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Document 62008CC0097

    Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 23 aprile 2009.
    Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Impugnazione - Concorrenza - Ententes - Articolo 81, paragraphe 1, CE - Articolo 53, paragraphe 1, de Impugnazione - Concorrenza - Intese - Art. 81, n. 1, CE, - Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE - Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Gruppo di società - Imputabilità delle infrazioni - Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate - Influenza determinante della società madre - Presunzione semplice in caso di detenzione di una partecipazione al 100%.
    Causa C-97/08 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-08237

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:262

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JULIANE KOKOTT

    presentate il 23 aprile 2009 ( 1 )

    Causa C-97/08 P

    Akzo Nobel NV e altri

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Art. 81, n. 1, CE — Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE — Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 — Gruppo di società — Imputabilità delle infrazioni — Responsabilità di una società capogruppo per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate — Influenza determinante della società capogruppo — Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione al 100%»

    I — Introduzione

    1.

    Il presente procedimento offre nuovamente alla Corte di giustizia l’occasione di precisare su un punto importante la propria giurisprudenza relativa all’imputazione della responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali all’interno di gruppi societari. Tuttavia, a differenza del caso ETI ( 2 ), su cui la Corte si è recentemente pronunciata, nella specie la questione non verte su un problema di successione di imprese, bensì sulla questione di quali siano le condizioni perché una società madre risponda del comportamento anticoncorrenziale delle proprie controllate.

    2.

    Lo sfondo di questa vicenda è offerto da un procedimento per comportamento anticoncorrenziale, in cui la Commissione ha accertato che quattro società interamente controllate dalla Akzo Nobel NV, partecipando ad intese nel settore del cloruro di colina contrarie alla normativa sulla concorrenza, erano incorse in violazioni dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE ( 3 ). Sebbene la società madre Akzo Nobel NV non avesse partecipato personalmente all’intesa, le è stata nondimeno inflitta un’ammenda in solido con le sue controllate. La relativa decisione della Commissione 9 dicembre 2004 ( 4 ) (in prosieguo: la «decisione controversa») è stata integralmente confermata dal Tribunale di primo grado con sentenza 12 dicembre 2007 ( 5 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

    3.

    La Corte è oggi investita di un’impugnazione presentata dalla Akzo Nobel NV e da altre quattro società del gruppo Akzo Nobel. Le parti convengono sostanzialmente sul fatto che una società madre può essere chiamata a rispondere dei comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate qualora eserciti su di esse un’influenza determinante. È tuttavia fortemente controverso se una siffatta influenza possa essere presunta nel caso in cui la società madre detenga la totalità delle quote delle proprie controllate, oppure se debbano esservi, oltre a ciò, indizi concreti di un’influenza della società madre sul comportamento commerciale delle proprie controllate; su questo punto la giurisprudenza del Tribunale di primo grado non è univoca ( 6 ). Occorre inoltre chiarire quali siano precisamente gli aspetti sui quali deve svolgersi l’influenza determinante della società madre (oggetto dell’influenza determinante).

    II — Contesto normativo

    4.

    Il contesto normativo del presente procedimento è rappresentato dall’art. 81, n. 1, CE, dall’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE nonché dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 7 ).

    5.

    L’art. 81, n. 1, CE così recita nella parte che qui interessa:

    «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

    a)

    fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

    b)

    limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c)

    ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

    (…)».

    6.

    L’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE contiene una norma sostanzialmente identica nel contenuto all’art. 81, n. 1, CE, la quale si riferisce però agli scambi commerciali tra le parti contraenti dell’accordo suddetto all’interno del territorio cui questo si applica.

    7.

    L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 così recita:

    «La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

    a)

    commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato (…).

    (…)

    Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

    (…)».

    III — Antefatti della causa

    A — Fatti e procedimento amministrativo

    8.

    Secondo gli accertamenti effettuati dalla Commissione, cui fa riferimento il Tribunale nella sentenza impugnata ( 8 ), il presente caso trae origine dai fatti qui di seguito descritti.

    9.

    Dopo aver ricevuto, nell’aprile 1999, l’istanza di un produttore americano intesa ad ottenere l’applicazione della cosiddetta «Comunicazione sul trattamento favorevole», la Commissione ha avviato un’indagine sul settore del cloruro di colina a livello mondiale.

    10.

    Il cloruro di colina appartiene al gruppo di vitamine idrosolubili del complesso B (vitamina B 4), ed è utilizzato prevalentemente nell’industria dei mangimi come additivo alimentare. Oltre ai produttori, sul mercato del cloruro di colina operano, da un lato, i trasformatori, i quali acquistano il prodotto dai produttori in forma liquida e lo trasformano, per conto del produttore o per proprio conto, in cloruro di colina su supporto, e, dall’altro, i distributori.

    11.

    Anche le ricorrenti, cinque società del gruppo Akzo Nobel, operano sul mercato del cloruro di colina. La Akzo Nobel NV, con sede nei Paesi Bassi, è la società madre del gruppo Akzo Nobel e detiene (come holding pura) la totalità del capitale delle proprie controllate Akzo Nobel Chemicals International BV e Akzo Nobel Nederland BV. Quest’ultima detiene il 100% del capitale della propria controllata Akzo Nobel Chemicals BV, che a sua volta possiede la totalità delle quote della propria controllata Akzo Nobel Functional Chemicals BV.

    12.

    Una volta concluse le proprie indagini, la Commissione ha constatato, all’art. 1 della decisione controversa, che le ricorrenti avevano partecipato, a livello sia mondiale che europeo, ad accordi e pratiche concordate finalizzati alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione dei mercati e alla realizzazione di azioni comuni nei confronti dei concorrenti nel settore del cloruro di colina nell’ambito del SEE, violando così l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE ( 9 ).

    13.

    In virtù delle violazioni accertate, la Commissione ha inflitto, all’art. 2 della decisione controversa, un’ammenda dell’importo totale di EUR 20,99 milioni nei confronti della Akzo Nobel NV, della Akzo Nobel Nederland BV, della Akzo Nobel Chemicals International BV, della Akzo Nobel Chemicals BV e della Akzo Nobel Functional Chemicals BV, in solido tra loro.

    14.

    All’art. 3 della decisione controversa, la Commissione ha intimato alle ricorrenti di porre fine immediatamente alle infrazioni di cui all’art. 1 e di astenersi in futuro dai comportamenti illeciti accertati nonché da qualsiasi atto avente oggetto oppure effetto identico o analogo.

    15.

    La Commissione ha motivato la propria decisione adducendo che, a causa della mancanza di autonomia economica delle controllate, il provvedimento doveva essere indirizzato anche alla società madre Akzo Nobel NV, sebbene questa — diversamente dalle citate controllate — non avesse partecipato personalmente all’intesa ( 10 ). Per la stessa ragione la Commissione, nell’ambito dell’intera decisione, e non da ultimo nel calcolo dell’importo dell’ammenda, ha preso in considerazione la quota di mercato e/o il fatturato della Akzo Nobel in quanto gruppo ( 11 ).

    B — Il procedimento giurisdizionale

    16.

    La decisione controversa della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado congiuntamente dalla Akzo Nobel NV, dalla Akzo Nobel Nederland BV, dalla Akzo Nobel Chemicals International BV, dalla Akzo Nobel Chemicals BV e dalla Akzo Nobel Functional Chemicals BV, che ne hanno chiesto l’annullamento con condanna della Commissione alle spese del procedimento. Quest’ultima, per contro, ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile o manifestamente infondato relativamente alla Akzo Nobel Nederland, alla Akzo Nobel Chemicals International e alla Akzo Nobel Chemicals, di respingere il ricorso per il resto e di condannare le ricorrenti alle spese.

    17.

    Il 12 dicembre 2007 il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha confermato interamente la decisione controversa. Esso ha respinto il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese.

    18.

    Con ricorso di impugnazione congiunto, depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 2008, la Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV chiedono ora che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso relativo all’erronea attribuzione alla Akzo Nobel NV di una responsabilità in solido;

    annullare la decisione controversa, nella parte in cui vi si constata una responsabilità della Akzo Nobel NV, e

    condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento di impugnazione e quelle della procedura dinanzi al Tribunale di primo grado, nella parte in cui esse si correlano al motivo dedotto nella presente impugnazione.

    19.

    La Commissione chiede, dal canto suo, che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione e

    condannare le ricorrenti alle spese.

    20.

    Dinanzi alla Corte la trattazione del gravame si è svolta in forma scritta. Nessuna parte ha chiesto lo svolgimento di una trattazione orale.

    IV — Analisi

    A — Ricevibilità dell’impugnazione

    21.

    La Commissione eccepisce innanzi tutto l’irricevibilità dell’impugnazione sotto un duplice profilo.

    22.

    Con il primo motivo di irricevibilità, essa contesta la legittimazione all’impugnazione ovvero l’interesse ad agire della maggioranza delle ricorrenti. Essa eccepisce che con l’impugnazione si contesta solamente la responsabilità solidale della Akzo Nobel NV, ragion per cui la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV mancherebbero di «locus standi».

    23.

    Il suddetto motivo della Commissione non merita accoglimento. La legittimazione ad impugnare di tutte le ricorrenti deriva, ai sensi dell’art. 56, secondo comma, primo periodo, dello Statuto della Corte di giustizia, già dal solo fatto che esse sono risultate soccombenti nelle loro richieste dinanzi al Tribunale ( 12 ).

    24.

    Per quanto attiene poi all’interesse ad agire, secondo una costante giurisprudenza la sua sussistenza presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta ( 13 ). Anche tale condizione risulta soddisfatta in riferimento alla Akzo Nobel Nederland BV, alla Akzo Nobel Chemicals International BV, alla Akzo Nobel Chemicals BV e alla Akzo Nobel Functional Chemicals BV. Difatti, sebbene l’impugnazione nella specie riguardi semplicemente la responsabilità in solido della Akzo Nobel NV, essa può però procurare un beneficio concreto anche a tutte le altre ricorrenti.

    25.

    Con la sentenza del Tribunale è stata infatti confermata l’ammenda di EUR 20,99 milioni inflitta dalla Commissione alle ricorrenti in solido tra loro. Qualora la situazione restasse immutata, la Commissione avrebbe la facoltà, secondo i principi delle obbligazioni solidali, di pretendere il pagamento dell’intero importo dell’ammenda da ciascuna delle ricorrenti. Se però nel procedimento di impugnazione la sentenza del Tribunale venisse annullata con riferimento alla responsabilità della Akzo Nobel NV, in sede di determinazione dell’ammenda non potrebbe più prendersi in considerazione la quota di mercato ovvero il fatturato dell’intero gruppo di imprese Akzo Nobel, cosa che comporterebbe una consistente riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alle società controllate. Ciò porterebbe quindi alle altre ricorrenti il rilevante beneficio di una netta riduzione della somma complessiva che la Commissione è legittimata a pretendere da ciascuna di esse in forza dei principi delle obbligazioni solidali. Con ciò si ridurrebbe inoltre l’eventuale rischio di una mancata rivalsa per il pagamento del debito solidale nei rapporti interni al gruppo di imprese.

    26.

    Con il secondo motivo di irricevibilità dell’impugnazione la Commissione eccepisce che taluni capi del motivo d’impugnazione costituirebbero motivi nuovi, in quanto tali inammissibili. La Commissione ritiene, ad esempio, che le ricorrenti non abbiano specificamente contestato dinanzi al Tribunale di primo grado la validità della presunzione secondo cui una società madre esercita un’influenza determinante su una società di cui detenga interamente il capitale. A suo avviso, inoltre, le ricorrenti non hanno dedotto in primo grado che una nozione ampia di oggetto dell’influenza determinante costituisca — così come ora esse prospettano — una violazione del principio della responsabilità personale.

    27.

    Anche questo motivo di irricevibilità della Commissione deve essere respinto.

    28.

    Se è vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, è vietato dedurre motivi nuovi in sede di impugnazione, è nondimeno consentito alla parte impugnante dedurre nuove argomentazioni riguardanti i motivi da essa già dedotti in primo grado, segnatamente al fine di contestare i giudizi formulati dal Tribunale nella sentenza impugnata ( 14 ). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, non è determinante se le ricorrenti abbiano in assoluto dedotto un nuovo argomento, bensì se l’argomento introdotto per la prima volta costituisca un motivo autonomo oppure solo il legittimo sviluppo di un motivo già introdotto nel processo ( 15 ).

    29.

    Anche a voler supporre che nella specie le ricorrenti abbiano effettivamente contestato solo in sede di impugnazione la validità della regola presuntiva in quanto tale, in questo sarebbe ravvisabile semplicemente un ampliamento di un motivo già dedotto in primo grado. Già in prime cure, infatti, le ricorrenti hanno dedotto, fra l’altro, che a torto la Akzo Nobel NV è stata chiamata a rispondere come debitrice in solido, poiché essa, non esercitando un’«influenza determinante» sul comportamento delle proprie controllate sul mercato, non formerebbe con queste un’entità economica unica e non costituirebbe dunque un’impresa nell’accezione di cui all’art. 81 CE. Se esse adesso contestano, nel procedimento di impugnazione, anche l’applicabilità della regola presuntiva in quanto tale, ciò rappresenta semplicemente un ulteriore argomento a sostegno della loro asserzione circa l’inesistenza di un’«influenza determinante» della Akzo Nobel NV. La suddetta regola, infatti, serve in realtà solo all’applicazione e all’organizzazione pratica del criterio dell’«influenza determinante» ed è dunque strettamente collegata ad esso.

    30.

    Quanto sopra vale in particolar modo se si considera che, ai sensi dell’art. 225 CE, dell’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 112, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, un ricorso di impugnazione non si può limitare a riprodurre gli argomenti e i motivi già presentati dinanzi al Tribunale di primo grado, bensì deve contenere considerazioni specificatamente dirette ad individuare l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale ( 16 ). Dal momento che il Tribunale si è occupato diffusamente della regola presuntiva in questione nell’ambito della sentenza impugnata ( 17 ), le ricorrenti erano a loro volta tenute a svolgere i propri argomenti in merito a tale regola nel loro atto di impugnazione. In prime cure, invece, ciò non era ancora indispensabile in quanto la Commissione — diversamente da quanto ha fatto successivamente il Tribunale nella sentenza impugnata — non aveva espresso puntuali osservazioni in ordine alla presunzione di cui trattasi.

    31.

    Neanche la ratio e la finalità dell’art. 118 del regolamento di procedura della Corte impongono nel caso di specie una diversa valutazione giuridica. Secondo una costante giurisprudenza, questa norma mira ad impedire che la Corte sia investita di una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale; in sede di impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado ( 18 ). Nella specie, tuttavia, il Tribunale ha già esaminato diffusamente i presupposti e le modalità di applicazione della regola presuntiva in riferimento alla Akzo Nobel NV ( 19 ).

    32.

    Analogamente, non costituisce nuovo motivo irricevibile neanche la tesi delle ricorrenti secondo cui una nozione ampia dell’oggetto dell’influenza determinante violerebbe il principio della responsabilità personale. Le ricorrenti, infatti, hanno già dedotto dinanzi al Tribunale di primo grado che l’influenza determinante della società madre dovrebbe essere presa in considerazione solo qualora riguardi determinati aspetti della politica commerciale della controllata ( 20 ). Il Tribunale — che sotto questo profilo parte da una nozione più ampia dell’oggetto di influenza — ha respinto questa tesi nella sentenza impugnata. Nel censurare ora le conseguenze di questa interpretazione — ritenuta dalle ricorrenti eccessivamente ampia — esse non fanno altro che entrare nel merito delle pertinenti considerazioni del Tribunale.

    33.

    Le loro allegazioni costituiscono pertanto un nuovo, ricevibile, argomento in relazione ad un motivo che è stato già oggetto del procedimento di primo grado. Anche sotto questo profilo non sussiste alcun rischio che la Corte possa eccedere le proprie competenze nel procedimento d’impugnazione, avendo il Tribunale già ampiamente trattato la questione dell’oggetto dell’influenza determinante della società madre ( 21 ).

    34.

    L’impugnazione, pertanto, è ricevibile in ogni suo punto.

    B — Fondatezza dell’impugnazione

    35.

    Le ricorrenti ritengono che la decisione controversa sia stata ingiustamente pronunciata anche nei confronti della Akzo Nobel NV, con la conseguenza che quest’ultima, in quanto società madre del gruppo Akzo Nobel, sarebbe chiamata a torto a rispondere dei comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate. Sulla base di questa tesi, esse impugnano la sentenza di primo grado con un unico motivo di impugnazione, con il quale asseriscono che il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente la nozione di impresa di cui all’art. 81 CE e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, avendo considerato la Akzo Nobel NV e le sue controllate come un’impresa.

    1. Considerazioni preliminari

    36.

    Il problema principale dell’imputazione dei comportamenti anticoncorrenziali trova le sue radici nel fatto che i destinatari delle norme in materia di concorrenza e i destinatari delle decisioni delle autorità garanti della concorrenza non sono necessariamente identici ( 22 ).

    37.

    Mentre, infatti, le norme in materia di concorrenza si rivolgono alle imprese e, indipendentemente dalla loro organizzazione e forma giuridica, sono ad esse immediatamente applicabili ( 23 ), le decisioni delle autorità garanti della concorrenza intese a reprimere violazioni delle norme suddette possono essere rivolte solo a soggetti-persona, non da ultimo perché siffatte decisioni, se del caso, debbono essere eseguite ( 24 ). Pertanto, in tutti i casi in cui un’autorità garante della concorrenza punisce un comportamento anticoncorrenziale, si pone la questione dell’imputazione di tale infrazione ad un soggetto concreto ( 25 ).

    38.

    Nella scelta dei criteri di imputazione occorre tener conto sia del carattere sanzionatorio della misura adottata, sia della ratio e dell’obiettivo di questa.

    39.

    Dal carattere sanzionatorio delle misure adottate dalle autorità garanti della concorrenza per punire comportamenti anticoncorrenziali — in particolare ammende — consegue che si tratta di un settore quantomeno affine al diritto penale. Determinante per imputare comportamenti anticoncorrenziali è pertanto il principio della responsabilità personale ( 26 ), che a sua volta trova fondamento nel principio dello Stato di diritto e nel principio di colpevolezza ( 27 ). Responsabilità personale significa che un comportamento anticoncorrenziale, in linea di massima, dev’essere imputato a quelle persone, fisiche o giuridiche, che eserciscono l’impresa che ha partecipato all’intesa ( 28 ). In altre parole, risponde il soggetto giuridico che costituisce il centro di imputazione dei rapporti giuridici dell’impresa stessa.

    40.

    Riguardo alla ratio e alla finalità delle misure inflitte, occorre considerare che esse servono per l’effettiva attuazione delle norme in materia di concorrenza, al fine di garantire che questa non sia falsata [art. 3, n. 1, lett. g), CE]; pertanto, dette misure devono dissuadere gli operatori economici dal tenere comportamenti anticoncorrenziali ( 29 ).

    41.

    Mediante il riferimento alla responsabilità personale, di regola viene dato un contributo all’effettiva attuazione delle norme in materia di concorrenza, dato che in fin dei conti il gestore di un’impresa è anche colui che influisce in maniera decisiva sul comportamento di quest’ultima sul mercato; tale gestore, sotto la pressione delle sanzioni inflitte, deve organizzare il suo comportamento ex novo, affinché l’impresa, in futuro, agisca in modo conforme alle regole di concorrenza. Allo stesso tempo, la sanzione svolge una funzione generale preventiva, in quanto scoraggia anche altri operatori economici dal tenere comportamenti anticoncorrenziali.

    42.

    In considerazione della sempre crescente complessità della struttura organizzativa degli attori economici, può ovviamente accadere che un’impresa sia composta di più di una società e che la persona fisica o giuridica effettivamente responsabile di un comportamento anticoncorrenziale non sia — o non sia soltanto — quella che appare all’esterno come partecipante all’intesa. Tuttavia, ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, la formale separazione tra società, derivante dalla loro distinta personalità giuridica, non è determinante, dal momento che il criterio decisivo è l’esistenza o meno di un comportamento unitario sul mercato ( 30 ).

    43.

    Ad esempio, qualora in seno ad una struttura di gruppo una società madre eserciti un’influenza determinante sulle proprie controllate, alcune delle quali abbiano partecipato — insieme a terzi — ad un’intesa, è conforme al principio della responsabilità personale, nonché all’obiettivo dell’applicazione effettiva delle norme sulla concorrenza, chiamare a rispondere in solido tutte le imprese del gruppo che hanno partecipato all’intesa e, insieme ad esse, la detta società madre, al fine di reprimere il comportamento anticoncorrenziale. Solo in tal modo si può anche garantire che nel calcolo dell’entità dell’ammenda da infliggere si tenga conto correttamente del reale potere economico dell’impresa nel suo complesso e che l’esecuzione dell’ammenda non risulti compromessa da eventuali spostamenti patrimoniali fra la società madre e le sue controllate.

    44.

    In tal senso, anche la Corte afferma in una giurisprudenza costante che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre, e ciò in particolare quando la controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi in sostanza le direttive impartitele dalla società madre ( 31 ).

    45.

    Nella specie è proprio questa problematica a costituire il cuore della questione. Occorre chiarire se la Akzo Nobel NV sia stata giustamente chiamata a rispondere — in qualità di società madre — dei comportamenti anticoncorrenziali delle sue controllate ( 32 ). Le ricorrenti fanno valere, da un lato, che il Tribunale sarebbe partito da una concezione errata dei requisiti per la prova dell’influenza determinante della Akzo Nobel NV sulle proprie controllate (primo capo del motivo d’impugnazione) e, dall’altro, che il Tribunale avrebbe commesso un errore relativamente all’oggetto della suddetta influenza, ritenendo che a tal fine dovesse essere preso in considerazione ogni elemento relativo ai legami organizzativi, economici e giuridici intercorrenti fra le imprese, mentre sarebbe corretto fare riferimento esclusivamente alla politica commerciale in senso stretto (secondo capo del motivo di impugnazione).

    2. Sui requisiti in materia di prova dell’influenza determinante della società madre sulle proprie controllate (primo capo del motivo d’impugnazione)

    46.

    Il primo capo del motivo d’impugnazione è dedicato ai requisiti necessari per la prova dell’influenza determinante della società madre sulle proprie controllate. Le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere ignorato, ai punti 60-62 della sentenza impugnata, i requisiti in materia di prova risultanti dalla giurisprudenza esistente.

    47.

    Innanzi tutto, le parti nel presente procedimento concordano sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di una società controllata può essere imputato alla società madre subordinatamente a due condizioni cumulative: da un lato, la società madre deve essere in grado di esercitare un’influenza determinante sulla propria controllata e, dall’altro, deve esercitare anche di fatto tale potere ( 33 ).

    48.

    Perché una società madre sia in grado di esercitare un’influenza determinante sulla propria società figlia, vi deve essere più di un mero legame di dipendenza economica della società figlia dalla società madre ( 34 ). Nella fattispecie, non vi è tuttavia necessità di discutere più approfonditamente la natura del legame che deve necessariamente sussistere fra le due società a tale scopo ( 35 ). È fuori di dubbio, infatti, che una società madre è comunque in grado di esercitare un’influenza determinante sulla propria controllata qualora ne controlli — come nella specie la Akzo Nobel NV — il 100% del capitale ( 36 ), sia attraverso una partecipazione diretta, sia indirettamente per il tramite di partecipazioni detenute in altre società.

    49.

    Le opinioni divergono invece fortemente sui requisiti necessari per provare l’esercizio effettivo dell’influenza determinante della società madre sulla propria controllata. Contrariamente alla Commissione, le ricorrenti ritengono che un’imputazione di responsabilità per violazione delle norme in materia di concorrenza sia ipotizzabile — almeno nella presente fattispecie — solo qualora sussistano elementi concreti, ulteriori rispetto alla detenzione della totalità del capitale, che indichino che la controllata subisce effettivamente l’influenza della propria società madre. Semplificando, si potrebbe affermare che secondo le ricorrenti i requisiti per provare l’influenza determinante devono equivalere al «100% più X».

    50.

    La suddetta tesi delle ricorrenti non mi convince. Come spiegherò più avanti, essa non trova alcun riscontro nella giurisprudenza elaborata sinora dalla Corte, secondo cui, invece, esiste la presunzione semplice che una società madre che controlli la figlia nella misura del 100% esercita effettivamente su di essa la propria influenza determinante (v. infra, sezione a). A mio avviso, peraltro, non sussiste neanche alcun motivo per discostarsi dalla suddetta regola presuntiva e inasprire i requisiti in materia di prova elevandoli ad un «100% più X», nel senso indicato dalle ricorrenti (v. infra, sezione b).

    a) La presunzione semplice relativa all’esistenza di un’influenza determinante nel caso di partecipazione al 100% della società madre nella controllata

    51.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, esiste una presunzione secondo cui una società madre esercita anche di fatto un’influenza determinante sulla controllata di cui possegga il 100% delle quote.

    52.

    Già dalla sentenza AEG discende che, nel contesto dell’imputabilità di un comportamento anticoncorrenziale in seno ad un gruppo societario, è superfluo verificare se una società madre si sia avvalsa del proprio potere di influenzare in modo determinante la politica di distribuzione e dei prezzi di una sua società controllata al 100%, in quanto — afferma la Corte — una società controllata al 100% segue «necessariamente la politica tracciata dagli stessi organi statutari» che fissano la politica della società madre ( 37 ).

    53.

    Nella sentenza Stora la suddetta giurisprudenza viene consolidata. In essa si afferma che già in caso di detenzione del 100% del capitale di una controllata da parte della società madre è legittimo presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata ( 38 ).

    54.

    Che questa sia una presunzione semplice è parimenti desumibile dalla sentenza Stora. Secondo la Corte, in quel caso spettava alla società madre (in quanto parte impugnante) invertire mediante idonei elementi di prova la presunzione di un’influenza determinante ( 39 ).

    55.

    Nonostante ciò, le ricorrenti cercano, mediante riferimento ai punti 28 e 29 della sentenza Stora, di dimostrare che in quella sentenza la Corte avrebbe limitato la validità della regola presuntiva e reso più severi i presupposti per un’imputazione di responsabilità fra società controllata e società madre. I passaggi controversi della succitata sentenza hanno il seguente tenore:

    «28

    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto che la detenzione del 100% del capitale fosse di per sé sufficiente a stabilire la responsabilità della società controllante. Piuttosto, il Tribunale ha valorizzato anche la circostanza che la ricorrente non aveva contestato di essere stata in grado di influire in modo determinante sulla politica commerciale della sua controllata e, per altro verso, che la ricorrente non aveva addotto elementi di prova a sostegno delle proprie asserzioni circa l’autonomia della detta controllata.

    29

    Parimenti inesatto è l’assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe addossato alla ricorrente l’onere di dimostrare l’indipendenza di comportamento della controllata di quest’ultima. Infatti, detenendo la ricorrente l’intero capitale della controllata, il Tribunale poteva legittimamente presumere, come osservato dalla Commissione, che la società controllante esercitasse effettivamente un influsso determinante sul comportamento della propria controllata, in particolare dopo aver constatato (…) che la ricorrente durante il procedimento amministrativo si era presentata, “per quanto riguarda le società del gruppo Stora, come l’unico interlocutore della Commissione in relazione all’infrazione in esame”. In tali circostanze, spettava alla ricorrente invertire tale presunzione mediante idonei elementi di prova».

    56.

    Contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, dai succitati passaggi della sentenza Stora non si può assolutamente dedurre che la Corte abbia voluto prendere le distanze dalla giurisprudenza precedente e abbia inasprito i requisiti per l’imputazione tra società madre e controllata della responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali.

    57.

    È vero che nella suddetta sentenza la Corte, nel contesto del controllo da essa operato sulle constatazioni del Tribunale di primo grado, ha affermato che il Tribunale «non ha ritenuto che la detenzione del 100% del capitale fosse di per sé sufficiente a stabilire la responsabilità della società controllante» ( 40 ). Tuttavia, ciò non autorizza a dedurre che spetti all’autorità garante della concorrenza fornire di propria iniziativa elementi che provino l’influenza concreta della società madre sulla propria società controllata al 100%, al fine di poter imputare alla detta società madre un comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima. Piuttosto, con quella formulazione nella sentenza Stora si chiarisce semplicemente che nel caso controverso la società madre è libera di contestare l’esistenza di un’influenza determinante adducendo prove contrarie, invertendo così la presunzione di influenza valevole in caso di detenzione del 100% del capitale.

    58.

    Ciò diviene particolarmente chiaro leggendo le ulteriori considerazioni della Corte nella sentenza Stora. In esse si chiarisce che, «detenendo la ricorrente l’intero capitale della controllata, il Tribunale poteva legittimamente presumere (…) che la società controllante esercitasse effettivamente un influsso determinante sul comportamento della propria controllata» e che spettava alla ricorrente — ossia alla società madre — «invertire tale presunzione mediante idonei elementi di prova» ( 41 ).

    59.

    Il fatto che nella causa Stora la società madre a capo dell’omonimo gruppo si fosse presentata come unica interlocutrice della Commissione non deve essere interpretato erroneamente come limitazione della regola presuntiva in questione. Se è vero che la Corte, come prima di essa il Tribunale, evidenzia questa circostanza nella sua sentenza ( 42 ), tuttavia, utilizzando la locuzione introduttiva «in particolare» si chiarisce che la rappresentanza esclusiva del gruppo Stora da parte della società madre del medesimo nel procedimento amministrativo è stata considerata solo come un elemento supplementare, non in grado di limitare la presunzione comunque sussistente circa l’esercizio di un’influenza determinante, bensì semmai di rafforzarla ( 43 ).

    60.

    La Corte, dunque, nella sentenza Stora non enuncia affatto condizioni ulteriori per l’applicabilità della regola presuntiva in aggiunta alla detenzione del 100% del capitale. Ciò si evince anche da un confronto con le conclusioni presentate nella causa suddetta dall’avvocato generale Mischo, il quale non aveva ritenuto sufficiente la detenzione di una partecipazione del 100% per un’imputazione di responsabilità alla società madre e aveva preteso «un elemento ulteriore» ( 44 ). Ma la sua argomentazione non è stata poi recepita dalla Corte nella sentenza Stora.

    61.

    Il Tribunale si è dunque mantenuto nel solco della precedente giurisprudenza della Corte, fondando la propria sentenza, oggi impugnata, su una presunzione semplice secondo cui una società madre che detenga il 100% del capitale della sua controllata esercita un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima ( 45 ). Conseguentemente, la tesi contraria delle ricorrenti è infondata.

    b) Insussistenza di ragioni per inasprire i requisiti per l’imputazione tra società madre e controllata della responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali

    62.

    Resta da verificare se la Corte debba trarre spunto dalla presente fattispecie per inasprire i requisiti probatori innalzandoli al livello «100% più X» auspicato dalle ricorrenti. Questa discussione appare indispensabile anche e soprattutto alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale di primo grado; a questo proposito occorre menzionare in particolare le sentenze DaimlerChrysler ( 46 ) e Bolloré ( 47 ), citate dalle ricorrenti a sostegno della propria tesi.

    63.

    Premetto che — diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti — le sentenze DaimlerChrysler e Bolloré pronunciate dal Tribunale di primo grado non vanno affatto nella medesima direzione.

    64.

    Per quanto attiene innanzitutto alla sentenza DaimlerChrysler, il Tribunale sembra — almeno ad un esame sommario — non ritenere sufficiente la detenzione del 100% delle quote della controllata da parte della società madre e richiedere invece ulteriori elementi per dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante. Esso, infatti, afferma che «(…) il possesso del 100% del capitale non consente, di per sé, di accertare la responsabilità della società madre (…)» ( 48 ). Immediatamente dopo questa affermazione, il Tribunale tuttavia chiarisce: «(…) in presenza del possesso della totalità del capitale sociale della controllata, la Commissione può legittimamente presupporre che la società madre eserciti effettivamente un potere determinante sul comportamento della propria controllata (…)» ( 49 ). Inoltre il Tribunale evidenzia che nel caso controverso spetta alla società madre superare la presunzione sulla base di sufficienti elementi di prova ( 50 ).

    65.

    La circostanza che la società madre si sia presentata nel procedimento amministrativo quale unico interlocutore per tutte le società del gruppo è considerata — come evidenzia la locuzione introduttiva «in particolare» — semplicemente come un elemento supplementare, che non limita affatto la presunzione comunque esistente circa l’esercizio di un’influenza determinante, bensì casomai la rafforza ( 51 ).

    66.

    Pertanto, contrariamente alla prima impressione, nel caso DaimlerChrysler il Tribunale con tali affermazioni non si pone in contrasto con la giurisprudenza sviluppata dalla Corte nelle cause AEG e Stora. Piuttosto, nella detta pronuncia — come del resto anche in alcune altre sue sentenze ( 52 ) — il Tribunale aderisce strettamente all’orientamento delle sentenze AEG e Stora e applica esclusivamente la presunzione semplice di influenza determinante riconosciuta dalla Corte. In tale contesto il giudice di primo grado non inasprisce affatto i requisiti probatori secondo una formula «100% più X».

    67.

    Diversa posizione assume invece il Tribunale nella sentenza Bolloré, dove afferma: «(…) l’elemento relativo alla detenzione della totalità del capitale della controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell’esistenza, in capo alla società controllante, di un potere di influenza decisiva sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per permettere di imputare la responsabilità del comportamento della controllata alla società controllante (…). Un elemento supplementare rispetto al tasso di partecipazione resta necessario, ma può essere costituito da indizi» ( 53 ).

    68.

    Con le suddette affermazioni nel caso Bolloré, il Tribunale di primo grado abbandona il quadro tracciato dalla Corte nelle sentenze AEG e Stora ( 54 ). Il Tribunale aderisce piuttosto alle conclusioni — non seguite dalla Corte sul punto — presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Stora, che cita anche espressamente. È in definitiva a queste conclusioni che risale la richiesta di un «elemento ulteriore rispetto alla quota di partecipazione», il quale potrebbe essere costituito da indizi ( 55 ). Nelle successive considerazioni da esso svolte nella sentenza Bolloré, il Tribunale esamina diversi elementi della fattispecie per verificare se contengano indizi a favore o contro un’influenza decisiva della Bolloré sulla propria controllata, e ciò prendendo le mosse sia dalle constatazioni della Commissione nel procedimento amministrativo che dalle argomentazioni dedotte dalle parti nel procedimento giurisdizionale ( 56 ). Pertanto il Tribunale, nella sentenza Bolloré, ha inasprito i requisiti necessari per provare l’influenza determinante della società madre sulla sua controllata, secondo una regola del «100% più X».

    69.

    Non ritengo che la Corte debba fare propria la tesi del Tribunale di primo grado, così come è espressa nella sentenza Bolloré. Qualora il Tribunale in quella sentenza abbia voluto semplicemente riprendere la giurisprudenza precedente, ha interpretato erroneamente il quadro tracciato dalla Corte nelle sentenze AEG e Stora ( 57 ), nonché la differenza fra esistenza del potere di controllo e esercizio effettivo dello stesso ( 58 ). Qualora, invece, il Tribunale abbia voluto intenzionalmente superare il quadro della giurisprudenza precedente, non ne ha indicato i motivi.

    70.

    Non ravviso, peraltro, alcun motivo convincente per inasprire i requisiti probatori, portandoli al «100% più X».

    71.

    L’attuazione efficace del diritto della concorrenza necessita di regole chiare. Una regola presuntiva come quella sancita dalla Corte nelle sentenze AEG e Stora, che consente alla Commissione — in qualità di autorità garante della concorrenza — di imputare ad una società madre la responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali di una controllata al 100% crea certezza del diritto ed è di facile gestione nella pratica.

    72.

    In linea generale, le regole presuntive non sono affatto estranee al diritto della concorrenza ( 59 ). Piuttosto, costituisce principio immanente alle particolari modalità di assunzione della prova relativa alle violazioni delle norme sulla concorrenza il fatto che l’autorità o il soggetto privato al quale incombe l’onere probatorio debba avere la possibilità di trarre determinate conclusioni da fatti tipici mediante il ricorso a massime di esperienza ( 60 ).

    73.

    Qualora in un gruppo di imprese la società madre detenga il 100% delle quote della propria controllata, essa — come già menzionato ( 61 ) — è in grado di esercitare un’influenza determinante su quest’ultima. La società madre, infatti, dispone del diritto esclusivo di designare i membri degli organi direttivi della controllata, e non è infrequente che le stesse persone ricoprano incarichi in entrambe le società. Dalla partecipazione al 100% consegue inoltre che né nelle decisioni strategiche né nell’ordinaria gestione della società controllata possono assumere rilievo gli interessi di altri soggetti titolari di quote. Si perviene dunque ad una totale coincidenza di interessi fra la società madre e la sua controllata al 100%. In presenza di tali circostanze, è giocoforza concludere che la società controllata non determina autonomamente il proprio comportamento sul mercato, bensì si conforma ai desideri della propria società madre ( 62 ).

    74.

    Il ricorso ad una regola presuntiva come quella di cui qui si discute non comporta un’inversione dell’onere della prova, incompatibile con la presunzione di non colpevolezza ( 63 ). Con essa si stabilisce piuttosto solo la misura dell’onere probatorio ( 64 ) da soddisfare per l’imputazione fra società madre e controllata della responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali. Dal momento che la partecipazione al 100% della società madre nella propria controllata autorizza prima facie a concludere per un effettivo esercizio di influenza determinante, incombe alla detta società madre controbattere appunto tale inferenza producendo prove contrarie concludenti; in caso contrario, la conclusione suddetta soddisfa i requisiti in punto di onere della prova ( 65 ). Si perviene, in altri termini, ad un meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione, che risulta anteposto alla questione dell’onere della prova oggettivo ( 66 ).

    75.

    Gli interessi della società madre non subiscono pregiudizio da una regola presuntiva del tipo di quella qui in discussione. La società madre può confutare nel singolo caso concreto la presunzione di influenza determinante fondata su massime di esperienza, dimostrando di essersi astenuta da intromissioni e di non avere influito sul comportamento della propria controllata sul mercato ( 67 ). I fatti e le informazioni indispensabili a tal fine provengono comunque dalla sfera imprenditoriale interna della società madre e della controllata. È perciò pienamente giustificato imporre loro l’onere di allegazione a tale riguardo.

    76.

    Stanti tali premesse, la Corte dovrebbe ribadire che, nel caso in cui la società madre abbia il 100% delle quote della propria controllata, è lecito presumere, fino a prova contraria, che essa eserciti su quest’ultima un’influenza determinante.

    c) Altre osservazioni

    77.

    Vorrei da ultimo esaminare due censure delle ricorrenti relative alla prova dell’esistenza o della mancanza di autonomia di una società controllata al 100% rispetto alla propria società madre.

    78.

    In primo luogo, le ricorrenti deducono che il Tribunale avrebbe omesso di rispettare le prescrizioni inerenti ai diritti della difesa nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Sulla loro scorta, spetta alla Commissione produrre già nella comunicazione degli addebiti le prove della mancanza di autonomia della controllata. Nella specie, tuttavia, la Commissione si sarebbe occupata di tale aspetto solo nella decisione controversa.

    79.

    Partendo, come ho suggerito, dalla presunzione che una società madre eserciti un’influenza determinante sulla società figlia da essa controllata al 100%, questa censura risulta infondata. La suddetta presunzione, infatti, esonera la Commissione dal compito di assumere di propria iniziativa eventuali prove della mancanza di autonomia della società controllata al 100%, nonché da quello di sentire le parti del procedimento in ordine a tale punto.

    80.

    Nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione è esclusivamente tenuta a precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende, e la comunicazione dev’essere poi inviata proprio a quest’ultima ( 68 ). Dovendosi motivare la responsabilità di una società madre per i comportamenti anticoncorrenziali di una propria controllata al 100%, è sufficiente in linea di principio che la Commissione illustri i rapporti di partecipazione nella comunicazione degli addebiti.

    81.

    Spetta pertanto alla società madre controbattere la presunzione di influenza determinante mediante prove contrarie concludenti. Qualora non abbia già presentato le suddette prove contrarie nel procedimento istruttorio, essa ha la possibilità di farlo nella propria risposta scritta alla comunicazione degli addebiti nonché in occasione di un’eventuale audizione. È poi compito della Commissione valutare queste prove contrarie e, alla luce di ciò, riesaminare le conclusioni provvisorie cui è pervenuta nella comunicazione degli addebiti ( 69 ).

    82.

    È pacifico che tali prescrizioni sono state soddisfatte nella fattispecie.

    83.

    In secondo luogo, le ricorrenti censurano l’affermazione del Tribunale di primo grado secondo cui la società madre può essere ritenuta responsabile in solido, a meno che non provi che la sua controllata «non applica sostanzialmente le direttive che essa impartisce e si comporta, pertanto, in maniera autonoma nel mercato» ( 70 ). Nel fare ciò il Tribunale, secondo le ricorrenti, limiterebbe illegittimamente la possibilità della prova contraria ai soli casi in cui la società madre abbia impartito direttive alla controllata e quest’ultima non le abbia seguite.

    84.

    Neanche questo argomento è concludente. Esso si basa su una lettura palesemente errata della sentenza impugnata che estrapola dal suo contesto una singola parte di una frase — obiettivamente equivoca — della motivazione della sentenza. Considerando invece anche il resto della motivazione della sentenza impugnata, si evince con sufficiente chiarezza che il Tribunale intendeva ammettere tutti gli elementi di prova contrari dedotti da una società madre «idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata» ( 71 ). Ciò comprende anche i casi in cui la società madre non abbia affatto impartito direttive alla propria controllata.

    d) Conclusione provvisoria

    85.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo capo del motivo di impugnazione è infondato.

    3. L’oggetto dell’influenza determinante della società madre (secondo capo del motivo di impugnazione)

    86.

    Con il secondo capo del motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano i punti 64 e 65 della sentenza impugnata. Esse ritengono che in tali punti il Tribunale abbia commesso un errore circa l’oggetto cui deve riferirsi l’influenza determinante della società madre nei confronti della propria controllata per giustificare un’imputazione di responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali di quest’ultima. In questo contesto, il Tribunale farebbe erroneamente riferimento a «tutti i legami organizzativi, economici e giuridici» intercorrenti fra la società madre e la controllata. A loro avviso sarebbe corretto ritenere determinante solo l’influenza sulla politica commerciale in senso stretto, ossia quella esercitata sulla determinazione del comportamento della controllata sul mercato.

    87.

    A questo riguardo occorre notare che l’assenza di autonomia della controllata con riferimento al suo comportamento sul mercato rappresenta solo uno dei possibili elementi su cui basare l’imputazione alla società madre della responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali. Non si tratta affatto dell’unico elemento in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, un’imputabilità del comportamento alla società madre è possibile «in particolare» se la controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento ( 72 ). Già solo questa circostanza depone contro l’opinione delle ricorrenti, secondo cui, ai fini dell’imputabilità di comportamenti anticoncorrenziali, sarebbe determinante solo l’influenza esercitata dalla società madre nei confronti della controllata con riferimento alla politica commerciale in senso stretto di quest’ultima.

    88.

    In generale, è sempre possibile un’imputazione di responsabilità fra società madre e controllata qualora entrambe costituiscano un’entità economica unica, ossia quando debbano essere considerate un’impresa unitaria; in altre parole, l’imputazione alla società madre del comportamento anticoncorrenziale ha luogo «in considerazione dell’unità di questo complesso» ( 73 ).

    89.

    Tuttavia, anche esaminando l’autonomia della controllata con riferimento alla sua politica commerciale in senso stretto, l’influenza determinante della società madre non deve essere necessariamente desunta da istruzioni, direttive o prerogative codecisorie impartite o esercitate in concreto in materia di fissazione dei prezzi, di attività produttive o distributive o di analoghi aspetti decisivi per il comportamento sul mercato. Siffatte direttive costituiscono solamente un indizio particolarmente evidente dell’esistenza di un’influenza determinante della società madre sulla politica commerciale della propria controllata ( 74 ). La loro assenza, tuttavia, non impone alcuna conclusione in merito ad un’eventuale autonomia della controllata.

    90.

    A maggior ragione, nessun rilievo può assumere la questione se la società madre abbia interferito nella gestione ordinaria della propria controllata, né, tantomeno, se le attività anticoncorrenziali della controllata fossero riconducibili ad istruzioni della società madre o fossero note a quest’ultima ( 75 ).

    91.

    Una controllante può esercitare un’influenza determinante sulle proprie controllate anche quando non si avvalga di alcuna concreta prerogativa codecisoria e si astenga dall’impartire istruzioni o direttive concrete in merito a singoli aspetti della politica commerciale. In un gruppo societario, ad esempio, una politica commerciale unitaria può essere desunta anche indirettamente dall’insieme dei vincoli economici e giuridici intercorrenti fra la controllante e le proprie controllate ( 76 ). Viceversa, l’assenza di una siffatta politica commerciale unitaria fra società controllante e società controllata può essere accertata anche soltanto attraverso una valutazione dell’insieme dei vincoli economici e giuridici intercorrenti fra di esse ( 77 ).

    92.

    Ad esempio, l’influenza della società madre sulle proprie controllate in relazione alla strategia dell’impresa, alla politica aziendale, ai piani operativi, agli investimenti, alle capacità, alla dotazione finanziaria, alle risorse umane e alle questioni giuridiche può avere indirettamente ripercussioni sul comportamento delle controllate stesse e dell’intero gruppo societario sul mercato. La Commissione, inoltre, fa giustamente riferimento al fatto che già la mera appartenenza di una società ad un gruppo può influenzarne il comportamento sul mercato, ad esempio riguardo alla questione dei soggetti con i quali tale società deve entrare attivamente in competizione.

    93.

    È infine decisiva la questione se la società madre, a causa dell’intensità della propria influenza, possa pilotare il comportamento della controllata a tal punto che le due società debbano essere considerate come un’entità economica unica.

    94.

    Poiché, dunque, è determinante la relazione generale sussistente fra società madre e controllata, il Tribunale, al punto 65 della sentenza impugnata, ha giustamente posto l’accento sui «vincoli organizzativi, economici e giuridici» intercorrenti fra di esse, invece di limitarsi esclusivamente alla politica commerciale in senso stretto.

    95.

    Le ricorrenti eccepiscono che in questo modo si configurerebbe una responsabilità oggettiva («strict liability») della società capogruppo per i comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate, cosa che sarebbe contraria al principio della responsabilità personale.

    96.

    Tale argomento non convince.

    97.

    Il fatto che la società capogruppo che esercita un’influenza determinante sulle proprie controllate possa essere chiamata a rispondere in solido dei comportamenti anticoncorrenziali di queste non costituisce in alcun modo una deroga al principio della responsabilità personale ( 78 ), bensì costituisce proprio un’espressione di quest’ultimo. Infatti, la società madre e le controllate soggette alla sua influenza determinante sono, congiuntamente, soggetti giuridici componenti un’impresa unitaria nell’accezione del diritto della concorrenza e responsabili per gli atti della stessa ( 79 ). Se la suddetta impresa commette, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione alle norme sulla concorrenza, segnatamente all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE, ciò determina la responsabilità personale congiunta di tutti i soggetti giuridici che compongono la struttura del gruppo, che si tratti della società madre o di una controllata ( 80 ).

    98.

    Questa forma di responsabilità della società madre per comportamenti anticoncorrenziali, inoltre, non ha nulla a che vedere con la responsabilità oggettiva («strict liability»). Piuttosto, la società madre, come già illustrato, è uno dei soggetti giuridici costituenti l’impresa che ha colpevolmente commesso l’infrazione alle norme sulla concorrenza. Semplificando, si potrebbe dire che essa (insieme a tutte le società controllate sottoposte alla sua influenza determinante) è l’incarnazione giuridica dell’impresa che ha colpevolmente commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza.

    99.

    È possibile che la società madre non sia apparsa all’esterno come direttamente coinvolta nella commissione dell’infrazione, essendo mancata ad esempio la partecipazione di membri del suo personale alle riunioni dei partecipanti all’intesa. Ciò, tuttavia, non comporta un venir meno della sua (co)responsabilità personale per l’infrazione. In quanto società madre che esercita un’influenza determinante sulle proprie controllate, essa tiene le fila del gruppo societario. Sicché essa non può scaricare tout court solo su singole controllate la propria responsabilità per comportamenti anticoncorrenziali verificatisi nel gruppo stesso.

    100.

    Resta infine da ricordare che le ricorrenti hanno contestato al Tribunale anche un vizio di motivazione. Esse sostengono che gli elementi che una controllante dovrebbe sottoporre al Tribunale per provare che essa e le proprie controllate non compongono un’entità economica unica sono «vaghi» e «incomprensibili» ( 81 ).

    101.

    Anche questa censura è infondata. La nozione di entità economica unica costituisce un concetto giuridico corrente, che viene regolarmente applicato in relazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE. Per quanto attiene alle prove da sottoporre, è naturale che il Tribunale non potesse formulare un elenco esaustivo perché, secondo quanto da esso affermato, a tal fine assumono rilievo le circostanze di ciascun caso di specie ( 82 ). Dalle considerazioni immediatamente successive nella sentenza impugnata è inequivocabilmente chiaro che tipo di elementi il Tribunale si aspettasse nel presente caso ( 83 ).

    102.

    In verità, quest’ultima censura delle ricorrenti non è indirizzata tanto contro un vizio di motivazione, bensì mira piuttosto a mettere in questione la fondatezza delle considerazioni del Tribunale. Ho però già chiarito come per tale via le ricorrenti non abbiano prospettive di vedere accolta la loro impugnazione.

    103.

    Anche il secondo capo del motivo d’impugnazione, pertanto, è infondato.

    C — Sintesi

    104.

    Nel complesso, pertanto, i motivi delle ricorrenti sono ricevibili ma infondati. La loro impugnazione deve dunque essere respinta.

    V — Spese

    105.

    In forza dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, n. 2, primo periodo, e 118 del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, secondo periodo, del regolamento di procedura, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

    106.

    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e le ricorrenti sono risultate soccombenti, esse devono essere condannate al pagamento delle spese in solido tra loro, avendo presentato il ricorso congiuntamente.

    VI — Conclusione

    107.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV sono condannate in solido alle spese.


    ( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

    ( 2 ) Sentenza 11 dicembre 2007, causa C-280/06, ETI e a. (Racc. pag. I-10893).

    ( 3 ) Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).

    ( 4 ) Decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso 37.533 — Cloruro di colina), notificata con il numero C(2004) 4717, sintetizzata in GU 2005, L 190, pag. 22.

    ( 5 ) Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione (Racc. pag. II-5049).

    ( 6 ) V., al riguardo, soprattutto i paragrafi 63-68 delle presenti conclusioni.

    ( 7 ) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

    ( 8 ) V. in particolare i punti 1-20 della sentenza impugnata.

    ( 9 ) La decisione è basata sull’art. 53 SEE — oltre che sull’art. 81 CE — per il periodo dal 1o gennaio 1994, data di entrata in vigore dell’Accordo SEE.

    ( 10 ) V. ‘considerando’ 168-175 della decisione impugnata.

    ( 11 ) V. ‘considerando’ 12, 42, 44 e 201-203 della decisione impugnata.

    ( 12 ) V. anche sentenze 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI («Baby-dry», Racc. pag. I-6251, punto 18); 7 giugno 2007, causa C-362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I-4333, punto 36), e 17 luglio 2008, causa C-71/07 P, Campoli/Commissione (Racc. pag. I-5887, punto 39).

    ( 13 ) Sentenze 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. I-3319, punto 13); 13 luglio 2000, causa C-174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pag. I-6189, punto 33), e 3 aprile 2003, causa C-277/01 P, Parlamento/Samper (Racc. pag. I-3019, punto 30); v., inoltre, le conclusioni da me presentate il 13 dicembre 2007 nella causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I-4951, paragrafo 75).

    ( 14 ) Sentenze 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I-7869, punto 178); 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I-439, punti 64-66), e 11 dicembre 2008, causa C-295/07 P, Commissione/Département du Loiret (Racc. pag. I-9363, punto 99); v. anche le conclusioni da me presentate il 26 ottobre 2006 nella causa C-412/05 P, Alcon/UAMI (Racc. pag. I-3569, paragrafi 17 e 18).

    ( 15 ) V., a questo proposito, la giurisprudenza cit. alla nota 14; nel medesimo senso le sentenze, intervenute riguardo all’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755, punto 9); 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-8853, punti 166 e 169), e 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione (Racc. pag. I-10901, punti 85 e 86).

    ( 16 ) Sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35); 22 dicembre 2008, causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione (Racc. pag. I-10505, punto 121), e 2 aprile 2009, causa C-431/07 P, Bouygues e a./Commissione (Racc. pag. I-2665, punto 86); v. anche sentenza 2 aprile 2009, causa C-202/07 P, France Télécom/Commissione (Racc. pag. I-2369, punto 69).

    ( 17 ) V. punti 60-62 della sentenza impugnata.

    ( 18 ) Sentenze 1o giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punti 57-59); 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I-5425, punto 165); 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I-8935, punto 114); PKK e KNK/Consiglio, cit. alla nota 14 (punti 61 e 66), e France Télécom/Commissione, cit. alla nota 16 (punto 60).

    ( 19 ) V. ancora punti 60-62 della sentenza impugnata.

    ( 20 ) V. punto 63 della sentenza impugnata, in cui il suddetto motivo è definito come «argomento che occupa un posto essenziale» negli atti delle ricorrenti.

    ( 21 ) V. punti 63-65 della sentenza impugnata.

    ( 22 ) Su tale aspetto e sugli altri che tratto in prosieguo, v. anche le conclusioni da me presentate il 3 luglio 2007 nella causa ETI e a., cit. alla nota 2 (paragrafi 68-72).

    ( 23 ) Sentenza ETI e a., cit. alla nota 2, (punti 38 e 43).

    ( 24 ) Ai sensi dell’art. 256, primo comma, CE, le decisioni della Commissione che importano un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. Mentre nella versione linguistica tedesca del Trattato manca un riferimento chiaro, da numerose altre versioni linguistiche è possibile concludere che si deve trattare dell’esecutorietà delle decisioni pronunciate nei confronti di persone fisiche o giuridiche; v., ad esempio, la versione francese («personnes»), italiana («persone»), inglese («persons»), portoghese («pessoas») e spagnola («personas») nonché — particolarmente chiara — la versione neerlandese («natuurlijke of rechtspersonen»).

    ( 25 ) Particolarmente chiare al riguardo sono le sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc. pag. II-1623, punto 236), e 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione («PVC II», Racc. pag. II-931, punto 978); nel medesimo senso sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I-123, punto 60).

    ( 26 ) Sentenze 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I-4125, punti 78 e 145), e ETI e a., cit. alla nota 2 (punto 39). Anche negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri il principio della responsabilità personale costituisce di norma il punto di partenza per l’imputazione dei comportamenti anticoncorrenziali.

    ( 27 ) V., in proposito, anche le conclusioni presentate dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer l’11 febbraio 2003 nella causa Aalborg Portland/Commissione, cit. alla nota 25 (soprattutto paragrafi 63-65). Il principio di colpevolezza trova espressione, ad esempio, anche nell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in base al quale è punito con un’ammenda un comportamento posto in essere intenzionalmente o per negligenza.

    ( 28 ) In tal senso, sentenze 16 novembre 2000, causa C-248/98 P, KNP BT/Commissione (Racc. pag. I-9641, punto 71); causa C-279/98 P, Cascades/Commissione (Racc. pag. I-9693, punto 78); causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione («Stora», Racc. pag. I-9925, punto 37), e causa C-297/98 P, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. I-10101, punto 27); v. inoltre sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. II-1373, punto 63).

    ( 29 ) V., in proposito, sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661, punto 173), secondo cui le sanzioni per i comportamenti anticoncorrenziali «hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti, come pure di prevenire il loro ripetersi»; v. anche sentenze 7 giugno 2007, causa C-76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (Racc. pag. I-4405, punto 22), e ETI e a., cit. alla nota 2 (punti 40 e 41). Relativamente alla finalità di prevenire violazioni future mediante la dissuasione, v. inoltre sentenze 29 giugno 2006, causa C-289/04 P, Showa Denko/Commissione (Racc. pag. I-5859, punto 61), e causa C-308/04 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I-5977, punto 37).

    ( 30 ) In tal senso sentenza 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Racc. pag. I-11987, punto 41).

    ( 31 ) Sul punto v., fondamentalmente, sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione («ICI», Racc. pag. 619, punti 132-135), e causa 52/69, Geigy/Commissione («Geigy», Racc. pag. 787, punto 44), nonché sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione («Continental Can», Racc. pag. 215, punto 15); dello stesso tenore sentenze 16 novembre 2000, causa C-294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione (Racc. pag. I-10065, punto 27); 2 ottobre 2003, causa C-196/99 P, Aristrain/Commissione (Racc. pag. I-11005, punto 96); 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 18 (punto 117), e ETI e a., cit. alla nota 2 (punto 39 in correlazione al punto 49).

    ( 32 ) Il connesso problema dell’imputabilità di un comportamento anticoncorrenziale al successore economico del soggetto che ha preso parte all’intesa (v. in proposito, ad esempio, la sentenza ETI e a., cit. alla nota 2) non costituisce l’oggetto della presente fattispecie e pertanto non sarà affrontato qui di seguito. Non riguarda la presente fattispecie neppure la questione se e quando il soggetto subentrato sul mercato debba rispondere dei debiti relativi ad ammende inflitte al suo dante causa.

    ( 33 ) V. in questo senso sentenze ICI, cit. alla nota 31 (punto 137), e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/Commissione («AEG», Racc. pag. 3151, punto 50, primo periodo).

    ( 34 ) In questo senso, sentenza 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e a./Commissione (Racc. pag. 2435, punto 24, secondo periodo).

    ( 35 ) Si evince dalla giurisprudenza che si può presupporre un’influenza determinante o un controllo ai sensi delle norme in materia di concorrenza già in presenza di una partecipazione inferiore al 100% (v., ad esempio, sentenza ICI, cit. alla nota 31, punti 136 e 137).

    ( 36 ) Solo nella normativa sugli appalti pubblici sono talvolta imposti requisiti ancora più rigorosi (sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I-8585, punti 64 e segg.), e precisamente quando occorre stabilire se si sia in presenza di una cosiddetta operazione in-house. Come ho spiegato nelle conclusioni da me presentate il 1o marzo 2005 nella causa Parking Brixen (v. soprattutto paragrafi 75 e 76), ritengo che questa ottica sia sbagliata. Nonostante ciò, la giurisprudenza in-house, così come formulata nella sentenza Parking Brixen, non può comunque essere applicata ad una fattispecie come quella presente. Essa, infatti, riguarda una forma particolare di controllo, inteso proprio a trascendere il «normale» controllo nell’accezione del diritto societario e della concorrenza: l’amministrazione aggiudicatrice deve infatti controllare la società appaltatrice «come un proprio servizio».

    ( 37 ) Sentenza AEG, cit. alla nota 33 (punto 50).

    ( 38 ) Sentenza Stora, cit. alla nota 28 (punto 29, secondo periodo).

    ( 39 ) Sentenza Stora, cit. alla nota 28 (punti 28 e 29, ultimo periodo di entrambi).

    ( 40 ) Sentenza Stora, cit. alla nota 28 (punto 28).

    ( 41 ) Sentenza Stora, cit. alla nota 28 (punto 29).

    ( 42 ) Sentenza Stora, cit. alla nota 28 (punto 29).

    ( 43 ) In questo senso anche la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2002, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II-843, punto 68, ultimo periodo).

    ( 44 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo il 18 maggio 2000 nella causa Stora, cit. alla nota 28 (paragrafi 40, ultimo periodo, e 48).

    ( 45 ) Punti 60-62 della sentenza impugnata.

    ( 46 ) Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005, causa T-325/01, DaimlerChrysler/Commissione («DaimlerChrysler», Racc. pag. II-3319, punto 219); questa sentenza è passata in giudicato.

    ( 47 ) Sentenza del Tribunale di primo grado 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré/Commissione («Bolloré», Racc. pag. II-947, punto 132). Avverso questa sentenza sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte tre impugnazioni, le quali tuttavia non riguardano i criteri per l’imputazione fra società controllata e società madre di comportamenti anticoncorrenziali; nelle conclusioni presentate il 2 aprile 2009 nelle cause riunite C-322/07 P, C-327/07 P e C-338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (pendenti davanti alla Corte) l'avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di annullare parzialmente la sentenza Bolloré.

    ( 48 ) Sentenza DaimlerChrysler, cit. alla nota 46 (punto 219).

    ( 49 ) Sentenza DaimlerChrysler, cit. alla nota 46 (punto 219).

    ( 50 ) Sentenza DaimlerChrysler, cit. alla nota 46 (punto 220).

    ( 51 ) Sentenza DaimlerChrysler, cit. alla nota 46 (punto 219, ultima parte del periodo).

    ( 52 ) Sentenze 1o aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (Racc. pag. II-389, punto 149); 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. II-931, punti 961, 984 e 985); 30 settembre 2003, causa T-203/01, Michelin/Commissione (Racc. pag. II-4071, punto 290); 27 settembre 2006, causa T-330/01, Akzo Nobel/Commissione (Racc. pag. II-3389, punti 81-83); 27 settembre 2006, causa T-314/01, Avebe/Commissione (Racc. pag. II-3085, punto 136), e causa T-43/02, Jungbunzlauer/Commissione (Racc. pag. II-3435, punto 125).

    ( 53 ) Sentenza Bolloré, cit. alla nota 47 (punto 132).

    ( 54 ) In proposito, v. supra, paragrafi 51-60 delle presenti conclusioni.

    ( 55 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Stora, cit. alla nota 28 (paragrafo 48).

    ( 56 ) Sentenza Bolloré, cit. alla nota 47 (punti 133-150).

    ( 57 ) Al riguardo, v. supra, paragrafi 51-60 delle presenti conclusioni.

    ( 58 ) Al riguardo, v. supra, paragrafo 47 delle presenti conclusioni.

    ( 59 ) V., ad esempio, sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. alla nota 26 (punti 121 e 126); 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione (Racc. pag. I-4287, punti 162 e 167), e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. alla nota 25 (punto 81).

    ( 60 ) V., in proposito, le conclusioni da me presentate il 19 febbraio 2009 nella causa C-8/08, T-Mobile Netherlands e a. (Racc. pag. I-4529, paragrafo 89).

    ( 61 ) V. supra, paragrafo 48 delle presenti conclusioni.

    ( 62 ) In questo senso già le conclusioni presentate dall’avvocato generale Warner il 22 gennaio 1974 nelle cause riunite 6/73 e 7/73, Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223, in particolare pag. 266).

    ( 63 ) Sulla presunzione di non colpevolezza, vedasi l’art. 6, n. 2, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950) e l’art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000, GU 2000, C 364, pag. 1; proclamata nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, GU 2007, C 303, pag. 1), che, anche se attualmente non hanno effetti giuridici vincolanti per la Comunità equiparabili a quelli del diritto primario, possono essere utilizzati come fonte di interpretazione del diritto.

    ( 64 ) Dalla misura dell’onere probatorio si desumono i presupposti necessari affinché un fatto possa ritenersi dimostrato. Essa deve essere distinta dall’onere della prova. Da un lato, l’onere della prova indica chi è tenuto ad addurre i fatti e a produrre eventualmente i mezzi di prova ad essi relativi (onere della prova soggettivo o formale, denominato anche onere di deduzione delle prove); dall’altro, la ripartizione dell’onere della prova individua il soggetto che sopporta il rischio dell’impossibilità di chiarire determinati fatti ovvero di dimostrare un’affermazione (onere della prova oggettivo o sostanziale). V., a titolo integrativo, le mie considerazioni in Kokott, J., Beweislastverteilung und Prognoseentscheidungen bei der Inanspruchnahme von Grund- und Menschenrechten, Berlino/Heidelberg, 1993, pagg. 12 e segg.

    ( 65 ) Nello stesso senso — seppure in un contesto lievemente diverso — sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. alla nota 25 (punto 79), e 13 luglio 1989, cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, Lucazeau e a. (Racc. pag. 2811, punto 25).

    ( 66 ) V., in proposito, anche le conclusioni da me presentate l’8 dicembre 2005 nella causa C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (Racc. pag. I-8725, paragrafo 73), nonché le mie conclusioni nella causa T-Mobile Netherlands, cit. alla nota 60 (paragrafo 89).

    ( 67 ) Giustamente la Commissione cita in proposito i seguenti esempi a questo proposito: a) la società madre è una società di investimento e si comporta come mero investitore finanziario, b) la società madre detiene solo provvisoriamente e per un breve periodo di tempo una partecipazione del 100% nella controllata, c) la società madre non può, per motivi giuridici, esercitare pienamente il proprio controllo al 100% sulla controllata; v. inoltre gli esempi citati dall’avvocato generale Warner nella causa Commercial Solvents (conclusioni cit. alla nota 62).

    ( 68 ) Sentenze 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. I-1365, punti 143 e 146); 2 ottobre 2003, causa C-176/99 P, ARBED/Commissione (Racc. pag. I-10687, punto 21), e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. alla nota 25 (punto 60).

    ( 69 ) Sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 14); Aalborg Portland e a./Commissione (cit. alla nota 25, punto 67); 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I-3921, punto 62), e 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I-4951, punto 63).

    ( 70 ) Punto 62 della sentenza impugnata.

    ( 71 ) Punto 60, ultimo periodo, della sentenza impugnata.

    ( 72 ) Sentenze ICI (punto 133), Geigy (punto 44) e Continental Can (punto 15), citate alla nota 31.

    ( 73 ) V. sentenze ICI (punti 132 e 133) e Geigy (punto 44), citate alla nota 31.

    ( 74 ) V. in proposito, a titolo di esempio, sentenze ICI (punti 137 e 138) e Geigy (punto 45), citate alla nota 31.

    ( 75 ) A questo proposito, la traduzione inglese della sentenza ICI, cit. alla nota 31 (punto 133), può dare adito a fraintendimenti. L’espressione ivi utilizzata «in all material respects» potrebbe infatti essere interpretata nel senso che la controllata deve seguire sotto tutti gli aspetti le direttive della propria società madre. Che non fosse questo ciò che si intendeva dire lo dimostra, tuttavia, la versione linguistica neerlandese della sentenza, l’unica facente fede («in hoofdzaak»), nonché un confronto con la versione francese, in cui è stata elaborata la sentenza («pour l’essentiel»).

    ( 76 ) La Corte, soprattutto nella giurisprudenza più recente, pone l’accento su questi vincoli economici e giuridici: v. sentenze Metsä-Serla e a./Commissione, cit. alla nota 31 (punto 27); Aristrain/Commissione, cit. alla nota 31 (punto 96), e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. alla nota 18 (punto 117); v. anche sentenza 11 dicembre 2007, ETI e a., cit. alla nota 2 (punto 49).

    ( 77 ) È ovvio che in questo contesto la personalità giuridica distinta della società controllata è tanto poco decisiva quanto la mera circostanza che essa sia dotata di organi propri (v., al riguardo, sentenze ICI, punto 132, Geigy, punto 44, e Continental Can, punto 15, citate alla nota 31).

    ( 78 ) Sul principio della responsabilità personale v. supra paragrafo 39 delle presenti conclusioni e la giurisprudenza cit. alla nota 26.

    ( 79 ) In proposito, v. supra, paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni.

    ( 80 ) In questo senso anche sentenza ICI, cit. alla nota 31 (punto 141).

    ( 81 ) A questo riguardo, le ricorrenti si riferiscono al punto 65 della sentenza impugnata.

    ( 82 ) Sentenza impugnata, punto 65, in fine.

    ( 83 ) Punto 66 unitamente ai punti 67-85 della sentenza impugnata.

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