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Document 62007CN0529

    Causa C-529/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 28 novembre 2007 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH

    GU C 37 del 9.2.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 28 novembre 2007 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH

    (Causa C-529/07)

    (2008/C 37/17)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    Convenuta: Franz Hauswirth GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che il richiedente di un marchio comunitario abbia agito in malafede, qualora al momento del deposito della domanda egli sapesse che un concorrente utilizzava (perlomeno) in uno Stato membro un segno identico o simile e confondibile per prodotti o servizi identici o simili e abbia presentato la domanda di registrazione del marchio per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il segno.

    2)

    In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

    Se si deve ritenere che il richiedente abbia agito in malafede qualora abbia presentato la domanda di registrazione per far sì che un concorrente non possa più utilizzare il segno, pur sapendo o dovendo sapere, al momento del deposito della domanda, che, grazie all'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e confondibili, il concorrente ha già acquisito una «notevole importanza commerciale».

    3)

    In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o 2):

    Se si debba negare la malafede allorché, per il suo segno, il richiedente abbia già acquisito notorietà commerciale e, quindi, tutela secondo le norme in materia di concorrenza sleale.


    (1)  GU L 11, pag. 1.


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