This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CB0268
Case C-268/08 P: Order of the Court of 3 March 2009 — Christos Michail v Commission of the European Communities (Appeal — Staff case — Articles 12a and 24 of the Staff Regulations — Psychological harassment — Duty to provide assistance — Distortion of facts — Errors in the legal assessment of the facts)
Causa C-268/08 P: Ordinanza della Corte 3 marzo 2009 — Christos Michail/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzione pubblica — Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari — Molestie psicologiche — Dovere di assistenza — Snaturamento degli elementi di fatto — Errore nella qualificazione giuridica dei fatti)
Causa C-268/08 P: Ordinanza della Corte 3 marzo 2009 — Christos Michail/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzione pubblica — Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari — Molestie psicologiche — Dovere di assistenza — Snaturamento degli elementi di fatto — Errore nella qualificazione giuridica dei fatti)
GU C 113 del 16.5.2009, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/19 |
Ordinanza della Corte 3 marzo 2009 — Christos Michail/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-268/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari - Molestie psicologiche - Dovere di assistenza - Snaturamento degli elementi di fatto - Errore nella qualificazione giuridica dei fatti)
2009/C 113/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: C. Meïdanis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e J. Currall, agenti, E. Bourtzalas e I. Antypas, avocats)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 marzo 2004, con la quale è stata respinta implicitamente la domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dei funzionari — Violazione dell’art. 12 bis di detto Statuto — Molestie psicologiche — Snaturamento degli elementi di fatto — Errori commessi nella qualificazione giuridica dei suddetti fatti
Dispositivo
1) |
L'impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Michail è condannato alle spese. |