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Document 62008CB0183

Causa C-183/08 P: Ordinanza della Corte 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Provincia di Imperia (Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Decisione di rigetto — Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato)

GU C 113 del 16.5.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/17


Ordinanza della Corte 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Provincia di Imperia

(Causa C-183/08 P) (1)

(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo - Decisione di rigetto - Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato)

2009/C 113/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Flynn, agenti)

Altra parte nel procedimento: Provincia di Imperia (rappresentanti: K. Platteau e S. Rostagno, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T-351/05, Provincia di Imperia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2005, che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell'ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Nozione di interesse ad agire — Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008


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