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Document 62007CC0256

    Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 21 ottobre 2008.
    Mitsui & Co. Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
    Codice doganale comunitario - Rimborso di dazi doganali - Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) - Valore in dogana - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 145, nn. 2 e 3 - Considerazione, nell’ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita - Applicazione nel tempo - Norme sostanziali - Norme di procedura - Retroattività di una norma - Validità.
    Causa C-256/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-01951

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:580

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    JÁN MAZÁK

    presentate il 21 ottobre 2008 ( 1 )

    Causa C-256/07

    Mitsui & Co. Deutschland GmbH

    contro

    Hauptzollamt Düsseldorf

    «Codice doganale comunitario — Rimborso di dazi doganali — Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) — Valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 145, nn. 2 e 3 — Rilevanza, nell’ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita — Applicazione nel tempo — Norme sostanziali — Norme di procedura — Retroattività di una norma — Validità»

    I — Introduzione, fatti e procedimento dinanzi al giudice del rinvio

    1.

    Le questioni poste dal Finanzgericht Düsseldorf [Tribunale finanziario di Düsseldorf (Germania)] offrono alla Corte la possibilità di precisare l’incidenza della natura difettosa delle merci sul valore di transazione e, pertanto, sul valore in dogana delle stesse.

    2.

    Al giudice del rinvio occorrono le soluzioni della Corte per decidere sul ricorso proposto dalla Mitsui & Co. Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Mitsui & Co.») avverso lo Hauptzollamt Düsseldorf (ufficio principale doganale di Düsseldorf, in prosieguo: lo «Hauptzollamt») relativamente a una decisione di quest’ultimo circa una domanda di rimborso dei dazi doganali presentata dalla Mitsui & Co.

    3.

    L’attività della Mitsui & Co. consiste nell’acquisto e nell’importazione di autoveicoli della marca Subaru sui quali il venditore giapponese, che ne è anche il produttore, concede una garanzia triennale. Il venditore e produttore rimborsava alla Mitsui & Co. le spese sostenute a titolo di tale garanzia, vale a dire le spese di riparazione che le venivano addebitate dai suoi concessionari. Pertanto la Mitsui & Co. ha chiesto allo Hauptzollamt un rimborso dei dazi doganali.

    4.

    La decisione controversa dello Hauptzollamt riguarda autoveicoli immessi in libera pratica nel corso del mese di luglio 2000. Con decisione 27 maggio 2004, lo Hauptzollamt accoglieva parzialmente la domanda di rimborso dei dazi doganali per le prestazioni a titolo di garanzia presentata dalla Mitsui & Co. in data . In tale decisione esso teneva conto solo degli adeguamenti di prezzo operati fino al febbraio 2002 e rifiutava di riconoscere gli adeguamenti di prezzo relativi al periodo marzo 2002-giugno 2003, invocando l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione , n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario ( 2 ), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione , n. 444 ( 3 ).

    5.

    Lo Hauptzollamt confermava la sua posizione con decisione 30 marzo 2005 resa a seguito di un reclamo della Mitsui & Co. con il quale quest’ultima osservava che l’art. 145 non era applicabile alla sua domanda di rimborso in quanto, nel caso di una garanzia, non si trattava di successive modifiche di prezzo, bensì del riconoscimento, in termini monetari, di un obbligo di garanzia contrattuale e che inoltre, in forza dell’esclusione del principio di retroattività, il detto art. 145 non era applicabile alle merci importate e immesse in libera pratica prima del .

    II — Contesto normativo

    6.

    All’epoca dei fatti di cui alla causa principale, il valore in dogana era disciplinato dal capitolo 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario ( 4 ).

    7.

    L’art. 29, n. 1, del codice doganale definisce «il valore in dogana delle merci importate» come il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità ( 5 ).

    8.

    Il detto art. 29 definisce inoltre, al n. 3, lett. a), «il prezzo effettivamente pagato o da pagare» come il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate. Esso comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore ad una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore.

    9.

    Ai sensi dell’art. 249 del codice doganale, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento n. 2454/93.

    10.

    Questo regolamento è stato modificato a più riprese. Il regolamento n. 444/2002, che è entrato in vigore il 19 marzo 2002, costituisce una di tali modifiche.

    11.

    Come ricordato dai ‘considerando’ quinto e sesto del regolamento n. 444/2002, dopo l’immissione in libera pratica, il prezzo convenuto tra acquirente e venditore può, in alcuni casi, subire modificazioni in considerazione della natura difettosa delle merci. La normativa deve pertanto prevedere espressamente che nella determinazione del valore di transazione, di cui all’art. 29 del codice doganale, si debba tener conto di tali circostanze particolari con adeguate garanzie ed entro limiti di tempo ragionevoli.

    12.

    Per tali ragioni, il regolamento n. 444/2002 ha introdotto una nuova formulazione dell’art. 145 del regolamento d’applicazione. Ai nn. 2 e 3 tale articolo prevede la possibilità, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, di prendere in considerazione, per la determinazione del valore in dogana, la modifica effettuata dal venditore in favore dell’acquirente del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci.

    13.

    L’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione precisa le condizioni sostanziali di tale possibilità. In primo luogo, le merci di cui trattasi devono essere difettose alla data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale. In secondo luogo, il venditore deve avere effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell’immissione in libera pratica di tali merci. In terzo luogo, la natura difettosa delle merci non deve essere già stata presa in considerazione nel contratto di vendita. In quarto luogo, la modifica del prezzo può essere presa in considerazione solo qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

    III — Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

    14.

    Il Finanzgericht di Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti quattro questioni pregiudiziali:

    1)

    Se i pagamenti effettuati dal venditore e produttore a favore del compratore nell’ambito di un accordo relativo ad una garanzia, con i quali vengono rimborsate al compratore le spese da questi fatturate ai suoi contraenti, diminuisce il valore doganale, ai sensi dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale, dichiarato sulla base del prezzo stipulato tra il venditore e produttore da un lato e il compratore dall’altro.

    2)

    Se i pagamenti menzionati nella prima questione, effettuati dal venditore e produttore a favore del compratore per rimborsare le spese sostenute a titolo di garanzia, rappresentino una modifica del valore di transazione di cui all’art. 145, n. 2, del regolamento di applicazione nella versione risultante dal regolamento n. 444/2002.

    3)

    In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione, se l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione nella versione risultante dal regolamento n. 444/2002, debba essere applicato ad importazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002.

    4)

    In caso di soluzione affermativa della terza questione, se sia valido l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione nella versione risultante dal regolamento n. 444/2002.

    15.

    Hanno presentato osservazioni scritte la Mitsui & Co., il governo tedesco e la Commissione.

    16.

    La Mitsui & Co. e la Commissione hanno chiesto alla Corte un’udienza che si è svolta in data 12 giugno 2008.

    IV — Valutazione

    A — Sulla prima questione pregiudiziale

    17.

    La prima questione posta dal giudice del rinvio è volta a stabilire se l’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale può essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati dal venditore a favore dell’acquirente, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, nell’ambito di un accordo di garanzia riducano il valore in dogana delle merci calcolato sulla base del valore di transazione.

    18.

    Tutte le parti che hanno presentato osservazioni concordano nel ritenere che i pagamenti effettuati dal venditore a favore dell’acquirente, quali quelli avvenuti nella causa principale, riducevano nella fattispecie il valore in dogana delle merci.

    19.

    In primis, è opportuno ricordare che la Corte in più occasioni ha dichiarato che la disciplina comunitaria in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi ( 6 ).

    20.

    Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte, che il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e, quindi, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico ( 7 ).

    21.

    Nel caso di specie, a causa di un vizio occulto degli autoveicoli importati, discende che il valore economico reale era inferiore al valore di transazione dichiarato al momento dell’immissione degli stessi in libera pratica.

    22.

    Come a giusto titolo ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni, l’art. 29, nn. 1-3, del codice doganale non specifica espressamente come trattare le modifiche successive del valore di transazione che costituisce una base per il calcolo del valore in dogana.

    23.

    A tale riguardo, ritengo debba essere possibile ispirarsi alla giurisprudenza della Corte relativa all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare dopo l’acquisto di una merce ma prima dell’immissione in libera pratica a causa di perdita o deterioramento della stessa.

    24.

    Nella causa Repenning ( 8 ), la Corte ha dichiarato che il valore di transazione è un dato che deve eventualmente costituire oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio.

    25.

    Al riguardo, condivido anche il parere espresso dall’avvocato generale Darmon al paragrafo 20 delle sue conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla sentenza Hauptzollamt Hamburg-St. Annen/Ebbe Sönnichsen GmbH ( 9 ), secondo cui il valore in dogana deve essere valutato nel giorno di immissione in libera pratica della merce nella Comunità. Dato che si tiene conto del valore reale della stessa, è determinante il suo stato al momento dell’ingresso nella Comunità.

    26.

    Alla luce di tali considerazioni, è necessario ammettere che i pagamenti effettuati, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, dal venditore a favore del compratore nell’ambito di un accordo relativo alla garanzia riducono il valore in dogana di tali merci, a condizione che dette merci fossero difettose al momento della loro immissione in libera pratica.

    27.

    Una diversa interpretazione dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale porterebbe a determinare un valore in dogana fittizio, il che sarebbe contrario allo scopo della normativa comunitaria in materia di valutazione in dogana.

    B — Sulla seconda questione pregiudiziale

    28.

    Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i pagamenti effettuati dal venditore a favore del compratore nell’ambito di un accordo relativo alla garanzia per rimborsarlo delle spese di riparazione che gli vengono addebitate dai suoi acquirenti rappresentino una modifica del valore di transazione di cui all’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione, come modificato dal regolamento n. 444/2002.

    29.

    Le opinioni delle parti che hanno presentato osservazioni discordano su questo punto.

    30.

    Secondo il governo tedesco e la Commissione, tali pagamenti rappresentano una modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, di cui, ai sensi dell’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione, si può tenere conto in vista della determinazione del loro valore in dogana ai sensi dell’art. 29 del codice doganale.

    31.

    La Mitsui & Co. è di parere contrario e propone alla Corte di risolvere la seconda questione nel senso che tali pagamenti non costituiscono una modifica del valore di transazione ai sensi dell’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione.

    32.

    La Mitsui & Co. ha precisato durante l’udienza che detto art. 145, n. 2, si applica, a suo avviso, solo nei casi in cui venditore e compratore convengano una diminuzione del prezzo delle merci a causa della natura difettosa delle stesse.

    33.

    Se si accogliesse l’interpretazione dell’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione proposta dalla Mitsui & Co., ne conseguirebbe, tenuto conto della soluzione da me proposta per la prima questione posta dal giudice del rinvio, che i pagamenti effettuati dal venditore in favore del compratore nell’ambito di un accordo relativo alla garanzia riducono il valore in dogana delle merci, ma non secondo le condizioni indicate dall’art. 145, n. 2.

    34.

    Desidero sottolineare che, a mio parere, la formulazione di detto art. 145, n. 2, conferma l’interpretazione dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale proposta nell’ambito della soluzione della prima questione posta dal giudice del rinvio.

    35.

    L’art. 145, n. 2, del regolamento di applicazione non configura la possibilità di tener conto della modifica a posteriori, dopo l’importazione, del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci al fine della determinazione del loro valore in dogana a causa della loro difettosità. Poiché tale possibilità deriva direttamente dall’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del codice doganale, il detto art. 145, n. 2, si limita a confermarne l’esistenza e a precisarne le condizioni d’applicazione.

    36.

    Si pone quindi la questione se i pagamenti del venditore in favore del compratore nell’ambito di un accordo relativo alla garanzia, allo scopo di rimborsare a quest’ultimo le spese di riparazione che gli vengono addebitate dai suoi acquirenti, costituiscano una «modificazione» del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

    37.

    La soluzione da me proposta per tale questione si basa sull’ipotesi che il legislatore comunitario non ha inteso limitare l’ambito di applicazione dell’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione al solo caso di una diminuzione del prezzo delle merci a causa della loro difettosità. Mi riferisco, in proposito, all’uso in tale articolo del termine «modificazione» del prezzo in luogo della nozione restrittiva di «diminuzione» del prezzo.

    38.

    Tale ipotesi è altresì confermata dal commento n. 2 del comitato del codice doganale relativo all’applicazione dell’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione che descrive una situazione simile a quella su cui deve pronunciarsi il giudice del rinvio. A mio parere, tale commento ha la medesima natura e lo stesso valore delle note esplicative della nomenclatura combinata riguardo alle quali la Corte ha affermato che forniscono da parte loro un rilevante contributo all’interpretazione del diritto doganale comunitario ( 10 ).

    39.

    Ritengo, pertanto, che l’art. 145, n. 2, del regolamento d’applicazione abbia anche per oggetto il caso di una siffatta iniziativa da parte di un venditore a fronte della difettosità della merce, come nel caso di specie, ovvero il rimborso al compratore delle spese di riparazione che gli vengono addebitate dai suoi acquirenti.

    C — Sulla terza questione pregiudiziale

    40.

    La terza questione del giudice del rinvio ha lo scopo di stabilire gli effetti nel tempo dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione introdotti dal regolamento n. 444/2002 con effetto dal 19 marzo 2002.

    41.

    Su tale aspetto l’analisi delle parti che hanno presentato osservazioni è divergente.

    42.

    La Mitsui & Co. e la Commissione concordano sulla soluzione da fornire a tale questione, proponendo alla Corte di dichiarare che l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione non deve essere applicato alle importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002 che lo ha introdotto.

    43.

    Per contro, il governo tedesco ritiene che il detto art. 145 non comporti alcuna norma di diritto sostanziale, ma che espliciti o precisi l’art. 29 del codice doganale. Per tale ragione, le dichiarazioni doganali effettuate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002, che ha modificato l’art. 145 del regolamento d’applicazione, devono essere subito valutate in base ad uno dei criteri contenuti in tale norma. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 145, n. 3, del regolamento d’applicazione, secondo cui possono essere prese in considerazione nel calcolo del valore in dogana solo le modificazioni di prezzo convenute entro dodici mesi dalla data della dichiarazione, si applica anche alle dichiarazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/02.

    44.

    È necessario rilevare che, come la Corte ha precisato nella sentenza Beemsterboer Coldstore Services ( 11 ), mentre le norme di procedura sono generalmente considerate applicabili a tutte le controversie pendenti nel momento in cui esse entrano in vigore, una norma sostanziale non è applicabile, in linea di principio, a situazioni maturate anteriormente alla sua entrata in vigore.

    45.

    Pertanto, per risolvere la questione se l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione sia applicabile agli effetti futuri di una situazione sorta anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002, occorre accertare se i nn. 2 e 3 di tale articolo debbano considerarsi norme sostanziali o procedurali.

    46.

    Come ho già indicato ( 12 ), il n. 2, ma anche il n. 3, non creano disposizioni nuove. Tali norme confermano l’esistenza del diritto di modificare a posteriori, dopo l’importazione, il valore di transazione delle merci per determinare il loro valore in dogana a causa della loro difettosità e precisano le condizioni dell’utilizzo di tale diritto.

    47.

    Ciò non significa, tuttavia, che dette norme non possano essere disposizioni sostanziali. Anzi, la loro natura sostanziale discende dal fatto che tali disposizioni definiscono le condizioni di applicazione del diritto alla modifica del valore di transazione.

    48.

    Si desume dalla giurisprudenza che, in determinate condizioni, l’efficacia retroattiva delle norme sostanziali di diritto comunitario è tuttavia consentita. Tale possibilità è subordinata al fatto che dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita efficacia retroattiva ( 13 ).

    49.

    Nondimeno la Corte ha tuttavia affermato al tempo stesso che l’effetto retroattivo di una disposizione di diritto sostanziale non deve compromettere i principi fondamentali della Comunità e, in particolare, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in forza dei quali la normativa comunitaria dev’essere chiara e prevedibile per gli amministrati ( 14 ).

    50.

    Orbene, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 444/2002, che ha modificato il regolamento, le autorità doganali tedesche, in forza di una prassi amministrativa consolidata, applicavano il termine generale di tre anni in caso di modifica successiva, dopo l’importazione delle merci, del valore di transazione per determinare il valore in dogana delle merci a causa della loro difettosità. Pertanto, a mio parere, è proprio il principio di tutela del legittimo affidamento che osta all’applicazione retroattiva dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione.

    51.

    È, quindi, giocoforza rilevare che l’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non si applica a situazioni sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, cioè alle importazioni le cui dichiarazioni in dogana sono state accettate prima di tale entrata in vigore.

    D — Sulla quarta questione pregiudiziale

    52.

    In considerazione della soluzione proposta per la terza questione, condivido il parere formulato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, ovvero che non sussistono circostanze tali da rimettere in discussione la validità dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento d’applicazione come modificato dal regolamento n. 444/2002.

    V — Conclusioni

    53.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo dunque alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice del rinvio:

    1)

    L’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce il codice doganale comunitario dev’essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, dal venditore in favore dell’acquirente nell’ambito di un accordo relativo ad una garanzia riducono il valore in dogana delle merci calcolato sulla base del valore di transazione, a condizione che tali merci siano difettose al momento della loro immissione in libera pratica.

    2)

    L’art. 145, n. 2, del regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2914/92 nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione , n. 444, dev’essere interpretato nel senso che i pagamenti effettuati, dopo l’immissione in libera pratica delle merci, dal venditore in favore del compratore nell’ambito di un accordo relativo ad una garanzia, costituiscono una modifica del valore di transazione ai sensi dell’art. 145, n. 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002.

    3)

    L’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non si applica a situazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento.

    4)

    Non sussistono circostanze tali da rimettere in discussione la validità dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU L 253, pag. 1, in prosieguo il «regolamento di applicazione».

    ( 3 ) GU L 68, pag. 11.

    ( 4 ) GU L 302, in prosieguo: il «codice doganale». Tale codice è stato abrogato dal regolamento del Parlamento e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450 (GU L 145, pag. 1).

    ( 5 ) Tale definizione riproduce esattamente i termini dell’art. 1 dell’accordo relativo all’applicazione dell’art. VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché il protocollo allegato, approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/271/CEE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GU L 71 del 17 marzo 1980, pag. 1).

    ( 6 ) V., segnatamente, sentenze 6 giugno 1990, causa C-11/89, Unifert (Racc. pag. I-2275, punto 35); , causa C-306/04, Compaq Computer International Corporation (Racc. pag. I-10991, punto 30), e , causa C-263/06, Carboni e derivati (Racc. pag. I-1077, punto 60). La Corte ha elaborato tale constatzione ispirandosi al sesto considerando del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), abrogato dal codice doganale.

    ( 7 ) Sentenza Compaq Computer International Corporation, cit., punto 30.

    ( 8 ) Sentenza 12 giugno 1986, causa 183/85, (Racc. pag. 1873, punto 16).

    ( 9 ) Sentenza 29 aprile 1993, causa C-59/92 (Racc. pag. I-2193, punto 20).

    ( 10 ) V., in tal senso, sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655, punto 21); , causa C-495/03, Intermodal Transports (Racc. pag. I-8151, punto 48), e , causa C-500/04, Proxxon (Racc. pag. I-1545, punto 22).

    ( 11 ) Sentenza 9 marzo 2006, causa C-293/04, (Racc. pag. I-2263, punti 19 e 20).

    ( 12 ) V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.

    ( 13 ) Sentenze 12 novembre 1981, cause riunite C-212/80-217/80, Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punto 9); , causa C-34/92, GruSa Fleich (Racc. pag. I-4147, punto 22); , cause C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I-7869, punto 119), e , causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services (Racc. pag. I-2263, cit., punto 21).

    ( 14 ) Sentenza Beemsterboer Coldstore Services, cit., punto 24.

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