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Document 62007TN0054

Causa T-54/07: Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Vtesse Networks/Commissione

GU C 82 del 14.4.2007, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/52


Ricorso presentato il 19 febbraio 2007 — Vtesse Networks/Commissione

(Causa T-54/07)

(2007/C 82/107)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vtesse Networks (St. Albans, Regno Unito) (Rappresentante: H. Mercer, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui ha stabilito che l'applicazione, da parte del Regno Unito, dell'imposta sui beni immobili alla BT plc dal 1995 alla fine del 2005 non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Vtesse per questo ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2006, 2006/951/CE (1), la quale stabilisce che l'applicazione, da parte del Regno Unito, dell'imposta sui beni immobili alla BT plc e alla Kingston Communications plc dal 1995 fino alla fine del 2005 non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

La ricorrente afferma che la Commissione ha omesso di considerare e/o di indagare sugli svantaggi concorrenziali sofferti dalla ricorrente nei confronti della BT plc in termini di imposizione marginale quando presenta offerte, contestualmente alla BT plc, per ottenere contratti con clienti per linee affittate di elevata capacità che utilizzano fibre ottiche.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'applicare l'art. 87, n. 1), CE, in particolare non avendo definito il mercato rilevante e quindi non avendo individuato il vantaggio effettivamente concesso in termini di imposta sui beni aziendali alla BT plc in relazione alla concorrenza in termini di imposizione marginale.

La ricorrente lamenta inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione del significato e della rilevanza della categoria di contratti in cui la ricorrente concorreva con la BT plc e non ha vagliato a sufficienza i fatti relativi alla concorrenza in termini di imposizione marginale che hanno indotto la Commissione ad attribuire alla BT una quota di mercato pari al 12 %, mentre, secondo la ricorrente, la quota di mercato più rilevante per la BT plc era del 78 %.

La ricorrente fa infine valere che la Commissione non ha motivato a sufficienza la decisione impugnata alla luce della concorrenza attualmente esistente tra la ricorrente e la BT plc.


(1)  Decisione della Commissione 12 ottobre 2006, relativa all'aiuto statale C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004), concernente l'applicazione dell'imposta sui beni immobili delle imprese all'infrastruttura di telecomunicazioni nel Regno Unito — notificata con il numero C(2006) 4378 (GU L 383, pag. 70).


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