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Document 62006TN0370
Case T-370/06: Action brought on 4 December 2006 — Kuwait Petroleum Corp. and others v Commission
Causa T-370/06: Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. e altri/Commissione delle Comunità europee
Causa T-370/06: Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. e altri/Commissione delle Comunità europee
GU C 20 del 27.1.2007, p. 29–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU C 20 del 27.1.2007, p. 28–29
(BG, RO)
27.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 20/29 |
Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 — Kuwait Petroleum Corp. e altri/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-370/06)
(2007/C 20/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Kuwait Petroleum Corp. (Shuwaikh Kuwait), Kuwait Petroleum International Ltd (Woking, Regno Unito), e Kuwait Petroleum (Paesi Bassi) BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (Rappresentanti: avv.ti D.W. Hull, Dr.G.M. Berrisch)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
— |
annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006 C(2006) 4090 nella misura in cui riguarda le ricorrenti; in subordine |
— |
ridurre l'importo dell'ammenda inflitta |
— |
porre in ogni caso le spese del procedimento a carico della Commissione |
Motivi e principali argomenti
Con decisione adottata il 13 settembre 2006 (la decisione impugnata) la Commissione imponeva alle ricorrenti, Kuwait Petroleum Corp. (KPC), Kuwait Petroleum Int. Ltd (KPI) e Kuwait Petroleum (Nederland) BV (KPN), in solido un'ammenda di EUR 16 632 milioni per violazione dell'art. 81 CE, nella fissazione dei prezzi sul mercato olandese del bitume. Ciascuna delle ricorrenti chiede con la presente l'annullamento della decisione impugnata, o, in alternativa, una riduzione dell'ammenda per i seguenti motivi.
Con il loro primo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di fatto e di diritto manifesto in quanto ha applicato un criterio giuridicamente errato nel ritenere la KPC e la KPI responsabili delle azioni della KPN, e in quanto ha omesso di fornire adeguate prove in base a corretti criteri giuridici. Viene più esattamente contestato il fatto che la Commissione nella impugnata decisione abbia ritenuto che sia la KPC che la KPI sono responsabili per l'implicazione dei dirigenti della KPN nel cartello olandese del bitume, per il motivo che la KPN è una società interamente controllata dalla KPC e che sia la KPC che la KPI esercitano poteri di supervisione sulla KPN. Le ricorrenti deducono che una società madre non può essere responsabile sulla sola base della sua partecipazione azionaria e degli ampi poteri di supervisione, e che la Commissione deve dimostrare che la società madre ha esercitato un controllo sul comportamento delle filiali sul mercato interessato dall'infrazione tale da far ritenere che la filiale non abbia operato in modo autonomo in relazione all'infrazione.
Le ricorrenti con il secondo motivo deducono ancora che l'impugnata decisione deve essere annullata, o, alternativamente, l'ammenda deve essere ridotta, in quanto la Commissione sarebbe assertivamente incorsa in violazione di legge infliggendo alle ricorrenti ammende in violazione della comunicazione relativa alle immunità dalle ammende (1), ai sensi della quale se chi richiede l'immunità fornisce prove relative a fatti che non erano prima dimostrati e tali fatti hanno un impatto diretto sulla gravità o durata del cartello, la Commissione non deve avvalersi di tali fatti contro colui che richiede l'immunità.
Infine, con il terzo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore manifesto di valutazione nel determinare la percentuale di riduzione dell'ammenda ai sensi della comunicazione relativa alle immunità dalle ammende, e deduce, di conseguenza, che l'ammenda dovrebbe essere ridotta per l'ammontare massimo del 50 %.
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).