legge di modifica, ai sensi dell’art. 8 della direttiva 98/34. La Commissione ha presentato osservazioni in un parere circostanziato datato 1o agosto 2008 al quale la Repubblica ellenica non ha risposto. Il 1o dicembre 2008, si sarebbe nondimeno tenuta ad Atene una riunione tra le parti.

13

Il rappresentante della Repubblica ellenica ha altresì indicato che un nuovo progetto di legge di modifica sarebbe stato approvato dal suo governo entro breve termine, prima di essere comunicato alla Commissione al fine di un esame delle sue disposizioni conformemente all’art. 8 della direttiva 98/34. Al termine di tale procedura, tale progetto dovrebbe quindi essere oggetto di una votazione in Parlamento, al fine della sua adozione.

Sull’inadempimento

14

Sebbene l’art. 228 CE non precisi il termine entro il quale deve aver luogo l’esecuzione di una sentenza della Corte che accerti l’esistenza di un inadempimento, da una giurisprudenza consolidata risulta che l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (v., in particolare, sentenza 9 dicembre 2008, causa C-121/07, Commissione/Francia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21 nonché la giurisprudenza ivi citata).

15

Peraltro, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228 CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (v., in particolare, sentenza 18 luglio 2007, causa C-503/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6153, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi citata).

16

Nella specie, è evidente che, alla data di scadenza del termine di due mesi assegnato nel parere motivato del 29 giugno 2007, la Repubblica ellenica non avesse adottato alcun provvedimento che l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia richiede, poiché il progetto di una prima misura di esecuzione era stato comunicato alla Commissione soltanto il 7 maggio 2008.

17

Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che, come ammette essa stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE.

Sulle sanzioni pecuniarie

Sulla penalità

Argomenti delle parti

18

Fondandosi sul metodo di calcolo da essa definito nella sua comunicazione del 13 dicembre 2005 sull’applicazione dell’art. 228 del Trattato CE [SEC(2005) 1658], la Commissione propone alla Corte di infliggere alla Repubblica ellenica una penalità di EUR 31798,80 per ogni giorno di ritardo per sanzionare la mancata esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e fino al giorno in cui si sarà data esecuzione alla suddetta sentenza Commissione/Grecia.

19

La Commissione considera che la condanna al pagamento di una penalità costituisce lo strumento più appropriato per porre fine, il più rapidamente possibile, all’infrazione riscontrata e che, nel caso di specie, una penalità di EUR 31798,80 per ogni giorno di ritardo sia adeguata alla gravità e alla durata dell’infrazione tenendo conto al contempo della necessità di rendere la sanzione effettiva. Tale importo è calcolato moltiplicando una base uniforme di EUR 600 per un coefficiente di 11 (in una scala da 1 a 20) per tener conto della gravità dell’infrazione, per un coefficiente di 1,1 (in una scala da 1 a 3) per tener conto della durata dell’infrazione e per un coefficiente di 4,38 (basato sul prodotto interno lordo dello Stato membro in causa e sulla ponderazione dei voti al Consiglio dell’Unione europea) che si presume rappresenti la capacità finanziaria di tale Stato membro.

20

Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la Commissione rileva che la normativa nazionale controversa viola tre delle quattro libertà fondamentali sancite dal Trattato. Essa sostiene, inoltre, che le autorità elleniche non hanno ottemperato agli obblighi ad esse incombenti a norma dell’art. 8, n. 1, primo comma della direttiva 98/34 e che, per di più, non hanno pienamente cooperato con la Commissione nel corso della fase precontenziosa del procedimento avviato ai sensi dell’art. 228 CE.

21

La Repubblica ellenica ritiene che il coefficiente che dovrebbe rendere conto della gravità dell’inadempimento accertato sia valutato dalla Commissione ad un livello estremamente elevato e che esso non dovrebbe essere superiore a 4. A tal proposito, essa fa valere che l’inadempimento ha inciso soltanto su un limitato settore di attività, che la normativa nazionale controversa è applicata senza discriminazione e che, inoltre, essa rappresenta la soluzione più appropriata per far fronte ai problemi economici e sociali causati dalla gestione malsana e incontrollata dei giochi, sicché è giustificata da ragioni imperative di interesse generale. In aggiunta, riferendosi alla giurisprudenza della Corte, essa sostiene che detto coefficiente viola il principio di proporzionalità.

22

Per quanto riguarda la durata dell’inadempimento, la Commissione prende in considerazione il periodo di undici mesi interi trascorsi tra la pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia e il 17 ottobre 2007, data della sua decisione di promuovere il presente ricorso.

23

La Repubblica ellenica chiede che tale coefficiente sia ridotto ad un tasso minimo. A suo giudizio, il dies a quo dell’inadempimento coincide con la scadenza del termine di tre mesi fissato nella lettera 11 dicembre 2006 con cui la Commissione ha chiesto informazioni sullo stato di esecuzione della sentenza Commissione/Grecia sopra citata.

Giudizio della Corte

24

Avendo constatato che la Repubblica ellenica non si è conformata alla sentenza Commissione/Grecia sopra citata, la Corte può infliggere a tale Stato membro il versamento di una somma forfettaria o di una penalità in applicazione dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE.

25

A tal riguardo, va rammentato che spetta alla Corte, in ciascuna causa, valutare, alla luce delle circostanze della specie, le sanzioni pecuniarie da adottare (sentenza 10 gennaio 2008, causa C-70/06, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-1, punto 31 nonché la giurisprudenza ivi citata).

26

Nel caso di specie, come rilevato al punto 18 della presente sentenza, la Commissione propone alla Corte di infliggere alla Repubblica ellenica segnatamente una penalità di EUR 31798,80.

27

A tal proposito, occorre anzitutto rilevare che le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto una base utile di riferimento (v. sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-14141, punto 41 nonché la giurisprudenza ivi citata). Del pari, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto con riferimento all’azione condotta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6263, punto 85, e 14 marzo 2006, causa C-177/04, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2461, punto 70).

28

La Corte ha parimenti precisato che la condanna al pagamento di una penalità e/o di una somma forfettaria mira ad esercitare su uno Stato membro inadempiente una pressione economica che lo spinga a porre fine all’inadempimento accertato. Le sanzioni pecuniarie irrogate debbono pertanto essere decise in funzione del grado di persuasione necessario perché lo Stato membro in questione modifichi il suo comportamento (v., in tal senso, citate sentenze 12 luglio 2005, Commissione/Francia, punto 91, nonché 14 marzo 2006, Commissione/Francia, punti 59 e 60).

29

Orbene, è giocoforza constatare che, nel corso dell’udienza della Corte del 29 gennaio 2009, l’agente della Repubblica ellenica ha confermato che non era stata fino ad allora votata né, a fortiori, era entrata in vigore nessuna disposizione legislativa che ponesse fine all’inadempimento constatato dalla sentenza Commissione/Grecia sopra citata.

30

Poiché l’inadempimento di cui trattasi perdurava alla data in cui la Corte ha esaminato i fatti, la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità, proposta dalla Commissione, costituisce uno strumento adeguato per spingere tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Grecia (v. sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 37 nonché la giurisprudenza ivi citata).

31

Per quanto riguarda, poi, le modalità di calcolo dell’importo di una siffatta penalità, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare tale penalità in modo tale che, da un lato, sia adeguata alle circostanze e, dall’altro, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v., in particolare, citata sentenza Commissione/Portogallo, punto 38 nonché la giurisprudenza ivi citata).

32

In questa prospettiva, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’uniforme ed efficace applicazione del diritto comunitario sono, in linea di principio, il grado di gravità dell’infrazione, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Per l’applicazione di tali criteri si deve tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici come pure dell’urgenza di indurre lo Stato membro di cui trattasi a conformarsi ai suoi obblighi (v., sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 39 nonché la giurisprudenza ivi citata).

33

Per quanto concerne, in primo luogo, la gravità dell’infrazione e segnatamente le conseguenze della mancata esecuzione della sentenza Commissione/Grecia sugli interessi privati e pubblici, va constatato che il divieto di installare, di gestire e di utilizzare qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato ad eccezione dei casinò, quale previsto dalla normativa nazionale in esame nella causa che ha condotto a tale sentenza, viola i principi della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, quali risultano dagli artt. 28 CE nonché 43 CE e 49 CE.

34

Come rilevato dalla Corte ai punti 29, 30, 51 e 55 della citata sentenza Commissione/Grecia, tale normativa nazionale non ha comportato unicamente una diminuzione del volume delle importazioni di siffatti giochi provenienti da altri Stati membri, ma ha condotto, in realtà, ad una cessazione di tali importazioni fin dall’istituzione di detto divieto. Inoltre, la normativa in parola impedisce agli operatori economici di altri Stati membri di fornire i loro servizi, o addirittura di stabilirsi a tale fine in Grecia.

35

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, la Repubblica ellenica non ha adottato alcun provvedimento diretto a sospendere l’applicazione della normativa in esame nella causa che ha condotto alla citata sentenza Commissione/Grecia e ha dunque consentito che, in base ad essa, operatori economici incorrano in pene detentive e in sanzioni pecuniarie. È pertanto urgente che la Repubblica ellenica modifichi tale normativa.

36

Infine, occorre altresì tener conto del fatto che l’inadempimento constatato nella sentenza Commissione/Grecia riposa sulla mancata notificazione delle norme tecniche previste dall’art. 8 della direttiva 98/34. Infatti, il rispetto di tale obbligo specifico costituiva una condizione necessaria per realizzare pienamente l’obiettivo di tale direttiva, quale definito nel suo secondo e terzo ‘considerando’, diretto ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

37

Peraltro, l’obiettivo della normativa nazionale in esame nella causa che ha condotto alla citata sentenza Commissione/Grecia era la lotta contro i gravi problemi sociali causati dal fatto che i giochi di cui trattasi erano agevolmente convertibili in giochi di azzardo che, in Grecia, sono vietati al di fuori dei casinò. Al punto 38 della sentenza in parola, la Corte ha ammesso che le ragioni imperative di interesse generale invocate dalla Repubblica ellenica potessero giustificare l’ostacolo alla libera circolazione delle merci constatato in tale causa. Al punto 41 della medesima sentenza, essa ha nondimeno considerato che il divieto di siffatti giochi in tutti i luoghi pubblici o privati, ad eccezione dei casinò, costituisse una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

38

Alla luce di queste considerazioni, il coefficiente destinato a rendere conto del grado di gravità dell’inadempimento va fissato a 8, il che riflette in modo appropriato le caratteristiche dell’infrazione in esame.

39

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata di siffatta infrazione, questa deve essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte ha valutato i fatti nell’ambito del procedimento avviato in base all’art. 228 e non a quello in cui essa è adita dalla Commissione (v. sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 45).

40

Nel caso di specie, l’inadempimento da parte della Repubblica ellenica del suo obbligo di ottemperare alla sentenza Commissione/Grecia sopra citata, perdura da oltre due anni, tenuto conto del tempo trascorso dal 26 ottobre 2006, data di pronuncia di detta sentenza.

41

Ciò premesso, un coefficiente di 1.5 (in una scala graduata da 1 a 3) appare appropriato per rendere conto della durata dell’infrazione.

42

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la capacità finanziaria dello Stato membro in causa, la proposta della Commissione consistente nell’adottare un coefficiente basato sul prodotto interno lordo di questo Stato membro e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio, in linea di principio, costituisce una maniera adeguata di riflettere tale criterio, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (v., in tal senso, sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 48 nonché la giurisprudenza ivi citata).

43

Nella specie, il coefficiente di 4,38 proposto dalla Commissione e menzionato nella comunicazione del 13 dicembre 2005 sull’applicazione dell’art. 228 del Trattato CE riflette adeguatamente l’evoluzione dei fattori che sono alla base della valutazione della capacità finanziaria della Repubblica ellenica.

44

Lo stesso vale per l’importo di base al quale vengono applicati i coefficienti moltiplicatori, che deve essere fissato a EUR 600.

45

Tenuto conto di quanto precede, la moltiplicazione di un importo di base di EUR 600 per coefficienti fissati a 8, per la gravità dell’infrazione, a 1,5, per la durata della medesima, e a 4,38, in base alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato, nella specie, conduce ad un importo di EUR 31536 per ogni giorno di ritardo. Tale importo va considerato adeguato alla luce delle finalità della penalità quali menzionate al punto 28 della presente sentenza.

46

Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, occorre condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31536 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla esecuzione di suddetta sentenza Commissione/Grecia.

Sulla somma forfettaria

Argomenti delle parti

47

La Commissione propone alla Corte di condannare la Repubblica ellenica a pagare una somma forfettaria di EUR 9636 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, dal giorno in cui tale sentenza è stata pronunciata fino al giorno in cui sarà data piena esecuzione alla medesima o fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento nell’ipotesi in cui, in tale data, la sentenza Commissione/Grecia non fosse pienamente eseguita.

48

Questo importo giornaliero risulta dalla moltiplicazione di un importo di base di EUR 200 per il coefficiente di gravità dell’infrazione, nel caso di specie stimato a 11 in una scala da 1 a 20, nonché con il coefficiente che rappresenta la capacità finanziaria della Repubblica ellenica, valutato a 4,38.

49

L’importo complessivo richiesto a tale titolo ammonta a EUR 3420780, derivante dalla moltiplicazione dell’importo giornaliero di EUR 9636 per 355, ossia il numero di giorni trascorsi tra il 26 ottobre 2006, data della pronuncia della sentenza Commissione/Grecia sopra citata e il 17 ottobre 2007, data in cui la Commissione ha deciso di intentare il presente ricorso.

50

La Repubblica ellenica fa valere che essa non deve essere condannata al pagamento di una somma forfettaria in quanto tale sanzione pecuniaria punisce il comportamento passato dello Stato membro interessato. Inoltre, a suo avviso, l’importo della somma forfettaria proposto dalla Commissione è sproporzionato rispetto alla gravità nonché alla durata dell’infrazione ed è eccessivo se si considera, in particolare, il carattere problematico della normativa sui giochi in Grecia.

Giudizio della Corte

51

Per quanto riguarda l’imposizione di una somma forfettaria, quest’ultima deve, in ciascun caso di specie, essere decisa in funzione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE (citata sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, punto 62).

52

Se la Corte decide di imporre il pagamento di una penalità o di una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Per quanto riguarda più specificamente l’imposizione di una somma forfettaria, nell’ambito dei fattori pertinenti a tale riguardo figurano elementi quali la durata del protrarsi dell’inadempimento successivamente alla sentenza che lo ha accertato, nonché gli interessi pubblici e privati in questione (v. citata sentenza 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, punto 64 nonché la giurisprudenza ivi citata).

53

In una situazione come quella oggetto del presente ricorso, tenuto conto della persistenza dell’inadempimento per un lungo periodo in seguito alla sentenza che l’ha inizialmente accertato, degli interessi pubblici e privati messi in questione, della mancanza di una decisione di sospensione dell’applicazione della normativa in esame che consenta di evitare l’esercizio di azioni penali e della mancanza di un tangibile inizio dell’esecuzione di detta sentenza, si impone la condanna al pagamento di una somma forfetaria.

54

Alla luce di quanto precede, è stata operata una corretta valutazione delle circostanze delle specie fissando a EUR 3 milioni l’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà versare.

55

Si deve dunque condannare quest’ultima a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità», una somma forfettaria di EUR 3 milioni.

Sulle spese

56

A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché dalla Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

 

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo modificato gli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 che stabilisce un divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, conformemente agli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all’art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, la Repubblica ellenica non ha attuato tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia comporta e, di conseguenza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228 CE.

 

2)

La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31536 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza Commissione/Grecia.

 

3)

La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 3 milioni.

 

4)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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