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Document 62007TJ0167
Judgment of the General Court (First Chamber) of 13 April 2011. # Far Eastern New Century Corp. v Council of the European Union. # Dumping - Imports of polyethylene terephthalate originating in Taiwan - Determination of the dumping margin - Asymmetrical method of calculation - Export pricing pattern differing according to purchasers and time periods - Full degree of dumping margin cannot be reflected by symmetrical methods of calculation - Duty to state reasons. # Case T-167/07.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 aprile 2011.
Far Eastern New Century Corp. contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping - Importazioni di polietilentereftalato originario di Taiwan - Determinazione del margine di dumping - Metodo di calcolo asimmetrico - Configurazione dei prezzi all'esportazione differente a seconda degli acquirenti e dei periodi - Margine di dumping la cui portata reale non può essere evidenziata dai metodi di calcolo simmetrici - Obbligo di motivazione.
Causa T-167/07.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 aprile 2011.
Far Eastern New Century Corp. contro Consiglio dell'Unione europea.
Dumping - Importazioni di polietilentereftalato originario di Taiwan - Determinazione del margine di dumping - Metodo di calcolo asimmetrico - Configurazione dei prezzi all'esportazione differente a seconda degli acquirenti e dei periodi - Margine di dumping la cui portata reale non può essere evidenziata dai metodi di calcolo simmetrici - Obbligo di motivazione.
Causa T-167/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00094*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:165
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 aprile 2011 – Far Eastern New Century / Consiglio
(causa T‑167/07)
«Dumping – Importazioni di polietilentereftalato originario di Taiwan – Determinazione del margine di dumping – Metodo di calcolo asimmetrico – Configurazione dei prezzi all’esportazione differente a seconda degli acquirenti e dei periodi – Margine di dumping la cui entità reale non riesce ad essere riflessa dai metodi di calcolo simmetrici – Obbligo di motivazione»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Uso del metodo asimmetrico – Presupposti – Esistenza di differenze a livello dei prezzi all’esportazione – Differenze a seconda degli acquirenti, delle regioni o dei periodi – Carattere sufficiente dell’esistenza di una sola differenza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 62, 94, 97)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Uso del metodo asimmetrico – Presupposti – Esistenza di differenze a livello dei prezzi all’esportazione – Differenza nella configurazione dei prezzi tra periodi diversi – Criteri di valutazione – Rilevanza dei prezzi interni – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 62, 71-74, 94)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Scelta tra diversi metodi di calcolo – Ricorso al metodo asimmetrico – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punto 64)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Decisione di applicare il metodo asimmetrico per il calcolo del margine di dumping (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 11, 9, n. 4, e 21) (v. punti 103-106, 125-127)
5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Uso del metodo asimmetrico – Presupposti – Incapacità dei metodi asimmetrici di riflettere l’entità reale del dumping praticato – Ottenimento con il metodo asimmetrico di un margine di dumping superiore a quello ottenuto con il metodo simmetrico – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 108-111)
6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Ricorso al metodo asimmetrico – Applicazione del meccanismo dell'azzeramento – Ammissibilità (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 2.4.2; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 153-154, 156-158)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 59, pag. 1). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Far Eastern New Century Corp. è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |