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Document 62008CJ0097
Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 September 2009.#Akzo Nobel NV and Others v Commission of the European Communities.#Appeal - Competition - Agreements, decisions and concerted practices - Article 53(1) of the EEA Agreement - Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003 - Groups of undertakings - Imputability of infringements - Responsibility of a parent company for the infringement of competition rules by its subsidiaries - Decisive influence exercised by the parent company - Rebuttable presumption where the parent company has a 100% shareholding.#Case C-97/08 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2009.
Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Concorrenza - Ententes - Articolo 81, paragraphe 1, CE - Articolo 53, paragraphe 1, de Impugnazione - Concorrenza - Intese - Art. 81, n. 1, CE, - Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE - Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Gruppo di società - Imputabilità delle infrazioni - Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate - Influenza determinante della società madre - Presunzione semplice in caso di detenzione di una partecipazione al 100%.
Causa C-97/08 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2009.
Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Concorrenza - Ententes - Articolo 81, paragraphe 1, CE - Articolo 53, paragraphe 1, de Impugnazione - Concorrenza - Intese - Art. 81, n. 1, CE, - Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE - Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Gruppo di società - Imputabilità delle infrazioni - Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate - Influenza determinante della società madre - Presunzione semplice in caso di detenzione di una partecipazione al 100%.
Causa C-97/08 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-08237
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:536
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 settembre 2009 ( *1 )
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Art. 81, n. 1, CE — Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE — Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Gruppo di società — Imputabilità delle infrazioni — Responsabilità di una società capogruppo per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate — Influenza determinante della società capogruppo — Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione al 100%»
Nel procedimento C-97/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 27 febbraio 2008,
Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi),
Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem,
Akzo Nobel Chemicals International BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi),
Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort,
Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort,
rappresentate dagli avv.ti C. Swaak, M. van der Woude e M. Mollica,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la loro impuganzione, la Akzo Nobel NV (in prosieguo: la «Akzo Nobel»), la Akzo Nobel Nederland BV (in prosieguo: la «Akzo Nobel Nederland»), la Akzo Nobel Chemicals International BV (in prosieguo: la «Akzo Nobel Chemicals International»), la Akzo Nobel Chemicals BV (in prosieguo: la «Akzo Nobel Chemicals») e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV (in prosieguo: la «Akzo Nobel Functional Chemicals») chiedono alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2007, causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione (Racc. pag. II-5049; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso C.37.533 — Cloruro di colina) (GU 2005, L 190, pag. 22; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
2 |
In tale decisione, la Commissione delle Comunità europee ha contestato alle destinatarie un’infrazione unica e continuata dell’art. 81, n. 1, CE e, a decorrere dal 1o gennaio 1994, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3). |
Contesto normativo comunitario
3 |
Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204): «La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
(…)». |
4 |
L’art. 23, n. 2, del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), così recita: «La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
(…) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (…)». |
I fatti
5 |
Secondo gli accertamenti effettuati dalla Commissione, cui fa riferimento il Tribunale nella sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia sono i seguenti. |
6 |
Dopo avere ricevuto, nell’aprile 1999, l’istanza di un produttore americano intesa ad ottenere l’applicazione di misure di clemenza, la Commissione avviava un’indagine sul settore del cloruro di colina a livello mondiale, indagine che ha riguardato il periodo compreso tra il 1992 e la fine del 1998. |
7 |
Il cloruro di colina appartiene al gruppo di vitamine idrosolubili del complesso B (vitamina B4). Esso è utilizzato prevalentemente nell’industria dei mangimi come additivo alimentare. Oltre ai produttori, sul mercato del cloruro di colina operano, da un lato, i trasformatori, i quali acquistano il prodotto dai produttori in forma liquida e lo trasformano, per conto del produttore stesso oppure per proprio conto, in cloruro di colina su supporto, e, dall’altro, i distributori. |
8 |
Le ricorrenti, cinque società appartenenti al gruppo Akzo Nobel, appartengono ai produttori di cloruro di colina. Nel periodo oggetto dell’indagine della Commissione, la Akzo Nobel, società madre del gruppo, deteneva, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre ricorrenti. Infatti, quest’ultima possedeva il 100% del capitale delle proprie controllate: la Akzo Nobel Nederland e la Akzo Nobel Chemicals International. La Akzo Nobel Nederland era proprietaria del 100% del capitale della propria controllata, la Akzo Nobel Chemicals, che a sua volta possedeva l’intero capitale sociale della Akzo Nobel Functional Chemicals. |
9 |
Il fatturato consolidato mondiale dichiarato dalla Akzo Nobel nel 2003, esercizio immediatamente precedente alla decisione controversa, ammontava a EUR 13 miliardi. |
10 |
Per ciò che riguarda lo Spazio economico europeo (SEE), veniva attuata un’intesa a due livelli diversi, ma strettamente connessi, vale a dire il livello mondiale e quello europeo. |
11 |
A livello mondiale, diverse società nordamericane ed europee, tra cui le ricorrenti, partecipavano ad attività anticoncorrenziali tra il giugno 1992 e l’aprile 1994. Soltanto le società europee, tra le quali figuravano anche le ricorrenti, partecipavano alle riunioni di attuazione dell’intesa a livello europeo, durata dal marzo 1994 all’ottobre 1998. |
12 |
La Commissione ha considerato gli accordi conclusi a livello mondiale ed europeo quali unica infrazione complessa e continuata concernente il SEE, cui i produttori nordamericani hanno partecipato per un certo tempo e quelli europei per tutto il periodo oggetto dell’indagine. |
13 |
In data 9 dicembre 2004 la Commissione ha emanato la decisione controversa. All’art. 1 di tale decisione, essa ha accertato che diverse imprese, tra cui le ricorrenti, avendo partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati nonché ad azioni concertate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE, avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE. |
14 |
Per quanto attiene al gruppo Akzo Nobel, la Commissione ha deciso di indirizzare solidalmente e congiuntamente la decisione controversa a tutte le ricorrenti. La Akzo Nobel Nederland, la Akzo Nobel Chemicals International e la Akzo Nobel Chemicals, ovvero le società che le hanno precedute, hanno partecipato direttamente all’infrazione. La Akzo Nobel Functional Chemicals è stata creata come controllata della Akzo Nobel Chemicals nel giugno del 1999. Pertanto, la Commissione ha considerato che la Akzo Nobel Functional Chemicals fosse succeduta giuridicamente alla propria società madre nella maggior parte delle attività nel settore del cloruro di colina precedentemente esercitate da quest’ultima e che, conseguentemente, dovesse anch’essa essere destinataria della detta decisione. |
15 |
Per ciò che riguarda, più precisamente, la Akzo Nobel, la Commissione ha ritenuto che essa costituisse un’unica entità economica insieme alle altre persone giuridiche del gruppo Akzo Nobel destinatarie della decisione controversa e che fosse tale entità economica ad aver partecipato all’intesa. La Commissione ha concluso che la detta società era in grado di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, delle quali essa deteneva, direttamente o indirettamente, l’intero capitale sociale, e che era possibile presumere che ciò fosse effettivamente avvenuto. La Commissione ha dunque ritenuto che sussistesse una mancanza di autonomia commerciale delle controllate della Akzo Nobel, il che l’ha indotta a indirizzare la decisione controversa nei confronti di quest’ultima, nonostante il fatto che essa stessa non avesse partecipato all’intesa. |
16 |
La Commissione ha considerato che l’assenza di autonomia commerciale delle società operative o delle unità commerciali del gruppo Akzo Nobel risultasse provata anche dai documenti prodotti dalla Akzo Nobel durante il procedimento amministrativo. |
17 |
Basandosi sulla quota di mercato complessiva di tutte le ricorrenti e, in particolare, sul dato menzionato supra al punto 9, la Commissione, all’art. 2 della decisione controversa, ha inflitto alle ricorrenti, in solido tra loro, un’ammenda di EUR 20,99 milioni per le infrazioni indicate all’art. 1 di tale decisione. |
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18 |
A sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione controversa, le ricorrenti deducevano tre motivi. |
19 |
La Commissione considerava il detto ricorso irricevibile, sulla base del rilievo che, a suo avviso, esso non sarebbe stato proposto conformemente all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e all’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, o come manifestamente infondato, per quanto concerne la Akzo Nobel Nederland, la Akzo Nobel Chemicals International e la Akzo Nobel Chemicals, dal momento che tale ricorso, che doveva essere considerato come cinque ricorsi individuali, non avrebbe contenuto motivi tali da giustificare l’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui essa accertava la responsabilità di tali società o fissava l’importo dell’ammenda nei confronti delle stesse. La Commissione sosteneva, in subordine, che, per gli stessi motivi, risultasse chiaramente che le controllate della Akzo Nobel, benché destinatarie della detta decisione, non avessero interesse ad agire per chiedere l’annullamento di tale decisione. |
20 |
Ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. |
21 |
Quanto al merito, il primo motivo dedotto dalle ricorrenti atteneva all’erronea imputazione di una responsabilità in solido alla Akzo Nobel, società holding del gruppo, che deteneva, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle sue controllate. |
22 |
Le ricorrenti sostenevano che l’influenza determinante che una società controllante deve esercitare per vedersi imputare la responsabilità delle azioni della propria controllata dovesse riguardare la politica commerciale stricto sensu di quest’ultima. |
23 |
Di conseguenza, la Commissione sarebbe tenuta a provare, in primo luogo, la possibilità per la società controllante di esercitare un potere di direzione al punto da privare la sua controllata di qualsiasi autonomia nella propria linea di azione commerciale e, in secondo luogo, il fatto di aver esercitato tale potere. |
24 |
Secondo la giurisprudenza comunitaria, sarebbe lecito presumere che una società controllata al 100% applichi le istruzioni impartitele dalla società controllante. Alla luce di tali considerazioni, affinché la Commissione sia tenuta a ritenere responsabile soltanto una controllata, occorrerebbe che quest’ultima determini la propria politica commerciale in gran parte da sola. Qualora quest’ultima circostanza risultasse provata, spetterebbe nuovamente alla Commissione provare, caso per caso, che la società controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante. |
25 |
Ne risulterebbe che un’organizzazione unitaria di un complesso di società, come quella del gruppo Akzo Nobel, non sarebbe sufficiente, di per sé, a rendere superflua la necessità di provare l’implicazione effettiva della società controllante. |
26 |
Le ricorrenti ritenevano di aver dimostrato che le controllate della Akzo Nobel determinassero la loro politica commerciale in grande parte da sole e di aver, quindi, confutato la presunzione di cui si era avvalsa la Commissione. Esse sostenevano che quest’ultima avrebbe dovuto provare che la detta società avesse esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle altre ricorrenti. Ebbene, la Commissione non avrebbe adempiuto tale obbligo, tenuto conto del fatto che gli elementi, distinti dalla detenzione dell’intero capitale, assunti dalla Commissione per affermare la responsabilità solidale della Akzo Nobel per l’infrazione, sarebbero irrilevanti ovvero erronei. |
27 |
Per quanto attiene al primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso, il Tribunale ha esaminato, in limine, la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante rilevando quanto segue:
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28 |
Ai punti 67-85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato quindi i diversi elementi del fascicolo e ha dichiarato che le ricorrenti non erano riuscite a confutare la presunzione secondo cui la Akzo Nobel, la società controllante detentrice del 100% del capitale delle sue controllate destinatarie della decisione controversa, esercitava un’influenza determinante sulla politica di queste ultime. Il Tribunale ha quindi concluso che tale società costituiva, unitamente alle altre ricorrenti, un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE, senza necessità di verificare se essa abbia influenzato il comportamento di queste ultime, e ha respinto il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso. |
29 |
Per quanto attiene al secondo e al terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, considerato che l’importo dell’ammenda oltrepassa il 10% del fatturato della Akzo Nobel Functional Chemicals realizzato nel 2003, nonché alla violazione dell’obbligo di motivazione riguardo all’imputazione della responsabilità in solido alla Akzo Nobel, il Tribunale li ha respinti, rispettivamente, ai punti 90 e 91 ed ai punti 94-96 della sentenza impugnata. Al successivo punto 97, esso ha quindi respinto in toto il ricorso sottoposto al suo esame. |
Conclusioni delle parti
30 |
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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31 |
La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna delle ricorrenti alle spese. |
Sull’impugnazione
Sulla ricevibilità
Sull’interesse ad agire delle ricorrenti eccetto la Akzo Nobel
32 |
La Commissione sostiene in sostanza che, dal momento che il motivo unico di impugnazione riguarda esclusivamente la responsabilità della Akzo Nobel, quest’ultima sia la sola ad avere interesse all’annullamento della sentenza impugnata. Per quanto attiene alle altre ricorrenti, l’impugnazione sarebbe irricevibile, poiché la loro responsabilità ovvero l’ammenda loro inflitta non sarebbero contestate. |
33 |
Si deve rilevare, al riguardo, che la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, ordinanza 8 aprile 2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione, Racc. pag. I-2217, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
34 |
Nella specie, la sentenza impugnata ha confermato la decisione controversa che impone alle ricorrenti, in solido tra loro, l’obbligo di pagare l’ammenda di EUR 20,99 milioni inflitta dalla Commissione. Ne deriva che la Akzo Nobel Nederland, la Akzo Nobel Chemicals International, la Akzo Nobel Chemicals e la Akzo Nobel Functional Chemicals hanno interesse ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata (v., per analogia, ordinanza del Tribunale 2 agosto 2001, causa T-111/01 R, Saxonia Edelmetalle/Commissione, Racc. pag. II-2335, punto 17). |
35 |
In effetti, un annullamento della sentenza impugnata, nella parte relativa alla responsabilità della Akzo Nobel, muterebbe la situazione delle controllate della stessa, segnatamente sotto il profilo delle implicazioni derivanti dalle norme sulla responsabilità solidale. |
36 |
Conseguentemente, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, relativa all’interesse ad agire della Akzo Nobel Nederland, della Akzo Nobel Chemicals International, della Akzo Nobel Chemicals e della Akzo Nobel Functional Chemicals, deve essere respinta. |
Sull’esistenza di un nuovo motivo, dedotto per la prima volta in sede di impugnazione
37 |
La Commissione deduce, inoltre, che il motivo unico di impugnazione costituisce un nuovo motivo, dedotto per la prima volta in sede di impugnazione, e che è pertanto irricevibile in quanto contiene punti non sollevati dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale. Infatti, con il detto motivo, queste ultime contesterebbero la stessa esistenza di una presunzione secondo la quale una società madre eserciterebbe un’influenza determinante su una società di cui detenga interamente il capitale, mentre, dinanzi al Tribunale, esse non avrebbero mai contestato l’esistenza di tale presunzione e avrebbero ammesso, cercando di confutarla, la sua applicabilità nel caso di specie. Sarebbero parimenti irricevibili gli argomenti delle ricorrenti relativi all’oggetto pertinente dell’attività della controllata, sul quale la società controllante esercita la sua influenza determinante. |
38 |
Ai sensi dell’art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l’art. 42, n. 2, del medesimo regolamento, che vieta in linea di principio la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, si applica al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un’impugnazione contro una pronuncia del Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è quindi limitata all’esame della valutazione compiuta dal Tribunale relativamente ai motivi discussi dinanzi ad esso (v., segnatamente, sentenza 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punto 61). Infatti, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 165). |
39 |
A tal proposito, si deve rilevare che le ricorrenti hanno dedotto dinanzi al Tribunale un motivo relativo all’erronea imputazione di una responsabilità in solido alla Akzo Nobel, con il quale esse sostenevano che quest’ultima non avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento commerciale delle sue controllate e che essa non formasse con esse un’unità economica. Pertanto, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti dinanzi alla Corte, relativi alla presunzione secondo cui una società controllante esercita un’influenza determinante su una controllata in caso di detenzione del 100% del capitale della stessa, devono essere considerati quali sviluppo di detto motivo. Infatti, dal momento che tali argomenti e quelli relativi all’oggetto pertinente dell’attività della controllata, sul quale la società controllante esercita la sua influenza determinante, costituiscono argomenti supplementari, che riguardano l’applicazione delle norme relative all’imputabilità alla Akzo Nobel del comportamento delle sue controllate, le ricorrenti non hanno modificato l’oggetto del procedimento avviato dinanzi al Tribunale. |
40 |
L’impugnazione dev’essere conseguentemente dichiarata ricevibile. |
Nel merito
41 |
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono un motivo unico con il quale esse sostengono che, respingendo il motivo relativo all’erronea attribuzione della responsabilità dell’infrazione alla Akzo Nobel, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la nozione di «impresa» di cui all’art. 81 CE e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Questo motivo si articola su due capi distinti. |
Sul primo capo del motivo unico, relativo all’erronea definizione dell’onere della prova incombente alla Commissione per quanto attiene all’assenza di autonomia della controllata
— Argomenti delle parti
42 |
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia applicato un criterio giuridico erroneo nell’accertamento se le controllate della Akzo Nobel agissero in maniera autonoma o meno sul mercato. |
43 |
Secondo le ricorrenti, di regola, grava sulla Commissione l’onere di provare l’effettivo esercizio di un’influenza commerciale determinante della società controllante sulla sua controllata. Tuttavia, al fine di rendere meno gravoso tale onere della prova, la Corte avrebbe stabilito una presunzione semplice. |
44 |
Nella citata sentenza Stora, la Corte avrebbe espressamente precisato che la sola detenzione del 100% del capitale di una controllata non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità della società controllante, qualora sia contestato l’esercizio di un’influenza commerciale determinante su tale controllata. Nella detta sentenza, la Corte avrebbe quindi seguito il ragionamento dell’avvocato generale Mischo, esposto al paragrafo 48 delle sue conclusioni relative alla causa medesima, nelle quali si afferma che, se l’onere incombente alla Commissione di dimostrare che la società controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata diventa meno gravoso nel caso di detenzione del 100% del capitale di quest’ultima, un elemento ulteriore rispetto alla quota di partecipazione resta pur sempre necessario, potendo essere peraltro costituito da indizi di prova. |
45 |
Pertanto, la detenzione dell’intero capitale della sua controllata, unitamente all’esistenza di indizi supplementari, darebbe origine a una presunzione secondo cui la controllata non avrebbe agito in maniera autonoma sul mercato. La Commissione non potrebbe dunque eludere l’onere della prova ad essa incombente limitandosi a richiamare la circostanza che la società controllante detiene il 100% del capitale della sua controllata. Essa dovrebbe fornire altresì ulteriori indizi in grado di dimostrare che la società controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. Il Tribunale avrebbe violato tale principio laddove ha dichiarato che era sufficiente che la Commissione provasse che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla sua società controllante per concludere che quest’ultima eserciti un’influenza determinate sulla politica commerciale di tale controllata. |
46 |
Inoltre, in due altre sentenze, vale a dire le sentenze 15 settembre 2005, causa T-325/01, DaimlerChrysler/Commissione (Racc. pag. II-3319), nonché 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré e a./Commissione, (Racc. pag. II-947), il Tribunale avrebbe correttamente applicato il principio richiamato al punto precedente, dichiarando che l’elemento relativo alla detenzione dell’intero capitale della controllata, se è pur vero che costituisce un forte indizio dell’esistenza di un potere di influenza, esercitato dalla società controllante, sul comportamento di tale controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per permettere di imputare la responsabilità del comportamento di quest’ultima alla società controllante, restando pur sempre necessario un elemento supplementare rispetto al tasso di partecipazione, che può essere peraltro costituito da indizi. |
47 |
Le ricorrenti contestano parimenti al Tribunale di aver alleggerito l’onere della prova gravante sulla Commissione e, quindi, di aver adottato un’interpretazione di tale onere della prova che violerebbe i diritti della difesa. Infatti, la Commissione sarebbe obbligata a fornire quelli che esse ritengono degli indizi supplementari, come risulta dalla citata sentenza Stora, come da esse interpretata, nella fase della comunicazione degli addebiti e non soltanto in quella della decisione. Orbene, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe basato la sua intenzione di ritenere responsabile in solido la Akzo Nobel soltanto sul fatto che tale società deteneva il 100% del capitale delle società partecipanti all’infrazione. Per contro, nella decisione controversa, essa si sarebbe fondata anche su presunti indizi supplementari, ai sensi della detta sentenza Stora, i quali sarebbero stati elaborati artificiosamente, snaturando gli elementi fatti valere dalle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. |
48 |
Infine, le ricorrenti censurano il punto 62 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale, dichiarando che, per confutare la presunzione in questione, si deve provare che la controllata non applichi, sostanzialmente, le direttive emesse dalla società controllante, avrebbe accolto una soluzione che comporta che tale presunzione possa essere confutata soltanto nel caso in cui le direttive siano state impartite dalla società controllante. |
49 |
La Commissione sostiene che la circostanza che la controllata abbia una personalità giuridica distinta da quella della società controllante non è sufficiente per escludere l’imputazione del suo comportamento a quest’ultima, in particolare quando la controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applica sostanzialmente le istruzioni impartite dalla società controllante. Sarebbe superfluo verificare se quest’ultima si sia effettivamente avvalsa del suo potere di influenzare in maniera determinante la politica commerciale della propria controllata quando il 100% del capitale della stessa è detenuto dalla società controllante. |
50 |
Nella citata sentenza Stora, la Corte non avrebbe rimesso in discussione tale principio. Essa avrebbe affermato che, quando una controllata è detenuta al 100% dalla sua società controllante, si presume che quest’ultima eserciti il suo potere di influenzare il comportamento della propria controllata. Secondo la Commissione, se è pur vero che la Corte ha dichiarato, al punto 29 della citata sentenza Stora, che il Tribunale poteva legittimamente basarsi su tale presunzione, in particolare dopo aver constatato che la società controllante si era presentata, nel corso del procedimento amministrativo, come interlocutore unico della Commissione in relazione all’infrazione in esame, la Corte ha fatto riferimento a quest’ultimo elemento in via subordinata, in quanto elemento supplementare a favore dell’imputabilità dell’infrazione alla società controllante. |
51 |
Una serie di sentenze del Tribunale avrebbero applicato la detta presunzione, richiamandosi alla citata sentenza Stora, senza subordinare l’applicazione della stessa alla produzione di indizi supplementari. Le già citate sentenze DaimlerChrysler/Commissione nonché Bolloré e a./Commissione non metterebbero in discussione l’applicazione di tale presunzione. Infatti, nelle due dette sentenze, il Tribunale avrebbe confuso la nozione di controllo sulla controllata con quella di esercizio di tale controllo, ove soltanto quest’ultima è presunta allorquando l’intero capitale della controllata è detenuto dalla società controllante. Inoltre, gli indizi supplementari sarebbero stati presi in esame in occasione dell’analisi delle prove prodotte al fine di confutare la presunzione. |
52 |
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla violazione dei diritti della difesa, la Commissione ritiene che l’esistenza di presunzioni nel diritto comunitario in materia di concorrenza non sia inusuale. Comunicando all’impresa interessata che essa intende basarsi su una presunzione, la Commissione offrirebbe all’impresa stessa l’opportunità di prendere posizione su tale punto e di fornirle ogni documento idoneo a suffragare la propria posizione. Dal momento che è l’impresa a possedere tutte le informazioni relative al suo funzionamento interno, tale ripartizione dell’onere della prova sarebbe del tutto logica. |
53 |
Per quanto riguarda la censura formulata contro il punto 62 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che essa riposi su un’erronea lettura di una frase estratta dal suo contesto. Il Tribunale avrebbe inteso affermare che una controllata è un’entità economica autonoma se essa non segue le direttive della sua società controllante. Ciò si verificherebbe tanto nel caso di assenza di direttive quanto nel caso di mancata osservanza delle direttive. |
— Giudizio della Corte
54 |
Si deve rilevare, in limine, che il diritto comunitario in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 59), e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (v., segnatamente, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 112; 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 107, nonché 11 luglio 2006, causa C-205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I-6295, punto 25). |
55 |
La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I-11987, punto 40). |
56 |
Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 145; 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I-9693, punto 78, nonché 11 dicembre 2007, causa C-280/06, ETI e a., Racc. pag. I-10893, punto 39). |
57 |
L’infrazione al diritto comunitario in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 60, e 3 settembre 2009, cause riunite C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 38). È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi a che titolo a una persona giuridica vengano addebitati i fatti invocati. |
58 |
Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (v., in tal senso, sentenze Imperial Chemicals Industries/Commissione, cit., punti 132 e 133; Geigy/Commissione, cit., punto 44; 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 15, nonché Stora, cit., punto 26), in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v., per analogia, le citate sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 117, nonché ETI e a., punto 49). |
59 |
Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 54 e 55. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione. |
60 |
Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale controllata (v., in tal senso, sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit., punti 136 e 137), e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v., in tal senso, citate sentenze AEG /Commissione, punto 50, e Stora, punto 29). |
61 |
Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v., in tal senso, sentenza Stora, cit., punto 29). |
62 |
Come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, se è pur vero che la Corte, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Stora, ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento e non per subordinare l’applicazione della presunzione menzionata al punto 60 della presente sentenza alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante. |
63 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando che, nel caso in cui la società controllante detenga il 100% delle quote della propria controllata, esiste la presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. |
64 |
Di conseguenza, dal momento che la Commissione non è tenuta, per quanto attiene all’imputabilità dell’infrazione, a produrre, nella fase della comunicazione degli addebiti, elementi ulteriori rispetto alla prova relativa alla detenzione da parte della società controllante del capitale delle proprie controllate, l’argomento delle ricorrenti relativo alla violazione dei diritti della difesa non può essere accolto. |
65 |
Per quanto attiene alla censura formulata contro il punto 62 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che dal medesimo non risulta affatto che il Tribunale avrebbe limitato le possibilità di invertire la presunzione menzionata supra al punto 60 soltanto ai casi in cui la società controllante abbia emesso direttive. Al contrario, dai punti 60 e 65 della sentenza impugnata si evince che il Tribunale ha adottato una posizione relativamente ampia al riguardo, dichiarando, segnatamente, che incombe alla società controllante sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici che intercorrono tra la stessa e la propria controllata, idonei a dimostrare che esse non costituiscono un’unica entità economica. |
66 |
Ne consegue che il primo capo dell’unico motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul secondo capo del motivo unico, relativo alla definizione erronea della nozione di politica commerciale della controllata
— Argomenti delle parti
67 |
Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che aspetti diversi da quelli menzionati al punto 64 della sentenza impugnata rientravano nella politica commerciale della controllata sulla quale la società controllante esercita un’influenza determinante e che gli elementi relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la società controllante e la propria controllata sarebbero pertinenti per provare l’autonomia di quest’ultima. |
68 |
La politica commerciale andrebbe rapportata al comportamento sul mercato e sarebbe limitata alla produzione di beni e servizi che un’impresa, in un determinato territorio e in un determinato momento, vende a talune condizioni ai consumatori. Essa non comprenderebbe ulteriori aspetti. |
69 |
Secondo le ricorrenti, estendere la nozione di politica commerciale al di là del comportamento della controllata sul mercato equivarrebbe a introdurre un regime di responsabilità oggettiva che sarebbe contrario al principio della responsabilità personale garantito dalla giurisprudenza della Corte. |
70 |
La Commissione afferma che la valutazione circa la necessità di riferirsi a una definizione ampia ovvero ristretta della nozione di politica commerciale è priva di rilievo ai fini della valutazione dell’esistenza di un’impresa unica, per la quale la Corte preferisce piuttosto considerare i vincoli economici e organizzativi intercorrenti tra le società. |
71 |
Per quanto attiene all’argomento relativo alla previsione di una responsabilità oggettiva, la Commissione ritiene che non esista un principio di responsabilità oggettiva nel diritto comunitario in materia di concorrenza, dal momento che le decisioni della Commissione non imputano una responsabilità alle società senza che ne venga fornita la prova. Non sarebbe contrario al principio della responsabilità personale ritenere responsabile una società controllante per le azioni di una controllata della quale essa detenga l’intero capitale. |
— Giudizio della Corte
72 |
Come rilevato supra al punto 58, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante segnatamente quando, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applica sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società controllante. |
73 |
Ne risulta, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 87-94 delle sue conclusioni, che il comportamento della controllata sul mercato non può costituire l’unico elemento in grado di determinare la responsabilità della società controllante, essendo piuttosto uno dei segni dell’esistenza di un’unità economica. |
74 |
Dallo stesso punto 58 della presente sentenza risulta inoltre che, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione non soltanto gli elementi indicati al punto 64 della sentenza impugnata, ma altresì tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo. |
75 |
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto per quanto riguarda il settore nel quale la società controllante esercita l’influenza sulla propria controllata. |
76 |
Tale conclusione non è contraddetta dall’argomento delle ricorrenti relativo a una responsabilità oggettiva. |
77 |
Va rilevato in proposito che, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, il diritto comunitario in materia di concorrenza si fonda sul principio della responsabilità personale dell’entità economica che ha commesso l’infrazione. Orbene, se la società controllante rientra in tale unità economica, che, come affermato supra al punto 55, può essere costituita da più persone giuridiche, tale società controllante è considerata responsabile in solido dei comportamenti anticoncorrenziali unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità. Infatti, anche se la società controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi, un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa. In tale contesto ne deriva che la responsabilità della società controllante non può essere considerata una responsabilità oggettiva. |
78 |
Conseguentemente, il secondo capo del motivo unico dedotto dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione non può essere accolto, ragion per cui l’impugnazione deve essere dichiarata infondata in toto. |
Sulle spese
79 |
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere pertanto condannate alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.