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Document 62007TA0235

Causa T-235/07: Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — Bavaria/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato olandese della birra — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Prova della violazione — Accesso agli atti — Ammende — Principio della parità di trattamento — Termine ragionevole» )

GU C 226 del 30.7.2011, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/23


Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 — Bavaria/Commissione

(Causa T-235/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese della birra - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Prova della violazione - Accesso agli atti - Ammende - Principio della parità di trattamento - Termine ragionevole)

2011/C 226/45

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bavaria NV (Lieshout, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente O. Brouwer, D. Mes, A. Stoffer, poi O. Brouwer, A. Stoffer e P. Schepens, avvocati)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, poi A. Bouquet e S. Noë, agenti, assistiti da M. Slotboom, avvocato)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 CE (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

L’art. 1 della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 CE (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) è annullato nella parte in cui la Commissione europea ha ivi accertato che la Bavaria NV aveva partecipato ad un'infrazione consistente nel coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai consumatori individuali nel segmento «horeca» ai Paesi Bassi.

2)

L'importo dell'ammenda inflitta alla Bavaria all’art. 3, lett. c), della decisione C(2007) 1697 è fissato in EUR 20 712 375.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Bavaria sopporterà i due terzi delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

5)

La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Bavaria.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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