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Document 62007TJ0160

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) dell'8 luglio 2008.
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo COLOR EDITION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Interesse ad agire - Art. 55 del regolamento n. 40/94.
Causa T-160/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-01733

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:261

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 luglio 2008 ( *1 )

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo COLOR EDITION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Interesse ad agire — Art. 55 del regolamento n. 40/94»

Nella causa T-160/07,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. E. Baud,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

CMS Hasche Sigle, con sede in Colonia (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 febbraio 2007 (procedimento R 231/2006-2), relativa ad un procedimento di nullità tra la CMS Hasche Sigle e la Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2007,

in seguito all’udienza del 19 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il 9 dicembre 2002 la ricorrente, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2

Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è costituito dal segno denominativo COLOR EDITION.

3

I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cosmetici e prodotti per il trucco».

4

Il marchio richiesto veniva registrato l’11 febbraio 2004 e pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari del 19 aprile 2004.

5

Il 12 maggio 2004, lo studio legale Norton Rose Vieregge presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio denominativo COLOR EDITION sulla base degli artt. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 e 7, n. 1, lett. b) e c), di tale medesimo regolamento.

6

In data 21 dicembre 2005, la divisione di annullamento respingeva la domanda di dichiarazione di nullità del marchio denominativo COLOR EDITION.

7

Il 9 febbraio 2006, lo studio legale CMS Hasche Sigle, succeduto al Norton Rose Vieregge, proponeva ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

8

Con decisione 26 febbraio 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva il ricorso.

9

La decisione impugnata si fonda sulla seguente motivazione. Innanzitutto, la commissione di ricorso ha osservato che il ricorso proposto dallo studio legale CMS Hasche Sigle era ricevibile ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, poiché la distinzione operata dalla ricorrente tra la capacità di agire e l’interesse ad agire non compare in alcun punto del regolamento n. 40/94, e l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 persegue un obiettivo di interesse generale che giustificherebbe il fatto che le domande di nullità fondate su tale articolo possano essere presentate da un ventaglio di attori il più ampio possibile. Inoltre, la commissione di ricorso ha concluso che il marchio denominativo COLOR EDITION era descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto, da un lato, la combinazione dei termini«color» e «edition» esprimeva un messaggio compreso immediatamente e direttamente dal pubblico di riferimento come riferito ad una gamma di cosmetici o di prodotti per il trucco aventi diverse tonalità di colore e, dall’altro, tali termini potevano essere utilizzati da concorrenti per descrivere talune qualità dei loro prodotti e, di conseguenza, dovevano restare di dominio pubblico. Infine, la commissione di ricorso ha affermato che il marchio denominativo in questione era descrittivo, essendo altresì privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

10

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

11

L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, aventi ad oggetto la violazione, rispettivamente, degli artt. 55, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

13

Nell’ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che, dichiarando ricevibile la domanda di nullità presentata dallo studio legale CMS Hasche Sigle, pur non avendo quest’ultimo dimostrato l’interesse ad agire, la commissione di ricorso ha violato l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

14

Onde corroborare tale affermazione, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la commissione di ricorso non poteva affermare che la nozione di interesse ad agire rientra implicitamente nel testo dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Ad avviso della ricorrente, tale affermazione viola il principio generale del diritto secondo cui l’interesse ad agire dev’essere dimostrato ogniqualvolta si intenti un’azione giudiziaria.

15

Il requisito dell’interesse ad agire in ogni azione giudiziaria risulterebbe, in primo luogo, dalle disposizioni procedurali del regolamento n. 40/94. In particolare, secondo la ricorrente, dato che il requisito dell’interesse ad agire non risulta chiaramente dalla lettera dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso, in applicazione dell’art. 79 del regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto fare riferimento ai principi generali del diritto applicabili agli Stati membri. Orbene, in tutti gli Stati membri, senza eccezione, l’azione giudiziaria può essere intentata esclusivamente da coloro che hanno un interesse legittimo all’accoglimento o al rigetto di una pretesa. In secondo luogo, il requisito dell’interesse ad agire in ogni azione giudiziaria risulterebbe dal Trattato CE, in particolare dagli artt. 230 CE, 232 CE e 236 CE, nonché dalla relativa giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

16

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che l’UAMI non poteva sostenere che la giurisprudenza comunitaria addotta dalla ricorrente per giustificare il requisito dell’interesse ad agire non rientra nell’ambito dei marchi, ma piuttosto in altri ambiti quali l’agricoltura, il diritto doganale e la funzione pubblica. Invero, nella sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-129/00, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca rettangolare con incrostazione) (Racc. pag. II-2793, punto 12), il giudice comunitario avrebbe constatato la necessarietà dell’interesse ad agire nel contesto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Orbene, tale articolo prevedrebbe precisamente la possibilità di proporre ricorso dinanzi ai giudici comunitari contro le decisioni della commissione di ricorso.

17

Inoltre, la ricorrente fa osservare che la giurisprudenza comunitaria relativa ai ricorsi di annullamento è applicabile all’UAMI e che quest’ultimo è tenuto a rispettare i principi inerenti alla necessarietà dell’interesse ad agire nei ricorsi proposti ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. A tale proposito l’UAMI stesso richiederebbe l’interesse ad agire, nella forma di un interesse legittimo specifico, nell’ambito di una dichiarazione del ricorrente sulle cause di nullità addotte [decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 3 maggio 2001 concernente il marchio AROMATONIC].

18

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’esistenza dell’interesse ad agire presuppone che l’atto impugnato riguardi direttamente, individualmente e personalmente chi ha presentato la domanda di nullità.

19

L’UAMI conclude per il rigetto di questo motivo.

Giudizio del Tribunale

20

Nell’ambito del primo motivo spetta al Tribunale stabilire se l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 subordini la ricevibilità di una domanda di nullità alla dimostrazione dell’interesse ad agire. In tal senso occorre analizzare la lettera, l’impianto sistematico nonché la finalità dell’art. 55, n. 1, del regolamento n. 40/94.

21

Emerge innanzitutto dal tenore letterale dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 che una domanda di nullità di un marchio comunitario basata in particolare sul carattere descrittivo del marchio in questione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, ovvero sull’assenza di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, può essere presentata dinanzi all’UAMI «da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio». L’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 non fa quindi alcun riferimento ad un qualsivoglia interesse ad agire.

22

Inoltre, dall’impianto dell’art. 55, n. 1, del regolamento n. 40/94 emerge che l’interesse ad agire non è richiesto nell’ambito di una domanda di nullità come quella di cui trattasi nel caso di specie. Infatti, tale articolo riserva un trattamento diverso alle domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta e a quelle fondate su cause di nullità relativa.

23

Pertanto, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, che attiene in particolare alle domande di nullità fondate su una causa di nullità assoluta, non menziona, come è stato rilevato al precedente punto 21, la necessità per chi presenta la domanda di nullità di dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire. Semmai richiede che la domanda di nullità sia proposta da una persona fisica o giuridica o da un gruppo che abbia la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

24

Per contro, l’art. 55, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, concernente le domande di nullità fondate su una causa di nullità relativa, prevede che tali domande possano essere presentate soltanto dai titolari di marchi o di diritti anteriori nonché dai licenziatari autorizzati dai titolari di marchi o dalle persone abilitate a esercitare i diritti anteriori. In altri termini, soltanto persone che abbiano un interesse ad agire sono ammesse a presentare le domande di nullità di cui all’art. 55, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

25

Dall’impianto dell’art. 55, n. 1, del regolamento n. 40/94 deriva quindi che il legislatore ha inteso consentire alle persone fisiche o giuridiche e ai gruppi dotati della capacità di stare in giudizio in nome proprio di presentare domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, mentre per quanto riguarda le domande di nullità fondate su cause di nullità relativa ha esplicitamente limitato la cerchia di coloro che possono presentare una domanda di nullità.

26

Tale analisi è infine corroborata da un’interpretazione teleologica delle disposizioni in questione. Infatti, a differenza degli impedimenti relativi alla registrazione, che tutelano soltanto gli interessi privati dei titolari di determinati diritti anteriori, gli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 si basano su diversi interessi generali (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 25). Orbene, al fine di garantire la protezione più estesa possibile di tali interessi generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione devono poter essere dedotti da un ventaglio di attori il più ampio possibile. Per questa ragione l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 si limita ad imporre a chi propone una domanda di nullità il requisito della personalità giuridica o della capacità di stare in giudizio, ma non richiede la dimostrazione dell’interesse ad agire.

27

La suddetta analisi non è rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dalla ricorrente. Per quanto attiene, da un lato, all’argomento secondo cui il requisito dell’interesse ad agire deriva da una lettura combinata degli artt. 55, n. 1, lett. a), e 79 del regolamento n. 40/94, occorre rammentare che tale ultima disposizione prevede che, in assenza di una disposizione di procedura nel suddetto regolamento o nei regolamenti di applicazione, l’UAMI debba prendere in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri. Orbene, è giocoforza constatare che l’art. 55, n. 1, lett. a, del regolamento n. 40/94 è la disposizione di procedura applicabile, ai sensi dell’art. 79 del regolamento n. 40/94, alle domande di nullità assoluta di cui all’art. 51 del regolamento n. 40/94. Poiché la suddetta disposizione di procedura è priva di ambiguità, l’art. 79 del regolamento n. 40/94 non trova applicazione nel caso di specie.

28

Inoltre, anche ammettendo che tale articolo fosse stato applicabile nella fattispecie, si deve rilevare che la ricorrente non ha affatto dimostrato che, come essa afferma, l’azione giudiziaria possa essere intentata in tutti gli Stati membri, senza eccezione, da coloro che abbiano un interesse legittimo all’accoglimento o al rigetto di una pretesa. Nelle sue memorie, la ricorrente si è infatti limitata a fare riferimento al diritto francese e, più in particolare, al diritto francese sui marchi.

29

Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo all’art. 79 del regolamento n. 40/94 deve essere respinto.

30

Per quanto concerne, dall’altro lato, gli ulteriori argomenti esposti dalla ricorrente, secondo i quali, in sostanza, la giurisprudenza inerente agli artt. 230 CE, 232 CE e 236 CE, ivi compresa la giurisprudenza relativa alla necessità di un interesse diretto e individuale da parte della ricorrente, è applicabile alla presente causa, occorre osservare, come sottolineato dall’UAMI, che tale giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie, né direttamente né per analogia.

31

Innanzitutto, gli artt. 230 CE, 232 CE e 236 CE non sono applicabili nella fattispecie. Gli artt. 230 CE e 232 CE riguardano infatti i ricorsi di annullamento e i ricorsi per carenza contro gli atti o le omissioni delle istituzioni tassativamente elencati in tali disposizioni, che non citano l’UAMI, e l’art. 236 CE concerne il contenzioso della funzione pubblica.

32

Inoltre, i ricorsi oggetto degli artt. 230 CE, 232 CE e 236 CE sono ricorsi giurisdizionali, mentre la domanda di nullità prevista dall’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, da presentare dinanzi all’UAMI, è un procedimento amministrativo. A tale proposito, il riferimento alla sentenza Pasticca rettangolare con incrostazione, punto 16 supra (punto 12), non è pertinente, in quanto tale sentenza riguarda i ricorsi giurisdizionali proposti avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI dinanzi al giudice comunitario ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94.

33

Infine, per quanto concerne il riferimento alla decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 3 maggio 2001 relativa al marchio AROMATONIC, occorre osservare che le decisioni riguardanti l’annullamento di un marchio comunitario che le commissioni dell’UAMI devono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni di tali commissioni dev’essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’UAMI [v., per analogia, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66].

34

Inoltre, la decisione summenzionata non consente di concludere che la giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 230 CE, 232 CE e 236 CE è applicabile alla ricevibilità delle domande di nullità presentate dinanzi all’UAMI ai sensi dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Infatti, in tale decisione, come ha constatato l’UAMI nelle sue memorie, la questione sottoposta alla divisione di annullamento riguardava l’eventuale mancanza di oggetto della domanda di nullità, a causa del ritiro del marchio contro cui tale domanda era diretta. La suddetta decisione non può quindi essere interpretata nel senso che riconosce la necessità di dimostrare l’interesse ad agire al momento del deposito della domanda di nullità.

35

Alla luce di quanto esposto finora e dato che è pacifico che lo studio legale CMS Hasche Sigle può essere assimilato ad una persona giuridica, si deve ritenere che la commissione di ricorso abbia giustamente dichiarato ricevibile la domanda di nullità presentata dal CMS Hasche Sigle.

36

Occorre pertanto respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

37

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha equivocato la differenza tra un marchio suggestivo o evocativo, che può essere perfettamente tutelato, ed un marchio descrittivo. La combinazione dei termini «color» e «edition» non esprimerebbe un messaggio idoneo ad essere immediatamente e direttamente compreso dal pubblico di riferimento e non sarebbe quindi descrittivo. Il marchio COLOR EDITION farebbe soltanto indirettamente riferimento a talune caratteristiche dei prodotti in questione.

38

In secondo luogo, la ricorrente rileva che è necessario uno sforzo intellettivo per dedurre dai termini «color» e «edition» le caratteristiche, le proprietà e la natura dei prodotti in questione. Orbene, dalla giurisprudenza emergerebbe che un marchio dev’essere considerato meramente suggestivo e non descrittivo qualora sia necessario uno sforzo intellettivo da parte del pubblico di riferimento per trasformare un messaggio suggestivo o emotivo in un’informazione razionale. Nella fattispecie, come avrebbe ritenuto la divisione di annullamento nella sua decisione 21 dicembre 2005, l’associazione dei termini «color» e «edition» non sarebbe né banale né evidente, non essendo chiaro se essa riguardi prodotti offerti in una confezione colorata, prodotti contenenti colore o, ancora, prodotti che hanno la funzione di colorare.

39

L’UAMI conclude per il rigetto di questo motivo.

Giudizio del Tribunale

40

Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

41

Dalla giurisprudenza emerge che i segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire per designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è chiesta la registrazione [v. sentenze del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UAMI (MunichFinancialServices), Racc. pag. II-1951, punto 26; 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II-2383, punto 24 e la giurisprudenza citata, e 14 giugno 2007, causa T-207/06, Europig/UAMI (EUROPIG), Racc. pag. II-1961, punto 26].

42

Ne consegue che, perché il divieto enunciato dalla suddetta disposizione si applichi a un segno, questo deve presentare con i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione di tali prodotti o servizi ovvero di una delle loro caratteristiche (v. sentenze PAPERLAB, punto 41 supra, punto 25 e la giurisprudenza citata, e EUROPIG, punto 41 supra, punto 27).

43

Inoltre, un marchio costituito da elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, salvo che esista uno scarto percettibile tra il marchio richiesto e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il marchio richiesto crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono (v. sentenza PAPERLAB, punto 41 supra, punto 27 e la giurisprudenza citata).

44

È importante altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione del pubblico di riferimento e, dall’altra, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati (sentenze MunichFinancialServices, punto 41 supra, punto 26, e EUROPIG, punto 41 supra, punto 30).

45

Nella fattispecie, i prodotti in questione sono rappresentati da cosmetici e da prodotti per il trucco, che possono essere acquistati da qualsiasi consumatore. Il pubblico di riferimento è quindi un pubblico generico, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenza della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punti 59 e 63; sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld), Racc. pag. II-1915, punto 27]. Poiché il marchio denominativo registrato è composto da due parole inglesi, il pubblico destinatario è un pubblico principalmente anglofono, oppure anche un pubblico non anglofono, ma con una comprensione sufficiente della lingua inglese [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T-320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II-3411, punto 76].

46

Occorre pertanto esaminare se esista, dal punto di vista del detto pubblico, un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra il segno COLOR EDITION e i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione.

47

A tale proposito si deve rilevare che il termine inglese «color» indica un colore o una tinta ed è frequentemente utilizzato nel settore dei cosmetici per indicare la destinazione o le caratteristiche dei prodotti. La parola «edition» richiama non soltanto l’ambito della letteratura o della stampa, ma designa anche, come osservato dalla commissione di ricorso, una gamma di un prodotto disponibile in una o più versioni o forme. Anch’esso è utilizzato nel settore dei cosmetici, al pari del termine «color».

48

Occorre quinti osservare che il segno COLOR EDITION è composto esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare talune caratteristiche dei prodotti in questione. Come rilevato dalla commissione di ricorso, tale segno esprime un messaggio che sarà immediatamente e direttamente compreso dal pubblico di riferimento, ossia una gamma di cosmetici o di prodotti per il trucco disponibili in diverse tonalità di colore.

49

Occorre inoltre rilevare che l’accostamento dei termini «color» e «edition» non presenta una struttura insolita, bensì consueta, rispetto alle regole lessicali della lingua inglese. Il marchio richiesto non crea dunque, nel pubblico destinatario, un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice giustapposizione degli elementi denominativi che lo compongono di natura tale da modificarne il senso o la portata. Occorre pertanto considerare, al pari della commissione di ricorso, che non sarà richiesto alcuno sforzo intellettivo per comprendere tale messaggio e che la mera giustapposizione delle parole in questione non modifica il carattere descrittivo dei singoli elementi del segno.

50

Ne consegue che, considerato nel suo insieme, il marchio denominativo COLOR EDITION presenta un rapporto sufficientemente diretto e concreto con i prodotti che contraddistingue. La commissione di ricorso ha quindi concluso a giusto titolo nel senso del suo carattere descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Si deve dunque respingere il secondo motivo in quanto infondato.

51

Poiché dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29; sentenza EUROPIG, punto 41 supra, punto 45), non occorre esaminare il terzo motivo dedotto dalla ricorrente, relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento.

52

Pertanto, il ricorso dev’essere respinto integralmente.

Sulle spese

53

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Lancôme parfums et beauté & Cie SNC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

 

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 luglio 2008.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

I. Pelikánová


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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