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Document 62007TJ0090

Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 18 dicembre 2008.
Regno del Belgio e Commissione europea contro Emmanuel Genette.
Cause riunite T-90/07 P e T-99/07 P.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 II-B-1-00477
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-03859;FP-I-B-1-00075

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:605

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 dicembre 2008 ( *1 )

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Decisione che nega la revoca di una domanda di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda di trasferimento — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Modifica dell’oggetto della controversia — Irricevibilità del ricorso in primo grado»

Nei procedimenti riuniti T-90/07 P e T-99/07 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 16 gennaio 2007, causa F-92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e dirette a ottenere l’annullamento di detta sentenza,

Regno del Belgio, rappresentato dalle sig.re L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite dall’avv. L. Markey,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Joris e D. Martin, in qualità di agenti,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Emmanuel Genette, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Gorze (Francia), rappresentato dall’avv. M.-A. Lucas,

ricorrente in primo grado,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sezione delle impugnazioni),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalle sig.re V. Tiili e M.E. Martins Ribeiro, dal sig. O. Czúcz e dalla sig.ra I. Pelikánová (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni proposte ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il Regno del Belgio e la Commissione chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 16 gennaio 2007, causa F-92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione 25 gennaio 2005, che ha respinto la domanda del sig. Genette del 31 ottobre 2004.

Contesto normativo

2

L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: «lo Statuto»), nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica detto Statuto (GU L 124, pag. 1) (in prosieguo: il «precedente Statuto»), disponeva:

«Il funzionario che entra al servizio della Comunità dopo:

aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero

aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l’equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.

In tal caso l’istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell’importo dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto».

3

L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento n. 723/2004 (in prosieguo: il «nuovo Statuto»), che, ai sensi dell’art. 2 del medesimo regolamento, è entrato in vigore il 1o maggio 2004, dispone:

«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero

aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».

4

Conformemente all’art. 107 bis del nuovo Statuto, nell’allegato XIII di detto Statuto figurano talune «[d]isposizioni transitorie». Ai sensi dell’art. 26, n. 3, di detto allegato:

«I funzionari che avevano presentato una domanda di trasferimento entro il termine precedentemente previsto ma che avevano rifiutato la proposta ricevuta, che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento al più tardi il 31 ottobre 2004».

5

L’art. 3 della legge belga 21 maggio 1991, relativa alle relazioni tra i regimi pensionistici belgi e quelli delle istituzioni di diritto internazionale pubblico, pubblicata sul Moniteur belge del 20 giugno 1991, pag. 13871 (in prosieguo: la «legge del 1991») dispone che «[o]gni funzionario può, con l’accordo dell’istituzione, domandare che sia versato all’istituzione l’ammontare della pensione di anzianità relativa ai servizi e periodi anteriori alla sua entrata in servizio presso l’istituzione». Tale legge ha introdotto un sistema di trasferimento speciale, la surrogazione, che deriva dalla formula del trasferimento dell’equivalente attuariale di cui all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto.

6

L’art. 9 della legge del 1991 dispone:

«Fino a quando la surrogazione di cui all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario può, con l’accordo dell’istituzione, revocare la sua domanda di trasferimento. Tale revoca è definitiva».

7

La legge belga 10 febbraio 2003, che disciplina il trasferimento dei diritti a pensione dai regimi pensionistici belgi a quelli delle istituzioni di diritto internazionale pubblico, pubblicata sul Moniteur belge del 27 marzo 2003, pag. 14747 (in prosieguo: la «legge del 2003»), ha modificato la normativa applicabile al trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti a pensione maturati nei regimi belgi. Tale legge, applicabile, in forza del suo art. 29, alle domande di trasferimento presentate a decorrere dal 1o gennaio 2002, istituisce un sistema di forfait di riscatto dei contributi versati in un regime pensionistico belga, maggiorati degli interessi composti. Secondo tale nuova normativa, il trasferimento dei diritti maturati nei regimi pensionistici belgi dà luogo al versamento immediato di un capitale al regime pensionistico comunitario.

8

L’art. 4 della legge del 2003 dispone:

«Il funzionario o l’agente temporaneo che, dopo avere maturato diritti a una o più pensioni ai sensi dell’art. 3, [n.] 1, [commi 1-4], sia entrato al servizio di un’istituzione può, con l’accordo di quest’ultima, chiedere che siano trasferiti a detta istituzione o al suo fondo di pensione, a titolo della propria iscrizione a tali regimi pensionistici nel periodo anteriore alla sua entrata in servizio presso l’istituzione, gli importi stabiliti conformemente all’art. 7 (…)».

9

L’art. 9, n. 1, della legge del 2003 dispone:

«La domanda di trasferimento diviene irrevocabile nel momento in cui l’Ufficio [nazionale delle pensioni] riceve dall’istituzione la conferma definitiva della domanda di trasferimento presentata dal funzionario o dall’agente temporaneo».

10

L’art. 194 della legge belga 20 luglio 2006, recante disposizioni diverse, pubblicata sul Moniteur belge del 28 luglio 2006, pag. 36940 (in prosieguo: la «legge del 2006»), ha modificato l’art. 9 della legge del 1991, che attualmente dispone quanto segue:

«Fino a quando la surrogazione prevista all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario che lasci l’istituzione senza poter beneficiare di una pensione di anzianità può, con l’accordo dell’istituzione, revocare la sua domanda di trasferimento. Tale revoca è definitiva».

11

Conformemente all’art. 195 della legge del 2006, questa nuova versione dell’art. 9 della legge del 1991 è entrata in vigore, con effetto retroattivo, il 1o maggio 2004.

Fatti all’origine della controversia

12

I fatti all’origine della controversia sono esposti come segue nella sentenza impugnata:

«8

Prima di entrare al servizio della Commissione il 1o aprile 2000 con un inquadramento nel grado B 5, terzo scatto, il [sig. Genette], nato nel 1968, lavorava nel settore privato in Belgio, come lavoratore autonomo, dal 1992 al 1996, e successivamente come lavoratore subordinato, dal 1996 al 2000.

9

Egli veniva pertanto iscritto dapprima all’[Institut national d’assurances sociales pour les travailleurs indipéndants, in prosieguo: l’“Inasti”] e successivamente all’[Office national des pensions, in prosieguo: l’“ONP”], ai cui regimi pensionistici versava i contributi maturando pertanto diritti a pensione presso tali organismi.

10

Dopo essere stato nominato in ruolo come funzionario comunitario il 1o gennaio 2001, il [sig. Genette] chiedeva alla Commissione, con lettera 13 luglio 2001, il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti che aveva maturato nei regimi belgi dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati. Tale domanda si fondava sull’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII [del precedente Statuto], nonché sul[l’]art. 3 della legge del 1991.

11

L’11 giugno 2002 il servizio “Pensioni e relazioni con gli ex funzionari” della direzione B della direzione generale (DG) dell’amministrazione e del personale della Commissione trasmetteva al [sig. Genette] una nota con cui gli comunicava il numero di annualità supplementari di cui si sarebbe tenuto conto nel regime comunitario, sulla base dell’equivalente attuariale, calcolato dalla Commissione, della pensione nazionale maturata nel regime belga dei lavoratori autonomi. Qualora il [sig. Genette] fosse andato in pensione all’età di 65 anni, l’equivalente attuariale della pensione di importo annuo pari a EUR 1431,29 calcolato dall’[Inasti] sarebbe ammontato a EUR 8139,33 e l’abbuono di anzianità da prendere in considerazione nel regime comunitario sarebbe stato di un anno e diciannove giorni. Inoltre, la Commissione lo informava che, in applicazione dell’art. 11 della legge del 1991, essa si sarebbe surrogata nei suoi diritti a pensione maturati in Belgio a decorrere dalla liquidazione della sua pensione comunitaria.

12

Il 26 agosto 2002 il medesimo servizio inviava al [sig. Genette] un’analoga nota relativa ai diritti a pensione da lui maturati in qualità di lavoratore subordinato e lo informava che, a 65 anni, l’equivalente attuariale della pensione di importo annuo pari a EUR 1952,48 calcolato dall’ONP sarebbe ammontato a EUR 11102,79 e che l’abbuono di anzianità corrispondente nel regime comunitario sarebbe stato di un anno, cinque mesi e cinque giorni.

13

Tali note informavano il ricorrente che, dopo la ricezione del suo consenso alle proposte ivi contenute, la sua domanda di trasferimento [del 13 luglio 2001] non avrebbe più potuto essere revocata. Dette note precisavano tuttavia che la domanda poteva essere eccezionalmente revocata qualora egli avesse cessato le sue funzioni presso la Commissione prima che fossero soddisfatte le condizioni prescritte per beneficiare di una pensione comunitaria in applicazione dell’art. 77 dello Statuto.

14

Il 17 luglio e il 29 agosto 2002 il [sig. Genette] esprimeva il proprio consenso in merito alle proposte della Commissione dell’11 giugno e del 26 agosto 2002.

15

(…)

16

Il [sig. Genette] apprendeva, poco prima del mese di ottobre 2004, che un suo conoscente, entrato al servizio della Commissione nel 2003 e che, come lui, in vigenza della versione dello Statuto [precedente], aveva chiesto il trasferimento al regime comunitario dei propri diritti a pensione maturati nel regime belga dei lavoratori subordinati, aveva ottenuto il trasferimento dal Belgio di un capitale, corrispondente a un numero di anni di iscrizione e a una retribuzione equiparabili ai suoi, che aveva dato luogo a un abbuono di annualità supplementari nel regime comunitario molto più elevato rispetto a quello cui egli stesso aveva avuto diritto.

17

Il 31 ottobre 2004 il [sig. Genette] presentava alla Commissione, sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda con cui le chiedeva di:

autorizzarlo, come previsto dall’art. 9 della legge del 1991, a revocare la domanda, da lui presentata il 13 luglio 2001 sul fondamento di tale legge, diretta a ottenere il trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati nei regimi pensionistici belgi dei lavoratori autonomi e subordinati;

autorizzarlo, come previsto dall’art. 4, n. 1, della legge del 2003, a chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione sulla base di tale legge.

18

Il 2 febbraio 2005 veniva notificata al [sig. Genette] la decisione 25 gennaio 2005 adottata dal capo del servizio “Pensioni”, che respingeva la sua domanda del 31 ottobre 2004 (…) nei seguenti termini:

19

“(…) Lei chiede (…) di essere autorizzato, in primo luogo, a revocare la domanda, presentata ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII [dello Statuto], di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati nei regimi belgi [Inasti] e ONP, alla quale i regimi hanno già dato seguito secondo le disposizioni della legge [del] 1991 e, in secondo luogo, di presentare una nuova domanda cui i detti regimi dovrebbero dare seguito secondo le disposizioni della legge [del] 2003.

20

Orbene, le proposte che Le sono state formulate dall’amministrazione della Commissione l’11 giugno 2002 e il 26 agosto 2002, in seguito alla comunicazione, da parte dell’[Inasti] e dell’ONP, dell’importo della pensione trasferibile, indicavano chiaramente che il trasferimento sarebbe divenuto irrevocabile al momento della ricezione da parte del servizio interessato del Suo consenso a tali proposte. A seguito della Sua accettazione, è stato effettuato il trasferimento dei Suoi diritti e i fascicoli ONP e [Inasti] sono stati chiusi in via definitiva dall’[autorità che ha il potere di nomina].

21

Benché la legge [del] 1991 preveda la possibilità di ‘revocare la domanda di trasferimento con l’accordo dell’[i]stituzione’ (art. 9 della legge [del] 1991), tale possibilità è stata in pratica prevista a livello delle [i]stituzioni solo in casi eccezionali, peraltro indicati nella lettera di proposta formulata all’interessato: ‘La domanda può eccezionalmente essere revocata in caso di cessazione delle funzioni dell’interessato, prima che siano state soddisfatte le condizioni richieste per beneficiare di una pensione comunitaria secondo l’art. 77 dello [S]tatuto’. Non sussiste in questo caso alcuna possibilità di revoca della domanda, ma solo di revoca dell’operazione in un caso molto specifico.

22

Inoltre, nella sentenza 9 novembre 1989 nelle cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiaramente stabilito la distinzione tra due diversi ordinamenti giuridici nei quali rientravano rispettivamente le decisioni relative, da un lato, al calcolo dell’importo trasferibile e, dall’altro, alla conversione di tale capitale in annualità, che sono soggette ai controlli giurisdizionali propri di tali ordinamenti. Ne consegue che la possibilità teorica di revocare la domanda di trasferimento prevista dalla legge belga non sussiste qualora non sia prevista dalla normativa comunitaria. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie.

23

Pertanto, mi è impossibile autorizzarLa a revocare la domanda già archiviata e a depositare una nuova domanda relativa a un trasferimento che è stato debitamente portato a termine”.

24

Il 22 aprile 2005 il [sig. Genette] presentava alla Commissione, tramite il suo legale, un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione controversa.

25

Il 10 giugno 2005 il direttore generale della DG dell’amministrazione e del personale, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (…), adottava una decisione “in risposta alle domande e ai reclami di numerosi funzionari concernenti il trasferimento dei diritti a pensione dal regime belga al regime comunitario”, che veniva notificata al ricorrente mediante posta elettronica e fax il 14 giugno 2005 (…)».

Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

13

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2005, il sig. Genette ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del capo dell’unità «Pensioni» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) 25 gennaio 2005 (in prosieguo: la «decisione 25 gennaio 2005») e della decisione del direttore generale della direzione generale (DG) del personale e dell’amministrazione 10 giugno 2005 (in prosieguo: la «decisione 10 giugno 2005»). Tale ricorso è stato registrato con il numero T-361/05.

14

Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la presente causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il ricorso è stato registrato presso la cancelleria di quest’ultimo con il numero F-92/05.

15

Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’8 maggio 2006, il Regno del Belgio ha chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. In applicazione degli artt. 115, n. 1, e 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabili mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752 fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, il presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha autorizzato tale intervento in udienza, con ordinanza 29 giugno 2006.

16

Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione 25 gennaio 2005.

17

Il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione, fondata sulla tardività del ricorso rispetto al termine previsto all’art. 91, n. 3, dello Statuto.

18

Esso ha poi rilevato che le conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione 10 giugno 2005, che ha respinto il reclamo proposto dal sig. Genette il 22 aprile 2005 contro la decisione 25 gennaio 2005, non avevano una portata autonoma rispetto alle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione 25 gennaio 2005 e che esse avevano dunque quale unico oggetto l’annullamento di quest’ultima decisione.

19

Il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato in primo luogo le conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione 25 gennaio 2005 nella parte diretta contro il rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a revocare la propria domanda di trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati presso i regimi pensionistici belgi. Ai punti 42-50 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto interpretato le conclusioni formulate dal sig. Genette a tale riguardo. Esso ha rilevato che il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati presso i regimi pensionistici nazionali andava considerato come un’operazione che comportava due tipi di decisioni unilaterali prese in ordine successivo, su domanda dell’interessato e in una situazione di competenza vincolata, da un lato, dall’organismo o dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali interessati e, dall’altro, dall’istituzione comunitaria. Dato che, in virtù dell’art. 9 della legge del 1991, fino a quando non fosse divenuta effettiva la surrogazione di cui all’art. 11 della medesima legge, la revoca delle decisioni prese dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi si verificava di diritto su domanda dell’interessato, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che il trasferimento dei diritti fosse interamente revocato se veniva del pari revocata la decisione dell’istituzione che aveva stabilito il corrispondente abbuono in annualità nel regime comunitario e che, pertanto, l’accordo dell’istituzione menzionato dall’art. 9 della legge del 1991 poteva riferirsi solo alla revoca della decisione adottata dall’istituzione al momento del trasferimento dei diritti a pensione. Di conseguenza, esso ha dichiarato che le conclusioni dirette contro il rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a ritirare la sua domanda di trasferimento del 13 luglio 2001 dovevano essere interpretate nel senso che miravano a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

20

Il Tribunale della funzione pubblica ha poi esaminato, ai punti 55-93 della sentenza impugnata, la questione della ricevibilità delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Esso ha dapprima rilevato che la domanda di revoca di tali decisioni, presentata dopo la scadenza dei termini di ricorso, era tuttavia giustificata da un fatto nuovo e sostanziale costituito dall’entrata in vigore successiva della legge del 2003 e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII del nuovo Statuto. Queste nuove disposizioni avrebbero modificato la posizione giuridica del sig. Genette, per quanto riguardava il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati presso i regimi pensionistici belgi, e avrebbero giustificato un riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infatti, un’interpretazione che avesse escluso il sig. Genette dall’ambito di applicazione di queste nuove disposizioni avrebbe potuto determinare una disparità di trattamento ingiustificata, tenuto conto dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII sia del precedente che del nuovo Statuto, tra i funzionari che avevano trasferito al regime pensionistico comunitario i diritti maturati presso i regimi pensionistici belgi e quelli che non avevano ottenuto tale trasferimento. Inoltre, l’applicazione retroattiva di tali disposizioni a talune categorie limitate di funzionari e non al sig. Genette farebbe sorgere dubbi sulla legittimità di tale disparità di trattamento alla luce del principio del rispetto del legittimo affidamento.

21

Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi considerato che la domanda del 31 ottobre 2004, diretta a ottenere il riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, fosse stata presentata entro un termine ragionevole dal momento in cui il sig. Genette aveva avuto esatta conoscenza del fatto nuovo e sostanziale che la giustificava. Il Tribunale ne ha dedotto che le conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 erano ricevibili.

22

Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la domanda di annullamento del sig. Genette accogliendo il primo e il terzo motivo concernenti errori di diritto che invalidavano la motivazione della decisione 25 gennaio 2005 secondo cui, da un lato, il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati dal sig. Genette presso i regimi pensionistici belgi era divenuto irrevocabile a seguito del consenso dell’interessato e, dall’altro, detto trasferimento non poteva più essere revocato in mancanza di una disposizione di diritto comunitario che lo autorizzasse.

23

Per quanto riguarda il primo motivo di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, ai punti 103-110 della sentenza impugnata, che la decisione della Commissione 25 gennaio 2005 era viziata da un errore di diritto in quanto fondava il rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sul fatto che la loro accettazione espressa da parte del sig. Genette le aveva rese definitive. Infatti, secondo il Tribunale, se pure detta accettazione aveva consentito l’entrata in vigore di tali decisioni, tuttavia solo la scadenza dei termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto aveva avuto l’effetto di renderle definitive.

24

Per quanto riguarda il terzo motivo di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, ai punti 118-135 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva travisato l’estensione della competenza conferitale dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente e del nuovo Statuto e che la sua decisione 25 gennaio 2005 era quindi viziata da un errore di diritto. In mancanza di disposizioni comunitarie speciali che la disciplinassero, la revoca delle decisioni di trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati nei regimi pensionistici nazionali sarebbe soggetta alla giurisprudenza della Corte applicabile alla revoca di qualsiasi decisione individuale costitutiva di diritti. Avendo ritenuto che la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 non potesse di per sé compromettere i diritti dei regimi pensionistici belgi, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, nel caso di specie, nulla ostava a che la Commissione procedesse a tale revoca, conformemente a quanto richiesto dal sig. Genette.

25

In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato, ai punti 137 e 138 della sentenza impugnata, le conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a presentare una nuova domanda di trasferimento al regime comunitario dei diritti che aveva maturato presso i regimi pensionistici belgi. Esso ha ritenuto che occorresse annullare anche tale rifiuto in quanto fondato sugli stessi motivi, viziati da errori di diritto, sui quali si basava il rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

Sulle impugnazioni

Procedimento

26

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 26 e il 29 marzo 2007, il Regno del Belgio, nella causa T-90/07 P, e la Commissione, nella causa T-99/07 P, hanno proposto le impugnazioni in esame.

27

Il 30 giugno 2007, nella causa T-90/07 P, e il 3 luglio 2007, nella causa T-99/07 P, il sig. Genette ha depositato le proprie comparse di risposta. Con lettere 3 maggio 2007, nella causa T-90/07 P, e 8 maggio 2007, nella causa T-99/07 P, la Commissione e il Regno del Belgio hanno rispettivamente rinunciato a depositare una comparsa di risposta.

28

Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2007, nella causa T-99/07 P, e il 17 luglio 2007, nella causa T-90/07 P, la Commissione e il Regno del Belgio hanno rispettivamente chiesto, conformemente all’art. 143 del regolamento di procedura, di poter depositare una replica. Con decisioni 25 e 30 luglio 2007, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha accolto tali domande, ma limitando l’oggetto delle repliche alle sole questioni di ricevibilità. Le repliche e le controrepliche sono state depositate entro i termini impartiti.

29

La fase scritta del procedimento si è conclusa il 27 dicembre 2007 nella causa T-99/07 P, e il 28 gennaio 2008, nella causa T-90/07 P.

30

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2008 la Commissione ha chiesto, conformemente all’art. 146 del regolamento di procedura, di essere sentita dal Tribunale per presentare oralmente le proprie osservazioni nella causa T-99/07 P. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008, il Regno del Belgio ha formulato analoga domanda nelle cause T-99/07 P e T-90/07 P. In queste stesse lettere il Regno del Belgio ha inoltre chiesto che le cause T-99/07 P e T-90/07 P fossero riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi degli artt. 50 e 144 del regolamento di procedura. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 febbraio e l’11 marzo 2008, la Commissione e il sig. Genette hanno presentato le rispettive osservazioni su tale richiesta di riunione.

31

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha deciso di passare alla fase orale nelle cause T-99/07 P e T-90/07 P. Con ordinanza 4 luglio 2008, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha disposto la riunione di tali cause ai fini della fase orale e della sentenza.

32

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste agli artt. 64 e 144 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a diversi quesiti scritti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini impartiti.

Conclusioni delle parti

33

Il Regno del Belgio chiede che il Tribunale voglia annullare la sentenza impugnata.

34

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare irricevibile il ricorso proposto dal sig. Genette dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

in subordine, dichiarare infondato tale ricorso;

decidere che essa e il sig. Genette sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al presente procedimento e a quello avviato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

35

Il sig. Genette chiede che il Tribunale voglia:

respingere le impugnazioni;

in subordine, accordargli quanto richiesto in primo grado;

condannare il Regno del Belgio e la Commissione alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

36

Il sig. Genette conclude, in via principale, per l’irricevibilità delle impugnazioni proposte dal Regno del Belgio e dalla Commissione in quanto con esse non si chiede, o non si chiede ritualmente, che vengano accolte, totalmente o parzialmente, l’una o l’altra delle conclusioni presentate in primo grado, conformemente ai requisiti dell’art. 139, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura.

37

Nella causa T-90/07 P il sig. Genette sostiene che il Regno del Belgio si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata. L’impugnazione sarebbe quindi priva di effetto utile, dato che, se fosse accolta, il Tribunale della funzione pubblica o il Tribunale non potrebbero accogliere, in mancanza di conclusioni in tal senso, la domanda del Regno del Belgio in primo grado, quale riprodotta al punto 32 della sentenza impugnata. Inoltre, non si potrebbe supplire a tale lacuna richiamandosi alle conclusioni della Commissione nella causa T-99/07 P, come propone il Regno del Belgio.

38

Nella causa T-99/07 P il sig. Genette sostiene che la Commissione non ha concluso ritualmente in ordine al seguito da dare alla controversia in caso di annullamento della sentenza impugnata da parte del Tribunale. Infatti, le conclusioni della Commissione dirette a far dichiarare irricevibile o, in subordine, infondato il ricorso proposto dal sig. Genette dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sarebbero irricevibili in quanto si tratterebbe di conclusioni nuove, che modificherebbero l’oggetto della controversia in primo grado. In assenza di conclusioni ricevibili della Commissione dirette a ottenere l’accoglimento delle sue conclusioni in primo grado, sarebbe superfluo e contrario alla buona amministrazione della giustizia che il Tribunale si pronunciasse sulle conclusioni di annullamento di tale istituzione e l’impugnazione proposta da quest’ultima andrebbe quindi dichiarata irricevibile.

39

Il Regno del Belgio e la Commissione chiedono il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. Genette nei confronti delle loro rispettive impugnazioni.

Giudizio del Tribunale

40

L’assenza, nelle impugnazioni in esame, di conclusioni dirette a ottenere l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, ai sensi dell’art. 139, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura, non giustifica il rigetto di tali impugnazioni in quanto irricevibili, dato che esse contengono conclusioni dei ricorrenti dirette a ottenere l’annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’art. 139, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento.

41

Infatti, in tali circostanze l’effetto utile dell’impugnazione è preservato in quanto il Tribunale, qualora accolga le conclusioni di annullamento dei ricorrenti, non porrà fine alla controversia, ma riposizionerà le parti nello stato in cui si trovavano prima della pronuncia della sentenza impugnata. Il giudice chiamato a statuire definitivamente sulla lite, sia esso il Tribunale della funzione pubblica o il Tribunale stesso, a seconda del modo in cui quest’ultimo avrà esercitato la facoltà conferitagli dall’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, dovrà prendere in considerazione le conclusioni presentate da tale parte in primo grado o per accoglierle, totalmente o parzialmente, oppure per respingerle, senza poter fondare tale rigetto sulla circostanza che tali conclusioni non sono state ribadite dinanzi ad esso (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 14 dicembre 2006, causa C-12/05 P, Meister/UAMI, punto 107).

42

Nel caso di specie è pacifico che il Regno del Belgio ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. Se il Tribunale accogliesse l’impugnazione e annullasse, in tutto o in parte, detta sentenza, il giudice chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla controversia dovrebbe prendere in considerazione le conclusioni presentate in primo grado, a sostegno della Commissione, dal Regno del Belgio.

43

Inoltre, a prescindere dalla questione se, come afferma il sig. Genette, la Commissione non abbia concluso, nell’ambito dell’impugnazione, nello stesso senso delle sue conclusioni in primo grado, è pacifico che essa ha validamente chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. Pertanto, qualora il Tribunale accolga l’impugnazione e annulli, in tutto o in parte, detta sentenza, il giudice chiamato a pronunciarsi nel merito in via definitiva dovrà tenere conto delle conclusioni presentate in primo grado dalla Commissione, ma escludendo i motivi dedotti per la prima volta, a sostegno di tali conclusioni, nell’ambito dell’impugnazione (v., per analogia, sentenza della Corte 1o giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59).

44

Pertanto, occorre respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dal sig. Genette nei confronti delle due impugnazioni in esame.

Nel merito

45

Nella causa T-90/07 P, il Regno del Belgio deduce quattro motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata. Il primo motivo verte, in via principale, sull’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 ai sensi della legge belga e, in subordine, su un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata. Il secondo motivo verte su errori di diritto che vizierebbero l’annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a presentare una nuova domanda di trasferimento. Il terzo motivo verte su errori di diritto che vizierebbero la constatazione della ricevibilità delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infine, il quarto motivo verte su una violazione del principio della certezza del diritto.

46

Nella causa T-99/07 P, la Commissione deduce quattro motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata. Il primo motivo riguarda il fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita, modificando l’oggetto della controversia. Il secondo motivo lamenta l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica e una violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo riguarda, in sostanza, un errore di diritto nella valutazione dell’effetto del consenso manifestato dal sig. Genette in merito alle proposte formulate dalla Commissione nelle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infine, il quarto motivo riguarda, in via principale, una violazione dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto, in subordine, una violazione delle norme applicabili alla revoca delle decisioni individuali costitutive di diritti, l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, una violazione del principio di tutela dei diritti della difesa e un errore di fatto nonché, in ulteriore subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

47

Il Tribunale ritiene che, nella specie, le esigenze di una buona amministrazione della giustizia giustifichino l’esame, anzitutto, del primo motivo dedotto dal Regno del Belgio nella causa T-90/07 P, che riguarda, in via principale, l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in base alla legge belga e, in subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata, nonché il primo motivo sollevato dalla Commissione nella causa T-99/07 P, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia.

Sul primo motivo sollevato dal Regno del Belgio nella causa T-90/07 P, concernente, in via principale, l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in base alla legge belga e, in subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata

— Argomenti delle parti

48

Il Regno del Belgio sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha oltrepassato i limiti della sua competenza per avere valutato la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004, e pertanto del ricorso proposto dinanzi ad esso, in base all’art. 9 della legge del 1991 e all’art. 194 della legge del 2006. Così facendo, esso avrebbe violato le regole di ripartizione delle competenze tra l’ordinamento giuridico comunitario e l’ordinamento giuridico belga.

49

Secondo il Regno del Belgio, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe inoltre commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 9 della legge del 1991, nella versione precedente all’entrata in vigore della legge (di modifica) del 2006, e dell’art. 194 di quest’ultima legge, per avere ritenuto, sul fondamento di tali disposizioni, che la domanda del 31 ottobre 2004 e, in definitiva, il ricorso proposto dinanzi ad esso fossero ricevibili. In ogni caso, la domanda del 31 ottobre 2004 avrebbe dovuto essere esaminata sulla base dell’art. 9 della legge del 1991, nella versione modificata dalla legge del 2006, dal quale risulterebbe espressamente che è possibile revocare una domanda di trasferimento solo in caso di cessazione anticipata dall’impiego del funzionario in questione, come previsto all’art. 77 dello Statuto.

50

Infine, il Regno del Belgio chiede il rigetto delle eccezioni di irricevibilità sollevate dal sig. Genette nei confronti del motivo in esame.

51

Il sig. Genette chiede, in via principale, il rigetto del motivo in quanto infondato nella parte in cui è sollevata un’eccezione di incompetenza e irricevibile, nonché, in ogni caso, in quanto infondato nella parte in cui è sollevata una censura concernente un errore di diritto.

52

L’eccezione di incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a interpretare il diritto belga sarebbe infondata in quanto il giudice comunitario è competente, secondo la giurisprudenza, a interpretare il diritto nazionale quando tale interpretazione influisca sull’applicazione di una norma dello Statuto e quindi sulla legittimità di una decisione della Commissione.

53

Quanto alla censura concernente un’errata interpretazione del diritto belga, il sig. Genette sostiene che tale censura è irricevibile in quanto riprenderebbe una censura già dedotta e respinta in primo grado. In subordine, egli afferma che detta censura dev’essere respinta in quanto infondata o, in ogni caso, inoperante. Essa sarebbe infondata in quanto, nella sentenza impugnata, l’art. 9 della legge del 1991 sarebbe stato interpretato conformemente ai principi comunitari applicabili in materia e tenendo conto delle intenzioni del legislatore belga. In ogni caso, essa sarebbe inoperante, dato che riguarderebbe solamente motivi esposti ad abundantiam nella sentenza impugnata, di cui lascerebbe intatta la motivazione principale.

— Giudizio del Tribunale

54

Con il primo motivo il Regno del Belgio critica, in sostanza, i punti 49 e 50 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, alla luce dell’art. 9 della legge del 1991, che, fino a quando la surrogazione non fosse divenuta effettiva, la revoca delle decisioni prese dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi avveniva di diritto su domanda dell’interessato e ha ritenuto che, nel caso di specie, il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati dal sig. Genette nei regimi pensionistici belgi sarebbe stato interamente revocato qualora fossero state del pari revocate le decisioni della Commissione 11 giugno e 26 agosto 2002. Come ha sottolineato il Regno del Belgio, tale osservazione formulata nella sentenza impugnata è stata essenziale nella valutazione del Tribunale della funzione pubblica relativa all’oggetto e, in definitiva, alla ricevibilità del ricorso diretto, in via principale, a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a revocare la propria domanda di trasferimento del 13 luglio 2001, dato che lo stesso annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a presentare una nuova domanda di trasferimento è solo una conseguenza dell’annullamento del rifiuto di revocare la detta domanda di trasferimento, come risulta dalla lettura combinata del punto 1 del dispositivo e del punto 138 della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, sulla base di tale osservazione il Tribunale della funzione pubblica ha ridefinito, nella sentenza impugnata, l’oggetto principale del ricorso di annullamento della decisione 25 gennaio 2005, individuandolo nell’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

55

Risulta dalle osservazioni criticate nell’ambito del motivo in esame che, per valutare l’oggetto e, in definitiva, la ricevibilità delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a revocare la sua domanda di trasferimento del 13 luglio 2001, il Tribunale della funzione pubblica ha implicitamente, ma necessariamente, rilevato nella sentenza impugnata che, per effetto di una decisione presa dalla Commissione a seguito della domanda del 31 ottobre 2004, le decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. Genette presso i regimi pensionistici belgi potevano essere revocate ex lege nell’ordinamento giuridico belga.

56

A questo proposito occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII del precedente Statuto, l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina le annualità che computa, secondo il proprio regime pensionistico, sulla base dell’ammontare dei diritti a pensione maturati da tale funzionario, prima di entrare in servizio presso detta istituzione, nei regimi pensionistici nazionali. Da questa disposizione risulta che il solo obbligo dell’istituzione comunitaria è quello di trasformare in annualità, da computare nel proprio regime pensionistico, l’ammontare dei diritti a pensione calcolato dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali nei quali il funzionario interessato aveva maturato diritti prima di entrare al servizio delle Comunità. Il calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione trasferibili è invece di esclusiva competenza degli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali interessati dal trasferimento (sentenza della Corte 9 novembre 1989, cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, Bonazzi-Bertottilli e a./Commissione, Racc. pag. 3599, punto 17). Spetta inoltre a ciascuno Stato membro scegliere e rendere operanti i mezzi concreti che consentano l’esercizio della facoltà attribuita ai funzionari comunitari di trasferire i diritti maturati nei regimi pensionistici nazionali al regime pensionistico comunitario (sentenza della Corte 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2393, punto 18).

57

Le decisioni, relative, da un lato, al calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione da trasferire e, dall’altro, alla conversione di tali diritti in annualità da prendere in considerazione nel regime pensionistico comunitario si collocano in ordinamenti giuridici differenti e ciascuna di esse è soggetta al sindacato giurisdizionale proprio di detti ordinamenti (sentenza Bonazzi-Bertottilli e a./Commissione, cit. al punto 56 supra, punto 19; sentenze del Tribunale 15 dicembre 1998, causa T-233/97, Bang-Hansen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-625 e II-1889, punto 39, e 18 marzo 2004, causa T-67/02, Radauer/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-89 e II-395, punto 31). Solo le autorità e i giudici nazionali sono competenti a conoscere delle domande o delle controversie relative a decisioni sul calcolo dei diritti maturati dai funzionari comunitari presso i regimi pensionistici nazionali e spetta ai funzionari interessati portare dette domande o controversie dinanzi a tali autorità e giudici, secondo le modalità previste dalle norme nazionali applicabili.

58

Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che, a seguito della domanda di trasferimento del 13 luglio 2001, gli organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi interessati, ossia l’Inasti e l’ONP, hanno adottato le decisioni relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. Genette nei regimi pensionistici belgi in conformità delle disposizioni della legge del 1991 applicabile all’epoca. Ammettendo che, come ha ritenuto il Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, la domanda del 31 ottobre 2004 fosse volta in particolare a ottenere la revoca, a norma dell’art. 9 della legge del 1991, delle decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. Genette nei regimi pensionistici belgi, detta domanda sollevava una questione rientrante nell’ambito dell’ordinamento giuridico belga e nella competenza esclusiva delle autorità o dei giudici belgi.

59

Rilevando che, per effetto di una decisione presa dalla Commissione a seguito della domanda del 31 ottobre 2004, le decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. Genette nei regimi pensionistici belgi potevano essere revocate ex lege nell’ordinamento giuridico belga in forza dell’art. 9 della legge del 1991, il Tribunale della funzione pubblica ha quindi travalicato i limiti della sua competenza.

60

Ne consegue che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non poteva rilevare, senza usurpare poteri riservati al Regno del Belgio, che, a norma dell’art. 9 della legge del 1991, le decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. Genette nei regimi pensionistici belgi sarebbero state revocate ex lege, su richiesta dell’interessato, nel caso in cui la Commissione avesse revocato le sue decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, per ridefinire l’oggetto principale della domanda di annullamento individuandolo nel rifiuto della Commissione di revocare queste ultime decisioni.

61

Occorre quindi accogliere il primo motivo sollevato dal Regno del Belgio nella causa T-90/07 P.

Sul primo motivo sollevato dalla Commissione nella causa T-99/07 P, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia

— Argomenti delle parti

62

La Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica, annullando il rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, ha statuito ultra petita. Risulterebbe esplicitamente dal ricorso depositato il 26 settembre 2005 e, in precedenza, dalla domanda del 31 ottobre 2004 e dal reclamo del 22 aprile 2005, che l’oggetto principale del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non era la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

63

Il sig. Genette chiede il rigetto del presente motivo in quanto, in via principale, irricevibile e, in subordine, infondato.

64

In via principale, il sig. Genette eccepisce l’irricevibilità del motivo in esame ai sensi dell’art. 139, n. 2, del regolamento di procedura, in quanto esso modificherebbe l’oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. In primo grado, la stessa Commissione avrebbe sostenuto che il ricorso aveva per oggetto l’annullamento del rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

65

In subordine, il sig. Genette sostiene che il motivo in esame è infondato sia in diritto che in fatto. Poiché il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio annullando la decisione 25 gennaio 2005, non si potrebbe ritenere che esso abbia oltrepassato i limiti oggettivi della controversia. Inoltre, l’oggetto attribuito dallo stesso sig. Genette al proprio ricorso in primo grado sarebbe irrilevante, dato che egli sarebbe stato mosso solo dalla preoccupazione di evitare che tale ricorso fosse dichiarato irricevibile. Del resto, in primo grado egli avrebbe sviluppato un argomento in subordine partendo dall’ipotesi che l’oggetto del suo ricorso fosse il rifiuto della Commissione di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infine, il giudice comunitario disporrebbe di un potere discrezionale per stabilire l’oggetto di un ricorso sulla base di un’analisi obiettiva del contenuto del ricorso, cosa che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe fatto nel caso di specie.

66

In ogni caso, il sig. Genette osserva che il Tribunale della funzione pubblica doveva esaminare d’ufficio e in maniera obiettiva le questioni di ricevibilità, di ordine pubblico, poste dal ricorso e che il suo esame a tale riguardo non era limitato agli argomenti delle parti. Esso avrebbe quindi valutato autonomamente, nel caso di specie, l’oggetto del ricorso.

— Giudizio del Tribunale

67

Occorre anzitutto esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. Genette e relativa, in sostanza, al fatto che, con il motivo in esame, la Commissione cercherebbe di investire il Tribunale di una controversia più ampia rispetto a quella di cui ha dovuto conoscere il Tribunale della funzione pubblica.

68

Risulta dall’art. 225 A CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza del Tribunale 10 marzo 2008, causa T-233/07 P, Lebedef-Caponi/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 24 e 25; sentenza del Tribunale 12 marzo 2008, causa T-107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 26 e 27).

69

Con il primo motivo, la Commissione afferma che l’annullamento disposto dal Tribunale della funzione pubblica travalica quello richiesto dal sig. Genette nel ricorso. Quand’anche la Commissione avesse modificato la propria posizione in merito all’oggetto della controversia, non si può affermare che tale motivo, che mira in sostanza a contestare l’identificazione dell’oggetto del ricorso operata dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, ha l’effetto di investire il Tribunale di una controversia più ampia rispetto a quella di cui ha dovuto conoscere il Tribunale della funzione pubblica. Peraltro, detto motivo soddisfa le condizioni di ricevibilità poste dal regolamento di procedura e va quindi considerato ricevibile.

70

Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. Genette.

71

Per quanto riguarda la fondatezza del motivo in esame, si deve ricordare, preliminarmente, che a norma dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica conformemente all’art. 7, n. 1, dell’allegato I del medesimo Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve, specificamente, contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il ricorso costituisce pertanto l’atto introduttivo del giudizio nel quale il ricorrente è tenuto a definire l’oggetto della controversia (v., per analogia, sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3, e 6 aprile 2000, causa C-256/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2487, punto 31; ordinanza della Corte 8 novembre 2007, causa C-242/07 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-9757, punto 41).

72

Del resto, poiché il giudice comunitario adito con un ricorso d’annullamento non può statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (v. sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I-5363, punto 52, e giurisprudenza ivi citata).

73

A tale riguardo si deve rilevare che, come risulta dai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, il sig. Genette ha sostenuto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che «l’oggetto della sua domanda non [era] la revoca [delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002], bensì il fatto che la Commissione lo autorizz[asse] a revocare la sua domanda (…) di trasferimento [del 13 luglio 2001]», e che «[l]e decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 [sarebbero rimaste] invariate anche se la Commissione [avesse accolto] la sua domanda». Inoltre, come risulta dal punto 41 della sentenza impugnata, lo stesso sig. Genette ha sostenuto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 non era prospettabile in quella fase e che in ogni caso sarebbe stata possibile solo alla condizione, non ancora verificatasi, che le autorità belghe, eventualmente in seguito a un ricorso dinanzi ai giudici belgi, adottassero, in forza della legge del 2003, nuove decisioni in ordine agli importi da trasferire al regime pensionistico comunitario. Pertanto, il sig. Genette ha sostenuto in primo grado che la sua domanda di annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzarlo a ritirare la domanda di trasferimento del 13 luglio 2001 non poteva essere considerata diretta a ottenere l’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.

74

Pertanto, si deve concludere che il Tribunale della funzione pubblica non poteva ridefinire, come ha fatto al punto 50 della sentenza impugnata, l’oggetto principale del ricorso individuandolo nell’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 (v., per analogia, sentenza della Corte 29 novembre 2007, causa C-176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, punto 25).

75

La Commissione sostiene quindi giustamente che il Tribunale della funzione pubblica ha statuito ultra petita procedendo nel caso di specie, come risulta dalla lettura combinata del punto 1 del dispositivo e del punto 136 della motivazione della sentenza impugnata, all’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 contenuto nella decisione 25 gennaio 2005.

76

Pertanto, occorre accogliere il primo motivo dedotto dalla Commissione nella causa T-99/07 P.

77

Dalle osservazioni che precedono risulta che il Tribunale della funzione pubblica non poteva, senza usurpare poteri riservati al Regno del Belgio o statuire ultra petita, ridefinire l’oggetto principale del ricorso proposto dal sig. Genette individuandolo nell’annullamento del rifiuto della Commissione di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata nella parte in cui opera tale riqualificazione.

78

Inoltre, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia di cui era investito, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il rifiuto della Commissione di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 contenuto nella decisione 25 gennaio 2005. Infine, poiché l’annullamento del rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a presentare una nuova domanda di trasferimento è solamente una conseguenza dell’annullamento del rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 (v. supra, punto 54), occorre altresì annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il rifiuto della Commissione di autorizzare il sig. Genette a presentare una nuova domanda di trasferimento contenuto nella decisione 25 gennaio 2005.

79

Risulta da quanto precede che la sentenza impugnata dev’essere annullata in toto.

Sul ricorso in primo grado

80

Conformemente all’art. 13, n. 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale, in caso di annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, può statuire esso stesso sulla controversia quando quest’ultima è matura per la decisione.

81

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie. Infatti, il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.

Argomenti delle parti

82

Nella causa T-99/07 P la Commissione invita il Tribunale, nel caso in cui annulli la sentenza impugnata e decida di statuire esso stesso sulla controversia, a dichiarare irricevibile il ricorso in quanto la domanda del 31 ottobre 2004, nella parte in cui è diretta a ottenere che il sig. Genette venga autorizzato a revocare la sua domanda di trasferimento del 13 luglio 2001, è priva di oggetto, data l’assenza nello Statuto di un fondamento giuridico per concedere tale autorizzazione. Neppure l’art. 9 della legge del 1991 potrebbe fornire un fondamento giuridico all’autorizzazione richiesta, dato che lo Statuto non la contemplerebbe. Infatti, la portata delle disposizioni statutarie non potrebbe dipendere dal contenuto della legge nazionale. La decisione 25 gennaio 2005 non potrebbe quindi essere considerata un atto pregiudizievole per il sig. Genette e tale da far sorgere, a favore di quest’ultimo, un diritto di ricorso. In subordine, la Commissione sostiene che il ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

83

In primo grado la Commissione, a sostegno della quale era intervenuto il Regno del Belgio, ha chiesto altresì che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e, in subordine, infondato. Le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a sostegno di tale domanda erano fondate sulla tardività del deposito dell’atto introduttivo del giudizio rispetto al termine previsto dall’art. 91, n. 3, dello Statuto, nonché sull’irricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in ragione dell’irrevocabilità delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, dell’assenza di un fatto nuovo tale da giustificare detta domanda e della presentazione tardiva di quest’ultima rispetto all’esigenza del rispetto di un termine ragionevole.

84

Il sig. Genette sostiene che la Commissione, anziché chiedere l’accoglimento delle proprie conclusioni in primo grado, sviluppa conclusioni nuove dinanzi al Tribunale. Essa solleverebbe in particolare un motivo nuovo, fondato sulla propria incompetenza a conoscere della domanda del 31 ottobre 2004. Tale motivo si baserebbe su una nuova definizione dell’oggetto della controversia che non sarebbe più, come la Commissione ha sostenuto in primo grado, la revoca delle sue decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, bensì la revoca della domanda di trasferimento del 13 luglio 2001. Anche ammettendo che non fosse nuovo, tale motivo andrebbe dichiarato irricevibile, in quanto sarebbe stato formulato in maniera ambigua nell’impugnazione.

85

In primo grado, peraltro, il sig. Genette ha concluso per la ricevibilità del ricorso e, pertanto, per il rigetto delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.

Giudizio del Tribunale

86

Poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico, spetta al giudice comunitario, in caso di necessità, esaminarle d’ufficio (sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-587/93, Ortega Urretavizcaya/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-349 e II-1027, punto 25, e 29 gennaio 1998, causa T-157/96, Affatato/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-41 e II-97, punto 21; ordinanze del Tribunale 20 agosto 1998, causa T-132/97, Collins/Comitato delle regioni, Racc. PI pagg. I-A-469 e II-1379, punto 12, e 15 dicembre 1998, causa T-25/98, de Compte/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-629 e II-1903, punto 38). Il suo controllo non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti (v. sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-99/95, Stott/Commissione, Racc. pag. II-2227, punto 22, e 8 gennaio 2003, cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Hirsch/BCE, Racc. PI pagg. I-A-1 e II-27, punto 16, e giurisprudenza ivi citata).

87

Gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso alla condizione che esso venga proposto contro un atto che rechi pregiudizio. Possono essere considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati (sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, Racc. pag. 389, punto 6; sentenza Affatato/Commissione, cit. al punto 86 supra, punto 21). Risulta peraltro dalla giurisprudenza che il rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di dare seguito a una domanda presentata da un funzionario ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto non può costituire un atto pregiudizievole quando l’APN non sia competente a prendere i provvedimenti ad essa richiesti (sentenza del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-35/98, Hecq e SFIE/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-11 e II-41, punto 30).

88

Nel caso di specie, poiché la domanda del 31 ottobre 2004 è stata presentata sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, il Tribunale ritiene che occorra verificare d’ufficio se le decisioni impugnate nell’ambito del ricorso, ossia la decisione 25 gennaio 2005 e la decisione 10 giugno 2005, possano recare pregiudizio al sig. Genette ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

89

In via preliminare, si deve ricordare che l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto, oltre che essere destinato a consentire un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello comunitario, è volto ad ottenere che i diritti maturati dai funzionari comunitari in uno Stato membro, nonostante il loro carattere eventualmente limitato, o anche condizionato o futuro, oppure la loro insufficienza per consentire l’immediato godimento della pensione, possano essere conservati a vantaggio del funzionario ed essere presi in considerazione dal regime pensionistico cui l’interessato è sottoposto alla fine della sua attività lavorativa, nella fattispecie dal regime pensionistico comunitario (sentenza Commissione/Belgio, cit. al punto 56 supra, punto 12).

90

Queste considerazioni dimostrano che, parlando di «facoltà», l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto intende attribuire ai funzionari comunitari un diritto il cui esercizio dipende soltanto dalla loro scelta (sentenza Commissione/Belgio, cit. al punto 56 supra, punto 13).

91

Nel caso di specie il sig. Genette si è avvalso della facoltà prevista all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto, presentando, sulla base della legge del 1991, la domanda di trasferimento del 13 luglio 2001. Di conseguenza, gli organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi interessati, ossia l’Inasti e l’ONP, da una parte, e la Commissione, dall’altra, hanno agito in modo coordinato allo scopo, i primi, di adottare, secondo le modalità previste a tale riguardo dalla legge del 1991, decisioni relative al calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione maturati dal sig. Genette presso i regimi pensionistici belgi e, la seconda, di adottare, conformemente all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto e alle sue disposizioni generali di esecuzione, le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 che hanno trasformato tale ammontare in annualità da computare nel regime pensionistico comunitario, in funzione dell’età alla quale il sig. Genette inizierebbe a percepire detta pensione e del soddisfacimento di determinate condizioni ulteriori. Tali decisioni hanno avuto il duplice effetto di conservare a vantaggio del sig. Genette, nell’ordinamento giuridico belga, l’ammontare dei diritti da lui maturati nei regimi pensionistici belgi e di garantire, nell’ordinamento giuridico comunitario, e previo soddisfacimento di determinate condizioni ulteriori, la presa in considerazione di detti diritti nel regime pensionistico comunitario, in funzione dell’età alla quale il sig. Genette inizierebbe a percepire tale pensione.

92

Risulta dal tenore letterale della domanda del 31 ottobre 2004 che quest’ultima si fonda sull’asserita illegittimità della legge del 1991, «poiché, secondo il [sig. Genette], il sistema di surrogazione previsto da [quest’ultima] legge (…) è discriminatorio e contrario all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII [del precedente] Statuto», e sul fatto che, «[e]ssendo il sistema di surrogazione previsto dalla legge [del 1991] contrario sia all’art. 11, n. 2, [del precedente] Statuto, sia al principio della parità di trattamento, [né] la “somma da trasferire” per quanto riguarda il sig. Genette, calcolata dall’Inasti il 3 gennaio 2002 e dall’ONP il 13 febbraio 2002, [né] le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sul numero di annualità complementari da prendere in considerazione su tale base erano (…) corrett[e]». Infatti, è «[in] tali circostanze» che, secondo la domanda del 31 ottobre 2004, «la Commissione [doveva] decidere di prestare il proprio assenso a che [il sig. Genette] chiedesse all’amministrazione belga, sul fondamento dell’art. 9 della legge [del] 1991, la revoca della domanda [di trasferimento del] 13 luglio 2001 sulla base di tale legge, e ne presentasse una nuova sul fondamento dell’art. [4, n. 1,] della legge [del] 2003».

93

La domanda del 31 ottobre 2004 era quindi fondata su una contestazione dell’applicazione da parte dell’Inasti e dell’ONP della legge del 1991 al fine di calcolare l’ammontare dei diritti maturati dal sig. Genette presso i regimi pensionistici belgi. Orbene, secondo la giurisprudenza richiamata al precedente punto 57, tale contestazione, che riguardava l’applicazione della legge nazionale da parte degli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali, rientra, conformemente al principio di ripartizione delle competenze che discende dall’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII del precedente Statuto, nell’ordinamento giuridico nazionale e quindi nella competenza esclusiva delle autorità o dei giudici nazionali, e il ricorso proposto dinanzi a questi ultimi può, se del caso, dar luogo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 CE.

94

L’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII del precedente Statuto priva quindi la Commissione di qualsiasi competenza a conoscere di una contestazione relativa in sostanza all’applicazione da parte dell’Inasti e dell’ONP della legge del 1991 al caso del sig. Genette e, pertanto, ad autorizzare quest’ultimo a chiedere ai suddetti organismi di revocare le decisioni già adottate sul fondamento della legge del 1991 e di adottarne di nuove sul fondamento della legge del 2003.

95

Non si può quindi ritenere che la Commissione, respingendo con la decisione 25 gennaio 2005 e la decisione 10 giugno 2005 la domanda del 31 ottobre 2004, abbia adottato un atto che incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica e statutaria del sig. Genette.

96

Ne consegue che il rigetto della domanda del 31 ottobre 2004 contenuto sia nella decisione 25 gennaio 2005 che nella decisione 10 giugno 2005 non può essere considerato un atto che arreca pregiudizio al sig. Genette ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

97

Pertanto, e senza che occorra statuire sulla ricevibilità dell’argomento della Commissione presentato al precedente punto 82 o sulla fondatezza delle eccezioni di irricevibilità menzionate al precedente punto 83, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile nella parte diretta contro il rigetto della domanda del 31 ottobre 2004, contenuto sia nella decisione 25 gennaio 2005 che nella decisione 10 giugno 2005.

98

Poiché, in risposta ai quesiti del Tribunale e in udienza, il sig. Genette ha sostenuto che il suo ricorso era parimenti diretto contro il rigetto di una domanda volta a ottenere l’assistenza della Commissione, conformemente all’art. 24 dello Statuto, formulata implicitamente nella domanda del 31 ottobre 2004, si deve rilevare che una domanda presentata sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dev’essere sufficientemente esplicita e precisa per consentire alla Commissione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare.

99

Nel caso di specie, come ha osservato la Commissione in udienza, la domanda del 31 ottobre 2004 non contiene alcun elemento esplicito e preciso che consenta di interpretarla, pur con spirito di apertura, nel senso che mira a ottenere l’assistenza della Commissione conformemente all’art. 24 dello Statuto. Pertanto, la decisione 25 gennaio 2005 non può, essa stessa, essere interpretata come un rigetto implicito di una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto.

100

Poiché, secondo il sig. Genette, dal reclamo del 22 aprile 2005 risulta che la Commissione si è astenuta dall’adottare un provvedimento imposto dallo Statuto, omettendo di accordargli d’ufficio la propria assistenza per agire dinanzi all’autorità amministrativa o giudiziaria belga, va rilevato che un’omissione da parte dell’istituzione di prestazioni di assistenza a propri funzionari o agenti ai sensi dell’art. 24 dello Statuto costituisce un atto pregiudizievole ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto solo se l’obbligo di assistenza grava sull’istituzione a prescindere da qualsiasi domanda dei suoi funzionari o agenti.

101

Orbene, secondo la giurisprudenza, in linea di principio spetta al funzionario interessato presentare una domanda di assistenza all’istituzione da cui dipende e solo circostanze eccezionali possono obbligare l’istituzione comunitaria a fornire specifica assistenza, di propria iniziativa, senza la previa domanda dell’interessato (sentenza della Corte 12 giugno 1986, causa 229/84, Sommerlatte/Commissione, Racc. pag. 1805, punto 20).

102

Nel caso di specie non emerge dagli atti alcuna circostanza eccezionale, e in particolare nessuna assistenza accordata individualmente a funzionari che si trovassero in una situazione equiparabile a quella del sig. Genette, tale da giustificare il fatto che la Commissione adottasse nei confronti di quest’ultimo, di propria iniziativa, una misura di assistenza (v., in tal senso, sentenza Sommerlatte/Commissione, cit. al punto 101 supra, punti 21 e 22).

103

Ne consegue che l’omissione della Commissione non costituisce nella fattispecie un atto pregiudizievole ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

104

Occorre tuttavia tenere conto della circostanza che il sig. Genette ha espressamente proposto, contemporaneamente al reclamo del 22 aprile 2005, una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto diretta a ottenere che la Commissione «[d]ecida di accordargli la propria assistenza economica e tecnica per qualsiasi azione dinanzi alle autorità amministrativa e giudiziaria belghe diretta a contestare la conformità al diritto comunitario delle decisioni adottate nei suoi confronti dalle autorità belghe sul fondamento della legge belga 21 maggio 1991». Tale domanda è stata espressamente respinta dalla Commissione nella decisione 10 giugno 2005, che costituisce a tale riguardo un atto pregiudizievole.

105

Secondo una giurisprudenza costante, ogni ricorso contro un atto arrecante pregiudizio adottato dall’APN dev’essere, di regola, obbligatoriamente preceduto da un reclamo precontenzioso che costituisca oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto. Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, in quanto prematuro, a norma dell’art. 91, n. 2, dello Statuto (ordinanza della Corte 23 settembre 1986, causa 130/86, Du Besset/Consiglio, Racc. pag. 2619, punto 7; sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, cause riunite T-47/89 e T-82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-231, punto 32, e ordinanza del Tribunale 4 dicembre 1991, causa T-78/91, Moat e TAO/AFI/Commissione, Racc. pag. II-1387, punto 3).

106

Poiché si tratta, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 86, di un motivo di ordine pubblico, il giudice comunitario deve esaminarlo d’ufficio.

107

Nel caso di specie, anche ammettendo che il ricorso sia parimenti diretto contro il rigetto della domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto presentata dal sig. Genette con il reclamo del 22 aprile 2005, esso non è stato preceduto, in questo senso, dal previo reclamo amministrativo richiesto dall’art. 91, n. 2.

108

Ne consegue che il ricorso deve, in ogni caso, essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

109

Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, quest’ultimo statuisce sulle spese.

110

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

111

Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni proposte dalle istituzioni ai sensi degli artt. 144 e 148, secondo comma, del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano, in linea di principio, a carico di queste.

112

Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica nel caso di specie, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

113

Pertanto, il sig. Genette sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento. La Commissione sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento. Il Regno del Belgio, intervenuto nella causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e che non ha chiesto la condanna del sig. Genette alle spese nel presente procedimento, sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 16 gennaio 2007, causa F 92/05, Genette/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.

 

2)

Il ricorso proposto dal sig. Genette dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F 92/05 è dichiarato irricevibile.

 

3)

Il sig. Genette sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

 

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

 

5)

Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

 

Jaeger

Tiili

Martins Ribeiro

Czúcz

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2008.

Firme

Indice

 

Contesto normativo

 

Fatti all’origine della controversia

 

Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

 

Sulle impugnazioni

 

Procedimento

 

Conclusioni delle parti

 

Sulla ricevibilità

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Nel merito

 

Sul primo motivo sollevato dal Regno del Belgio nella causa T-90/07 P, concernente, in via principale, l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in base alla legge belga e, in subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata

 

— Argomenti delle parti

 

— Giudizio del Tribunale

 

Sul primo motivo sollevato dalla Commissione nella causa T-99/07 P, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia

 

— Argomenti delle parti

 

— Giudizio del Tribunale

 

Sul ricorso in primo grado

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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