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Document 62007CC0385
Opinion of Mr Advocate General Bot delivered on 31 March 2009. # Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH v Commission of the European Communities. # Appeals - Competition - Article 82 EC - System for the collection and recovery of used packaging in Germany - ‘Der Grüne Punkt’ logo - Fee payable under a trade mark agreement - Abuse of dominant position - Exclusive right of the proprietor of a trade mark - Excessive duration of the proceedings before the Court of First Instance - Reasonable time - Principle of effective legal protection - Articles 58 and 61 of the Statute of the Court of Justice). # Case C-385/07 P.
Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 31 marzo 2009.
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Concorrenza - Art. 82 CE - Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in Germania - Logo "Der Grüne Punkt" - Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo - Abuso di posizione dominante - Diritto esclusivo del titolare di un marchio - Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Principio di tutela giurisdizionale effettiva - Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia.
Causa C-385/07 P.
Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 31 marzo 2009.
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Concorrenza - Art. 82 CE - Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in Germania - Logo "Der Grüne Punkt" - Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo - Abuso di posizione dominante - Diritto esclusivo del titolare di un marchio - Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Principio di tutela giurisdizionale effettiva - Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia.
Causa C-385/07 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-06155
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:210
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 31 marzo 2009 ( 1 )
Causa C-385/07 P
Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in Germania — Logo “Der Grüne Punkt” — Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo — Abuso di posizione dominante — Diritto esclusivo del titolare di un marchio — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Principio di tutela giurisdizionale effettiva — Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia»
1. |
La presente causa ha per oggetto il ricorso proposto da Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (in prosieguo: la «DSD») contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 maggio 2007, Duales System Deutschland/Commissione ( 2 ). Tale controversia verteva su un abuso di posizione dominante nel settore della valorizzazione dei rifiuti di imballaggi. |
2. |
In forza di un decreto tedesco, i produttori e i distributori di imballaggi hanno l’obbligo di raccogliere e valorizzare gli imballaggi che immettono sul mercato tedesco ( 3 ). La ricorrente è un’impresa che propone a tali produttori e distributori di imballaggi di vendita di raccogliere, separare e valorizzare i loro imballaggi. A tal fine, questi ultimi devono apporre sui loro imballaggi il logo Der Grüne Punkt. In contropartita, i produttori e i distributori devono pagare alla DSD un corrispettivo destinato a coprire le spese relative alla raccolta, alla cernita e alla valorizzazione degli imballaggi raccolti dalla DSD, oltre alle spese amministrative che li concernono. |
3. |
Il sistema messo in atto dalla DSD è all’origine della decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 del Trattato CE ( 4 ). |
4. |
La questione sulla quale verte il ricorso è se la ricorrente possa far valere il logo Der Grüne Punkt per giustificare il fatto che i produttori e i distributori devono pagare un corrispettivo per la totalità degli imballaggi contrassegnati dal logo, anche quando una parte di tali imballaggi venga raccolta non dal sistema della ricorrente, ma da un sistema concorrente. |
5. |
Inoltre, con l’impugnazione in esame, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze dell’inosservanza, da parte del Tribunale, dell’obbligo di statuire entro un termine ragionevole. La ricorrente sostiene infatti che il presente procedimento, che è durato cinque anni e nove mesi, viola il principio in questione. |
6. |
Nelle presenti conclusioni esporrò, anzitutto, i motivi per i quali ritengo che l’impugnazione debba essere respinta. |
7. |
Rileverò poi che, nell’ambito della presente controversia, in cui la durata eccessiva del termine non ha avuto conseguenze sulla natura della decisione resa nel merito dal Tribunale, mi sembra che la sanzione adeguata per l’inosservanza del diritto di ogni persona a che la sua causa sia decisa entro un termine ragionevole vada individuata non nell’annullamento della decisione controversa, bensì nel riconoscimento a vantaggio della ricorrente del diritto di avviare un’azione risarcitoria sul fondamento dell’art. 288, secondo comma, CE. |
I — Ambito normativo
A — Diritto comunitario
8. |
L’art. 82 CE così recita: «È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
(…)». |
9. |
In caso di violazione dell’art. 82, primo e secondo comma, lett. a), CE, la Commissione delle Comunità europee può, in virtù dell’art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 ( 5 ), «obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata». |
B — La normativa tedesca: il decreto relativo alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio
10. |
Il 12 giugno 1991 è stato adottato il decreto sulla prevenzione della produzione dei rifiuti derivanti da imballaggi (Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen) ( 6 ), la cui versione modificata — applicabile nella presente causa — è entrata in vigore il (in prosieguo: il «decreto sugli imballaggi»). Tale decreto ha lo scopo di evitare e limitare le conseguenze sull’ambiente dei rifiuti da imballaggi e, a tal fine, esso obbliga i produttori e i distributori a riprendere e a valorizzare gli imballaggi di vendita usati. |
11. |
Ai termini dell’art. 3, n. 1, del detto decreto, gli imballaggi per la vendita servono ad imballare, presso i punti vendita, un articolo destinato al consumatore finale. Si tratta anche di imballaggi nonché dei piatti e delle posate monouso usati dai negozi, nel settore della ristorazione e da altre imprese di servizi per permettere o facilitare la consegna dei prodotti al consumatore finale. |
12. |
Il produttore è definito all’art. 3, n. 7, del decreto sugli imballaggi come chiunque produca imballaggi, materiali da imballaggio o prodotti che consentono di fabbricare direttamente imballaggi, nonché chiunque introduca imballaggi nel territorio tedesco. Ai sensi dell’art. 3, n. 8, del decreto è distributore chi immette in commercio imballaggi, materiali per imballaggi o prodotti che consentono di fabbricare direttamente imballaggi, o ancora merci contenute in imballaggi, indipendentemente dalla fase in cui li immette nel commercio. Infine, il consumatore finale è definito all’art. 3, n. 10, dello stesso decreto come colui che non procede ad ulteriore vendita delle merci nella forma in cui queste sono a lui pervenute. |
13. |
Per adempiere il loro obbligo di raccolta e valorizzazione degli imballaggi di vendita, i produttori e i distributori devono, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, del decreto sugli imballaggi, riprendere gratuitamente gli imballaggi utilizzati dal consumatore finale, nel luogo dell’effettiva consegna o nelle sue immediate vicinanze, e indirizzarli alla valorizzazione. Tale sistema è denominato «soluzione autonoma». Nell’ambito di questo sistema, il distributore deve, in virtù dell’art. 6, n. 1, terza frase, del detto decreto, segnalare al consumatore finale la possibilità della restituzione dell’imballaggio con cartelli chiaramente riconoscibili e leggibili. |
14. |
Secondo l’art. 6, n. 3, prima frase, del decreto sugli imballaggi, i produttori e i distributori possono anche scegliere di partecipare ad un sistema che garantisca, in tutta la zona di approvvigionamento del distributore, la raccolta regolare degli imballaggi per la vendita usati, presso il domicilio del consumatore finale o in prossimità di esso, per sottoporli a valorizzazione. Tale sistema viene definito «sistema con esonero». Secondo il punto 2, seconda frase, che figura al titolo 4 dell’allegato I all’art. 6 del detto decreto, i produttori e i distributori devono rendere nota la loro partecipazione ad un sistema con esonero mediante etichettatura o con altre misure adeguate. Essi possono menzionare tale partecipazione sugli imballaggi o usare altri mezzi quali, ad esempio, informare la clientela nel punto vendita o mediante un avviso apposto sulla confezione. Quando i produttori e i distributori aderiscono ad un sistema con esonero, sono esentati dai loro obblighi di raccolta e di valorizzazione per tutti gli imballaggi coperti da tale sistema. |
15. |
In applicazione dell’art. 6, n. 3, undicesima frase, del decreto sugli imballaggi, i sistemi con esonero devono essere omologati dalle autorità competenti dei Land in questione. Per essere omologati, tali sistemi, in particolare, devono estendersi al territorio di almeno un Land, devono realizzare raccolte regolari nelle vicinanze del domicilio dei consumatori e devono aver concluso accordi con le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti. Qualunque impresa che soddisfa tali requisiti in un Land può organizzarvi un sistema con esonero omologato. |
16. |
Per adempiere pienamente il loro obbligo di raccolta e valorizzazione degli imballaggi di vendita usati, i produttori e i distributori, a prescindere dal sistema scelto, devono rispettare quote di valorizzazione definite nell’allegato I all’art. 6 del decreto sugli imballaggi e che variano a seconda del materiale costituente l’imballaggio. La prova del rispetto di tali quote dev’essere fornita, nel caso della soluzione autonoma, mediante rapporti di esperti indipendenti e, nel caso del sistema con esonero, sulla base di una documentazione verificabile sui quantitativi di imballaggi raccolti e valorizzati. |
17. |
Peraltro, l’art. 6, n. 1, nona frase, del decreto sugli imballaggi dispone che, se un distributore non adempie il suo obbligo di raccolta e valorizzazione mediante una soluzione autonoma, esso lo deve fare mediante un sistema con esonero. |
C — Il sistema con esonero della DSD, il contratto di utilizzazione del logo e il contratto di servizi
18. |
La DSD è una società che gestisce dal 1991 un sistema con esonero sulla totalità del territorio tedesco (in prosieguo: il «sistema DSD»). A tal fine, la DSD ha ottenuto l’omologazione da parte delle autorità competenti di tutti i Land nel 1993. |
19. |
I rapporti tra la DSD e le imprese partecipanti al suo sistema sono disciplinati dal contratto di utilizzazione del logo «Der Grüne Punkt» (in prosieguo: il «contratto di utilizzazione del logo»). Ai sensi dell’art. 1, n. 1, di tale contratto, l’impresa partecipante è autorizzata, dietro remunerazione, ad apporre il logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi per la vendita inclusi nel sistema DSD. |
20. |
La DSD garantisce, per conto delle imprese che partecipano al suo sistema, la raccolta, la cernita e la valorizzazione degli imballaggi per la vendita utilizzati che esse decidano di far partecipare al sistema DSD, in modo da liberarle dagli obblighi di raccolta e di valorizzazione di detti imballaggi. A tal fine, le imprese partecipanti sono obbligate a notificare i tipi di imballaggi che intendono smaltire mediante il sistema DSD e ad apporre il marchio Der Grüne Punkt su ciascun imballaggio appartenente a tali tipi e destinato al consumo interno in Germania. |
21. |
I produttori e i distributori che utilizzano il logo Der Grüne Punkt versano un corrispettivo alla DSD per tutti gli imballaggi sui quali figura tale logo e che essi immettono in circolazione nel territorio tedesco. L’ammontare del corrispettivo è determinato sulla base di due tipi di elementi, vale a dire, da una parte, il peso dell’imballaggio e il tipo di materiale usato e, dall’altra, il volume ovvero la superficie dell’imballaggio. I corrispettivi sono destinati esclusivamente a coprire i costi della raccolta, della cernita e della valorizzazione, oltre alle spese amministrative che li concernono. |
22. |
Il logo Der Grüne Punkt è stato registrato come marchio nel 1991 dall’ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi e la DSD è la titolare di detto marchio. Per il suo utilizzo fuori della Germania, in particolare negli altri Stati membri della Comunità europea, la DSD ha ceduto i suoi diritti di utilizzazione, sotto forma di licenza generale, alla ProEurope (Packaging Recovery Organisation Europe SPRL), avente sede a Bruxelles (Belgio). |
23. |
Nell’ambito del sistema DSD, gli imballaggi recanti il marchio Der Grüne Punkt possono essere raccolti o in contenitori per i rifiuti speciali e differenziati a seconda che si tratti di metalli, plastiche e materie eterogenee, ovvero in contenitori collocati presso le abitazioni (in particolare per la carta e il vetro), mentre i rifiuti residui devono essere gettati nei contenitori per rifiuti del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti. |
24. |
La DSD non raccoglie né valorizza essa stessa gli imballaggi usati, ma subappalta tali servizi a imprese locali. I rapporti tra la DSD e tali imprese sono regolati da un contratto tipo (in prosieguo: il «contratto di servizi»). La DSD ha concluso tale contratto con oltre 500 imprese. |
25. |
Il contratto di prestazione di servizi è stato oggetto della decisione della Commissione 17 settembre 2001, 2001/837/CE, in un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE ed ex articolo 53 dell’accordo SEE ( 7 ). Con sentenza del Tribunale , causa T-289/01, Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. II-1691), è stato respinto il ricorso di annullamento proposto dalla DSD contro tale decisione. |
II — Fatti
26. |
I fatti, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
27. |
Il 2 settembre 1992, la DSD notificava alla Commissione, oltre al proprio atto costitutivo, una serie di accordi, tra i quali il contratto di utilizzazione del logo e il contratto di prestazione di servizi, al fine di ottenere un’attestazione negativa o, in mancanza, una decisione di esenzione. |
28. |
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 23 luglio 1997 (GU C 100, pag. 4), della comunicazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in cui la Commissione annunciava la propria intenzione di assumere una posizione favorevole in merito agli accordi notificati, quest’ultima riceveva osservazioni da parte di terzi interessati concernenti, segnatamente, diversi aspetti dell’applicazione del contratto di utilizzazione del logo. In particolare, tali terzi interessati denunciavano una presunta distorsione della concorrenza risultante dal pagamento di un doppio corrispettivo in caso di partecipazione al sistema della DSD e a quello di un altro fornitore di servizi. |
29. |
Il 15 ottobre 1998, la DSD proponeva alla Commissione una serie di impegni volti ad evitare che i produttori e i distributori di imballaggi, aderenti al sistema DSD, pagassero un doppio corrispettivo nell’ipotesi in cui partecipassero ad un altro sistema con esonero operante a livello di un Land. |
30. |
Tale impegno era il seguente ( 8 ): «Nel caso in cui venissero realizzati sistemi alternativi [al sistema DSD], operanti a livello regionale e riconosciuti formalmente dalle competenti autorità dei Länder ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi, la [DSD] è disposta ad applicare il contratto di utilizzazione del marchio in modo tale che venga offerta ai licenziatari la possibilità di partecipare a tali sistemi per una parte dei propri imballaggi. Per gli imballaggi che rientrano in tale sistema operativo in maniera documentata la [DSD] non richiederà alcun corrispettivo a norma del contratto di utilizzazione del marchio. Un’ulteriore condizione per l’esenzione dal pagamento del corrispettivo per gli imballaggi contrassegnati con il marchio [Der Grüne Punkt] è il fatto che non venga pregiudicata la tutela di detto marchio». |
31. |
Il 3 novembre 1999, la Commissione riteneva che la serie di impegni proposta dalla DSD il dovesse ricomprendere altresì le soluzioni autonome utilizzate per lo smaltimento di una parte degli imballaggi, e non limitarsi ai sistemi con esonero. |
32. |
Il 15 novembre 1999, taluni produttori di imballaggi presentavano un reclamo alla Commissione. Essi sostenevano che il contratto di utilizzazione del logo impediva la creazione di una soluzione autonoma per la raccolta degli imballaggi e ritenevano che l’utilizzo del logo, in mancanza di un effettivo servizio di smaltimento dei rifiuti da parte della DSD, costituisse un abuso di posizione dominante da parte della DSD. |
33. |
Con lettera in data 13 marzo 2000, la DSD proponeva alla Commissione due ulteriori impegni. Uno di essi concerneva il caso in cui produttori e distributori di imballaggi adottassero una soluzione autonoma per una parte degli imballaggi e per la restante parte aderissero al sistema DSD. In tal caso, la DSD si impegnava a non richiedere alcun corrispettivo sulla base del contratto di utilizzazione del logo per la parte di imballaggi raccolta dalla soluzione autonoma, purché ciò le venisse documentato. La relativa prova doveva essere fornita secondo le disposizioni di cui al punto 1 che figura nel titolo 2 dell’allegato I all’art. 6 del decreto sugli imballaggi. Nella lettera del , la DSD dichiarava anche che non le sembrava necessario modificare la serie di impegni proposta il ( 9 ). |
34. |
Il 3 agosto 2000, la Commissione inviava alla DSD una comunicazione degli addebiti, a cui questa rispondeva con lettera del . |
35. |
Il 20 aprile 2001, la Commissione adottava la decisione controversa. |
III — La decisione controversa
36. |
La Commissione ha preso quali punti di partenza del suo ragionamento, da un lato, la possibilità per un produttore o un distributore di imballaggi di combinare sistemi diversi per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono in forza del decreto sugli imballaggi ( 10 ) e, dall’altro, la circostanza, non contestata dalla DSD, che quest’ultima occupa una posizione dominante. Infatti, al momento dell’adozione della decisione controversa, la DSD era l’unica impresa che offriva un sistema con esonero su tutto il territorio tedesco e il sistema DSD raccoglieva circa il 70% degli imballaggi per la vendita in Germania. |
37. |
La Commissione ha poi suddiviso la propria valutazione giuridica in due parti, la prima dedicata all’analisi della condotta della DSD ai sensi dell’art. 82 CE e la seconda, all’esame delle misure che permettono alla Commissione, sul fondamento dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, di porre fine all’abuso constatato. |
38. |
Secondo la decisione controversa, l’abuso di posizione dominante è caratterizzato dal fatto che il corrispettivo versato alla DSD dai produttori e dai distributori di imballaggi che aderiscono al sistema DSD non è condizionato all’utilizzo effettivo di tale sistema, ma è calcolato sulla base del numero di imballaggi contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt che i produttori e i distributori vendono in Germania, a prescindere dalla circostanza che gli imballaggi vengano valorizzati o meno dalla DSD. Orbene, i produttori e i distributori che aderiscono al sistema DSD devono, in virtù del contratto di utilizzazione del logo, apporre quest’ultimo su ciascuno degli imballaggi dichiarati alla DSD e destinati all’uso in Germania. |
39. |
La Commissione ha rilevato quindi che, in realtà, la DSD collega il corrispettivo unicamente all’apposizione del logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi, a prescindere dalla circostanza che gli imballaggi così contrassegnati vengano o meno effettivamente raccolti attraverso il sistema DSD, mentre il contratto di utilizzazione del logo prevede che il corrispettivo è destinato esclusivamente a coprire i costi connessi alla raccolta, alla cernita e alla valorizzazione degli imballaggi usati, nonché le spese amministrative che li concernono. |
40. |
La Commissione ha illustrato la sua tesi con tre esempi, descritti nella decisione controversa. |
41. |
Il primo caso è quello in cui un produttore o un distributore di imballaggi decida di partecipare al sistema DSD e ad un altro sistema con esonero. Così, ad esempio, un’impresa potrebbe voler fare ricorso nel territorio di un Land solo ad un concorrente della DSD le cui tariffe sono più vantaggiose, e continuare a rivolgersi alla DSD per il resto del territorio federale in cui è attiva solo quest’ultima. In tal caso, il contratto concluso con la DSD gli imporrebbe tuttavia di versare un corrispettivo a quest’ultima, dato che gli imballaggi immessi in commercio nel Land in questione recherebbero il logo Der Grüne Punkt. |
42. |
Il secondo esempio riguarda il caso in cui un’impresa decida di combinare una soluzione autonoma con il sistema DSD, come ad esempio nella gestione di una catena di ristorazione rapida. Infatti, in questo tipo di ristorante si propone per lo più al consumatore di consumare in loco o di portare altrove il prodotto della vendita e, quindi, gli imballaggi. In tal caso, è perfettamente comprensibile che il distributore, nell’ambito di una soluzione autonoma, raccolga gli imballaggi usati che il consumatore avrà restituito sul posto, nel punto vendita o nelle immediate vicinanze di questo (ad esempio, in contenitori speciali collocati all’esterno). Per gli imballaggi che il consumatore ha portato fuori dal punto vendita e che vengono quindi gettati in un luogo lontano da esso, il distributore fa ricorso al sistema DSD. |
43. |
Nel terzo caso, un produttore o un distributore di imballaggi immette questi ultimi sul mercato tedesco, ma anche sul mercato degli altri Stati membri. Per gli imballaggi distribuiti nel territorio degli altri Stati membri, il produttore o il distributore partecipa ad un sistema con esonero che utilizza il logo Der Grüne Punkt. Ciò può accadere, ad esempio, per imballaggi immessi nel mercato lussemburghese e che, secondo le intenzioni dell’impresa che li ha commercializzati, vengono raccolti con il sistema Valorlux. Tuttavia, per vari motivi, la medesima impresa non intende partecipare al sistema DSD per la raccolta e la valorizzazione di detti imballaggi sul mercato tedesco. Si può immaginare che tale impresa produca flaconi di plastica che essa distribuisce nel territorio lussemburghese e in un Land, nel territorio tedesco. Essa partecipa, in Lussemburgo, al sistema Valorlux, mentre nel Land tedesco essa mette in atto, ad esempio, una soluzione autonoma di raccolta e valorizzazione. |
44. |
In questi tre casi, il comportamento della DSD è, secondo la Commissione, chiaramente abusivo, dato che mira ad imporre alle imprese partecipanti prezzi iniqui e ad impedire l’ingresso di concorrenti sul mercato tedesco rilevante. |
45. |
Infatti, in ciascuno dei casi sopra descritti il produttore o il distributore di imballaggi deve affrontare lo stesso problema, ossia che per uno stesso tipo di imballaggio immesso sul mercato tedesco esso è costretto a pagare due corrispettivi, anche se partecipa al sistema DSD solo nel territorio di un altro Stato membro e non vi partecipa affatto o vi partecipa solo per parte dei suoi imballaggi nel territorio tedesco. Infatti, il produttore o il distributore è costretto ad apporre il logo Der Grüne Punkt su tutti gli imballaggi e quindi a pagare il corrispettivo per ogni apposizione di tale logo su un imballaggio. |
46. |
L’etichettatura selettiva ipotizzata, ma esclusa dalla Commissione in un caso del genere, equivarrebbe a contrassegnare con il marchio Der Grüne Punkt solo gli imballaggi raccolti dal sistema DSD e obbligherebbe il produttore o il distributore ad adottare due linee di produzione diverse per lo stesso imballaggio, una delle quali sarebbe dedicata agli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt. Ne deriverebbero, secondo la Commissione, costi aggiuntivi non trascurabili per il produttore o il distributore di tali imballaggi. |
47. |
Proseguendo la sua analisi, la Commissione ha ritenuto che l’apposizione del logo su tutti gli imballaggi e il suo successivo occultamento su quelli destinati a piccoli o grandi supermercati, che utilizzino soluzioni autonome o un sistema con esonero concorrente, allo scopo di distinguere quelli raccolti attraverso il sistema DSD, comporterebbe ulteriori oneri organizzativi per il produttore o il distributore. |
48. |
Inoltre, secondo la Commissione, poiché il comportamento del consumatore non è prevedibile e quest’ultimo potrebbe decidere di riportare l’imballaggio al punto vendita o di depositarlo in un contenitore, il percorso di un imballaggio non sarebbe determinabile in anticipo. Una bottiglia di plastica sulla quale sia stato apposto il logo Der Grüne Punkt potrebbe quindi venire depositata in un contenitore non appartenente alla DSD. Il produttore o il distributore non disporrebbe dei mezzi logistici e materiali necessari per seguire il percorso di un rifiuto e garantire che esso venga smaltito nel luogo appropriato. |
49. |
La Commissione ha concluso che il fatto di collegare il corrispettivo all’apposizione del logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi obbliga le imprese assoggettate al sistema DSD per una parte dei loro imballaggi a disporre di linee di produzione e di circuiti di distribuzione diversi, il che comporta oneri aggiuntivi, o a pagare un corrispettivo per un servizio che la DSD non fornisce. La DSD imporrebbe quindi condizioni di transazione inique. |
50. |
Infine, secondo la Commissione, la natura stessa del meccanismo del sistema messo in atto dalla DSD è tale da dissuadere le imprese assoggettate al sistema DSD, dati gli oneri aggiuntivi che per esse ne deriverebbero automaticamente, dal fare intervenire imprese concorrenti. Sussisterebbe quindi un ostacolo all’ingresso di imprese concorrenti nel mercato rilevante. Infatti, tali imprese, qualora decidessero di fare ricorso alla DSD e ad un altro sistema di smaltimento degli imballaggi, dovrebbero pagare, per la parte degli imballaggi affidata al concorrente della DSD, due corrispettivi, ossia quello della DSD per l’apposizione del logo e quello del concorrente per la raccolta, la cernita e la valorizzazione effettiva di tali imballaggi. |
51. |
Tenuto conto del complesso di questi elementi, la Commissione ha concluso che la DSD abusava della sua posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti della concorrenza. |
52. |
La Commissione ha poi rilevato, ai punti 136-153 della decisione controversa, che l’accertamento di un abuso non può essere invalidato dall’esigenza di preservare il carattere distintivo del logo Der Grüne Punkt. Essa ha affermato, al punto 145 della detta revisione, che la funzione fondamentale di tale logo è raggiunta se questo segnala al consumatore la possibilità di smaltire l’imballaggio attraverso il sistema DSD. |
53. |
Al termine di tale analisi, la Commissione ha adottato la seguente decisione controversa: «Articolo 1 È incompatibile con il mercato comune il comportamento di [DSD] consistente nel pretendere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del contratto di utilizzazione del marchio, il pagamento del relativo corrispettivo per l’intera quantità degli imballaggi di vendita in circolazione in Germania con il marchio [“Der Grüne Punkt”], anche quando le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti:
(…)». |
54. |
Dopo avere rilevato l’esistenza di un abuso, la decisione controversa stabilisce, in applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, le modalità con le quali la DSD dovrà porre fine a tale infrazione. La principale di tali misure è definita all’art. 3 della detta decisione: «DSD deve impegnarsi, nei confronti di tutte le parti del contratto di utilizzazione del marchio, a non richiedere alcun corrispettivo per le quantità parziali di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio [“Der Grüne Punkt”], per le quali non si faccia ricorso ai servizi per l’esonero di cui all’articolo 2 di detto contratto e rispetto alle quali sia provato che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi vengono adempiuti in altro modo. (…)». |
IV — Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
55. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2001, la DSD proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. |
56. |
La DSD presentava inoltre una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Con ordinanza 15 novembre 2001, causa T-151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. II-3295), il presidente del Tribunale respingeva tale domanda. |
57. |
Con ordinanza 5 novembre 2001, il Tribunale autorizzava gli interventi della Vfw AG (in prosieguo: la «Vfw»), della Landbell AG für Rückhol-Systeme (in prosieguo: la «Landbell») e della BellandVision GmbH (in prosieguo: la «BellandVision») a sostegno della Commissione. |
58. |
La fase scritta si concludeva il 9 settembre 2002. |
59. |
Il 19 giugno 2006, il Tribunale decideva di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, inviava una serie di quesiti alle parti, che venivano sentite all’udienza dell’11 e . |
60. |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso della ricorrente. |
61. |
Quest’ultima deduceva, in sostanza, tre motivi concernenti, in primo luogo, la violazione dell’art. 82 CE, in secondo luogo, la violazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità e, in terzo luogo, la violazione dell’art. 86, n. 2, CE. |
62. |
Il Tribunale respingeva il primo motivo in quanto infondato. |
63. |
Con il suo primo motivo, la ricorrente faceva valere in sostanza che, contrariamente a quanto sembrava emergere dalla decisione controversa, non era assolutamente necessaria una licenza obbligatoria affinché il produttore o il distributore di imballaggi potesse partecipare ad un sistema concorrente. Infatti, la DSD sosteneva che fosse possibile un’etichettatura selettiva degli imballaggi per fare in modo che quelli recanti il logo Der Grüne Punkt venissero depositati unicamente in attrezzature del sistema DSD. |
64. |
La ricorrente riteneva, inoltre, che le disposizioni controverse del contratto di utilizzazione del logo fossero necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del decreto sugli imballaggi, per preservare le differenti funzioni del marchio Der Grüne Punkt e per permettere il buon funzionamento del sistema DSD. |
65. |
Dopo avere rilevato al punto 139 della sentenza impugnata che era possibile per un produttore o un distributore di imballaggi fare ricorso a sistemi misti per conformarsi alle quote di valorizzazione, il Tribunale ha esposto, ai punti 142-163 della sentenza impugnata, i motivi per i quali la DSD abusava della propria posizione dominante. Esso ha quindi dichiarato che la soluzione dell’etichettatura selettiva non era imposta nel decreto sugli imballaggi e non permetteva di porre fine all’abuso individuato nella decisione controversa. Ha poi rilevato, al punto 150 della sentenza impugnata, che l’esclusiva rivendicata dalla ricorrente non era imposta nel detto decreto in caso di ricorso a sistemi misti e ha precisato che il logo Der Grüne Punkt non aveva l’importanza ad esso attribuita dalla ricorrente. |
66. |
Il Tribunale ha inoltre dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che «il fatto che il logo Der Grüne Punkt e l’indicazione di “misure adeguate” che indichino un altro sistema con esonero (…) figurino su uno stesso imballaggio in caso di utilizzazione congiunta di due sistemi con esonero, e il fatto che appaiano sullo stesso imballaggio il logo Der Grüne Punkt e l’indicazione di una possibilità di restituzione al negozio, in caso di utilizzazione in comune del sistema DSD e di una soluzione autonoma, non ledono la funzione essenziale del marchio della DSD». |
67. |
Il Tribunale ha concluso, al punto 164 della sentenza impugnata, che «né il decreto sugli imballaggi né il diritto dei marchi né le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD autorizzano la ricorrente a pretendere dalle imprese, che ricorrono al suo sistema, il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il logo Der Grüne Punkt, quando tali imprese forniscono la prova che esse non ricorrono al sistema DSD per una parte o per la totalità di tali imballaggi». |
68. |
Con il secondo motivo, la ricorrente riteneva che le misure adottate dalla Commissione nella decisione controversa non soddisfacessero gli obblighi enunciati all’art. 3 del regolamento n. 17. |
69. |
Essa affermava, in particolare, che l’etichettatura selettiva degli imballaggi in funzione del sistema utilizzato costituiva una misura più appropriata rispetto all’obbligo imposto nella decisione controversa. La ricorrente sosteneva altresì che gli artt. 3 e 4, n. 2, della decisione controversa fossero sproporzionati, in quanto la obbligavano a concedere a terzi una licenza d’uso del marchio Der Grüne Punkt. Inoltre, essa faceva valere che la decisione controversa la obbligava a non percepire un corrispettivo per il semplice utilizzo di tale logo, quando era provato che gli obblighi di cui al decreto sugli imballaggi erano rispettati con un altro metodo. |
70. |
Il Tribunale ha respinto tale motivo. Esso ha dichiarato, al punto 173 della sentenza impugnata, che «il fatto che possa essere teoricamente possibile apporre selettivamente il logo sugli imballaggi non può avere la conseguenza di comportare l’annullamento delle [misure adottate nell’ambito della decisione controversa], dato che tale soluzione è più costosa e difficile da attuare per i produttori e i distributori di imballaggi delle misure determinate agli artt. 3-5 [di tale decisione], le quali sono dirette solo a limitare la remunerazione del servizio offerto dalla DSD al servizio effettivamente reso dal suo sistema». |
71. |
Il Tribunale ha inoltre rilevato, al punto 181 della sentenza impugnata, che gli obblighi sanciti dalla decisione controversa avevano per oggetto non di imporre alla DSD una licenza senza restrizioni nel tempo per l’utilizzo del logo Der Grüne Punkt, ma solamente di obbligare la DSD a non percepire un corrispettivo sulla totalità degli imballaggi contrassegnati da tale logo, quando fosse dimostrato che la totalità o solo una parte di tali imballaggi era stata raccolta e valorizzata mediante un altro sistema. |
72. |
In risposta all’argomento della ricorrente secondo cui essa poteva percepire un corrispettivo adeguato per la semplice utilizzazione del marchio, il Tribunale ha rilevato, al punto 196 della sentenza impugnata, che la decisione controversa doveva essere interpretata nel senso che non escludeva la possibilità per la DSD di percepire un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione del marchio, qualora fosse dimostrato che l’imballaggio recante il logo Der Grüne Punkt era stato ripreso e valorizzato da un altro sistema. |
73. |
Con il terzo motivo, la ricorrente sosteneva che una violazione dell’art. 82 CE era da escludersi poiché essa era incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, ossia la gestione dei rifiuti a fini ambientali. |
74. |
Il Tribunale ha dichiarato, al punto 208 della sentenza impugnata, che, pur supponendo che la ricorrente fosse incaricata della gestione di un tale servizio, ciò non toglieva che non era dimostrato il rischio che tale incarico venisse rimesso in questione. Il Tribunale ha inoltre rilevato, al punto 211 della sentenza impugnata, che, poiché la DSD non aveva invocato a sua difesa l’art. 86, n. 2, CE nell’ambito del procedimento amministrativo, non poteva essere rimproverato alla Commissione di non aver motivato la sua decisione su tale punto. |
75. |
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, al punto 213 della sentenza impugnata, che il ricorso doveva essere respinto nella sua interezza. |
V — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
76. |
In applicazione dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, la DSD, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l’8 agosto 2007, ha proposto un ricorso contro la sentenza impugnata. |
77. |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 novembre 2007, la Interseroh Dienstleistungs GmbH (in prosieguo: la «Interseroh»), che gestisce dal 2006 un sistema con esonero nell’intero territorio tedesco, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza , il presidente della Corte ha autorizzato tale intervento. |
78. |
La DSD chiede che la Corte voglia:
|
79. |
La Commissione, la Vfw, la Landbell, la BellandVision e la Interseroh chiedono che la Corte voglia:
|
VI — Motivi di impugnazione e analisi giuridica
80. |
Occorre ora analizzare i motivi di impugnazione alla luce di tali osservazioni. |
81. |
La ricorrente deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione. |
82. |
Con il primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere violato l’obbligo di motivazione, per aver effettuato constatazioni contraddittorie in ordine all’abuso che le viene addebitato. |
83. |
Con il secondo motivo, la DSD sostiene che il Tribunale ha snaturato il contratto di utilizzazione del logo per avere ritenuto che, in virtù di tale contratto, la ricorrente conceda una licenza d’uso del marchio Der Grüne Punkt per imballaggi ripresi da sistemi concorrenti. |
84. |
La DSD afferma, con il terzo motivo, che il Tribunale, rilevando che il marchio Der Grüne Punkt non può beneficiare dell’esclusiva rivendicata, ha violato il proprio obbligo di motivazione e ha snaturato il decreto sugli imballaggi. |
85. |
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta una violazione del diritto comunitario dei marchi. |
86. |
Con il quinto motivo, la DSD sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 82 CE, da un lato, per avere considerato, in modo non sufficientemente motivato e contrario agli elementi del fascicolo, che la ricorrente ha abusato della sua posizione dominante concedendo licenze d’uso del marchio Der Grüne Punkt per gli imballaggi che non vengono ripresi dal suo sistema e, dall’altro, per non avere rispettato le condizioni cui è subordinato il rilascio di una licenza obbligatoria. |
87. |
Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 3 del regolamento n. 17 e il principio di proporzionalità per averla obbligata a concedere una licenza per le imprese i cui imballaggi non vengono ripresi dal suo sistema e privandola del diritto di apporre un’indicazione esplicativa sugli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt e che non siano ripresi dal sistema DSD. |
88. |
La DSD lamenta, con il settimo motivo, un vizio di procedura, in quanto il Tribunale avrebbe sostituito la motivazione della Commissione con la propria. |
89. |
Infine, con l’ottavo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il suo diritto di ottenere una sentenza entro un termine ragionevole. |
A — Sul primo motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione determinata da motivi contraddittori
90. |
Con questo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere effettuato constatazioni contraddittorie in ordine all’asserito abuso di posizione dominante e di avere quindi violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. |
1. Argomenti delle parti
91. |
Secondo la ricorrente, la contraddizione risiede nel fatto che risulta, da un lato, dall’analisi svolta dal Tribunale, e in particolare dai punti 48, 50, 58, 60, 119, 163 e 164 della sentenza impugnata, che la DSD chiede alle imprese che partecipano al sistema DSD di versare un contributo per gli imballaggi di vendita che non sono stati ripresi da tale sistema e, dall’altro, che il Tribunale ha rilevato, al punto 194 della sentenza impugnata, che «non si può escludere che il marchio Der Grüne Punkt apposto sull’imballaggio in causa possa avere un valore economico in quanto tale» e che, «anche se [l’]imballaggio non è effettivamente conferito al sistema DSD ed è dimostrato che il quantitativo equivalente di materiale è stato raccolto o [valorizzato] da un sistema concorrente, ciò non toglie che il marchio lasci al consumatore la possibilità di smaltire tale imballaggio mediante il sistema DSD». Pertanto, ha proseguito il Tribunale, «[u]na tale possibilità offerta al consumatore per tutti gli imballaggi messi in circolazione con il logo Der Grüne Punkt (…) può avere un prezzo che (…) dovrebbe essere possibile versare alla DSD quale contropartita della prestazione offerta nella fattispecie, ossia la messa a disposizione del suo sistema». |
92. |
La Commissione ritiene che tale motivo sia infondato. Essa ricorda che il contributo è diretto a coprire le spese di raccolta, cernita e valorizzazione, nonché le spese di gestione. Per contro, il contributo non rappresenterebbe una controprestazione per l’utilizzo del marchio. La decisione controversa e la sentenza impugnata non riguarderebbero quindi la questione di un contributo per l’utilizzo del marchio. Il Tribunale avrebbe logicamente distinto, ai punti 194-196 della sentenza impugnata, da un lato, l’abuso commesso dalla ricorrente e, dall’altro, la possibilità per la stessa di percepire un contributo adeguato per il solo utilizzo del marchio. |
93. |
La Vfw, la Landbell e la BellandVision ritengono, al pari della Commissione, che non vi sia alcuna contraddizione. Il punto 194 della sentenza impugnata non avrebbe nulla a che vedere con gli accertamenti del Tribunale relativi all’abuso. Esso riguarderebbe solo la questione se la semplice apposizione del logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi possa avere un prezzo, anche quando la DSD non fornisce alcun servizio di smaltimento. |
2. Valutazione
94. |
Nell’ambito del primo motivo concernente la violazione dell’art. 82 CE, il Tribunale ha esaminato, ai punti 86-163 della sentenza impugnata, se la ricorrente abusasse della sua posizione dominante sul mercato tedesco rilevante. Esso ha concluso, ai punti 164 e 165 di detta sentenza, che «né il decreto sugli imballaggi né il diritto dei marchi né le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD autorizzano la ricorrente a pretendere, dalle imprese che ricorrono al suo sistema, il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il logo Der Grüne Punkt, quando tali imprese forniscono la prova che esse non ricorrono al sistema DSD per una parte o per la totalità di tali imballaggi». Il Tribunale ha quindi respinto il primo motivo. |
95. |
Risulta dal punto 191 della sentenza impugnata che il Tribunale si è pronunciato, nell’ambito del secondo motivo fondato sulla violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e sulla violazione del principio di proporzionalità, sull’argomento della ricorrente secondo cui gli artt. 3 e 4 della decisione controversa escludevano il pagamento di un corrispettivo per la sola utilizzazione del marchio. Il Tribunale ha esposto, ai punti 194-196 di tale sentenza, i motivi per i quali la DSD può percepire un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione del marchio, qualora sia dimostrato che l’imballaggio recante il logo Der Grüne Punkt è stato ripreso e valorizzato da un altro sistema. |
96. |
Il Tribunale ha quindi rilevato ai punti 194-196 della sentenza impugnata che il logo Der Grüne Punkt poteva avere un valore economico e che la sola apposizione di tale logo su un imballaggio «può avere un prezzo». |
97. |
A mio avviso, il Tribunale non ha formulato constatazioni contraddittorie. Esso ha distinto tra un corrispettivo che copre solo le spese relative all’utilizzo effettivo del sistema, l’unico in discussione nel caso di specie, e un corrispettivo adeguato per il solo utilizzo del logo Der Grüne Punkt, che ha natura diversa, essendo solo una possibilità di negoziazione che si pone su un piano completamente diverso ed estraneo al procedimento dinanzi al Tribunale. |
98. |
Pertanto, in base agli elementi che precedono, ritengo che il primo motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
B — Sul secondo motivo, concernente uno snaturamento del contratto di utilizzazione del logo
99. |
Con questo secondo motivo, la DSD contesta al Tribunale di avere snaturato il contratto di utilizzazione del logo. |
1. Argomenti delle parti
100. |
A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduce vari argomenti. |
101. |
In primo luogo, secondo la DSD, il Tribunale avrebbe rilevato che essa accorda, in virtù di tale contratto, una licenza isolata per l’utilizzo del logo Der Grüne Punkt, vale a dire una licenza per l’etichettatura degli imballaggi di vendita per i quali non si fa ricorso al sistema DSD. Il Tribunale, snaturando il contratto di utilizzazione del logo, avrebbe quindi commesso un errore di diritto. |
102. |
La ricorrente contesta al Tribunale di non avere tenuto conto dei sui argomenti con i quali si dimostrerebbe che essa non concede alcuna licenza isolata e che il contratto di utilizzazione del logo si limita a conferire il diritto di utilizzare il logo alle imprese partecipanti affinché la DSD si assuma l’obbligo di raccolta e valorizzazione derivante dal decreto sugli imballaggi. Di conseguenza, la DSD sostiene che, se il contratto di utilizzazione si limita a conferire un diritto di apposizione del logo sugli imballaggi e consente quindi di smaltire tali imballaggi con il suo sistema, non esiste alcuna disparità fra la prestazione da essa offerta e il corrispettivo. Si dovrebbe quindi escludere un abuso. |
103. |
In secondo luogo, la DSD sostiene che l’interpretazione data dal Tribunale al contratto di utilizzazione del logo è contraria agli elementi del fascicolo. Infatti, dalla corrispondenza intercorsa tra la DSD e la Commissione durante la fase amministrativa emergerebbe che la DSD non concedeva una licenza isolata, ma rifiutava solo di accettare che gli imballaggi destinati a sistemi concorrenti potessero essere contrassegnati con il logo Der Grüne Punkt. |
104. |
In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato gli elementi di prova sui quali esso si sarebbe fondato e alla luce dei quali avrebbe constatato che la ricorrente proponeva una licenza isolata. Il Tribunale avrebbe, in particolare, commesso un errore di diritto per avere dedotto dalla sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf 11 agosto 1998, Hetzel, e da quella del Bundesgerichtshof , Bäko, dalle denunce ricevute dalla Commissione, nonché dalla tesi difesa inizialmente dalla ricorrente, che la DSD proponeva una licenza isolata. |
105. |
La ricorrente si riferisce, in concreto, al punto 163 della sentenza impugnata, secondo cui il Tribunale ha dichiarato che «le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD non possono essere in grado di giustificare il comportamento della ricorrente, individuato nelle [menzionate] sentenze [Hetzel e Bäko], citate dalla Commissione (…), né le diverse denunce presentate alla Commissione (…) né la tesi, presentata inizialmente dalla DSD nel suo ricorso (…), consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il logo Der Grüne Punkt, persino quando sia fornita la prova che alcuni di tali imballaggi sono stati ripresi e [valorizzati] da un altro sistema con esonero o da una soluzione autonoma». |
106. |
La Commissione ricorda di essersi basata, per accertare l’abuso, unicamente sulle disposizioni relative al corrispettivo contenute nel contratto di utilizzazione del logo. Essa precisa che la sproporzione tra il corrispettivo richiesto e il servizio effettivamente fornito dalla DSD è rapportabile all’utilizzo del marchio solo nella misura in cui la DSD si serve del logo Der Grüne Punkt per esercitare pressioni economiche sulle imprese che partecipano al suo sistema. |
107. |
La Vfw, la Landbell e la BellandVision ritengono che tale motivo sia irricevibile, dato che la DSD può fondare la sua impugnazione solamente sulla violazione di norme giuridiche da parte del Tribunale e non su una presunta valutazione errata dei fatti. |
2. Valutazione
108. |
Mi sembra di capire che la ricorrente contesta al Tribunale di avere dedotto dall’esame degli elementi del fascicolo e degli elementi di prova che la DSD concede una licenza d’uso del logo Der Grüne Punkt alle imprese partecipanti per gli imballaggi che non vengono ripresi né valorizzati dal suo sistema. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare il contratto di utilizzazione del logo come un contratto che collega il corrispettivo unicamente alla prestazione fornita. |
109. |
A mio parere, la ricorrente interpreta erroneamente le constatazioni del Tribunale. |
110. |
Infatti, dopo avere esposto gli argomenti delle parti, il Tribunale ha ricordato in limine, al punto 141 della sentenza impugnata, che «solo le disposizioni del contratto di utilizzazione del logo relative al corrispettivo sono qualificate come abusive dalla decisione [controversa] (ossia l’art. 4, n. 1, e l’art. 5, n. 1, del contratto)». Il Tribunale ha poi precisato che «[l]a decisione [controversa] non censura quindi il fatto che l’art. 3, n. 1, del contratto imponga al produttore o al distributore che desidera utilizzare il sistema DSD di apporre il logo Der Grüne Punkt su ogni imballaggio notificato e destinato al consumo interno». |
111. |
Nell’esposizione dell’ambito normativo, il Tribunale ha rilevato, al punto 17 della sentenza impugnata, che l’ammontare del corrispettivo versato dalle imprese partecipanti al sistema DSD è destinato esclusivamente, in virtù dell’art. 4, nn. 2 e 3, del contratto di utilizzazione del logo, a coprire i costi della raccolta, della cernita e della valorizzazione, oltre alle spese amministrative che li concernono. |
112. |
Sulla base di quanto precede, ritengo che il Tribunale abbia chiaramente individuato, in virtù di tale contratto, gli obblighi della DSD e la contropartita che dev’essere versata dal produttore o dal distributore e che assume la forma di un corrispettivo. Ciò che si contesta alla DSD è la sproporzione tra tale corrispettivo chiesto alle imprese partecipanti e la prestazione effettivamente fornita, dato che, anche quando alcuni imballaggi vengono raccolti da un sistema concorrente, la DSD, in virtù del contratto di utilizzazione del logo, fa pagare un corrispettivo per tali imballaggi, corrispettivo che, lo ricordo, è destinato esclusivamente a coprire i costi della raccolta, della cernita e della valorizzazione, oltre alle spese amministrative che li concernono. |
113. |
Pertanto, a mio parere, il Tribunale non ha interpretato il contratto di utilizzazione del logo nel senso che ha l’effetto di concedere una licenza d’uso del logo Der Grüne Punkt alle imprese partecipanti per gli imballaggi che non vengono raccolti né valorizzati dal sistema DSD. |
114. |
Come ha rilevato la Commissione, il logo Der Grüne Punkt è rapportabile al contratto di utilizzo del logo solo in quanto tale logo ha una funzione identificativa. La stessa ricorrente l’ha sostenuto dinanzi al Tribunale. Al punto 124 della sentenza impugnata, quest’ultimo ha infatti ricordato gli argomenti della DSD secondo i quali «[i]l marchio Der Grüne Punkt permetterebbe quindi contemporaneamente di indicare quali sono gli imballaggi trasferiti alla DSD (…) e di segnalare al consumatore ciò che deve farne». |
115. |
Pertanto, ritengo che il Tribunale abbia giustamente preso le mosse dal seguente postulato. Il contratto di utilizzazione del logo ha per oggetto di consentire alle imprese partecipanti di liberarsi del loro obbligo di raccolta e valorizzazione degli imballaggi. In contropartita per tali prestazioni, dette imprese devono pagare un corrispettivo alla DSD per tutti gli imballaggi notificati, a prescindere dalla circostanza che gli imballaggi vengano o meno effettivamente raccolti dal sistema DSD, e il logo è destinato a identificare gli imballaggi notificati. |
116. |
Di conseguenza, ritengo che il secondo motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
C — Sul terzo motivo, concernente una carenza di motivazione e uno snaturamento del decreto sugli imballaggi determinato dall’impossibilità di rivendicare l’esclusiva del logo Der Grüne Punkt
117. |
Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere sufficientemente motivato la constatazione secondo cui il marchio Der Grüne Punkt non può beneficiare dell’esclusiva rivendicata e di avere, con tale affermazione, snaturato il decreto sugli imballaggi e violato il diritto dei marchi. |
118. |
La ricorrente deduce vari argomenti a sostegno di tale motivo. |
119. |
Con il primo argomento, la ricorrente sostiene che il Tribunale, per dichiarare che essa non poteva rivendicare l’esclusiva del marchio Der Grüne Punkt, si è basato unicamente su quanto esposto in contraddittorio in udienza e pertanto non ha sufficientemente motivato tale constatazione. |
120. |
Con il secondo argomento, la ricorrente afferma che la constatazione del Tribunale secondo cui il produttore o il distributore di imballaggi trasferisce alla DSD un quantitativo di materiale è contraria alle disposizioni del contratto di utilizzazione del logo, a quelle del decreto sugli imballaggi, nonché all’esigenza, derivante dal diritto dei marchi, che gli imballaggi rientranti nel sistema DSD siano identificabili. |
121. |
Con il terzo, quarto e quinto argomento, la DSD contesta al Tribunale uno snaturamento del decreto sugli imballaggi per avere constatato, in primo luogo, che un imballaggio può rientrare al contempo nel sistema DSD e in un altro sistema con esonero, in secondo luogo, che un distributore partecipante ad un sistema con esonero può, a posteriori, adempiere i propri obblighi di ripresa e valorizzazione attraverso una soluzione autonoma e, in terzo luogo, che un distributore che adempia tali obblighi attraverso una soluzione autonoma può partecipare, a posteriori, ad un sistema con esonero. |
122. |
Con il sesto argomento, la DSD sostiene che la constatazione del Tribunale secondo cui il logo Der Grüne Punkt può essere apposto sugli imballaggi che non vengono smaltiti dal sistema DSD priva tale marchio del suo carattere distintivo ed è manifestamente contraria al principio di trasparenza enunciato nel decreto sugli imballaggi. |
123. |
Infine, con il settimo argomento, la ricorrente sostiene che il rifiuto, da parte del Tribunale, di accettare l’esclusiva del logo Der Grüne Punkt è incompatibile con il diritto dei marchi. |
1. Sul primo argomento del terzo motivo, concernente una carenza di motivazione
a) Argomenti delle parti
124. |
La DSD sostiene che la constatazione formulata al punto 161 della sentenza impugnata, secondo cui il marchio Der Grüne Punkt non potrebbe beneficiare dell’esclusiva rivendicata, non è sufficientemente motivata. In particolare, la ricorrente contesta al Tribunale di basarsi sulle spiegazioni fornite in contraddittorio all’udienza, senza che si possa accertare, sulla base della sentenza impugnata o del verbale di udienza, quale fosse l’oggetto di tali spiegazioni. |
125. |
La Commissione sostiene che la valutazione delle giustificazioni fondate sul diritto dei marchi non si basa sostanzialmente su elementi esposti in udienza. |
b) Valutazione
126. |
Al pari della Commissione, ritengo che tale argomento debba essere respinto in quanto infondato. |
127. |
Infatti, al punto 139 della sentenza impugna, il Tribunale ha rilevato che le spiegazioni fornite in contraddittorio all’udienza gli consentivano di formulare la seguente constatazione: «il produttore o il distributore di imballaggi non trasferisce alla DSD un numero determinato di imballaggi destinati ad essere contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, ma piuttosto un quantitativo di materiale che tale produttore o tale distributore vende in Germania e che intende affidare al sistema DSD per la raccolta e [la valorizzazione]. È quindi possibile per un produttore o distributore di imballaggi fare ricorso a sistemi misti per conformarsi ai tassi di [valorizzazione] stabiliti nel decreto [sugli imballaggi]». |
128. |
Sulla base di tale constatazione, il Tribunale ha esaminato le critiche mosse dalla ricorrente all’analisi esposta nella decisione controversa e, in particolare, le giustificazioni relative al diritto dei marchi dedotte dalla ricorrente. |
129. |
Ai punti 103-114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha individuato gli argomenti sollevati dalle parti durante la fase scritta e concernenti la giustificazione delle disposizioni controverse del contratto di utilizzazione del logo sulla base del diritto dei marchi. |
130. |
Più avanti, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che risulta da una sentenza del Kammergericht Berlin 14 giugno 1994 che «[il marchio Der Grüne Punkt] “si limita ad indicare, per il servizio in questione, che il prodotto così contrassegnato può essere smaltito attraverso il sistema DSD”, senza fornire indicazioni sulla qualità del servizio offerto». Il Tribunale ha aggiunto che, «in caso di attribuzione di una parte degli imballaggi a un concorrente della DSD, il consumatore è libero di decidere se far [valorizzare] l’imballaggio dal sistema DSD o da un sistema concorrente». |
131. |
Il Tribunale ha concluso, al punto 157 della sentenza impugnata, che, «dal momento che la funzione del logo Der Grüne Punkt è quella di individuare la possibilità di smaltimento dell’imballaggio in questione attraverso il sistema DSD e che tale logo può essere apposto insieme ad altri segni o ad altri metodi che permettano di individuare un’altra possibilità di smaltimento attraverso una soluzione autonoma o un sistema con esonero concorrente, non si può affermare che la decisione [controversa] costituisca un pregiudizio sproporzionato al diritto dei marchi o, in ogni caso, un pregiudizio non giustificato dalla necessità di evitare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE». |
132. |
Inoltre, il Tribunale, al punto 158 della sentenza impugnata, ha risposto all’argomento con cui la ricorrente rimetteva in discussione l’affermazione contenuta nella decisione controversa secondo cui risulta dalla sentenza del Kammergericht Berlin che la funzione fondamentale del logo Der Grüne Punkt è adempiuta quando esso segnala al consumatore la possibilità di far smaltire l’imballaggio dalla DSD. Il Tribunale ritiene che tale argomento sia irrilevante, in quanto «si limita a rilevare il contesto particolare in cui interviene la sentenza (…) senza peraltro rimettere in questione la conclusione cui perviene la Commissione, ossia che possono essere presenti sullo stesso imballaggio diverse indicazioni che informino il consumatore sul comportamento da tenere per quanto riguarda i differenti sistemi di raccolta e [valorizzazione]». |
133. |
Il Tribunale ha proseguito, al punto 159 della sentenza impugnata, spiegando che i risultati dei sondaggi di opinione fatti valere dalla ricorrente e che, secondo quest’ultima, confermerebbero il carattere distintivo del marchio, non rimettono in questione il ragionamento contenuto nella decisione controversa. Il Tribunale rileva, in proposito, che «è logico che i consumatori identifichino il logo Der Grüne Punkt apposto sull’imballaggio come indicazione del fatto che esso può essere depositato nelle attrezzature di raccolta situate in prossimità del loro domicilio. Tuttavia, ciò non permette di conoscere le reazioni di tali consumatori in presenza di un imballaggio su cui sono apposti diversi loghi che identificano diversi sistemi con esonero. Orbene, la Commissione e le intervenienti rilevano, a tale riguardo, ciò che è stato confermato in udienza, e cioè che le attrezzature per la raccolta utilizzate da tali sistemi sono generalmente le stesse e che, la maggior parte delle volte, il consumatore deposita gli imballaggi in tali attrezzature in funzione del materiale utilizzato e non in funzione del logo presente sull’imballaggio». |
134. |
La ricorrente ha inoltre sostenuto dinanzi al Tribunale che il fatto di apporre il marchio Der Grüne Punkt su un imballaggio appartenente ad un sistema concorrente reca pregiudizio alla funzione distintiva di tale marchio, poiché i consumatori risultano ingannati in tutte le ipotesi formulate nella decisione controversa. Qualora venissero combinati una soluzione autonoma e il sistema DSD, secondo la ricorrente, circa il 48,4% dei consumatori non comprenderebbe le informazioni contraddittorie rappresentate dall’indicazione di una ripresa nel negozio e dall’indicazione trasmessa dal logo Der Grüne Punkt di una ripresa in prossimità del domicilio mediante il sistema DSD ( 11 ). |
135. |
Il Tribunale ha risposto a tale argomento al punto 160 della sentenza impugnata e ritiene che «[tale] argomento concernente l’inganno nei confronti del pubblico interessato dal marchio non [possa] essere accolto (…), dato che il contratto di utilizzazione del logo concerne solo gli utilizzatori di tale logo, ossia i produttori e i distributori di imballaggi che fanno ricorso al sistema DSD, e non i consumatori». |
136. |
Il Tribunale ha concluso la sua analisi precisando, al punto 161 della sentenza impugnata, «che accettare l’esclusiva rivendicata dalla ricorrente avrebbe solo l’effetto di impedire ai produttori e ai distributori di imballaggi di ricorrere ad un sistema misto, e di legittimare la possibilità per la ricorrente di essere remunerata per un servizio malgrado gli interessati abbiano dimostrato che non sia stato effettivamente fornito, poiché affidato ad un altro sistema con esonero o ad una soluzione autonoma secondo le modalità definite all’art. 1 della decisione [controversa]». |
137. |
In base a tutti i suesposti elementi, ritengo che la motivazione del Tribunale concernente la constatazione secondo cui il marchio Der Grüne Punkt non può beneficiare dell’esclusiva rivendicata dalla ricorrente non si basi in sostanza, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, sulle spiegazioni in contraddittorio fornite in udienza e non sia viziata da alcuna carenza. |
138. |
Pertanto, ritengo che il primo argomento del terzo motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
2. Sul secondo argomento del terzo motivo, concernente una violazione degli elementi del fascicolo e del diritto comunitario dei marchi
a) Argomenti delle parti
139. |
La DSD sostiene che la constatazione formulata al punto 139 della sentenza impugnata, secondo cui «il produttore o il distributore di imballaggi non [le] trasferisce (…) un numero determinato di imballaggi destinati a essere contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, ma [le trasferisce] piuttosto un quantitativo di materiale che tale produttore o tale distributore vende in Germania e che intende affidare al sistema DSD per la raccolta e [la valorizzazione]», è manifestamente contraria alle disposizioni del contratto di utilizzazione del logo relative alla notifica e al rilascio delle licenze, a quelle del decreto sugli imballaggi relative al trasferimento dell’obbligo di ripresa, all’imperativo di trasparenza di cui al detto decreto e, infine, all’esigenza, derivante dal diritto dei marchi, che gli imballaggi rientranti nel sistema DSD siano identificabili. |
b) Valutazione
140. |
Come ha rilevato la Commissione, la ricorrente, nell’ambito del secondo argomento del terzo motivo, si limita a rinviare semplicemente alle sue osservazioni relative al contesto normativo nazionale, senza dimostrare alcun nesso tra tale contesto normativo e le sue critiche alle constatazioni del Tribunale concernenti tale argomento. Detto argomento non contiene alcuna argomentazione giuridica atta a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. |
141. |
Orbene, ricordo che, in virtù degli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda ( 12 ). |
142. |
Pertanto, ritengo che il secondo argomento del terzo motivo debba essere dichiarato irricevibile. |
3. Sul terzo, quarto e quinto argomento del terzo motivo, concernenti uno snaturamento del decreto sugli imballaggi
143. |
La ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato il decreto sugli imballaggi dichiarando, in primo luogo, che un imballaggio può rientrare allo stesso tempo nel sistema DSD e in un altro sistema con esonero, in secondo luogo, che un distributore partecipante ad un sistema con esonero può, a posteriori, adempiere i propri obblighi attraverso una soluzione autonoma e, in terzo luogo, che un distributore che adempia i propri obblighi attraverso una soluzione autonoma può partecipare, a posteriori, ad un sistema con esonero. |
a) Sul terzo argomento del terzo motivo
i) Argomenti delle parti
144. |
La DSD sostiene che le constatazioni formulate ai punti 129 e 154 della sentenza impugnata, secondo cui un imballaggio affidato alla DSD può rientrare allo stesso tempo in un sistema di raccolta e di valorizzazione diverso dal sistema DSD, costituiscono uno snaturamento del decreto sugli imballaggi. |
145. |
La ricorrente sostiene che tali constatazioni sono manifestamente contrarie al principio fondante delle norme in materia di imballaggi, secondo cui uno specifico imballaggio o è soggetto all’obbligo di ripresa, o è esonerato da tale obbligo. Essa afferma che un imballaggio non può, contrariamente alla constatazione del Tribunale relativa a tale argomento, rientrare in due o più sistemi di smaltimento. |
146. |
A tal riguardo, la ricorrente riprende l’esempio citato dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti spiegato che, nell’ambito di una catena di ristorazione rapida, «quando il consumatore finale compra un panino venduto in un imballaggio destinato a conservare il calore, tale consumatore può liberamente decidere di consumare il prodotto in loco e di depositare l’imballaggio nei contenitori di rifiuti forniti dalla catena di ristorazione rapida, secondo la sua soluzione autonoma, o di portare tale prodotto a casa sua per depositare successivamente l’imballaggio nelle attrezzature per la raccolta della DSD situate nelle vicinanze del suo domicilio». Il Tribunale prosegue concludendo che «[t]ale imballaggio può dunque essere immesso nei due sistemi di raccolta e di riciclaggio offerti dalla catena di ristorazione rapida per soddisfare gli obblighi previsti nel decreto [sugli imballaggi]». |
147. |
La DSD ritiene che, anche nel settore della ristorazione rapida, un imballaggio non possa rientrare, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, in due sistemi di raccolta. A suo parere, se può accadere che l’imballaggio venga depositato in loco nell’ambito di una soluzione autonoma o venga ripreso da un sistema con esonero, non può che trattarsi di un errore da parte del consumatore. La ricorrente sottolinea pertanto l’importanza di indicare chiaramente quale sia il metodo di smaltimento previsto per ciascun imballaggio. |
148. |
La Commissione sostiene che, nell’ambito di una soluzione mista che fa ricorso a due sistemi con esonero, il produttore o il distributore di imballaggi è tenuto a garantire la trasparenza di tali sistemi. Gli imballaggi porterebbero quindi due segni diversi destinati a identificare detti sistemi. La Commissione ritiene che tale soluzione sia possibile in quanto i sistemi in questione sono responsabili degli imballaggi solo in termini di quantitativi. La Commissione afferma inoltre che, in caso di concorrenza tra i sistemi con esonero, gli imballaggi vengono raccolti negli stessi contenitori. |
ii) Valutazione
149. |
Ritengo che la constatazione operata dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, secondo cui un imballaggio affidato alla DSD può rientrare in più sistemi di smaltimento, non snaturi il decreto sugli imballaggi. |
150. |
Infatti, si deve anzitutto precisare che, al punto 10 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «nelle loro osservazioni 24 maggio 2000, comunicate alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo (…), le autorità tedesche hanno affermato che il decreto sugli imballaggi permetteva al distributore di combinare il ritiro nelle vicinanze di un negozio, nell’ambito di una soluzione autonoma, e la raccolta in prossimità del consumatore finale, nell’ambito di un sistema con esonero, partecipando al sistema con esonero solo per una parte degli imballaggi che aveva immesso nel mercato». |
151. |
Inoltre, il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, ha ricordato che «[l]a decisione [controversa] evidenzia anche che risulta da una risposta anteriore delle autorità tedesche che l’art. 6, n. 3, del decreto [sugli imballaggi] non comporta che sia possibile solo il ricorso ad un sistema unico. Non sarebbe mai stato nelle intenzioni delle autorità tedesche consentire, a livello nazionale o di singolo Land, la realizzazione di un unico sistema con esonero». |
152. |
Sulla base di tali constatazioni, il Tribunale ha potuto, a mio parere giustamente, rilevare al punto 131 della sentenza impugnata che, secondo l’allegato I all’art. 6 del decreto [sugli imballaggi], le quote di valorizzazione sono calcolate in percentuale della massa di materiale venduto effettivamente raccolta e valorizzata e che al punto 1, n. 2, di tale allegato si precisa che i quantitativi di imballaggi rilevanti sono determinati in percentuale della massa. |
153. |
Il Tribunale ha quindi spiegato ai punti 132-135 della sentenza impugnata che, poiché le quote di valorizzazione venivano calcolate in funzione della percentuale della massa, era possibile una ripartizione tra più sistemi senza che occorresse dichiarare quantitativi predefiniti di imballaggi. Il Tribunale ha illustrato la sua tesi con un esempio relativo ad una catena di ristorazione rapida. Esso ha così dimostrato che, nell’ambito di una tale catena, si impone la combinazione di un sistema autonomo con il sistema DSD, poiché esiste la possibilità di consumare in loco o di portare altrove il prodotto. Il Tribunale ha quindi spiegato che «ciò che rileva, nella relazione contrattuale tra la ricorrente e il produttore o il distributore degli imballaggi, è garantire che i quantitativi di materiale da riciclare immessi nel mercato siano effettivamente ripresi e riciclati per raggiungere i tassi previsti nel decreto [sugli imballaggi]». |
154. |
Ai punti 136-138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che esistevano meccanismi di correzione che consentivano di adempiere gli obblighi imposti dal detto decreto. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che, se il sistema autonomo non era sufficiente per raggiungere il tasso di valorizzazione, il produttore o il distributore di imballaggi poteva fare ricorso ad un sistema con esonero al fine di acquistare i quantitativi mancanti. |
155. |
Del resto, lo stesso decreto [sugli imballaggi] propone tale soluzione all’art. 6, n. 1, precisando che, se un distributore non adempie il suo obbligo di ritiro e di valorizzazione mediante una soluzione autonoma, esso lo deve fare mediante un sistema con esonero ( 13 ). |
156. |
In base a tutti i suesposti elementi, ritengo che anche il terzo argomento vada respinto in quanto infondato. |
b) Sul quarto e quinto argomento del terzo motivo
i) Argomenti delle parti
157. |
La DSD sostiene, inoltre, che l’affermazione contenuta al punto 137 della sentenza impugnata, secondo cui un distributore partecipante ad un sistema con esonero potrebbe a posteriori farsi carico personalmente della ripresa e della valorizzazione, costituisce uno snaturamento degli elementi del fascicolo. Tale affermazione sarebbe, in particolare, contraria al principio di base del decreto sugli imballaggi, secondo cui la partecipazione ad un sistema con esonero comporta il trasferimento degli obblighi di smaltimento. Secondo la DSD, per gli imballaggi rientranti in un sistema con esonero, non è possibile fare ricorso a posteriori ad un sistema autonomo. |
158. |
Inoltre, la DSD osserva che tale affermazione, secondo cui un distributore che abbia deciso di fare ricorso ad un sistema autonomo per determinati imballaggi potrebbe a posteriori assolvere i propri obblighi risultanti dal detto decreto acquistando quantitativi di imballaggi presso un sistema con esonero, costituirebbe uno snaturamento del decreto sugli imballaggi. |
159. |
La Commissione ritiene che il Tribunale non muova dall’ipotesi di un adempimento a posteriori dell’obbligo di ripresa e valorizzazione, ma formuli quella di una riduzione del corrispettivo dovuto al sistema con esonero in caso di raccolta non conforme ai tassi prescritti. |
ii) Valutazione
160. |
Ritengo che il Tribunale non abbia commesso uno snaturamento degli elementi del fascicolo per avere rilevato, al punto 137 della sentenza impugnata, che una catena di ristorazione rapida può chiedere una riduzione del corrispettivo da essa dovuto al sistema con esonero interessato, quando, attraverso il sistema autonomo, tale catena dimostri di avere ripreso i quantitativi di imballaggi che le erano stati affidati. |
161. |
Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ritengo che non si tratti, in questo esempio, di fare appello a posteriori ad un sistema autonomo per la raccolta e la valorizzazione degli imballaggi. Ricordo che il Tribunale ha preso le mosse, in quell’esempio, dal postulato che la catena di ristorazione rapida combini fin dall’inizio un sistema autonomo e un sistema con esonero. |
162. |
Muovendo da tale postulato, il Tribunale ha rilevato che era possibile realizzare meccanismi di correzione quando il sistema autonomo non consentisse di adempiere gli obblighi gravanti sul distributore o, al contrario, fosse riuscito a raccogliere i quantitativi stabiliti. In quest’ultimo caso, il Tribunale ha spiegato che «la catena di ristorazione rapida potrà richiedere la riduzione del suo corrispettivo al sistema con esonero interessato, se tale catena ha dimostrato che essa ha ripreso e [valorizzato i quantitativi] affidat[i al sistema con esonero]». |
163. |
Del resto, la stessa ricorrente aveva previsto tale possibilità. Infatti, ai punti 60 e 61 della decisione controversa si precisa che la DSD, prima dell’adozione di tale decisione, si era impegnata a non percepire un corrispettivo per la parte degli imballaggi ripresa da un sistema autonomo, quando il produttore o il distributore di imballaggi avesse deciso di combinare il sistema DSD ad un sistema autonomo. |
164. |
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso uno snaturamento del decreto sugli imballaggi per avere rilevato che un distributore che abbia deciso di fare ricorso ad un sistema autonomo può, a posteriori, adempiere i propri obblighi acquistando quantitativi di imballaggi presso un sistema con esonero, ritengo che vada anch’esso respinto. |
165. |
Il Tribunale ha ricordato, al punto 9 della sentenza impugnata, che «l’art. 6, n. 1, nona frase, del decreto dispone che, se un distributore non adempie il suo obbligo di ritiro e di [valorizzazione] mediante una soluzione autonoma, esso lo deve fare mediante un sistema con esonero». |
166. |
Pertanto, ritengo che il quarto e il quinto argomento del terzo motivo debbano essere respinti in quanto infondati. |
4. Sul sesto argomento del terzo motivo, relativo ad una violazione del decreto sugli imballaggi
a) Argomenti delle parti
167. |
La DSD sostiene che il punto 154 della sentenza impugnata è viziato da errori di diritto, in quanto il Tribunale ha affermato che è possibile apporre il logo Der Grüne Punkt sugli imballaggi non smaltiti dal sistema DSD. La DSD sostiene che tale possibilità priva il logo del suo carattere distintivo ed è manifestamente contraria al principio del decreto sugli imballaggi secondo cui i consumatori e le autorità devono essere in grado di determinare chiaramente se un imballaggio sia o meno soggetto all’obbligo di ripresa presso il punto vendita. |
168. |
La Commissione ricorda che la DSD attribuisce al detto decreto, erroneamente, un approccio incentrato sull’imballaggio considerato individualmente. Secondo la Commissione, tale approccio non risponderebbe alle condizioni economiche in cui vengono adottate le soluzioni miste, che vengono incoraggiate proprio per conseguire l’obiettivo della concorrenza. |
b) Valutazione
169. |
Ritengo che anche tale argomento debba essere respinto. |
170. |
Infatti, il Tribunale ha rilevato, al punto 124 della sentenza impugnata, che il logo Der Grüne Punkt permetterebbe, secondo la DSD, di indicare quali siano gli imballaggi ad essa trasferiti e di segnalare al consumatore ciò che deve farne, permettendo di garantire la realizzazione del compito affidato alla DSD dall’impresa partecipante. |
171. |
Al punto 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che «le diverse modalità di pubblicità previste nel decreto [sugli imballaggi] — ovvero l’etichettatura o le altre misure adeguate per i sistemi con esonero (punto 2, che figura al titolo 4 dell’allegato I all’art. 6 del detto decreto) e l’indicazione della possibilità di restituzione dell’imballaggio al punto vendita per le soluzioni autonome (art. 6, n. 1, terza frase, dello stesso decreto) — permettono di informare il consumatore finale in merito alle diverse possibilità di restituzione offerte per l’imballaggio in questione, senza peraltro convalidare l’argomento della ricorrente secondo cui l’apposizione del logo Der Grüne Punkt su un imballaggio avrebbe l’effetto di impedire la raccolta e [la valorizzazione] da parte di un sistema diverso dal sistema DSD». |
172. |
Il Tribunale ha proseguito, al punto 154 della sentenza impugnata, rilevando che «non è precisato nel decreto [sugli imballaggi] che il logo Der Grüne Punkt non possa figurare sugli imballaggi raccolti nell’ambito di un sistema con esonero concorrente o di una soluzione autonoma se essi rispettano, peraltro, le condizioni imposte nel [detto] decreto per identificare il sistema utilizzato in combinazione con il sistema DSD. Tali indicazioni possono essere cumulative e uno stesso imballaggio può rientrare quindi in diversi sistemi allo stesso tempo. È in tal senso che la Commissione interpreta, giustamente, il contenuto dell’obbligo di trasparenza definito dalle autorità tedesche nelle loro osservazioni, secondo cui occorre definire chiaramente, tanto per i consumatori quanto per le autorità, quali siano gli imballaggi soggetti all’obbligo di raccolta presso i punti vendita o nelle loro immediate vicinanze e quali siano quelli che non possono essere soggetti a tale obbligo». |
173. |
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si tratta di offrire a sistemi concorrenti la possibilità di apporre il logo Der Grüne Punkt su imballaggi che non vengono ripresi dal sistema DSD. Il Tribunale si basa, secondo me, sul presupposto che il produttore o il distributore di imballaggi partecipi al sistema DSD e ad un altro sistema, con esonero o autonomo. Pertanto, per rispettare l’obbligo, figurante nel decreto [sugli imballaggi], di segnalare la ripresa dell’imballaggio usato, si deve poter indicare da quale sistema venga ripreso l’imballaggio, affinché il consumatore possa, una volta utilizzato l’imballaggio, essere informato sulle possibilità che gli vengono offerte. Ad esempio, ciò può tradursi nell’apposizione su una bottiglia di plastica del logo Der Grüne Punkt e di un altro logo indicante che detta bottiglia può essere raccolta anche da un altro sistema o ancora da un avviso esposto nel punto vendita secondo cui la bottiglia può essere depositata nel medesimo punto vendita. |
174. |
Tenuto conto delle indicazioni che figurano nel decreto sugli imballaggi, non vedo perché il Tribunale avrebbe commesso uno snaturamento di tale decreto per avere dichiarato che, per uno stesso imballaggio, il logo Der Grüne Punkt può coesistere con un’altra indicazione. Ricordo che il detto decreto, da un lato, offre a un produttore o distributore la possibilità di partecipare a più sistemi e, dall’altro, obbliga ad indicare con quali modalità possa essere restituito l’imballaggio. |
175. |
Pertanto, ritengo che il sesto argomento del terzo motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
5. Sul settimo argomento del terzo motivo, concernente una violazione del diritto dei marchi
176. |
Criticando inoltre il punto 161 della sentenza impugnata, la DSD osserva che l’affermazione secondo cui l’esclusiva da essa rivendicata non può essere ammessa, in quanto non avrebbe altro effetto che impedire ai produttori e ai distributori di fare ricorso ad un sistema misto, è incompatibile con il diritto dei marchi. A tal riguardo, la DSD rileva che, conformemente alla giurisprudenza tedesca e come dimostrano i sondaggi di opinione, il logo Der Grüne Punkt, in quanto marchio registrato, fa esclusivamente riferimento alla DSD e ai servizi da essa proposti. Il diritto dei marchi non sarebbe rispettato qualora il logo Der Grüne Punkt venisse privato di tale funzione di esclusiva solo per garantire la possibilità di un sistema misto. |
177. |
Poiché la ricorrente, con il quarto motivo, lamenta altresì una violazione del diritto comunitario dei marchi da parte del Tribunale, ritengo che tale argomento debba essere esaminato nell’ambito di detto motivo. |
D — Sul quarto motivo, concernente una violazione del diritto comunitario dei marchi
1. Argomenti delle parti
178. |
Con il quarto motivo, la DSD lamenta una violazione del diritto comunitario dei marchi derivante dalla constatazione formulata dal Tribunale, al punto 161 della sentenza impugnata, secondo cui al marchio Der Grüne Punkt non si poteva riconoscere l’esclusiva rivendicata. La DSD osserva che, in virtù dell’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( 14 ), un marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo che gli consente di vietare l’uso del marchio per prodotti o servizi identici o analoghi a quelli oggetto del marchio registrato. |
179. |
La Commissione ritiene che l’esclusiva di cui all’art. 5 della direttiva 89/104 non abbia nulla a che vedere con quella descritta al punto 161 della sentenza impugnata. Il Tribunale si limiterebbe a trarre le necessarie conseguenze dal ragionamento esposto ai punti 156 e 157 di detta sentenza, secondo cui il marchio Der Grüne Punkt si limita ad indicare, per il servizio in questione, che il prodotto così contrassegnato può essere smaltito attraverso il sistema DSD, senza fornire indicazioni sulla qualità del servizio offerto. |
180. |
La Commissione aggiunge che la decisione controversa non comporta un uso indebito del marchio, vale a dire l’uso da parte di persone con le quali la DSD non ha stipulato un contratto. |
181. |
La Vfw osserva che il logo non è un marchio in senso classico. Essa afferma che un marchio caratterizza prodotti e servizi identici o analoghi a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Orbene, per quanto riguarda il logo Der Grüne Punkt, ogni produttore utilizzerebbe propri marchi individuali per contrassegnare i prodotti. Tale logo servirebbe unicamente ad indicare la partecipazione ad un sistema con esonero e non a identificare prodotti o servizi identici o simili. |
182. |
Secondo la Landbell e la BellandVision, tale motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondato. |
a) Valutazione
183. |
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che il marchio Der Grüne Punkt non può beneficiare dell’esclusiva rivendicata e avrebbe quindi violato il diritto comunitario dei marchi. |
184. |
Come ha rilevato il Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, la DSD afferma che il marchio Der Grüne Punkt permette contemporaneamente di indicare quali sono gli imballaggi trasferiti al sistema DSD e di segnalare al consumatore ciò che deve farne, il che consentirebbe di garantire la realizzazione del compito affidato alla DSD dal produttore o distributore di imballaggi partecipante al suo sistema. Pertanto, secondo la DSD, solo gli imballaggi per cui si fa ricorso al sistema DSD dovrebbero essere contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt. |
185. |
Tuttavia, il Tribunale, ai punti 156-161 della sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto che coesistano su un imballaggio tale logo e l’indicazione di una misura adeguata che indichi un altro sistema con esonero, o l’indicazione di una possibilità di restituzione al negozio, non reca pregiudizio alla funzione essenziale del marchio, che consiste nell’individuare la possibilità di smaltimento dell’imballaggio in questione attraverso il sistema DSD. Pertanto, il Tribunale ha rilevato che, poiché l’apposizione congiunta di tale logo e di altri segni o di altri metodi che permettano di individuare un’altra possibilità di smaltimento attraverso un sistema autonomo o un sistema con esonero concorrente non pregiudica la funzione essenziale del marchio, la ricorrente non può lamentare una violazione del diritto dei marchi. |
186. |
Inoltre, il Tribunale ha precisato, al punto 160 della sentenza impugnata, che «il contratto di utilizzazione del logo concerne solo gli utilizzatori di tale logo, ossia i produttori e i distributori di imballaggi che fanno ricorso al sistema DSD, e non i consumatori». |
187. |
Ritengo che il Tribunale, rilevando, al punto 161 della sentenza impugnata, che la ricorrente non può beneficiare dell’esclusiva rivendicata, in quanto ciò rischierebbe di impedire ai produttori e ai distributori di imballaggi di ricorrere ad un sistema misto e di legittimare la possibilità per la ricorrente di essere remunerata per un servizio che essa non fornisce, non abbia violato il diritto comunitario dei marchi. |
188. |
Si deve infatti ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo ( 15 ). |
189. |
È per tale motivo che l’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 prevede che il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo e che il titolare ha quindi il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. |
190. |
Nella specie, ritengo che le imprese partecipanti al sistema DSD solo per una parte dei loro imballaggi (prima e seconda ipotesi) o per imballaggi immessi sul mercato di un altro Stato membro (terza ipotesi) non possano essere considerate concorrenti della DSD o terzi che vendono indebitamente prodotti recanti il logo Der Grüne Punkt. |
191. |
Infatti, nei primi due casi, i produttori e i distributori hanno stipulato un contratto con la DSD per la ripresa e la valorizzazione di determinati imballaggi. Nel terzo caso, i produttori e i distributori sono titolari, sul territorio di un altro Stato membro, di una licenza d’uso del logo Der Grüne Punkt. |
192. |
Orbene, la stessa DSD ha creato questo sistema, che obbliga ad apporre il logo su tutti gli imballaggi, anche se alcuni di essi non verranno ripresi da detto sistema. Pertanto, detti produttori e distributori non utilizzano il marchio Der Grüne Punkt indebitamente, ma si limitano ad adempiere il proprio obbligo di apporre detto logo su tutti gli imballaggi, che siano o meno raccolti dal sistema DSD. |
193. |
Inoltre, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 156 della sentenza impugnata, che la funzione fondamentale del marchio Der Grüne Punkt consiste nell’avvisare che l’imballaggio sul quale è apposto tale marchio può essere raccolto dal sistema DSD. |
194. |
Poiché il logo Der Grüne Punkt figura sull’imballaggio, la funzione essenziale del marchio è soddisfatta, in quanto il consumatore viene avvertito della possibilità di depositare l’imballaggio nei contenitori della DSD. Non vi sarebbe quindi, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente in udienza, alcuna «distruzione del marchio». |
195. |
Peraltro, ritengo che il marchio Der Grüne Punkt non rientri nello schema classico del diritto dei marchi. |
196. |
Infatti, un marchio aiuta il consumatore a compiere una scelta chiara sul prodotto o servizio proposto con tale marchio. Se, ad esempio, il consumatore ha già acquistato un prodotto o un servizio e ne ha tratto una certa soddisfazione, in particolare, in quanto tale prodotto o servizio era di qualità, il marchio gli servirà quale punto di riferimento per i futuri acquisti degli stessi prodotti o servizi. Il marchio orienta quindi la scelta del consumatore. |
197. |
Tuttavia, nell’ambito del sistema DSD, il marchio Der Grüne Punkt non ha, a mio parere, la funzione di orientare il consumatore nella scelta del prodotto da acquistare. Come ha ricordato il Tribunale al punto 156 della sentenza impugnata, tale marchio serve ad individuare gli imballaggi che possono essere smaltiti dal sistema DSD. |
198. |
A mio parere, quando un consumatore acquista un prodotto sul quale figura il logo Der Grüne Punkt, tale consumatore ha scelto detto prodotto per, ad esempio, la qualità che esso garantisce, e non perché sa che il prodotto in questione può essere smaltito dal sistema DSD. Si può ben immaginare, ad esempio, che un consumatore acquisti uova prodotte da agricoltura biologica in quanto il sistema di produzione esclude l’utilizzo di pesticidi e di concimi sintetici e garantisce quindi la qualità cercata dal consumatore, e non perché l’imballaggio è contrassegnato dal logo Der Grüne Punkt, che segnala la possibilità di ripresa di tale imballaggio attraverso il sistema DSD. |
199. |
La situazione sarebbe diversa, a mio parere, se il logo Der Grüne Punkt indicasse che il prodotto sul quale esso figura è un prodotto riciclabile o già riciclato. Infatti, si può legittimamente supporre che alcuni consumatori, attenti al rispetto dell’ambiente, preferiscano scegliere prodotti il cui imballaggio sia riciclabile o già riciclato. In tal caso, è innegabile che un logo indicante che l’imballaggio del prodotto acquistato è stato riciclato incida sulla scelta del consumatore. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di una risma di carta sulla quale figuri un logo che indichi al consumatore che si tratta di carta riciclata. Il consumatore effettua quindi una scelta militante. |
200. |
Tuttavia, nella specie, il logo Der Grüne Punkt non segnala che l’imballaggio è riciclabile. Tale logo indica solo che l’imballaggio può essere raccolto dal sistema DSD, che lo dividerà e lo valorizzerà, se tale possibilità esiste ( 16 ). |
201. |
Pertanto, ritengo che il Tribunale potesse giustamente rilevare, ai punti 156 e 160 della sentenza impugnata, che, da un lato, «[il] marchio “si limita ad indicare, per il servizio in questione, che il prodotto così contrassegnato può essere smaltito attraverso il sistema DSD”, senza fornire indicazioni sulla qualità del servizio offerto» e che, dall’altro, «il contratto di utilizzazione del logo concerne solo gli utilizzatori di tale logo, ossia i produttori e i distributori di imballaggi che fanno ricorso al sistema DSD, e non i consumatori». |
202. |
Pertanto, a mio parere, il Tribunale non ha violato il diritto comunitario dei marchi rilevando, al punto 161 della sentenza impugnata, che il marchio Der Grüne Punkt non può beneficiare dell’esclusiva rivendicata. |
203. |
Di conseguenza, ritengo che il quarto motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
E — Sul quinto motivo, concernente una violazione dell’art. 82 CE
1. Argomenti delle parti
204. |
Nell’ambito del quinto motivo, la DSD sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 82 CE. |
205. |
Il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato la sua analisi e avrebbe, inoltre, snaturato gli elementi del fascicolo laddove ha dichiarato che la DSD ha tenuto un comportamento abusivo rilasciando licenze per l’utilizzo del logo Der Grüne Punkt indipendentemente dall’utilizzo del sistema DSD e chiedendo il pagamento di un corrispettivo per la licenza, anche quando il licenziatario dimostri di non avere utilizzato il sistema DSD. |
206. |
Inoltre, secondo la DSD, la decisione controversa obbligherebbe a concedere una licenza alle imprese partecipanti per gli imballaggi che non vengono raccolti né valorizzati dal suo sistema. Tuttavia, le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza obbligatoria, quali elaborate dalla giurisprudenza della Corte, non sarebbero interamente soddisfatte nel caso di specie. Il Tribunale, omettendo di spiegare per quale motivo il rifiuto di concedere una licenza obbligatoria costituirebbe un abuso di diritto, sarebbe quindi incorso in un errore di diritto. |
207. |
In subordine, la ricorrente sostiene che, quand’anche essa concedesse una licenza alle imprese partecipanti per il solo utilizzo del logo, la sentenza impugnata autorizzerebbe a partecipare al sistema DSD per un quantitativo molto modesto di imballaggi, senza che la DSD possa esigere, in contropartita, un corrispettivo adeguato e senza che essa possa verificare la legittimità di tale comportamento. In particolare, la ricorrente non potrebbe verificare se sussistano i motivi che, secondo la decisione controversa, rendono necessaria l’apposizione del marchio Der Grüne Punkt su tutti gli imballaggi (tenuto conto in particolare degli ulteriori oneri economici che l’etichettatura selettiva comporterebbe). |
208. |
Per quanto concerne il primo argomento, la Commissione ritiene che la ricorrente non abbia spiegato sotto quale profilo le affermazioni del Tribunale non sarebbero sufficientemente motivate, contrarie agli elementi del fascicolo e tali da snaturare il diritto nazionale. |
209. |
Per quanto riguarda il secondo argomento, la Commissione afferma che il Tribunale ha esaminato l’argomento della ricorrente relativo all’imposizione di una licenza obbligatoria e ha stabilito che tale licenza non veniva imposta alla DSD. |
210. |
Quanto all’argomento della DSD dedotto in subordine, la Commissione sostiene che, nella specie, non si tratta di una licenza obbligatoria. Essa osserva che, come ha confermato il Tribunale, la decisione controversa prevede che se un’impresa partecipa al sistema DSD per un quantitativo di imballaggi modesto, il corrispettivo si giustifica solo in proporzione a tale limitata partecipazione. |
211. |
La Landbell e la BellandVision ricordano che la decisione controversa e la sentenza impugnata non si basano sull’ipotesi di una licenza per l’utilizzo del logo Der Grüne Punkt a prescindere dall’uso del sistema DSD, ma fanno riferimento all’entità del corrispettivo per i servizi forniti. |
212. |
Secondo la Vfw, il quinto motivo si fonda su un errore relativo all’oggetto della controversia, dato che la Commissione non intendeva imporre alla DSD l’obbligo di rilasciare la licenza, ma solo impedirle di utilizzare la sua posizione dominante per escludere la concorrenza di altri sistemi. |
213. |
La Interseroh osserva che il Tribunale non suggerisce, in alcuna parte della sentenza impugnata, che la DSD offra una licenza per l’utilizzo del logo Der Grüne Punkt a prescindere dall’utilizzo del suo sistema. Tale sentenza non sancirebbe neppure l’obbligo per la DSD di concedere licenze. L’abuso rilevato dal Tribunale consisterebbe proprio nel fatto che la DSD offre licenze per l’utilizzo di tale logo solo in combinazione con l’obbligo di versare un corrispettivo per il ricorso al suo servizio, anche qualora l’impresa partecipante non abbia fatto ricorso, per alcuni imballaggi contrassegnati da detto logo, al sistema DSD. |
2. Valutazione
a) Sul primo argomento del quinto motivo
214. |
Come ha rilevato la Commissione, ritengo che il primo argomento del quinto motivo debba essere respinto. |
215. |
Infatti, la ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale ha violato l’art. 82 CE per avere dichiarato in modo non sufficientemente motivato e contrario agli elementi del fascicolo, e snaturando il diritto nazionale, che essa ha tenuto un comportamento abusivo. La ricorrente non espone alcuna argomentazione giuridica a sostegno di tale argomento e si limita a rinviare, con una nota a piè di pagina, al punto 20 dell’impugnazione, secondo cui «[l]e constatazioni di cui alla sentenza [impugnata] sono quindi manifestamente contraddittorie. Il Tribunale non si è pronunciato, in definitiva, sulla questione se il comportamento controverso costituisca un abuso di posizione dominante». |
216. |
Orbene, secondo la giurisprudenza ricordata al paragrafo 141 delle presenti conclusioni, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. |
217. |
Si deve rilevare che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Ritengo quindi che il primo argomento del quinto motivo debba essere dichiarato irricevibile. |
b) Sul secondo argomento del quinto motivo
218. |
Con il secondo argomento, la ricorrente sostiene che la decisione controversa e la sentenza impugnata la obbligano a concedere una licenza alle imprese partecipanti per gli imballaggi che non vengono raccolti né valorizzati dal suo sistema. Il Tribunale, omettendo di spiegare perché il rifiuto di concedere una licenza obbligatoria costituirebbe un abuso di posizione dominante, sarebbe quindi incorso in un errore di diritto. |
219. |
A mio avviso, la ricorrente interpreta erroneamente la qualifica dell’abuso che le viene addebitato. Ritengo infatti che, tenuto conto dello schema di analisi del Tribunale, quest’ultimo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non abbia individuato l’abuso nel rifiuto della DSD di concedere una licenza obbligatoria e abbia correttamente esposto i motivi per i quali si contestava alla DSD un abuso della sua posizione dominante. |
220. |
Rilevo che il Tribunale, ai punti 176-183 della sentenza impugnata, ha risposto all’argomento esposto dalla ricorrente dinanzi ad esso nell’ambito del secondo motivo, secondo cui gli artt. 3 e 4, n. 1, della decisione controversa sarebbero sproporzionati, in quanto obbligherebbero la DSD a concedere a terzi una licenza d’uso del marchio Der Grüne Punkt, anche nel caso in cui non partecipino al sistema DSD. |
221. |
Il Tribunale ha infatti spiegato i motivi per i quali riteneva che la decisione controversa, con gli artt. 3 e 4, n. 1, non obbligasse la DSD a concedere licenze alle imprese partecipanti al suo sistema per gli imballaggi che non venivano raccolti da detto sistema, ma mirasse a porre fine all’abuso chiedendole di non esigere un corrispettivo per un servizio che non forniva. |
222. |
Infatti, al punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che l’abuso addebitato alla DSD consisteva, secondo la decisione controversa, nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in Germania con il marchio Der Grüne Punkt. Il Tribunale ha poi rilevato che, «[s]econdo [tale] decisione, il corrispettivo non può essere preteso quando i produttori e i distributori di imballaggi, che ricorrono al sistema DSD solo per una parte degli imballaggi in circolazione in Germania, dimostrano che si liberano degli obblighi di raccolta e riciclaggio imposti nel decreto [sugli imballaggi] mediante sistemi con esonero concorrenti o soluzioni autonome (prima e seconda ipotesi). Allo stesso modo, il corrispettivo non può essere preteso quando i produttori e i distributori di imballaggi, che non ricorrono al sistema DSD in Germania, ma usano in tale paese un imballaggio uniforme che mettono in circolazione anche in un altro Stato membro per il quale partecipano al sistema di raccolta che utilizza il logo Der Grüne Punkt, dimostrano che si liberano degli obblighi imposti nel [detto] decreto mediante sistemi con esonero concorrenti o soluzioni autonome (terza ipotesi)». |
223. |
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha rilevato, al punto 180 della sentenza impugnata, che gli obblighi imposti dagli artt. 3 e 4, n. 1, della decisione controversa riguardano non soggetti terzi, bensì i produttori o i distributori di imballaggi che abbiano stipulato un contratto con la DSD o che siano titolari, in un altro Stato membro, di una licenza d’uso del marchio Der Grüne Punkt, nell’ambito del sistema di raccolta o di valorizzazione che utilizza detto logo. |
224. |
Al punto 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «tali obblighi non hanno per oggetto di imporre alla DSD una licenza senza restrizioni nel tempo per l’utilizzo del marchio Der Grüne Punkt, ma solamente di obbligare la DSD a non percepire un corrispettivo sulla totalità degli imballaggi contrassegnati [da detto logo], quando è dimostrato che la totalità o solo una parte di tali imballaggi è stata raccolta e [valorizzata] mediante un altro sistema». |
225. |
Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 182 della sentenza impugnata, che, «fin quando gli utilizzatori del logo Der Grüne Punkt forniscono la prova che i quantitativi di imballaggi per cui non fanno ricorso al sistema DSD sono stati effettivamente ripresi e [valorizzati] dal sistema o dai sistemi con esonero cui fanno ricorso, la ricorrente non può sostenere che non sarebbe proporzionato domandarle di non essere pagata per un servizio che non fornisce». |
226. |
A mio parere, da quest’analisi risulta che il Tribunale ha individuato correttamente l’abuso di posizione dominante addebitato alla ricorrente e ha spiegato, giustamente, che la decisione controversa equivaleva non a imporre una licenza obbligatoria alle imprese partecipanti, bensì a porre fine all’abuso quando fosse stato dimostrato che gli imballaggi recanti il logo Der Grüne Punkt erano stati raccolti da un sistema diverso da quello della DSD. |
227. |
Pertanto, ritengo che il quinto motivo sia infondato e vada parimenti respinto. |
F — Sul sesto motivo, concernente la violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità
1. Argomenti delle parti
228. |
A sostegno del suo sesto motivo, la DSD contesta al Tribunale un’analisi non sufficientemente motivata e contraria agli elementi del fascicolo, nonché una violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità. La DSD afferma, in primo luogo, che il decreto sugli imballaggi e il diritto dei marchi ostano a che essa venga obbligata a concedere una licenza per l’uso del marchio Der Grüne Punkt. Orbene, le misure imposte dagli artt. 3 e seguenti della decisione controversa, che non tengono conto del fatto che la DSD non concede licenze isolate per l’utilizzo del logo, equivarrebbe precisamente ad imporre tale obbligo alla ricorrente. |
229. |
In secondo luogo, la DSD osserva che il detto decreto e il diritto dei marchi ostano a che le venga impedito di esigere dai suoi clienti che essi appongano, sugli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt ma che non vengono smaltiti dal sistema DSD, un’indicazione che consenta di neutralizzare l’effetto distintivo di tale logo. Respingendo, al punto 200 della sentenza impugnata, l’argomento della DSD, secondo cui gli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt e smaltiti dal sistema DSD devono poter essere distinti da quelli sui quali è apposto il medesimo logo, ma che non vengono smaltiti dal detto sistema, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che l’art. 3 della decisione controversa costituisce una violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17, nonché del principio di proporzionalità. |
230. |
La Commissione ritiene che il primo argomento della DSD, secondo cui il decreto sugli imballaggi e il diritto dei marchi ostano a che essa sia obbligata a concedere una licenza d’uso del logo Der Grüne Punkt, muove da una premessa errata, vale a dire che il Tribunale si sia basato sull’ipotesi di una licenza isolata per l’utilizzo del logo in questione. |
231. |
Peraltro, quanto al secondo argomento, la Commissione osserva che il Tribunale ha rilevato, giustamente, che né il decreto sugli imballaggi né il diritto dei marchi richiedono l’identificazione dei diversi imballaggi ai fini dell’attribuzione al sistema DSD o ad un altro sistema. |
232. |
La Vfw ritiene che la DSD non abbia sufficientemente suffragato i suoi argomenti dedotti nell’ambito del motivo in esame. |
233. |
Secondo la Landbell e la BellandVision, tale motivo è irricevibile, in quanto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale deve indicare con precisione le parti della sentenza o della decisione di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto specificamente dedotti a sostegno di tale domanda. |
2. Valutazione
234. |
Per quanto riguarda il primo argomento del sesto motivo, secondo cui la decisione controversa obbligherebbe la ricorrente a concedere una licenza per l’uso del marchio Der Grüne Punkt e che è analogo a quello esaminato nell’ambito del quinto motivo, rinvio alla mia analisi svolta nell’ambito di quest’ultimo. |
235. |
Pertanto, ritengo che il primo argomento del sesto motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
236. |
Con il secondo argomento, la DSD contesta al Tribunale di avere respinto il suo argomento secondo cui gli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt e smaltiti dal sistema DSD devono poter essere distinti da quelli sui quali è apposto il medesimo logo ma che non vengono smaltiti da tale sistema. Il Tribunale avrebbe quindi operato un’analisi insufficiente e contraria agli elementi del fascicolo e avrebbe violato l’art. 3 del regolamento n. 17, nonché il principio di proporzionalità. |
237. |
Mi sembra quindi che la DSD ritenga che la semplice esigenza di un’indicazione efficace, che consenta di neutralizzare l’effetto distintivo del marchio Der Grüne Punkt esplicativo sugli imballaggi che non vengono raccolti dal sistema DSD, sia una misura adeguata, proporzionata e conforme all’art. 3 del regolamento n. 17. |
238. |
A mio parere, il Tribunale ha giustamente respinto la censura relativa al carattere sproporzionato dell’art. 3, n. 1, della decisione controversa, che non prevede la possibilità di apporre indicazioni esplicative. |
239. |
Infatti, al punto 200 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che «[i]ndicazioni esplicative di tal genere si fonderebbero (…) sull’idea che sarebbe possibile distinguere gli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt, che rientrano nel sistema DSD, da quelli su cui è apposto [tale logo], ma che non rientrano nel sistema DSD e che, dunque, dovrebbero essere oggetto di un’indicazione destinata ad attirare l’attenzione del consumatore. Orbene, così come spiegato (v. punti 131-138 [della sentenza impugnata]), le modalità di funzionamento dei sistemi misti non si fondano sull’individuazione degli imballaggi da parte dei consumatori, i quali restano liberi di decidere a quale sistema porteranno l’imballaggio, ma piuttosto [si fondano] sull’attribuzione di masse di materiale da [valorizzare]». |
240. |
Tale analisi del Tribunale, a mio parere, è coerente con quanto rilevato nella sentenza impugnata. Si è visto, al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, che non è possibile prevedere quale sarà il percorso di un imballaggio. Una bottiglia di plastica può ben essere acquistata sul mercato tedesco e venire successivamente depositata in Francia in un contenitore appartenente ad un concorrente della DSD. Come ha osservato la Commissione, il comportamento del consumatore non può essere determinato in anticipo. Pertanto, un’indicazione esplicativa sugli imballaggi contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt e raccolti da un sistema concorrente della DSD non potrebbe avere l’effetto previsto, dato che sarebbe impossibile separare i prodotti contrassegnati da tale logo e raccolti dal sistema DSD da quelli recanti il medesimo logo e raccolti da un sistema concorrente. |
241. |
Rilevo peraltro che, in udienza, la Landbell ha osservato che, in pratica, la raccolta, la cernita e la valorizzazione vengono effettuate a prescindere dalla circostanza che l’imballaggio sia contrassegnato da un marchio indicante il sistema di appartenenza. Ciò che viene ripartito fra i diversi sistemi sono le masse di materiale. La DSD non ha negato tale prassi. |
242. |
Pertanto, ritengo che il sesto motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
G — Sul settimo motivo, concernente un vizio di procedura
1. Argomenti delle parti
243. |
Nell’ambito del settimo motivo, la ricorrente lamenta un vizio di procedura. A suo parere, il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione. La ricorrente sostiene inoltre che qualsiasi aggiunta di nuove constatazioni da parte del Tribunale costituisce una violazione del suo diritto al contraddittorio. |
244. |
A sostegno del suo motivo, la DSD contesta al Tribunale di avere operato nuove constatazioni, fondate sulle dichiarazioni rese dalle parti in udienza. Si tratterebbe di risposte a quesiti specifici che il Tribunale aveva posto, appena tre settimane prima dell’udienza o nel corso della stessa, senza precisare quali conseguenze intendesse trarre da tali risposte né il nesso esistente fra tali quesiti e le constatazioni di cui alla decisione controversa. Sulla base di tali quesiti e risposte, il Tribunale avrebbe quindi formulato nuove constatazioni fondamentali in ordine alle modalità di funzionamento dei sistemi misti, che non apparivano nella decisione controversa e che non sono state menzionate dalla Commissione o dalla ricorrente nell’impugnazione. |
245. |
La DSD si riferisce, in particolare, a due constatazioni, vale a dire, da un lato, quella secondo cui gli imballaggi affidati alla DSD possono rientrare allo stesso tempo in un sistema con esonero e in un sistema autonomo e, dall’altro, quella secondo cui il decreto sugli imballaggi prevede molti meccanismi correttivi che consentono ai produttori e ai distributori di assolvere gli obblighi derivanti dal detto decreto attribuendo a posteriori gli imballaggi ad un sistema autonomo o con esonero. |
246. |
La Commissione, sostenuta dalla Vfw, dalla Landbell e dalla BellandVision, afferma che i punti della sentenza impugnata oggetto del motivo in esame non comportano alcun elemento nuovo rispetto a quelli già esaminati durante la fase amministrativa e la fase scritta dinanzi al Tribunale. |
2. Valutazione
247. |
La ricorrente contesta al Tribunale di avere operato nuove constatazioni che non apparivano nella decisione controversa e di avere quindi sostituito la motivazione della Commissione con la propria. Si tratterebbe, secondo la DSD, della constatazione secondo cui è possibile fare ricorso ad un sistema con esonero e ad un sistema autonomo, nonché della constatazione secondo cui il decreto sugli imballaggi prevede molti meccanismi correttivi che consentirebbero ai produttori e ai distributori di adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del detto decreto attribuendo a posteriori taluni imballaggi ad un sistema autonomo o con esonero. |
248. |
Ritengo che tale motivo vada parimenti respinto. |
249. |
Ricordo infatti che il Tribunale ha esposto, ai punti 44-46 della sentenza impugnata, il contenuto della decisione controversa relativo alla possibilità di combinare più sistemi di raccolta e di valorizzazione. |
250. |
Più precisamente, il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, ha rilevato che «[l]a decisione [controversa] espone diversi elementi che permettono di determinare la possibilità di ricorrere a sistemi misti. Così, [tale] decisione rileva che risulta dalle osservazioni delle autorità tedesche (punto 20 della decisione [controversa]) che il decreto [sugli imballaggi] permette di combinare una soluzione autonoma e un sistema con esonero partecipando ad un sistema con esonero solo per la raccolta di una parte degli imballaggi venduti (…). La decisione (controversa) evidenzia anche che risulta da una risposta anteriore delle autorità tedesche che l’art. 6, n. 3, del detto decreto non comporta che sia possibile solo il ricorso ad un sistema unico. Non sarebbe mai stato nelle intenzioni delle autorità tedesche consentire, a livello nazionale o di singolo Land, la realizzazione di un unico sistema con esonero (punto 23 della decisione [controversa])». |
251. |
Il Tribunale ha inoltre rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che «la ricorrente non nega, nella presente causa, la possibilità per un produttore o un distributore di imballaggi di ricorrere ad un sistema misto». |
252. |
Per quanto concerne le constatazioni del Tribunale esposte ai punti 137 e 139 della sentenza impugnata, secondo cui il decreto sugli imballaggi consente di ricorrere a meccanismi correttivi, rilevo che, sebbene il Tribunale non abbia espressamente citato i punti della decisione controversa ai quali fa riferimento, da un lato, esso ha precisato, al punto 9 della sentenza impugnata, che «l’art. 6, n. 1, nona frase, del [detto] decreto dispone che, se un distributore non adempie il suo obbligo di ritiro e di [valorizzazione] mediante una soluzione autonoma, esso lo deve fare mediante un sistema con esonero» e, dall’altro, tale precisazione si riscontra al punto 21 della decisione controversa. |
253. |
Pertanto, rilevando, al punto 137 della sentenza impugnata, che, se la quota di valorizzazione da parte del sistema autonomo non viene raggiunta, il produttore o il distributore può acquistare una massa di imballaggi sufficiente per raggiungere tale quota, il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, dato che tale elemento emerge molto chiaramente dalla decisione controversa. |
254. |
La ricorrente contesta inoltre al Tribunale di avere operato una nuova constatazione dichiarando che i produttori e i distributori possono adempiere gli obblighi ad essi incombenti in forza del decreto [sugli imballaggi] attribuendo a posteriori alcuni imballaggi ad un sistema autonomo. |
255. |
Come si è rilevato ai paragrafi 160-163 delle presenti conclusioni, la ricorrente si sbaglia, a mio parere, sul significato da attribuire al punto 137 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale, nell’analisi di cui ai punti 134-137 della sentenza impugnata, muove dal presupposto che un distributore partecipi a due sistemi, uno autonomo e l’altro con esonero. Si tratta quindi non di fare ricorso a posteriori ad un sistema autonomo, ma di rettificare i quantitativi di materiale attribuiti ai diversi sistemi consentendo al distributore che combini un sistema autonomo ed un sistema con esonero di chiedere a quest’ultimo il rimborso del corrispettivo indebitamente percepito per gli imballaggi raccolti dal sistema autonomo. |
256. |
Del resto, il Tribunale ha precisato, al punto 138 della sentenza impugnata, che «tali possibilità di rettifica sono state concretizzate in un accordo di compensazione, ricordato in udienza, che permette ai diversi gestori di sistemi di condividere i quantitativi di materiale [valorizzati] dalle imprese di smaltimento cui ricorrono in considerazione dei quantitativi di materiale per cui sono responsabili ai sensi dei contratti firmati con i produttori e i distributori di imballaggi». |
257. |
Pertanto, alla luce di tali elementi, ritengo che anche il settimo motivo debba essere respinto in quanto infondato. |
H — Sull’ottavo motivo, concernente la violazione del diritto a una durata ragionevole del procedimento
1. Argomenti delle parti
258. |
Con l’ottavo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un’irregolarità procedurale e ha leso i suoi interessi, violando il diritto fondamentale a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole, quale sancito all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il (GU C 364, pag. 1). |
259. |
Secondo la ricorrente, la durata del procedimento, che è stata di cinque anni e nove mesi, sembra, prima facie, considerevole. Essa cita, a tale riguardo, la sentenza 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione ( 17 ). La ricorrente ritiene che una tale durata possa giustificarsi solo con circostanze eccezionali, ai sensi della sentenza , Baustahlgewebe/Commissione ( 18 ), il che non si verificherebbe nel caso di specie. |
260. |
La ricorrente chiede quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata, conformemente agli artt. 58, primo comma, seconda frase, e 61, n. 1, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia. |
261. |
Si vedrà, nell’ambito della mia analisi, quali siano gli argomenti della ricorrente a sostegno di tale argomento. |
262. |
La Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, la durata eccessiva di un procedimento non può comportare l’annullamento di una sentenza, se tale durata non ha influito sulla soluzione della controversia ( 19 ). A suo parere, non esisterebbe alcun nesso tra la durata del procedimento e la soluzione della controversia e l’annullamento della sentenza condurrebbe a prolungare ulteriormente la durata del procedimento. |
263. |
La Vfw osserva che la DSD non ha subito svantaggi a causa della durata del procedimento, dato che ha potuto proseguire le sue attività e la sua posizione sul mercato non si è indebolita in misura significativa. Peraltro, anche in caso di pregiudizio agli interessi della ricorrente, l’annullamento della sentenza sarebbe sproporzionato. |
264. |
La Landbell e la BellandVision ricordano che la ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze del caso. Nella specie, la DSD avrebbe inventato una complessità significativa con argomentazioni prolisse, fuorvianti nel merito ed errate sui punti essenziali per quanto riguarda il diritto dei marchi. |
2. Valutazione
265. |
Risulta da una giurisprudenza costante che, per quanto riguarda gli eventuali vizi procedurali, ai sensi degli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo quest’ultima disposizione, essa può essere fondata su mezzi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale ( 20 ). |
266. |
Pertanto, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente, e deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova ( 21 ). |
267. |
Occorre in proposito ricordare che l’art. 6, n. 1, della CEDU dispone che ogni persona ha diritto ad un’equa pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta ( 22 ). |
268. |
Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali, e in particolare il diritto ad un processo entro un termine ragionevole, si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende ad un’impresa per violazione del diritto della concorrenza ( 23 ). Spetta pertanto alla Corte, in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale, esaminare tali motivi dedotti con riferimento al procedimento dinanzi al Tribunale ( 24 ). |
269. |
Il procedimento è iniziato con il deposito, presso la cancelleria del Tribunale, del ricorso di annullamento della ricorrente in data 5 luglio 2001 ed è terminato il , data della pronuncia della sentenza impugnata. Il procedimento dinanzi al Tribunale è quindi durato circa cinque anni e nove mesi. |
270. |
Ispirandosi ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, che la ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente dinanzi al Tribunale e di quello delle autorità competenti ( 25 ). |
271. |
Di seguito esaminerò questi tre criteri alla luce della giurisprudenza della sentenza Baustahlgewebe/Commissione, sopracitata. |
a) Sulla rilevanza della controversia
272. |
La Corte ha dichiarato che, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco ( 26 ). |
273. |
Una rilevanza notevole e, in particolare, una rilevanza economica per l’impresa interessata richiede quindi un esame rapido della controversia. Se prendiamo, ad esempio, il caso di un’impresa che si veda obbligata, in forza di una decisione della Commissione, a divulgare informazioni relative ad uno dei suoi prodotti affinché imprese concorrenti possano sviluppare i propri, è indubbio che tale decisione e il procedimento avviato dall’impresa avranno ripercussioni sulla sua attività, dato che il ricorso contro le decisioni della Commissione non ha effetto sospensivo. |
274. |
Lo stesso vale quando la Commissione decida di infliggere un’ammenda all’impresa che essa considera responsabile dell’infrazione. |
275. |
La questione sollevata dal caso di specie è quindi se la controversia rivesta effettivamente un’importanza fondamentale per la DSD, al punto da mettere in gioco la sopravvivenza della sua attività economica. Ritengo di no. |
276. |
A differenza dell’impresa interessata nella causa che ha dato luogo alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione sopracitata, alla DSD non è stata inflitta alcuna ammenda dalla Commissione. A tal riguardo, quest’ultima ricorda nella comparsa di risposta di essersi già pienamente spiegata al punto 148 della sua comunicazione degli addebiti ( 27 ) e di non avere neppure intenzione di infliggere una penalità di mora. |
277. |
Peraltro, la decisione controversa non era, a mio parere, tale da rimettere in discussione l’attività della ricorrente. Detta decisione ha lo scopo di porre fine a un abuso consistente nel far pagare un corrispettivo per la totalità degli imballaggi immessi sul mercato dall’impresa partecipante, anche per la parte degli imballaggi che non viene effettivamente raccolta dal sistema DSD. La decisione prevede quindi che, quando sia provato che detti imballaggi non vengono raccolti da tale sistema, il corrispettivo non è dovuto per quella parte degli imballaggi. |
278. |
Pertanto, i contratti che la DSD ha firmato con le imprese partecipanti non vengono rimessi in causa e la sua attività può funzionare normalmente. Si chiede semplicemente alla DSD di non far pagare un corrispettivo per un servizio che non fornisce. |
279. |
Ritengo quindi che la lite abbia una reale rilevanza per la DSD, dato che ha necessariamente ripercussioni su di essa, ma non sia fondamentale, in quanto non rimette in causa la sopravvivenza economica dell’attività di tale impresa. |
280. |
Questa circostanza non deve tuttavia condurre a privare la ricorrente del suo diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole, soprattutto quando, come si è visto, la complessità della controversia non giustificherebbe, a mio parere, una durata del procedimento di cinque anni e nove mesi. |
b) Sulla complessità della controversia
281. |
Risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e da quella della Corte che la complessità di una causa va determinata in base ad una serie di elementi. |
282. |
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, di per sé, la natura economica delle infrazioni non rende il procedimento particolarmente complesso. Essa ha inoltre rilevato che una modifica della legge in discussione nella causa principale aveva agevolato il compito del giudice istruttore. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha osservato, peraltro, che la causa principale riguardava quattro persone, nell’ambito di società orientate verso uno stesso settore di attività e senza che risultassero costruzioni giuridiche sufficientemente elaborate per ostacolare in misura significativa l’esercizio delle proprie funzioni da parte degli inquirenti. Essa ha quindi concluso che la complessità del caso non giustificava la durata del procedimento ( 28 ). |
283. |
La Corte, nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, per valutare la complessità della causa, ha tenuto conto in particolare del numero di soggetti interessati dalla decisione della Commissione e del fatto che il ricorso della ricorrente era uno degli undici ricorsi, redatti in tre lingue processuali diverse, formalmente riuniti ai fini della fase orale ( 29 ). La Corte ha inoltre rilevato che il procedimento relativo alla ricorrente necessitava di un approfondito esame di documenti piuttosto voluminosi, nonché di questioni di fatto e di diritto di una certa complessità ( 30 ). |
284. |
Nella sentenza 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione ( 31 ), la Corte ha precisato che la considerevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale può spiegarsi in gran parte con un concorso di circostanze oggettive dipendenti dal numero di cause parallele successivamente introdotte dinanzi al Tribunale nonché con l’importanza delle questioni di diritto che tali cause sollevavano ( 32 ). |
285. |
Nel caso di specie, si deve rilevare che la DSD, che è l’impresa destinataria della decisione controversa, è l’unica ricorrente. Inoltre, il procedimento si è svolto in un’unica lingua, ossia il tedesco. |
286. |
Certamente, è innegabile che il Tribunale debba esaminare, nell’ambito delle controversie di cui è investito, questioni di fatto e di diritto complesse. |
287. |
Tuttavia, ritengo che il caso in esame non presentasse una complessità giuridica tale da giustificare una durata del procedimento di cinque anni e nove mesi. |
288. |
Rilevo infatti che, se è pur vero che il sistema previsto dal decreto sugli imballaggi e quello messo in atto dalla DSD possono inizialmente risultare di difficile comprensione, ciò non toglie che i fatti del caso in esame non siano tanto complessi, ad esempio, quanto i fatti che il Tribunale può essere chiamato ad esaminare nelle cause vertenti su cartelli e pratiche concordate. |
289. |
Peraltro, la questione di diritto nella presente causa è limitata alla sussistenza di un abuso di posizione dominante, dato che non si contesta l’esistenza stessa di una posizione dominante. Orbene, l’accertamento dell’esistenza di siffatta posizione si rivela spesso difficile e complesso, soprattutto perché si tratta di studiare dati economici a loro volta complessi. |
290. |
Pertanto, ritengo che la complessità della presente causa non giustificasse la durata di cinque anni e nove mesi del procedimento dinanzi al Tribunale. |
c) Sul comportamento della ricorrente e delle autorità competenti
291. |
Nel corso del procedimento giurisdizionale, il comportamento della ricorrente può determinare un prolungamento della durata di tale procedimento. La Corte esamina quindi quale sia stato tale comportamento al fine di tenere conto della responsabilità di ciascuna delle parti nella durata del procedimento. |
292. |
Per valutare il comportamento della ricorrente, la Corte, nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, ha esaminato se la Baustahlgewebe GmbH avesse chiesto una proroga del termine inizialmente previsto per il deposito della replica, onde stabilire se essa avesse contribuito in misura significativa a prolungare la durata del procedimento. |
293. |
Rilevo che, nella specie, risulta dagli atti che la DSD ha effettivamente chiesto una proroga del termine per il deposito della replica, domanda che è stata accolta con decisione 21 novembre 2001. |
294. |
Tuttavia, a mio parere, tale domanda di proroga del termine per il deposito della replica non ha contribuito in misura significativa a prolungare la durata del procedimento dinanzi al Tribunale. |
295. |
Infatti, per quanto riguarda il comportamento dell’autorità competente, ossia il Tribunale, si deve rilevare che, tra la notifica alle parti della conclusione della fase scritta in data 9 settembre 2002 e la convocazione in udienza notificata alle parti l’ sono trascorsi tre anni e nove mesi. Mi sembra che tale durata, tenuto conto della complessità relativa della causa e del comportamento della ricorrente, non sia giustificata. |
296. |
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, nella citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, che la struttura del sistema giurisdizionale comunitario ammette, sotto determinati profili, che il Tribunale, incaricato di accertare i fatti e di procedere ad un esame sostanziale della controversia, possa disporre di un tempo relativamente maggiore per istruire i ricorsi che necessitano l’esame approfondito di fatti complessi. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che tale missione non dispensa il giudice comunitario specificamente istituito a tal fine dal rispettare il termine ragionevole nella trattazione delle cause di sua competenza ( 33 ). |
297. |
La Corte ha inoltre esaminato se nel periodo compreso tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale fossero state disposte misure di organizzazione del procedimento o di istruzione ( 34 ). |
298. |
La Corte ha rilevato che erano trascorsi 32 mesi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale e 22 mesi tra la chiusura della fase orale e la pronuncia della sentenza del Tribunale. Tale durata, secondo la Corte, era giustificabile soltanto sulla scorta di circostanze eccezionali. La Corte ha dichiarato che, non essendovi stata alcuna sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale, in particolare ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento di procedura di quest’ultimo, si doveva concludere che non ricorrevano circostanze del genere ( 35 ). |
299. |
Rilevo che, nella specie, sono trascorsi 45 mesi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale e che, in tale periodo, non è stata adottata alcuna particolare misura di organizzazione o di istruzione. |
300. |
Di conseguenza, in base al complesso di tali elementi, ritengo che, anche qualora la rilevanza della controversia non fosse tale da mettere in causa la sopravvivenza dell’attività economica della DSD, la complessità della causa e il comportamento della ricorrente non giustificassero una durata del procedimento dinanzi al Tribunale di cinque anni e nove mesi. Ritengo quindi che tale durata debba essere considerata irragionevole. |
3. Sulle conseguenze dell’inosservanza della durata ragionevole nel procedimento dinanzi al Tribunale
301. |
La ricorrente ritiene che l’inosservanza della durata ragionevole nel procedimento dinanzi al Tribunale abbia recato pregiudizio ai suoi interessi, ai sensi dell’art. 58, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia. Tale irregolarità giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata, a prescindere della sue eventuali conseguenze sulla soluzione della controversia, conformemente all’art. 61, primo comma, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia. |
302. |
Ritengo che l’ottavo motivo debba essere respinto in quanto inoperante. |
303. |
Se è pur vero che, a mio parere, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale non corrisponde alla definizione della durata ragionevole, ritengo che tale constatazione, in realtà, non possa determinare un annullamento. |
304. |
A tale riguardo, la sentenza nella citata causa Baustahlgewebe/Commissione aveva disposto solo un risarcimento puramente indennitario del danno causato dalla violazione della durata ragionevole del procedimento. |
305. |
Nella specie, ammettere l’annullamento della sentenza impugnata equivarrebbe ad autorizzare la DSD a ripetere un comportamento illecito che è stato sanzionato dalla decisione controversa per motivi che ho già definito fondati. |
306. |
La sanzione della violazione del principio della durata ragionevole del procedimento non può infatti condurre, in nessun caso, a consentire ad un’impresa di proseguire o di riprendere un comportamento che è stato dichiarato contrario alle norme comunitarie. |
307. |
Pertanto, la violazione del principio della durata ragionevole del procedimento può dare luogo, se del caso, solo a un domanda di risarcimento dei danni subiti. |
308. |
Quanto alla natura di tali danni, non ci troviamo, nella specie, in una situazione equiparabile a quella di un’impresa che abbia subito perdite economiche a causa della durata eccessiva del procedimento. A mio avviso, pertanto, non sussiste alcun danno economico. |
309. |
Nel caso di specie, il danno subito dalla ricorrente è costituito dalla violazione in sé di un principio generale del diritto comunitario, vale a dire il diritto ad un processo equo, di cui il rispetto della durata ragionevole è una delle componenti ( 36 ). |
310. |
Ricordo, in proposito, che l’art. 6, n. 2, UE dispone che «[l]’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU]». |
311. |
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza e, a tal fine, quest’ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito ( 37 ). |
312. |
La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato ( 38 ). |
313. |
Tale diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole riveste una tale importanza, secondo me, che il semplice fatto di privare una persona fisica o giuridica di detta garanzia costituisce di per sé un pregiudizio autonomo. |
314. |
Quanto alle possibili forme di risarcimento, le modalità individuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo possono, a mio parere, essere trasposte al caso in esame. Così, mi sembra che il riconoscimento della violazione del principio di cui trattasi possa costituire un’«equa soddisfazione», idonea di per sé a riparare, in assenza di un danno materiale, quello subito dalla ricorrente. Infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già ammesso che «la constatazione [che uno Stato ha violato l’art. 6, n. 1, della CEDU] costituisce di per sé (…) un’equa soddisfazione sufficiente nelle circostanze della controversia» ( 39 ). |
315. |
Tuttavia, qualora la DSD ritenesse che il semplice riconoscimento della violazione del principio della durata ragionevole del procedimento non costituisce un’equa soddisfazione, essa potrebbe, a mio avviso, intentare un’azione risarcitoria dinanzi al giudice comunitario nelle forme del diritto comune. Infatti, conformemente all’art. 288, secondo comma, CE, «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni». |
316. |
Quale sarebbe, in tal caso, il giudice competente a conoscere di tale azione? |
317. |
Le norme comunitarie non prevedono disposizioni particolari per le azioni di risarcimento dei danni causati dal funzionamento della giustizia comunitaria. |
318. |
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione sopracitata, l’avvocato generale Léger aveva osservato che, a suo parere, la Corte restava competente a conoscere di tali controversie, quando riguardassero atti giurisdizionali adottati dal Tribunale stesso. |
319. |
La soluzione proposta era quindi la seguente. Rilevando che era impensabile affidare ad un organo giurisdizionale il compito di statuire sull’illiceità della sua stessa condotta, la competenza del Tribunale andava intesa nel senso che non comprendeva le azioni di risarcimento dirette contro gli atti giurisdizionali adottati dallo stesso. La Corte, secondo l’avvocato generale Léger, era quindi competente a conoscere di tali azioni. |
320. |
All’epoca della citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, la soluzione proposta non incontrava alcun impedimento dirimente, in quanto la competenza del Tribunale, non inserita nel Trattato CE, veniva stabilita con decisione del Consiglio dell’Unione europea secondo una procedura adattata ( 40 ). |
321. |
Tuttavia, con l’entrata in vigore del Trattato di Nizza, attualmente il Tribunale dispone, in forza di una decisione di diritto primario, di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie vertenti sul risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli agenti delle Comunità nell’esercizio delle loro funzioni. |
322. |
Pertanto, allo stato attuale del diritto comunitario primario, non vedo su quale base giuridica la Corte potrebbe conoscere di questo tipo di ricorsi, salvo creare un nuovo rimedio giuridico. |
323. |
Di conseguenza, ritengo che il Tribunale resti competente a conoscere di un ricorso per il risarcimento dei danni causati dall’inosservanza del termine ragionevole in un procedimento dinanzi al giudice comunitario. |
324. |
A mio parere, tale soluzione soddisferebbe, peraltro, il principio dell’esigenza di un giudice imparziale. Infatti, la concezione dell’imparzialità della Corte europea dei diritti dell’uomo mi sembra compatibile con la soluzione da me proposta. |
325. |
Infatti, essa distingue due aspetti della nozione di imparzialità, uno soggettivo e l’altro oggettivo ( 41 ). |
326. |
L’approccio soggettivo consiste nel verificare il convincimento del giudice in tale circostanza e si interessa quindi alla sua stessa personalità. L’imparzialità soggettiva si presume fino a prova contraria ( 42 ). Essa è quindi difficile da contestare. |
327. |
Diventa allora decisiva l’imparzialità oggettiva del giudice. L’approccio oggettivo consiste nel chiedersi se, a prescindere dalla condotta personale di un giudice, taluni fatti dimostrabili autorizzino a dubitare della sua imparzialità ( 43 ). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato, a tale riguardo, che possono avere rilevanza anche le apparenze ( 44 ). |
328. |
L’analisi della giurisprudenza di detta Corte dimostra che quest’ultima svolge un’analisi caso per caso del criterio dell’imparzialità oggettiva. Essa ha peraltro precisato, nella citata sentenza Morel/Francia, che la risposta alla domanda se un giudice sia oggettivamente imparziale varia a seconda delle circostanze della causa ( 45 ). |
329. |
Nondimeno, in tutti i casi che le sono stati sottoposti, si rileva un filo conduttore, ossia l’elemento determinante risiede nell’accertare se le preoccupazioni dell’interessato possano essere considerate oggettivamente giustificate ( 46 ). |
330. |
In base a questo criterio, la Corte europea dei diritti dell’uomo, in alcuni casi, ha ammesso che il cumulo delle funzioni giurisdizionali, nonché il cumulo delle funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali, non erano contrari al principio di imparzialità oggettiva, mentre, in altri, ha sanzionato tali cumuli. |
331. |
Così, ad esempio, nella causa Gubler c. Francia ( 47 ), l’imparzialità della sezione disciplinare del consiglio nazionale dell’Ordine dei medici veniva messa in discussione dal sig. Gubler. Tale organo aveva presentato una denuncia contro quest’ultimo e aveva statuito su questa stessa denuncia. Il sig. Gubler riteneva che detto organo fosse stato giudice e parte. |
332. |
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, poiché i membri della sezione disciplinare, avendo fatto parte del collegio giudicante che aveva statuito sulla denuncia presentata contro il sig. Gubler, erano estranei alla decisione del consiglio nazionale di presentare tale denuncia, i dubbi del denunciante in ordine all’indipendenza e all’imparzialità dei membri della sezione disciplinare non potessero essere obiettivamente giustificabili ( 48 ). |
333. |
Nella causa Procola c. Lussemburgo ( 49 ), la ricorrente rimetteva in discussione l’imparzialità del Comité du contentieux du Conseil d’État lussemburghese nell’ambito di un ricorso contro un regolamento granducale. Quattro dei cinque membri che componevano il Comité avevano inizialmente reso un parere sul progetto di tale regolamento nell’ambito delle loro funzioni di carattere consultivo. |
334. |
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che in quattro consiglieri di Stato si confondessero funzioni consultive e funzioni giurisdizionali. Essa ha dichiarato che il semplice fatto che alcune persone esercitino in ordine successivo, in relazione alle stesse decisioni, i due tipi di funzioni è tale da mettere in causa l’imparzialità strutturale di detta istituzione e giustifica quindi i dubbi della ricorrente ( 50 ). |
335. |
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha peraltro precisato che l’art. 6, n. 1, della CEDU implica per ogni giudice nazionale l’obbligo di verificare se, per la sua composizione, esso costituisca un tribunale imparziale ( 51 ). |
336. |
Tale giurisprudenza va inoltre combinata con l’effettività di altri principi altrettanto fondamentali, ossia il diritto di accesso ad un tribunale e l’esigenza di un duplice grado di giurisdizione. |
337. |
Poiché i giudici comunitari competenti a conoscere di un ricorso per il risarcimento dei danni causati dal funzionamento della giustizia comunitaria, uno in primo grado, l’altro in sede di impugnazione, sono solo due, mi sembra ragionevole mantenerne la competenza, con l’espressa riserva che il collegio che avoca a sé il ricorso abbia una composizione diversa da quello che ha adottato l’atto da cui sarebbe derivato l’asserito danno. |
338. |
Certamente, la sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Mihalkov c. Bulgaria ( 52 ) può far nascere dubbi in ordine alla possibilità per il Tribunale di conoscere di un ricorso per il risarcimento dei danni causati da un giudice comunitario. Infatti, detta Corte ha ritenuto, in quella causa, che quand’anche non vi fosse stato alcun motivo per dubitare dell’imparzialità personale dei giudici del Tribunale della città di Sofia, il loro collegamento professionale con una delle parti della controversia (essendo in discussione la responsabilità del Tribunale della città di Sofia) potesse, di per sé, far sorgere nel ricorrente legittimi dubbi in ordine all’imparzialità oggettiva dei magistrati e alla loro indipendenza nei confronti dell’altra parte della controversia ( 53 ). Inoltre, poteva rafforzare i dubbi della ricorrente il fatto che, secondo le norme di bilancio pertinenti, il pagamento dell’indennità che gli sarebbe stata accordata in caso di accoglimento del ricorso avrebbe dovuto essere imputato al bilancio del Tribunale della città di Sofia ( 54 ). |
339. |
Rilevo, tuttavia, che tale decisione particolare non è trasponibile alla presente causa. Poiché i giudici degli Stati sono molteplici, un ricorso poteva facilmente essere assegnato a giudici estranei alla lite e quindi indenni da qualsiasi dubbio sulla loro imparzialità. Ciò non si verifica a livello comunitario, come si è visto in precedenza. |
340. |
Qualora si seguisse il ragionamento svolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in quella causa, né il Tribunale, né la stessa Corte, quando sia in discussione il comportamento di quest’ultima, potrebbero statuire su un ricorso per il risarcimento dei danni causati da un giudice comunitario. Ciò costituirebbe quindi un diniego di giustizia. |
341. |
Tutti i suesposti elementi depongono, a mio parere, a favore della conservazione della competenza del Tribunale a conoscere di questo tipo di ricorsi. |
342. |
Per questi motivi, e alle condizioni sopra menzionate, mi sembra che si possa applicare soltanto la procedura di diritto comune. |
VII — Conclusione
343. |
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
|
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Causa T-151/01 (Racc. pag. II-1607; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) La valorizzazione di un rifiuto non è sinonimo di riciclaggio. Il riciclaggio è un processo di lavorazione dei rifiuti che consente di reintrodurre, nel ciclo di produzione di un prodotto, materiali che lo compongono. La valorizzazione di un rifiuto consiste nel fatto di utilizzare tale rifiuto come materia prima.
( 4 ) Caso COMP D3/34493 — DSD (GU L 166, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
( 5 ) Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204).
( 6 ) BGBl. 1991 I, pag. 1234.
( 7 ) Casi COMP/34493 — DSD, COMP/37366 — Hofmann + DSD, COMP/37299 — Edelhoff + DSD, COMP/37291 — Rethmann + DSD, COMP/37288 — ARGE e 5 altri + DSD, COMP/37287 — AWG e 5 altri + DSD, COMP/37526 — Feldhaus + DSD, COMP/37254 — Nehlsen + DSD, COMP/37252 — Schönmakers + DSD, COMP/37250 — Altvater + DSD, COMP/37246 — DASS + DSD, COMP/37245 — Scheele + DSD, COMP/37244 — SAK + DSD, COMP/37243 — Fischer + DSD, COMP/37242 — Trienekens + DSD, COMP/37267 — Interseroh + DSD (GU L 319, pag. 1).
( 8 ) V. punti 4, 58 e 59 della decisione controversa.
( 9 ) V. punti 7, 60 e 61 della decisione controversa.
( 10 ) V. punto 20 della decisione controversa. V. anche la comunicazione del governo tedesco alla Commissione del 24 maggio 2000 (allegato K 21 dell’atto introduttivo). Il governo tedesco rileva in particolare che «[u]n singolo eliminatore può tuttavia realizzare una combinazione tra la ripresa “nelle vicinanze del negozio” e una raccolta nelle vicinanze del domicilio del consumatore finale, partecipando a un sistema duale ai sensi dell’art. 6, n. 3, del [decreto] sugli imballaggi solo per una parte degli imballaggi che ha immesso sul mercato».
( 11 ) V. punto 111 della sentenza impugnata.
( 12 ) V., in particolare, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, (Racc. pag. I-5425, punto 426).
( 13 ) V. punto 9 della sentenza impugnata.
( 14 ) GU 1989, L 40, pag. 1.
( 15 ) V., in particolare, sentenza 23 ottobre 2003, causa C-115/02, Rioglass e Transremar (Racc. pag. I-12705, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
( 16 ) V. il sito Internet di Eco-Emballages, titolare della licenza d’uso del logo Der Grüne Punkt in Francia (http://www.ecoemballages.fr).
( 17 ) Cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P (Racc. pag. I-729, punti 118 e 119).
( 18 ) Causa C-185/95 P (Racc. pag. I-8417).
( 19 ) La Commissione fa riferimento alla citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione (punto 49).
( 20 ) Sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 18).
( 21 ) Ibidem (punto 19).
( 22 ) Ibidem (punto 20).
( 23 ) Ibidem (punto 21).
( 24 ) Ibidem (punto 22).
( 25 ) Ibidem (punto 29).
( 26 ) Ibidem (punto 30). V. anche Corte eur. D. U., sentenza Kemmache c. Francia del 27 novembre 1991, serie A, n. 218, punto 60.
( 27 ) Allegato R 24 dell’impugnazione.
( 28 ) V. Corte eur. D. U., sentenza Pélissier e Sassi c. Francia del 25 marzo 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999 - II, punto 71.
( 29 ) Sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 35).
( 30 ) Ibidem (punto 36).
( 31 ) Cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P (Racc. 2008, pag. I-6513).
( 32 ) Punto 213.
( 33 ) Sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 42).
( 34 ) Ibidem (punto 45).
( 35 ) Ibidem (punti 45 e 46).
( 36 ) V. paragrafo 268 delle presenti conclusioni.
( 37 ) V., in particolare, sentenza 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger (Racc. pag. I-5659, punto 71).
( 38 ) Idem.
( 39 ) V. Corte eur. D. U., sentenza Hauschildt c. Danimarca del 24 maggio 1989, serie A, n. 154, punto 58.
( 40 ) Le competenze del Tribunale venivano fissate dal Consiglio, su domanda della Corte, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. L’art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio , 93/350/CECA, CEE, Euratom (GU L 144, pag. 21), prevedeva infatti che il Tribunale era competente, in primo grado, a conoscere dei ricorsi che mettessero in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità per danni cagionati dalle sue istituzioni.
( 41 ) V. Corte eur. D. U., sentenza Piersack c. Belgio del 1o ottobre 1982, serie A, n. 53, punto 30.
( 42 ) V. Corte eur. D. U., sentenza Hauschildt c. Danimarca, cit. (punto 47).
( 43 ) Ibidem (punto 48). V. anche Corte eur. D. U., sentenza Morel c. Francia del 18 ottobre 2000, punto 42.
( 44 ) Idem.
( 45 ) Punto 45.
( 46 ) V. Corte eur. D. U., sentenze Hauschildt c. Danimarca, cit. (punto 48), e Hirschhorn c. Romania del 26 ottobre 2007, punto 73.
( 47 ) V. Corte eur. D. U., sentenza Gubler c. Francia del 27 luglio 2006.
( 48 ) Idem (punti 28 e 30). Per alcuni esempi di ammissione da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo del cumulo di funzioni giurisdizionali, v. Corte eur. D. U., sentenze 24 agosto 1993, Nortier c. Paesi Bassi, serie A, n. 267, e , Depiets c. Francia.
( 49 ) V. Corte eur. D. U., sentenza 28 settembre 1995, Procola c. Lussemburgo, serie A, n. 326.
( 50 ) Idem (punto 45). Per alcuni esempi di sanzione del cumulo di funzioni giurisdizionali, v. Corte eur. D. U., sentenza 25 febbraio 1997, Findlay c. Regno Unito, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, e , Tierce e a. c. San Marino.
( 51 ) V. Corte eur. D. U., sentenza 23 aprile 1996, Remli c. Francia, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pag. 574, punto 48.
( 52 ) V. Corte eur. D. U., sentenza 10 luglio 2008, Milhalkov c. Bulgaria.
( 53 ) Idem (punto 47).
( 54 ) Ibidem (punto 48).