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Document 62007TN0011
Case T-11/07: Action brought on 12 January 2007 — Frucona Košice v Commission
Causa T-11/07: Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione
Causa T-11/07: Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione
GU C 56 del 10.3.2007, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/36 |
Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 — Frucona Košice/Commissione
(Causa T-11/07)
(2007/C 56/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Repubblica Slovacca) (rappresentanti: B. Hartnett, O. Geiss, avv.ti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Domanda della ricorrente
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Annullare la decisione della commissione 7 giugno 2006, n. C(2006)2082 def. relativa al caso aiuti di Stato n. C25/2005; |
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annullare in tutto in parte l'art. 1 della detta decisione; |
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porre a carico della Commissione le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 2006 relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Repubblica slovacca alla ricorrente (caso C25/2005), nella parte in cui considera la ricorrente come beneficiaria di aiuti di Stato incompatibili e le fa obbligo di rimborsare alla Repubblica slovacca l'intero aiuto maggiorato degli interessi.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
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Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto nel determinare l'ammontare dell'asserito aiuto di Stato. |
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Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l'impugnata decisione viola un requisito processuale essenziale e omette di prendere in considerazione l'art. 33 CE. In effetti la ricorrente afferma che è la direzione generale all'agricoltura e non la direzione generale alla concorrenza la direzione competente a svolgere gli accertamenti per dare corso alle procedure e alle formalità che hanno portato all'impugnata decisione. |
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Con il terzo motivo, la ricorrente inoltre sostiene che l'impugnata decisione viola la Terza Sezione della parte quarta del Trattato di adesione, l'art. 253 CE, art. 88 CE e il regolamento n. 659/1999 perché la Commissione difetta di competenza per emettere l'impugnata decisione. |
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Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di merito e di diritto applicando l'art. 87, n. 1, CE, nell'affermare che il procedimento fallimentare sarebbe stato più favorevole che un abbuono fiscale. |
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Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore manifesto di diritto e di merito omettendo di porre l'onere della prova e violando così gli artt. 87, n. 1, CE e l'art. 253 CE. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha osservato i criteri giuridici elaborati della Corte circa l'applicazione della verifica del creditore privato. |
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Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito omettendo di valutare adeguatamente di prendere in considerazione le prove messe a sua disposizione. |
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Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di merito, prendendo in considerazione elementi irrilevanti, come differenze interne nell'ambito dell'amministrazione tributaria. |
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Con il nono motivo, la ricorrente sostiene ancora che la decisione viola l'art. 253 CE per insufficiente motivazione delle conclusioni. |
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Infine, con il decimo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore per non aver esentato l'abbuono fiscale come aiuto alla ristrutturazione e applicando retroattivamente gli orientamenti sulla ristrutturazione del 2004. |