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Document 62007CA0298

    Causa C-298/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG (Direttiva 2000/31/CE — Art. 5, n. 1, lett. c) — Commercio elettronico — Prestatore di servizi tramite Internet — Posta elettronica)

    GU C 313 del 6.12.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV/deutsche internet versicherung AG

    (Causa C-298/07) (1)

    (Direttiva 2000/31/CE - Art. 5, n. 1, lett. c) - Commercio elettronico - Prestatore di servizi tramite Internet - Posta elettronica)

    (2008/C 313/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

    Convenuta: deutsche internet versicherung AG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. c) della direttiva 8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1) — Prestatore che offre i propri servizi esclusivamente via Internet, indicando sul suo sito solo il suo indirizzo di posta elettronica e che mette a disposizione dei destinatari uno spazio per porre quesiti scritti — Necessità per siffatto prestatore di servizi di indicare anche un numero di telefono

    Dispositivo

    L'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace. Tali informazioni non debbono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in Internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dell'accesso alla rete elettronica, chieda a quest'ultimo l'accesso ad una via di comunicazione non elettronica.


    (1)  GU C 223 del 22.9.2007.


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