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Document 62007CN0563
Case C-563/07: Action brought on 20 December 2007 — Commission of the European Communities v Republic of Malta
Causa C-563/07: Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
Causa C-563/07: Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
GU C 51 del 23.2.2008, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/37 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-563/07)
(2008/C 51/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. U. Wölker e D. Lawunmi, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, non avendo comunicato le informazioni necessarie per adempiere alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1) a Malta, in combinato disposto con gli artt. 2-7 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 166/2005/CE, che stabilisce delle regole per attuare la decisione 280/2005/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 3, n. 1, della decisione. |
Motivi e principali argomenti
Secondo l'art. 3, n. 1, della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, alcune informazioni riguardanti le emissioni di gas ad effetto serra, per la valutazione dei progressi effettivi e per consentire la preparazione di relazioni annuali da parte della Comunità, secondo gli obblighi assunti in base alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto.
In considerazione del fatto che la Repubblica di Malta non ha comunicato alla Commissione le informazioni che era tenuta a fornire entro il 15 gennaio 2006, la Commissione deve dichiarare che le autorità maltesi non hanno adempiuto ai loro obblighi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della decisione.
(1) GU L 49, pag. 1.