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Document 62008CJ0003

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1 ottobre 2009.
    Ketty Leyman contro Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Nivelles - Belgio.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regimi di previdenza sociale - Prestazioni di invalidità - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 40, n. 3 - Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri - Svantaggi per i lavoratori migranti - Contributi a fondo perduto.
    Causa C-3/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-09085

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:595

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    1o ottobre 2009 ( *1 )

    «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regimi di previdenza sociale — Prestazioni di invalidità — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 40, n. 3 — Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri — Svantaggi per i lavoratori migranti — Contributi a fondo perduto»

    Nel procedimento C-3/08,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Nivelles (Belgio), con decisione 18 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria l’, nella causa

    Ketty Leyman

    contro

    Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI),

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

    avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

    cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2008,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la sig.ra Leyman, dall’avv. E. Piret, avocat;

    per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;

    per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;

    per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. T. Ward, barrister;

    per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra M. Veiga e dal sig. D. Canga Fano, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. van Hoof e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 febbraio 2009,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 647 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché sulla compatibilità con il diritto comunitario di taluni aspetti della normativa belga in materia di prestazioni di invalidità.

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Leyman, cittadina belga, e l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) riguardo alla data a decorrere dalla quale essa ha diritto a percepire un’indennità di invalidità.

    Contesto normativo

    La normativa comunitaria

    3

    L’art. 13 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

    «1.   Le persone […] cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

    2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

    a)

    la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

    (…)».

    4

    L’art. 37 del regolamento n. 1408/71 così recita:

    «1.   Il lavoratore subordinato o autonomo, che sia soggetto successivamente e alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l’importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all’articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

    2.   L’allegato IV, parte A menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio».

    5

    L’art. 40 del regolamento n. 1408/71 è del seguente tenore:

    «1.   Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all’articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4.

    2.   Tuttavia, l’interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell’allegato IV, parte A, beneficia delle prestazioni conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, alle condizioni seguenti:

    che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell’articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell’allegato IV, parte A, e

    che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a prestazioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell’allegato IV, parte A, e

    che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

    a)

    Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all’allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 1:

    i)

    di tutti i periodi durante [i quali], in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione,

    ii)

    di tutti i periodi durante [i quali] egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l’invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue,

    come se si trattasse di un periodo durante [il quale] egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima.

    b)

    Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto:

    i)

    alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o,

    ii)

    il giorno successivo all’ultimo giorno in cui l’interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro.

    4.   La decisione dell’istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all’istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell’allegato V».

    6

    L’allegato IV, parte A, del regolamento n. 1408/71 menziona il regime generale di invalidità belga tra le legislazioni in vigore del tipo di cui all’art. 37, n. 1, dello stesso regolamento, ma non fa menzione del regime lussemburghese.

    7

    L’allegato V dello stesso regolamento riconosce la concordanza tra il regime generale di invalidità belga e il regime di invalidità dei lavoratori e degli impiegati del Granducato di Lussemburgo per quanto riguarda le condizioni relative allo stato di invalidità.

    Le normative belga e lussemburghese

    8

    A termini dell’art. 87 della legge belga 14 luglio 1994, relativa all’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria e alle relative indennità (in prosieguo: la «legge del 1994»):

    «Il titolare (…) in condizione di inabilità al lavoro (…) percepisce per ogni giorno feriale del periodo di un anno che decorre dalla data di inizio della sua inabilità al lavoro (…) un’indennità detta “indemnité d’incapacité primaire” (indennità di inabilità primaria)».

    9

    Ai sensi dell’art. 93 della legge del 1994:

    «Qualora l’inabilità al lavoro si protragga oltre il periodo di inabilità primaria, è erogata per ogni giorno feriale di inabilità al lavoro (…) un’indennità detta “indennità di invalidità”».

    10

    Nel diritto belga, la pensione di invalidità è indipendente dalla durata del periodo di assicurazione.

    11

    Nel diritto lussemburghese, quando l’inabilità al lavoro è riconosciuta come definitiva o permanente, il diritto alla pensione di invalidità sorge dal primo giorno della cessazione dell’attività lavorativa. L’importo della pensione di invalidità è connesso alla durata del periodo di assicurazione.

    12

    La convenzione belgo-lussemburghese sulla previdenza sociale dei lavoratori frontalieri e protocollo definitivo, firmati ad Arlon il 24 marzo 1994 e approvati con legge (Moniteur belge del , pag. 16139), prevede, per i lavoratori frontalieri, il versamento dell’indennità di invalidità belga prima del termine del periodo di inabilità primaria.

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    13

    La sig.ra Leyman ha esercitato un’attività come lavoratrice subordinata in Belgio dal 1971 al 2003. Dal 1999, è residente in Lussemburgo e, dall’agosto 2003, è iscritta al sistema previdenziale lussemburghese.

    14

    L’8 luglio 2005 le competenti autorità lussemburghesi riconoscevano la sig.ra Leyman inabile al lavoro per il periodo compreso fra l’ e il , data del suo collocamento a riposo. Pertanto, le veniva concessa un’indennità di invalidità per i periodi di assicurazione maturati in Lussemburgo. L’importo mensile della pensione corrisposta dall’ente lussemburghese alla sig.ra Leyman ammonta ad EUR 322,83.

    15

    La sig.ra Leyman presentava all’INAMI una richiesta di indennità di invalidità relativa ai periodi assicurativi maturati in Belgio. Con decisione 23 giugno 2006, l’INAMI le concedeva tale indennità per un importo di EUR 737,10 mensili a partire dall’, in conformità, secondo tale ente, dell’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 93 della legge del 1994.

    16

    Avverso tale decisione dell’INAMI, la sig.ra Leyman proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo che l’erogazione dell’indennità di invalidità che le era stata in tal modo concessa avvenisse a partire dall’8 luglio 2005.

    17

    In tale contesto, il Tribunal du travail de Nivelles decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

    «1)

    Se l’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e l’art. 93 [della legge del 1994] siano in contrasto con l’art. 18 del Trattato CE in quanto, nel caso di un lavoratore che risiede e presta il suo lavoro in un paese di tipo A (nella fattispecie, il Belgio) e che si trasferisce in un paese di tipo B (nella fattispecie, il Granducato di Lussemburgo), essi non consentono, nel corso del primo anno di inabilità al lavoro, di ottenere la concessione di un’indennità che tenga conto del periodo di lavoro e di contribuzione nel paese di tipo A (il Belgio).

    2)

    Se l’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 e l’art. 93 [della legge del 1994] siano in contrasto con l’art. 18 del Trattato CE, in quanto, nel caso di un lavoratore che risiede e presta il suo lavoro in un paese di tipo A (nella fattispecie, il Belgio) e che si trasferisce in un paese di tipo B (nella fattispecie, il Granducato di Lussemburgo), essi determinerebbero una discriminazione a danno del lavoratore che esercita il suo diritto alla libera circolazione non consentendogli, nel corso del primo anno di inabilità al lavoro, di ottenere la concessione di un’indennità che tenga conto del periodo di lavoro e di contribuzione nel paese di tipo A (il Belgio)».

    Sulle questioni pregiudiziali

    18

    In limine, si deve rilevare che, se è pur vero che le questioni sollevate dal giudice del rinvio si riferiscono all’art. 18 CE, una situazione come quella oggetto della causa principale ricade negli artt. 39 CE e 42 CE.

    19

    Infatti, emerge sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte che la sig.ra Leyman si è trasferita in Lussemburgo per esercitarvi un’attività come lavoratrice dipendente.

    20

    Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’art. 18 CE, il quale enuncia in chiave generale il diritto, per ogni cittadino dell’Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trova specifica riconferma nell’art. 39 CE per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori (v. sentenze 26 aprile 2007, causa C-392/05, Alevizos, Racc. pag. I-3505, punto 66, e , causa C-287/05, Hendrix, Racc. pag. I-6909, punto 61).

    21

    Ciò premesso, le questioni sollevate devono essere intese come dirette a chiarire, in sostanza, se gli artt. 39 CE e 42 CE vadano interpretati nel senso che ostano ad una condizione come quella prevista dall’art. 93 della legge del 1994, che è stata fissata conformemente all’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71, in quanto tale condizione fa sì che una persona come la sig.ra Leyman, che, dopo aver lavorato e risieduto sul territorio del Regno del Belgio — Stato membro la cui normativa ricade nel tipo A — si è trasferita in un altro Stato membro, la cui normativa ricade nel tipo B, sia privata di qualsivoglia indennità a carico dell’ente competente del primo Stato membro durante il primo anno di inabilità al lavoro e in quanto essa creerebbe in tal modo una discriminazione a danno del lavoratore che esercita il suo diritto alla libera circolazione.

    22

    Al riguardo, occorre ricordare anzitutto che il regolamento n. 1408/71, al fine del coordinamento dei regimi di assicurazione invalidità degli Stati membri, opera una distinzione a seconda che il lavoratore sia stato assoggettato esclusivamente a normative in forza delle quali l’importo delle prestazioni è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione (normativa detta del «tipo A») — situazione prevista dagli artt. 37-39 di detto regolamento — ovvero sia stato assoggettato esclusivamente a normative in forza delle quali l’importo delle prestazioni dipende da tale durata (normativa detta del «tipo B»), o a normative di entrambi i tipi, situazione prevista dall’art. 40 dello stesso regolamento.

    23

    I lavoratori che si trovano nella situazione prevista dall’art. 40 del regolamento n. 1408/71 beneficiano delle prestazioni di invalidità conformemente alle disposizioni di detto regolamento relative alla vecchiaia e alla morte, applicabili per analogia.

    24

    Mentre il sistema previsto per i lavoratori che si trovino nella situazione di cui agli artt. 37-39 del regolamento n. 1408/71 implica, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, che vi sia un solo Stato membro che determina, conformemente al suo sistema giuridico, il diritto alle prestazioni di invalidità e versa tali prestazioni, il sistema previsto per i lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall’art. 40 di detto regolamento implica, in linea di principio, che debba procedersi alle operazioni di liquidazione delle prestazioni di invalidità alla luce di tutte le normative alle quali il lavoratore è stato assoggettato e che, eventualmente, quest’ultimo percepisca da ogni Stato membro interessato una prestazione di invalidità calcolata, secondo le norme di cui all’art. 46 dello stesso regolamento, in funzione dei periodi di assicurazione maturati sotto la sua legislazione.

    25

    Nella causa principale, dal momento che la ricorrente è stata assoggettata ad una normativa del tipo A, vale a dire il regime di assicurazione invalidità belga, e a una normativa del tipo B, vale a dire il regime di assicurazione invalidità lussemburghese, sono state effettuate operazioni di calcolo e di liquidazione, conformemente all’art. 46 del regolamento n. 1408/71, dalle competenti autorità belghe e lussemburghesi, ove dette autorità sono pervenute a determinare l’importo mensile della prestazione di invalidità dovuta da ciascuna di esse, importo che, del resto, è pacifico tra le parti in causa.

    26

    Tuttavia, queste ultime sono in conflitto riguardo alla data a partire dalla quale dovrebbe essere corrisposta la prestazione di invalidità dovuta in Belgio.

    Sul sistema di assicurazione malattia-invalidità belga e sull’indennità di inabilità primaria

    27

    Dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni presentate alla Corte, segnatamente dal governo belga, risulta che il sistema in vigore in Belgio organizza l’assicurazione malattia e l’assicurazione invalidità in un unico insieme, di guisa che il lavoratore divenuto inabile al lavoro è dapprima sottoposto al regime relativo all’inabilità temporanea, per essere poi sottoposto, solo dopo un certo periodo, al regime che contempla provvidenze per il caso di inabilità totale o parziale di lunga durata, se non definitiva.

    28

    In particolare, in Belgio, un lavoratore inabile al lavoro ricade, in un primo momento, in un regime di assicurazione malattia della durata di un anno, durante il quale percepisce l’indennità detta di «inabilità primaria». In un secondo momento, vale a dire successivamente alla scadenza di tale periodo, se il lavoratore continua a trovarsi in una situazione di inabilità al lavoro, è assoggettato al regime di assicurazione invalidità e percepisce un’indennità di invalidità.

    29

    Tale sistema, pertanto, non opera una distinzione dal punto di vista dello stato del lavoratore tra inabilità temporanea, quale la malattia, da una parte, e inabilità definitiva, quale l’invalidità, dall’altra. L’inabilità temporanea e l’invalidità si distinguono solo per il fatto che quest’ultima costituisce un prolungamento oltre il periodo di un anno della situazione di inabilità del lavoratore.

    30

    Per contro, il sistema lussemburghese distingue l’assicurazione malattia e l’assicurazione invalidità in modo tale che, se il lavoratore è riconosciuto in una situazione di inabilità temporanea, ricade nel regime di assicurazione malattia che dà diritto all’indennità di malattia, mentre, se è riconosciuto in una situazione di inabilità definitiva o permanente, ricade nel regime di assicurazione invalidità da cui deriva l’indennità di invalidità.

    31

    Ne consegue che, in sistemi nei quali l’assicurazione malattia e l’assicurazione invalidità sono combinate, come nel sistema belga, il riconoscimento dell’invalidità, in assenza di un periodo preliminare di inabilità, non è preso in considerazione e che, di conseguenza, tale riconoscimento, concesso in un altro Stato membro, quale il Granducato di Lussemburgo, pone difficoltà di coordinamento tra i sistemi di previdenza sociale nel caso in cui, come nella causa principale, debba procedersi ad operazioni di liquidazione alla luce dei differenti sistemi, applicando le norme di cui agli artt. 40 e 46 del regolamento n. 1408/71.

    32

    Infatti, mentre, secondo la normativa lussemburghese, il diritto all’indennità di invalidità sorge dal primo giorno di inabilità al lavoro, tale indennità inizia ad essere erogata, in forza della normativa belga, solo successivamente alla scadenza di un periodo di un anno, durante il quale il lavoratore residente in Belgio in stato di inabilità percepisce l’indennità di inabilità primaria.

    33

    Orbene, in tali situazioni le autorità competenti belghe ritengono che l’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che il diritto alla prestazione di invalidità belga sorge al termine del periodo di inabilità primaria di un anno. Inoltre, dette autorità non concedono al lavoratore un’indennità per quest’ultima inabilità.

    Sull’art. 40, n. 3, del regolamento n. 1408/71

    34

    Occorre rilevare che l’art. 40, n. 3, del regolamento n. 1408/71 riguarda il caso del lavoratore che sia stato assoggettato in uno Stato membro ad una normativa del tipo A, che subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia stato inabile al lavoro, quando detto lavoratore è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla normativa di un altro Stato membro.

    35

    Il coordinamento istituito da tale disposizione prevede, in primo luogo, di tener conto di ogni periodo durante il quale il lavoratore ha beneficiato, in forza della normativa del secondo Stato membro, vuoi di prestazioni di malattia in denaro o del mantenimento della retribuzione per inabilità al lavoro, vuoi di prestazioni per l’invalidità che ha fatto seguito a tale inabilità al lavoro, come se si trattasse di un periodo durante il quale prestazioni di malattia in denaro gli sono state corrisposte in forza della normativa del primo Stato membro o durante il quale è stato inabile al lavoro ai sensi di tale normativa [art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71].

    36

    In secondo luogo, è previsto che il diritto alle prestazioni di invalidità sorga, nei confronti della normativa del primo Stato membro, alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o alla scadenza del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da detta normativa, e non prima della data in cui sorge il diritto alle prestazioni per l’invalidità che ha fatto seguito all’inabilità al lavoro in virtù della normativa del secondo Stato membro, o il giorno successivo all’ultimo giorno in cui l’interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della normativa del secondo Stato membro [art. 40, n. 3, lett. b), di detto regolamento].

    37

    Si tratta, pertanto, di due diversi tipi di norme di coordinamento.

    38

    Da una parte, la norma prevista dall’art. 40, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71 equipara e totalizza gli eventi sopravvenuti durante i periodi maturati sotto la normativa del secondo Stato membro, al fine di verificare se le condizioni imposte dalla normativa del primo Stato membro per far sorgere il diritto alle prestazioni di invalidità siano soddisfatte.

    39

    D’altra parte, la norma prevista dall’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71 fissa un limite temporale per il sorgere del diritto alle prestazioni di invalidità nel primo Stato membro riconoscendo, in particolare, a tale Stato la possibilità di subordinare la concessione di dette prestazioni alla scadenza di un periodo preliminare durante il quale l’interessato sia stato inabile al lavoro ovvero abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro, possibilità della quale il legislatore belga ha fatto uso nel prevedere, all’art. 93 della legge del 1994, il decorso di un periodo di inabilità primaria di un anno prima del sorgere del diritto a tali prestazioni.

    Sulla libera circolazione dei lavoratori

    40

    Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, si deve ricordare che l’art. 42 CE consente che permangano differenze tra i regimi previdenziali dei diversi Stati membri e, di conseguenza, disparità nei diritti delle persone che vi sono occupate. Le differenze sostanziali e procedurali tra tali regimi non vengono quindi scalfite dall’art. 42 CE (v. sentenze 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. pag. I-323, punto 12 e , causa C-165/91, van Munster, Racc. pag. I-4661, punto 18).

    41

    È tuttavia pacifico che lo scopo dell’art. 39 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Una tale conseguenza potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall’esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a detta libertà (v. sentenze 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi, Racc. pag. I-4501, punto 22, e van Munster, cit., punto 27).

    42

    Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che, se è pur vero che gli artt. 87 e 93 della legge del 1994 non operano una distinzione tra i lavoratori che hanno esercitato la loro libertà di circolazione e quelli che non ne hanno fatto uso, l’applicazione di tali disposizioni porta tuttavia a svantaggiare durante il primo anno i lavoratori che si trovino in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale rispetto ai lavoratori che, pur trovandosi parimenti in una situazione di inabilità definitiva o permanente, non abbiano esercitato la loro libertà di circolazione.

    43

    Infatti, mentre questi ultimi lavoratori hanno diritto all’indennità di inabilità primaria in Belgio, la sig.ra Leyman non ha diritto né a tale indennità né ad un’altra indennità analoga in Lussemburgo, dal momento che già percepisce una prestazione di invalidità in quest’ultimo Stato membro.

    44

    Inoltre, poiché la corresponsione dell’indennità di invalidità per i periodi di lavoro e di contribuzione maturati in Belgio inizia ad essere effettuata solo dopo la scadenza del periodo di inabilità primaria di un anno, l’applicazione degli artt. 87 e 93 della legge del 1994, preconizzata dalle autorità competenti belghe, fa sì che i lavoratori in una situazione come quella della sig.ra Leyman si trovino ad aver versato contributi a fondo perduto riguardo al primo anno di inabilità.

    45

    La Corte ha già affermato, a tale riguardo, che il Trattato CE non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, a seconda dei casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne discende che, anche ove la sua applicazione sia meno favorevole, una tale legislazione resta conforme alle disposizioni degli artt. 39 CE e 43 CE se non crea condizioni di svantaggio per il lavoratore di cui trattasi rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica o rispetto a quelli che già in precedenza le erano assoggettati e se non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto (v. sentenze 19 marzo 2002, cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a., Racc. pag. I-2829, punto 51, nonché , causa C-493/04, Piatkowski, Racc. pag. I-2369, punto 34).

    46

    Orbene, in una situazione come quella oggetto della causa principale, se l’applicazione degli artt. 87 e 93 della legge del 1994, preconizzata dalle competenti autorità belghe, si risolve nel diniego di concessione di qualsivoglia prestazione al lavoratore che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione durante il primo anno di inabilità, occorre rilevare che tale applicazione è in contrasto con il diritto comunitario, dal momento che, da una parte, svantaggia tale lavoratore rispetto a quelli che si trovino nel medesimo stato di inabilità definitiva ma non abbiano esercitato la libertà in questione e, dall’altra, porta a versare contributi a fondo perduto.

    47

    Si deve ancora ricordare che, poiché, conformemente all’art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra il regime generale d’invalidità belga e il regime lussemburghese è riconosciuta nell’allegato V del regolamento n. 1408/71, la decisione adottata dalle competenti autorità lussemburghesi riguardo a detto stato di invalidità si impone alle competenti autorità belghe.

    48

    Nella specie, l’applicazione della normativa nazionale di cui alla causa principale al lavoratore migrante, effettuata in modo analogo al lavoratore sedentario, produce impreviste ripercussioni, scarsamente compatibili con lo scopo dell’art. 39 CE, dovute al fatto che le spettanze pensionistiche del lavoratore migrante sono disciplinate da due normative divergenti, come risulta dai punti 28-33 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza van Munster, cit., punto 30).

    49

    Di fronte ad una siffatta divergenza di normative, il principio di leale collaborazione, sancito nell’art. 10 CE, fa obbligo alle competenti autorità nazionali di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l’obiettivo di cui all’art. 39 CE (v. sentenza van Munster, cit., punto 32).

    50

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorrere risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 39 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti di uno Stato membro applichino una normativa nazionale la quale, conformemente all’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1408/71, subordini il sorgere del diritto a prestazioni di invalidità alla scadenza di un periodo di inabilità primaria di un anno, quando da tale applicazione consegue che i contributi versati da un lavoratore migrante al regime previdenziale di tale Stato membro siano corrisposti a fondo perduto e che detto lavoratore sia in tal modo svantaggiato rispetto a un lavoratore sedentario.

    Sulle spese

    51

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    L’art. 39 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti di uno Stato membro applichino una normativa nazionale la quale, conformemente all’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 647, subordini il sorgere del diritto a prestazioni di invalidità alla scadenza di un periodo di inabilità primaria di un anno, quando da tale applicazione consegue che i contributi versati da un lavoratore migrante al regime previdenziale di tale Stato membro siano corrisposti a fondo perduto e che detto lavoratore sia in tal modo svantaggiato rispetto a un lavoratore sedentario.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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