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Document 62007CJ0082
Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 March 2008.#Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones v Administración del Estado.#Reference for a preliminary ruling: Tribunal Supremo - Spain.#Electronic communications - Networks and services - Articles 3(2) and 10(1) of Directive 2002/21/EC (Framework Directive) - National numbering plans - Specific regulatory authority.#Case C-82/07.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 marzo 2008.
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones contro Administración del Estado.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Supremo - Spagna.
Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Piani nazionali di numerazione - Autorità di regolamentazione specifica.
Causa C-82/07.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 marzo 2008.
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones contro Administración del Estado.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Supremo - Spagna.
Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Piani nazionali di numerazione - Autorità di regolamentazione specifica.
Causa C-82/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-01265
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:143
*A9* Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 3ª, auto de 23/01/2007 (61/2005)
- JURIFAST
*P1* Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 3ª, sentencia de 10/03/2009 (61/2005)
- JURIFAST
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
6 marzo 2008 ( *1 )
«Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Piani nazionali di numerazione — Autorità di regolamentazione specifica»
Nel procedimento C-82/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) con decisione 23 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2007, nella causa tra
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
e
Administración del Estado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dal sig. F. Ramos Cea, procurador, e dal sig. M. Sánchez Blanco, abogado; |
— |
per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente; |
— |
per il governo belga, inizialmente dalla sig.ra A. Hubert, successivamente dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agenti; |
— |
per il governo ellenico, dal sig. S. Spyropoulos, nonché dalle sig.re I. Pouli e S. Trekli, in qualità di agenti; |
— |
per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato; |
— |
per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti; |
— |
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Vidal Puig, in qualità di agente, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»), letti in combinato disposto con l’undicesimo ‘considerando’ di quest’ultima. |
2 |
Tale domanda è stata formulata nell’ambito di un ricorso presentato dalla Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (in prosieguo: la «CMT») con cui essa chiede l’annullamento totale o parziale del Real Decreto 2296/2004 por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración (regio decreto 10 dicembre 2004, n. 2296, recante approvazione del regolamento su mercati di comunicazioni elettroniche, accesso alle reti e numerazione) (BOE n. 314 del 30 dicembre 2004, pag. 42372), nonché di taluni paragrafi del piano nazionale di numerazione telefonica ivi allegato in quanto contrari alla Ley General 32/2003 de Telecomunicaciones (legge generale 3 novembre 2003, n. 32, sulle telecomunicazioni) (BOE n. 264 del 4 novembre 2004, pag. 38890; in prosieguo: la «LGT»), che ha recepito nel diritto nazionale la direttiva quadro. |
Contesto normativo comunitario
La normativa comunitaria
3 |
L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva quadro così dispone: «In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell’articolo 295 del Trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati». |
4 |
Il ventesimo ‘considerando’ di tale direttiva stabilisce che: «L’accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d’origine per l’indirizzamento di rete. (…)». |
5 |
L’art. 2, lett. g), della direttiva quadro definisce «l’autorità nazionale di regolamentazione» come «l’organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate da tale direttiva e dalle direttive particolari». |
6 |
Ai sensi dell’art. 2, lett. m), della direttiva di cui trattasi, la «fornitura di una rete di comunicazione elettronica» è definita come la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete. |
7 |
L’art. 3 della direttiva quadro, intitolato «Autorità nazionali di regolamentazione», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente. 2. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente. 4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un’autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile. (…) 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive». |
8 |
L’art. 10, n. 1, della direttiva quadro, intitolato «Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento», è così formulato: «Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione delle risorse nazionali di numerazione». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 |
Il 9 dicembre 2005, la CMT ha proposto, dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione spagnola), un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento e la cessazione degli effetti degli artt. 27, nn. 1 e 3, 28, n. 2, 34, 36, 38, 40, nn. 1 e 3, 49 e 55 del regio decreto n. 2296/2004 nonché dei paragrafi 5.4 e 10.1 del Piano Nazionale di Numerazione Telefonica ivi allegato, in quanto contrari alle disposizioni della LGT. |
10 |
La CMT ha fatto valere che le disposizioni di cui trattasi non rispetterebbero la ripartizione di competenze in materia di gestione delle risorse di numerazione stabilite agli artt. 16 e 48 della LGT. Infatti, la competenza residuale del Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio in detta materia, prevista dalle precedenti disposizioni di legge e da quelle della LGT, sarebbe stata precisata a tal punto dalle disposizioni del regio decreto n. 2296/2004 che le funzioni della CMT si ridurrebbero ad una mera esecuzione delle decisioni adottate da detto Ministero. La CMT ha inoltre sostenuto che il regio decreto in parola integra un abuso sulla LGT, con violazione dei principi di legittimità, gerarchia delle norme e certezza del diritto, e che viola l’art. 10, n. 1, della direttiva quadro. |
11 |
Con ordinanza 23 gennaio 2007, il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
12 |
Preliminarmente, occorre considerare che, secondo il primo ‘considerando’ della direttiva quadro, il nuovo contesto normativo delle telecomunicazioni, vale a dire le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), e 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), è stato adottato quando il quadro normativo precedente aveva consentito di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza. |
13 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva quadro secondo cui, in conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza della o delle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: la o le «autorità di regolamentazione») in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni. |
14 |
L’art. 3, n. 2, della direttiva quadro precisa le modalità che devono consentire di garantire l’indipendenza delle autorità di regolamentazione, prevedendo che siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Quando gli Stati membri mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, essi sono tenuti a provvedere in particolare alla piena ed effettiva separazione strutturale della funzione di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese. |
15 |
Per quanto riguarda le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione, occorre innanzi tutto precisare che esse non rientrano nelle funzioni svolte da organismi che assicurano la fornitura di servizi e/o di reti, come quest’ultima è definita all’art. 2, lett. m), della direttiva quadro. Esse, pertanto, devono essere considerate non già «funzioni operative» ai sensi dell’undicesimo ‘considerando’ della citata direttiva, ma «funzioni di regolamentazione». |
16 |
Peraltro, il giudice del rinvio pare interrogarsi sulla circostanza se la direttiva quadro consenta agli Stati membri di attribuire ad autorità di regolamentazione distinte, da un lato, le funzioni di regolamentazione e, dall’altro, quelle di gestione in materia di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e di piani nazionali di numerazione. |
17 |
A tale riguardo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 10, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva quadro risulta che gli Stati membri devono attribuire ad una o più autorità di regolamentazione il controllo dell’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione, nonché la gestione dei piani nazionali di numerazione, che dette autorità di regolamentazione devono essere giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature e servizi di comunicazione elettronica e, infine, che gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi devono garantire una piena ed effettiva separazione strutturale tra, da un lato, le attività attinenti alla proprietà o al controllo di tali imprese e, dall’altro, le funzioni di regolamentazione, incluse quelle dell’assegnazione di risorse di numerazione nazionali, e della gestione dei piani di numerazione nazionali. |
18 |
Tale constatazione è corroborata sia dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva quadro, che impone agli Stati membri di garantire l’indipendenza dell’autorità o delle autorità di regolamentazione, sia dall’art. 3, n. 4, della medesima direttiva, che stabilisce che gli Stati membri devono rendere pubbliche le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. |
19 |
Inoltre, l’eventuale pluralità di autorità di regolamentazione emerge dalla stessa definizione di «autorità nazionale di regolamentazione» formulata all’art. 2, lett. g), della direttiva in questione. |
20 |
Per contro, va osservato che nessuna disposizione della direttiva quadro richiede che l’autorità di regolamentazione cui sono attribuite le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e di gestione dei piani nazionali di numerazione sia distinta o indipendente dalle altre autorità di regolamentazione e, segnatamente, da quella cui incombe l’adozione del piano nazionale di numerazione o delle procedure di controllo e di gestione di quest’ultimo. |
21 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione posta nel senso che gli artt. 3, nn. 2 e 4, e 10, n. 1, della direttiva quadro, letti in combinato disposto con l’undicesimo ‘considerando’ della stessa, vanno interpretati nel senso che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e di gestione dei piani nazionali di numerazione devono essere considerate funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad attribuire dette diverse funzioni ad autorità di regolamentazione distinte. |
Sulla seconda questione
22 |
Con la seconda questione, il giudice a quo chiede se uno Stato membro possa attribuire le funzioni di regolamentazione, di cui all’art. 10, n. 1, della direttiva quadro, a diverse autorità di regolamentazione. |
23 |
Dal tenore degli artt. 2, lett. g), e 10, n. 1, della direttiva quadro risulta chiaramente che diverse autorità di regolamentazione possono avere il controllo dell’assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e della gestione dei piani nazionali di numerazione. |
24 |
Se è vero che gli Stati membri, in materia, dispongono di autonomia istituzionale nell’organizzare e configurare le loro autorità di regolamentazione ai sensi dell’art. 2, lett. g), della direttiva quadro, tale autonomia può tuttavia operare solamente nel pieno rispetto degli obiettivi e degli obblighi sanciti dalla direttiva in parola. |
25 |
In conformità dell’art. 3, nn. 2, 4 e 6, di detta direttiva, quindi, gli Stati membri devono non soltanto garantire l’autonomia funzionale delle autorità di regolamentazione rispetto agli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica, ma altresì rendere pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione e notificare alla Commissione il nome delle autorità di regolamentazione cui sono state attribuite le funzioni di cui trattasi e le loro competenze rispettive. |
26 |
Di conseguenza, qualora dette attribuzioni competano, anche parzialmente, ad autorità ministeriali, spetta ad ogni Stato membro provvedere a che queste ultime non siano, direttamente o indirettamente, coinvolte in «funzioni operative» ai sensi della direttiva quadro. |
27 |
Da quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda questione posta nel senso che gli artt. 10, n. 1, e 3, nn. 2, 4 e 6, della direttiva quadro devono essere interpretati nel senso che non ostano a che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e quelle di gestione dei piani nazionali di numerazione siano suddivise fra diverse autorità di regolamentazione indipendenti, purché la ripartizione delle funzioni sia resa pubblica, in forma facilmente accessibile, e notificata alla Commissione. |
Sulle spese
28 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.