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Document 62007FJ0019
Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 29 November 2007. # Georgi Kerelov v Commission of the European Communities. # Public service - Open competition. # Case F-19/07.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 novembre 2007.
Georgi Kerelov contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Concorso generale.
Causa F-19/07.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 novembre 2007.
Georgi Kerelov contro Commissione delle Comunità europee.
Pubblico impiego - Concorso generale.
Causa F-19/07.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 I-A-1-00399; II-A-1-02227
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:212
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)
29 novembre 2007
Causa F‑19/07
Georgi Kerelov
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Concorso generale – Commissione giudicatrice – Contatto con i membri della commissione giudicatrice – Esclusione dal concorso – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Kerelov chiede l’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/43/06, rispettivamente in data 6 dicembre 2006 e 2 febbraio 2007, di non iscriverlo nell’elenco di riserva del detto concorso e di escluderlo da quest’ultimo, nonché la condanna della Commissione a versargli un risarcimento forfettario valutato ex aequo et bono in EUR 120 491,28.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Funzionari – Ricorso – Motivi
2. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Decisione di esclusione di un candidato
(Statuto dei funzionari, art. 30)
1. Nell’ambito di un ricorso in cui viene contestata la legittimità della decisione di escludere un candidato da un concorso in quanto ha violato le clausole del bando di concorso prendendo contatto con i membri della commissione giudicatrice, spetta all’interessato, in presenza di elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti a conferma di tale fatto, fornire la prova contraria o, quanto meno, fornire una spiegazione o una giustificazione tale da mettere in discussione la verosimiglianza del fatto asserito, al fine di consentire al Tribunale di formulare la sua decisione.
(v. punto 34)
Riferimento:
Corte: 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 79)
2. La commissione giudicatrice di un concorso, che ha il potere di redigere l’elenco degli idonei ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, è competente ad accertare il comportamento irregolare di un candidato e ad escluderlo dal concorso conformemente alle clausole del bando di concorso. Al riguardo, la circostanza che la decisione formale di esclusione del candidato sia stata comunicata a quest’ultimo solo dopo la pubblicazione dell’elenco di riserva contenente per errore il nome dell’interessato non è tale da rendere irregolare la detta decisione, in mancanza di qualsiasi termine perentorio al riguardo, previsto dalle disposizioni statutarie applicabili, e di qualsiasi inosservanza del principio di buona amministrazione che possa per questo motivo essere contestata all’istituzione.
(v. punto 37)