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Document 62007CN0519
Case C-519/07 P: Appeal brought on 22 November 2007 by Commission of the European Communities against the judgment delivered on 12 September 2007 by the Court of First Instance (Second Chamber) in Case T-348/03 Koninklijke Friesland Foods NV (formerly Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV) v Commission of the European Communities
Causa C-519/07 P: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 , causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commissione delle Comunità europee
Causa C-519/07 P: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007 , causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commissione delle Comunità europee
GU C 37 del 9.2.2008, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/9 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-519/07 P)
(2008/C 37/11)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e S. Noë, in qualità di agenti)
Altra parte nel procedimento: Koninklijke Friesland Foods NV, già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso di annullamento della decisione (1) e condannare la Koninklijke Friesland Foods NV (KFF) alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale [e] della presente impugnazione; |
— |
in subordine: annullare la sentenza impugnata in quanto essa concede diritti ad operatori di mercato diversi dalla Koninklijke Friesland Foods NV, i quali l'11 luglio 2001 avevano presentato una domanda di ammissione al regime di aiuto in questione presso l'amministrazione tributaria olandese, e respingere il ricorso di annullamento della decisione in quanto diretto a riconoscere diritti ad operatori di mercato diversi dalla KFF i quali, l'11 luglio 2001, avevano presentato una domanda di ammissione al regime di aiuto in questione presso l'amministrazione tributaria olandese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario:
i) |
nel giudicare che la KFF abbia un interesse ad agire poiché, qualora il ricorso fosse accolto, essa potrebbe far prendere in esame talune sue pretese nei confronti delle autorità olandesi relativamente al regime cfa (v. sentenza impugnata, punti 58-73); |
ii) |
nel giudicare che la KFF sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa (v. sentenza impugnata, punti 93-101); |
iii) |
nell'annullare la decisione sulla base di fatti che non erano noti alla Commissione e nemmeno dovevano necessariamente esserlo al momento in cui quest'ultima ha adottato la decisione, vale a dire la situazione concreta della KFF (v. sentenza impugnata, punti 141-143); |
iv) |
prima parte: nel considerare manifestamente a torto un elemento, che è di rilevanza essenziale per il ragionamento del Tribunale, come non contestato e dunque provato (affermando a torto che la Commissione non avrebbe formulato obiezioni avverso il fatto che la ricorrente avrebbe adottato misure contabili e decisioni di carattere economico e finanziario che non potevano essere modificate entro quindici mesi, sentenza impugnata, in particolare punto 137); seconda parte: nel giudicare che un'impresa che aveva presentato solamente una domanda per essere ammessa ad un regime di aiuti possa avanzare pretese di legittimo affidamento (v. sentenza impugnata, punti 125-140); |
v) |
nel ritenere che la KFF possa a ragione invocare il principio della parità di trattamento (v. sentenza impugnata, punti 149 e 150); |
vi) |
in subordine: nell'annullare la sentenza impugnata in quanto attribuisce diritti ad operatori di mercato diversi dalla KFF (v. sentenza impugnata, punto 1). |
(1) Decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180, pag. 52).